Coniuge divorziato o separato: spetta l'assegno sociale?
Sarà
probabilmente noto a molti che l’INPS può erogare, in favore di coloro i quali
dovessero trovarsi in ristrettezze economiche, un assegno sociale che in passato veniva definito tramite l’espressione
“pensione sociale”.
Va detto che affinché tale assegno possa essere percepito, occorra che sussistano determinati requisiti: in primo luogo l’età anagrafica che dev’essere pari ad almeno 67 anni d’età, la residenza in Italia per un tempo minimo di almeno 10 anni, ed infine un reddito personale inferiore ai 5.977,79 euro o, considerando la somma con il reddito del proprio coniuge, non superiore agli 11.955,58 euro.
Ciò che si intende capire con la trattazione seguente, è se l’assegno sociale possa essere o meno percepito anche da chi riceve già il mantenimento da parte dell’ex coniuge.

Quando spetta l'assegno sociale e la rilevanza della separazione e del divorzio o del mantenimento
Innanzitutto
è bene sottolineare che il requisito
imprescindibile perché venga percepito l’assegno sociale è lo stato di bisogno economico, di
conseguenza, qualora l’importo del mantenimento in questione, dovesse essere
esiguo e non sufficiente quindi, a garantire i mezzi atti alla sussistenza,
tramite nuova ordinanza della Cassazione, e mediante l’articolo 38 della Costituzione, viene posta la salvaguardia di ogni cittadino, nello
specifico gli anziani inabili al lavoro, al diritto di mantenimento ed assistenza
sociale.
Fatta
questa doverosa premessa, nel seguito vedremo più nel dettaglio tutto ciò che
concerne i parametri necessari alla definizione della misura relativa
all’ammontare dell’assegno sociale stesso.
Infatti
va chiarito che coloro che percepiscono già altri redditi, seppur insufficienti
per quanto precedentemente esposto, non possono ottenere l’emolumento nella
misura intera.
In
linea generale l’importo previsto per l’anno 2022 è di 6.085,43 euro all’anno,
pari ad una cifra di 468,10 euro mensili
erogati per 13 mensilità.
Assegno sociale e coniugi separati o divorziati
La
cifra stabilita dal giudice per il mantenimento dell’ex coniuge in caso di
separazione e/o divorzio, viene considerata per il computo di tutti i redditi percepiti, al fine di valutare
la possibilità di ottenere l’assegno sociale.
In
merito, la legge stabilisce che «alla
formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale
e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,
nonché gli assegni alimentari corrisposti
a norma del Codice civile».
Ora,
se chi ha diritto all’assegno sociale percepisce anche un mantenimento dall’ex
coniuge, come abbiamo anticipato in precedenza, non potrà beneficiare
dell’intero importo dell’assegno sociale, ma di una misura ridotta generalmente pari alla differenza tra l’importo
totale dell’assegno divorzile e l’importo dell’assegno di mantenimento
percepito dall’ex coniuge.
Si
tratta quindi, di una forma integrativa
che permette di arrivare ad un importo di 468,10 euro, cifra che si avrebbe nel
caso di erogazione dell’assegno sociale nella sua misura intera. In
quest’ottica se per esempio l’assegno divorzile è di circa 230 euro al mese,
l’assegno sociale avrà un importo pari a 240 euro circa e così via.
Separazioni fittizie e mantenimenti irrisori per ottenere l’assegno sociale
Come
abbiamo anticipato all’inizio della trattazione, tra i requisiti necessari
all’ottenimento dell’assegno sociale, il più importante è senz’altro lo stato
di bisogno economico.
Al
fine di ottenere una valutazione oggettiva dello stesso, per le persone sposate
si fa riferimento alla somma dei redditi dei singoli coniugi e cioè al reddito
complessivo della coppia, mentre nel caso di una coppia separata o divorziata si prende in considerazione soltanto
il reddito personale di ciascuno dei due singolarmente, e non più facendo una
somma con quello dell’ex coniuge.
Si
vuole sottolineare questo aspetto perché uno dei fenomeni che maggiormente
preoccupa l’INPS, è la separazione
fittizia messa in scena con lo scopo di ottenere l’erogazione dell’assegno
sociale.
Il
trucchetto è molto semplice, la coppia di coniugi inscena una finta separazione
concordando anche un mantenimento irrisorio o comunque una cifra davvero molto
esigua, in modo tale da delineare un quadro perfetto per potersi vedere
riconosciuti i requisiti necessari all’erogazione dell’assegno sociale.
Vista
la crescente preoccupazione dell’INPS in merito a tali furbi espedienti, la
Corte di Cassazione in una recente sentenza si è espressa a riguardo,
sottolineando ancora una volta l’importanza della veridicità dello stato di bisogno
economico.
Questo,
chiaramente, dovrà essere effettivo, e allo stesso tempo ponendo l’attenzione
su quanto la volontaria accettazione in
sede di separazione, di un mantenimento esiguo, non possa e non debba in
alcun modo rappresentare a priori la negazione di un reale stato di bisogno ragionando
solo sulla base delle finte separazioni, poiché di fatto, tale aspetto non può
considerarsi condizione sufficiente ad affermare in modo categorico che non ci
sia bisogno dell’assegno sociale.
Sarà
quindi sempre necessario, per ognuna delle circostanze poste in esame,
verificare con gli strumenti legali del caso e nei modi più opportuni, tramite
attente valutazioni in merito ai redditi percepiti e alle dichiarazioni fornite,
il reale stato di bisogno del richiedente.