2 ottobre 2022
Taeg errato conseguenze. Una recente sentenza delle Corte d’Appello di Venezia si esprime sulla questione dell’errata indicazione del taeg in un finanziamento.
Quali sono le conseguenze di una TAEG diverso da quello pattuito? Vi è nullità se è errato? Occorre procedere a un ricalcolo del tasso se il TAEG è diverso da quello pattuito?
Ecco la sentenza Corte App. Venezia 2 febbraio 2021.
Taeg errato conseguenze: cosa accade se tale indicatore è diverso da quello pattuito?
Corte App. Venezia 2 febbraio 2021 si sofferma sulle conseguenze di un taeg errato: cosa accade se è diverso da quello pattuito?
La sentenza indica che “I.M. sostiene che il tasse effettivo globale era superiore a quello indicato dalla mutuante in contratto, poiché l'indicazione della banca non teneva conto delle spese assicurative. Tale divergenza comporterebbe, secondo l'appellante, la nullità della clausola indicante il t.a.e.g. e l'applicazione al rapporto, per tutta la sua durata, degli interessi indicati dall'art. 124, 5 co., t.u.b.” (Corte App. Venezia 2 febbraio 2021 sulle conseguenze del Taeg errato e diverso da quello pattuito).
Per rispondere a tale richiesta, Corte App. Venezia 2 febbraio 2021 si sofferma anzitutto sulla funzione di tale taeg in ipotesi errato e diverso da quello pattuito “la Corte rileva che, come evidenziato dall'appellata, il tasso d'interesse concordato dalle parti è indicato in contratto, mentre l'esposizione del t.a.e.g. assolve ad una funzione di trasparenza, mostrando al mutuatario il costo complessivo dell'operazione.
Dunque, al t.a.e.g. non corrisponde una clausola contrattuale, intesa come pattuizione di una condizione economica del contratto, e l'eventuale sua errata indicazione non è suscettibile di determinare la nullità parziale del negozio giuridico” (Corte App. Venezia 2 febbraio 2021 sulle conseguenze del Taeg errato e diverso da quello pattuito).
Nella sostanza, quindi, la sentenza in commento afferma che il fatto che il TAEG sia errato e diverso da quello pattuito non comporta nullità del contratto.
Tale conclusione è in linea con quella generalmente accolta in tema di ISC: così ad esempio il Tribunale di Venezia nel seguente post presente a questo link.
Taeg diverso da quello pattuito: ma il taeg errato ha conseguenze risarcitorie?
Corte App. Venezia 2 febbraio 2021, che si esprime sulle conseguenze del Taeg errato e diverso da quello pattuito, va però anche oltre e ipotizza una responsabilità risarcitoria ove tale non corretta informazione incida nella determinazione del consenso.
La sentenza sul Taeg errato e diverso da quello pattuito indica che “qualora il contraente abbia fatto affidamento su un t.a.e.g. errato, il rimedio accordabile è il risarcimento del danno, che dev'essere però specificatamente allegato e, almeno presuntivamente, provato.
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria non è stata proposta in giudizio ed invero M. neppure ha dedotto quale sarebbe stato il pregiudizio sofferto per la denunciata divergenza tra t.a.e.g. effettivo e t.a.e.g. indicato in contratto.
Non è infine condivisibile l'interpretazione che l'appellante offre del 5 co. dell'art. 124, t.u.b., vigente all'epoca di conclusione del contratto, ossia prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 141 del 2010. La norma prevedeva che "nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali" si applicasse un tasso effettivo globale equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali. Dunque, tale tasso sarebbe stato applicato solo in caso di "assenza o nullità delle clausole contrattuali" e non anche quando la clausola con cui erano pattuiti gli interessi passivi del mutuo era esistente e valida.
In altre parole, la disposizione in parola non introduceva un'autonoma causa di nullità delle clausole contrattuali, conseguente all'indicazione in contratto di un t.a.e.g. non corretto, ma presupponeva la mancata pattuizione degli interessi ovvero la nullità della relativa clausola negoziale.
In conclusione, è irrilevante accertare se U. s.p.a. avesse errato nel calcolare ed indicare in contratto il t.a.e.g., poiché ciò non comporterebbe la nullità della clausola sugli interessi, pattuita dalle parti, e l'applicazione del tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali” (Corte App. Venezia 2 febbraio 2021 sulle conseguenze del Taeg errato e diverso da quello pattuito).
Taeg errato e diverso da quello pattuito: conclusioni
La sentenza qui in commento è interessante.
Non solo sulla evidenziata impossibilità di dichiarare la nullità ove il taeg sia errato e diverso da quello pattuito, ma anche in merito alla ipotizzata tutela risarcitoria.
Astrattamente, infatti, pare prospettabile un rimedio di questo tipo come conseguenza di un taeg errato e diverso da quello pattuito, ove un danno ne sia effettivamente derivato. Infatti, occorre ricordare che la funzione del taeg è proprio quella di consentire una immediata percezione del costo del credito: in ipotesi, ad esempio, il danno potrebbe essere pari ai maggiori oneri pagati rispetto a quelli che si sarebbero pagati nel medesimo momento ad altri finanziatori che indicavano un taeg maggiore, che però in realtà era inferiore.
di Marco Ticozzi
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