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Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651 su Usucapione terreno e bene espropriato

19 marzo 2024

Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651 si esprime sulla questione relativa all’usucapione del terreno o del bene espropriato. Se vi è stata espropriazione o l’esproprio è in corso è possibile far valere il possesso del bene e quindi usucapione. La sentenza Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651 esamina le varie ipotesi e nella sostanza esclude che, in caso di esproprio, sia possibile far valere l’usucapione del terreno o del bene espropriato. Vediamo i principi di diritto espressi dalla sentenza e le principali argomentazioni. Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651 è scaricabile in pdf alla fine della pagina.

Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651 su Usucapione terreno e bene espropriato
Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651 su Usucapione terreno e bene espropriato

Sezioni Unite 651 del 2023 su esproprio e usucapione: il primo principio di diritto

Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651, che si esprime sulla possibilità che un bene o terreno espropriato o con un procedimento di espropriazione possa essere oggetto di una richiesta di usucapione, esamina la questione in un duplice contesto ed esprime due diversi principi di diritto.

Il primo caso è quello delle controversie soggette al regime normativo antecedente all'entrata in vigore del t. u. n. 327 del 2001, nelle quali la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta prima del 30 giugno 2003. Per queste la sentenza Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651, che si esprime sulla possibilità che un bene o terreno espropriato o con un procedimento di espropriazione possa essere oggetto di una richiesta di usucapione, enuncia questo primo principio di diritto: “nelle controversie soggette al regime normativo antecedente all'entrata in vigore del t. u. n. 327 del 2001, nelle quali la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta prima del 30 giugno 2003, nel caso in cui al decreto di esproprio validamente emesso (come è incontestato nella specie) che è idoneo a far acquisire al beneficiario dell'espropriazione la proprietà piena del bene e ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile - non sia seguita l'immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva del decreto comportano la perdita dell'animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto sul bene se egli continui ad occuparlo si configura come na mera detenzione, con la conseguenza che la configurabilità di un nuovo periodo possessorio, invocabile a suo favore «ad usucapionem», necessita di un atto di interversio possessionis da esercitare in partecipata contrapposizione al nuovo proprietario, dal quale sia consentito desumere che egli abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio. Resta fermo il diritto dell'espropriato di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene” (Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651 su esproprio o espropriazione di un bene o terreno in relazione alla richiesta di usucapione).

Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651: secondo principio di diritto in tema di espropriazione bene o terreno e usucapione

Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651, che si esprime sulla possibilità che un bene o terreno espropriato o con un procedimento di espropriazione possa essere oggetto di una richiesta di usucapione, enuncia poi un secondo principio di diritto relativo alle controversie soggette ratione temporis al t.u. n. 327 del 2001.

Per queste, Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651 indica questo secondo principio di diritto: “nelle controversie soggette ratione temporis al t.u. n. 327 del 2001, l'esecuzione del decreto di esproprio con l'immissione in possesso del beneficiario dell'espropriazione ( mediante redazione di apposito verbale) nel termine perentorio di due anni (art. 24, comma 1) costituisce condizione sospensiva di efficacia del decreto di esproprio (art. 24, comma 1, lett. f, h), con la conseguenza che il decreto di esproprio, se non è tempestivamente eseguito, diventa inefficace e la proprietà del bene si riespande immediatamente in capo al proprietario, perdendo rilevanza la questione dell'usucapione, salvo il potere dell'autorità espropriante di emanare una nuova dichiarazione di pubblica utilità entro i successivi tre anni (art. 24, comma 7), nel qual caso dovrà essere emesso un nuovo decreto di esproprio, eseguibile entro l'ulteriore termine di due anni di cui all'art. 24, comma 1; nel caso in cui il decreto di esproprio sia tempestivamente eseguito con la tempestiva redazione del verbale di immissione in possesso ma il precedente proprietario o un terzo continuino ad occupare o utilizzare il bene, si realizza una situazione di mero fatto non configurabile come possesso utile ai fini dell'usucapione” (Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651 su esproprio o espropriazione di un bene o terreno in relazione alla richiesta di usucapione).

Esproprio e usucapione: Sezioni Unite 651 del 2013 su usucapione di bene o terreno non espropriato ma ceduto volontariamente

Sempre Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651, che si esprime sulla possibilità che un bene o terreno espropriato o con un procedimento di espropriazione possa essere oggetto di una richiesta di usucapione, si esprime da ultimo in relazione all’espropriazione di un bene e terreno che, in luogo di essere espropriato, è stato ceduto volontariamente.

In relazione a questa diversa situazione la conclusione, analoga alla precedente, è la seguente: “analoga conclusione vale nel caso in cui il procedimento espropriativo si concluda con la cessione volontaria del bene, la quale «t.u. produce del 2001) gli tra effetti i del quali, decreto come di rilevato esproprio» dalla (cfr. prevalente art. 45, dottrina, comma vi 3,è anche l'effetto - previsto dall'art. 23, comma 1, lett. f), del t.u.( «Contenuto ed effetti del decreto di esproprio») - di sottoporre il passaggio del diritto di proprietà alla «condizione sospensiva» della esecuzione dell'atto di trasferimento mediante l'immissione in possesso nel termine perentorio e con le modalità previste dall'art. 24.” (Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651 su esproprio o espropriazione di un bene o terreno in relazione alla richiesta di usucapione).

Usucapione terreno espropriato: la motivazione di Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651

Sono molte le argomentazioni portate a sostegno di tali conclusioni da parte di Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651, che si esprime sulla possibilità che un bene o terreno espropriato o con un procedimento di espropriazione possa essere oggetto di una richiesta di usucapione. Nei prossimi paragrafi ne indicheremo alcune (le più rilevanti) rinviando per il resto a al testo integrale presente in pdf negli allegati alla pagina.

Anzitutto Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651 ricorda, dopo aver ricordato un primo orientamento di segno diverso, ne ricorda un secondo al quale aderisce: “secondo un altro orientamento, «il decreto di espropriazione è idoneo a far acquisire la proprietà piena del bene e ad escludere qualsiasi situazione di diritto o di fatto con essa incompatibile e, qualora il precedente proprietario o un soggetto diverso continuino ad esercitare sulla cosa un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, la notifica [o conoscenza] del decreto ne comporta la perdita dell'animus possidendi, conseguendone che, ai fini della configurabilità di un nuovo possesso ad usucapionem, è necessario un atto di interversio possessionis» (Cass. sez. I n. 6742 del 2014, n. 13669 del 2007, n. 12023 del 2004; sez. II n. 23850 del 2018 e n. 6966 del 1988). E' opportuno ricordare che la mancata o irregolare notifica del decreto di esproprio al proprietario effettivo, pur impedendo il decorso del termine di decadenza per l'opposizione alla stima e abilitando il proprietario a invocare la tutela risarcitoria per la ritardata riscossione dell'indennità espropriativa, non danno luogo a carenza del potere espropriativo (ex plurimis, Cass. sez. I n. 2539 del 2015, n. 11901 del 2014, n. 8580 del 1998)” (Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651 su esproprio o espropriazione di un bene o terreno in relazione alla richiesta di usucapione).

Per Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651, che si esprime sulla possibilità che un bene o terreno espropriato o con un procedimento di espropriazione possa essere oggetto di una richiesta di usucapione, questa impostazione è quella corretta: “il Collegio condivide questo secondo orientamento sia nelle controversie soggette al regime previgente al t.u. degli espropri (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327) - nelle quali il decreto di esproprio (che nel caso in esame risale al 1975) sia emesso in forza di una dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza antecedente alla data del 30 giugno 2003 di entrata in vigore dello stesso testo unico (art. 57) sia - per ragioni parzialmente diverse, come si vedrà più avanti (sub 15 ss.) - nelle controversie soggette alle disposizioni del medesimo testo unico” (Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651 su esproprio o espropriazione di un bene o terreno in relazione alla richiesta di usucapione).

Sezioni Unite 651 del 2023 e usucapione espropriazione: la seconda argomentazione della Cassazione

Un secondo argomento utilizzato da Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651, che si esprime sulla possibilità che un bene o terreno espropriato o con un procedimento di espropriazione possa essere oggetto di una richiesta di usucapione, è il seguente: “se è vero che la mera pianificazione urbanistica (se consistente in generiche previsioni prive di specifiche localizzazioni) non sembra di per sé idonea a configurare una specifica destinazione del bene a finalità di interesse pubblico (cfr. Cass. SU n. 14865 del 2006, sez. II n. 8753 del 1997), si deve comprendere se la medesima conclusione possa valere anche rispetto ad opere validamente dichiarate di pubblica utilità, in vista delle quali è stato emesso un valido ed efficace decreto di esproprio, e cioè se in tali casi sia ragionevole e conforme al modello legale identificare il momento in cui il bene acquista la prerogativa dell'indisponibilità solo nel momento in cui l'opera sia stata realizzata e la funzione pubblica assicurata. Il quesito merita risposta negativa” (Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651 su esproprio o espropriazione di un bene o terreno in relazione alla richiesta di usucapione).

Esproprio e usucapione: ulteriori argomentazioni di Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651

Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651, che si esprime sulla possibilità che un bene o terreno espropriato o con un procedimento di espropriazione possa essere oggetto di una richiesta di usucapione, evidenzia un punto centrale della questione: “nell'acquisizione dell'area mediante procedura ablatoria l'ordinamento presenta istituti dalla cui applicazione è possibile rinvenire il giusto equilibrio tra l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera senza interferenze da parte dei terzi e l'interesse privato riconoscibile in aspettative qualificate con riguardo allo specifico bene, individuate dalla legge nel riconoscimento all'espropriato - a fronte della totale inerzia dell'ente espropriante protratta nel tempo - del diritto potestativo alla retrocessione che, quando (e dopo che) sia decaduta la dichiarazione di pubblica utilità, gli consente di riacquistare sia la proprietà sia il possesso pieno del bene tramite pronuncia costitutiva del giudice e previo pagamento del relativo prezzo (cfr. Cass. sez. I nn. 771 del 1998, 10298 del 1992, 2406 del 1979), diritto da esercitare nel rispetto del termine di prescrizione” (Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651 su esproprio o espropriazione di un bene o terreno in relazione alla richiesta di usucapione).

Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651 e possesso utile all’usucapione

Forse il dato centrale della sentenza in esame Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651, che si esprime sulla possibilità che un bene o terreno espropriato o con un procedimento di espropriazione possa essere oggetto di una richiesta di usucapione, è quello che coinvolge la possibilità di qualificare come possesso la situazione di fatto del soggetto che mantenga la detenzione del bene.

La sentenza evidenzia che “non è possibile qualificare in termini di possesso la relazione fattuale dell'espropriato (occupante) con il bene, non essendogli concesso di proporre le azioni possessorie a tutela della pienezza del godimento del bene stesso o per contrastare le legittime (e doverose) attività appropriative poste in essere dall'amministrazione in conseguenza dell'espropriazione. Le azioni possessorie costituiscono modi di tutela del diritto di continuare a godere del bene nello stato di fatto in cui era precedentemente posseduto e sono proponibili nei confronti della pubblica amministrazione, «a meno che sul diritto non abbia inciso un provvedimento avente attitudine a sottrarre al privato la proprietà o disponibilità della cosa o a mutarne il modo di godimento» (Cass. SU n. 11351 del 1998), nel qual caso l'azione è proponibile solo se sia ravvisabile carenza di potere amministrativo, situazione non configurabile in presenza di un provvedimento espropriativo legittimo” (Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651 su esproprio o espropriazione di un bene o terreno in relazione alla richiesta di usucapione).

Usucapione terreno espropriato: altre argomentazioni di Sezioni Unite 651 del 2023 della Cassazione

Altra questione esaminata da Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651, che si esprime sulla possibilità che un bene o terreno espropriato o con un procedimento di espropriazione possa essere oggetto di una richiesta di usucapione, è quella che coinvolge l'efficacia traslativa del consenso che avrebbe ad oggetto la proprietà e non il possesso.

La sentenza indica sul punto che “si sostiene a favore della tesi della usucapibilità del bene espropriato che l'efficacia traslativa del consenso abbia ad oggetto la proprietà e non il possesso, in mancanza di specifica pattuizione in senso diverso, sicché alla vendita (così come al decreto di esproprio) non si accompagni anche il trasferimento del possesso che costituisce, invece, oggetto di una specifica obbligazione (ex art. 1476 e.e.) che, se non adempiuta, fa sì che l'alienante (e l'espropriato) rimangano nel possesso della cosa, pur avendo trasferito la proprietà.

9.1.- Si può, tuttavia, osservare che l'espropriazione per pubblica utilità non è assimilabile a una vicenda negoziale, trattandosi di un atto autoritativo con cui l'amministrazione acquista la proprietà a titolo originario (alla data del decreto di esproprio secondo la legge del 1865, art. 50, comma 1, o alle condizioni previste nel t.u. del 2001, art. 23), con gli effetti già visti (sub 8.1) che comportano l'estinzione automatica di tutti diritti gravanti sul bene espropriato, da far valere unicamente sull'indennità (pretium succedit in locum rei), e «privano» il proprietario anche del possesso giuridico dei suoi beni ( ex art. 834, comma 1, e.e.)” (Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651 su esproprio o espropriazione di un bene o terreno in relazione alla richiesta di usucapione).

Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651: la disomogeneità tra vicende traslative diverse

Al fine di negare l’utilizzabilità di argomentazioni valevoli nei contratti, la sentenza Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651, che si esprime sulla possibilità che un bene o terreno espropriato o con un procedimento di espropriazione possa essere oggetto di una richiesta di usucapione, evidenzia appunto come non vi possa essere un parallelismo tra vicende traslative disomogenee, l'una autoritativa e l'altra negoziale.

Infatti, indica Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651, “il parallelismo tra vicende traslative disomogenee (l'una autoritativa, l'altra negoziale) non è condivisibile e, di conseguenza, non lo è la conclusione: nell'espropriazione per pubblica utilità la volontà del proprietario per definizione non conta e, quindi, non è chiaro - visto che la proprietà si trasferisce contro la ( o nonostante una diversa) volontà dell'espropriato - come costui possa (e perché debba) conservare l'animus possidendi. Il proprietario espropriato può restare nel godimento del bene finché persiste l'assenso implicito (o tolleranza) dell'ente espropriante che in ogni momento è in condizione di ripristinare la relazione fattuale con il bene posseduto solo animo, senza vedersi opporre una inesistente pretesa di astensione da parte dell'occupante, la cui detenzione per diventare utile ai fini dell'usucapione deve trasformarsi in possesso (interversione)” (Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651 su esproprio o espropriazione di un bene o terreno in relazione alla richiesta di usucapione).

Aggiunge poi ancora Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651, che si esprime sulla possibilità che un bene o terreno espropriato o con un procedimento di espropriazione possa essere oggetto di una richiesta di usucapione, che “a tal fine non è sufficiente un semplice atto di volizione interna, occorrendo una manifestazione esteriore - rivolta specificamente contro il possessore (art. 1141, comma 2, e.e.), in maniera che questi possa rendersene conto - dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi, non rilevando l'inottemperanza alle eventuali pattuizioni implicite in forza delle quali la detenzione era stata costituita, né meri atti di esercizio del possesso (quali la stipula di contratti di locazione, la percezione dei relativi canoni, lo svolgimento di opere di manutenzione e la gestione delle utenze), traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene ( cfr. Cass. sez. I n. 26327 del 2016, sez. II n. 2392 del 2009), né rilevando l'impugnazione del decreto di esproprio in sede giurisdizionale, cui va attribuito il solo intento di disconoscere il titolo di acquisizione del diritto reale (cfr. Cass. sez. I n. 13669 del 2007). Il contenuto dell'interversione, idonea a trasformare la detenzione in possesso, deve poter significare la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio (negazione ed affermazione in modi e forme variabili in rapporto con i modi e le forme variabili di comportamento del possessore), bastando all'uopo un comportamento oppositivo non soggetto a particolari formalità, secondo l'insindacabile valutazione del giudice del merito. In mancanza di atti di prova di uno specifico atto di interversione nel possesso dopo l'emissione del decreto di espropriazione per pubblica utilità, l'eventuale protrarsi del godimento del bene da parte dell'espropriato può integrare una detenzione precaria non utile ai fini dell'usucapione” (Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651 su esproprio o espropriazione di un bene o terreno in relazione alla richiesta di usucapione).

File Allegati:
Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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