9 aprile 2025
Gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.. rappresentano una delle novità più rilevanti in materia di obbligazioni pecuniarie introdotte negli ultimi anni. Si tratta di un tasso legale maggiorato che può trovare applicazione dal momento in cui viene proposta una causa, ma la sua portata è ancora oggetto di dibattito. Si applica solo ai contratti o anche a obbligazioni extracontrattuali e risarcitorie? Serve una domanda specifica per ottenerli? E cosa accade se il titolo parla genericamente di “interessi legali”? In questo articolo analizziamo in modo chiaro e completo cosa prevede la norma, come viene interpretata dalla giurisprudenza – incluse le recenti Sezioni Unite del 2024 – e quali accortezze deve avere chi agisce o resiste in giudizio per ottenere o contestare l’applicazione di questo tasso.

Cosa prevede l’art. 1284 comma 4 c.c.
La norma dell’art. 1284, comma 4, c.c. disciplina gli interessi dovuti in caso di ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, a partire dal momento in cui viene proposta una domanda giudiziale. In particolare, stabilisce che se le parti non hanno concordato un diverso tasso di interesse, dal giorno in cui ha inizio il processo si applica lo stesso saggio previsto dalla normativa speciale sulle transazioni commerciali (d.lgs. 231/2002), generalmente più elevato rispetto al tasso legale ordinario.
Questa disposizione, introdotta nel 2014, ha modificato sensibilmente il panorama normativo: per la prima volta è stato previsto in via generale un tasso moratorio “rafforzato” che scatta automaticamente con l’avvio della causa, anche al di fuori delle ipotesi regolate dal d.lgs. 231/2002. Lo scopo evidente è quello di disincentivare i comportamenti dilatori da parte del debitore, riducendo il vantaggio di posticipare l’adempimento sfruttando la durata dei processi civili.
L’evoluzione della nozione di “interessi legali”
Con l’introduzione del comma 4, l’art. 1284 c.c. contiene oggi due distinti tassi di interessi legali: quello ordinario previsto al primo comma e quello moratorio previsto al quarto comma. In passato, si riteneva che in assenza di una specifica richiesta o pronuncia, l’unico tasso legale applicabile fosse quello “classico” ex comma 1. Tuttavia, con la nuova formulazione della norma, la previsione del comma 4 ha assunto un carattere generale, almeno per il periodo successivo all’introduzione del giudizio.
Ne deriva un interrogativo pratico rilevante: quando una sentenza o un decreto ingiuntivo dispone il pagamento di interessi “legali” dalla domanda giudiziale fino al saldo, a quale tasso si fa riferimento? In assenza di indicazioni specifiche, l’interpretazione oggi più condivisa è che ci si debba riferire agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., e non più a quelli del solo comma 1, proprio per effetto del nuovo assetto normativo.
Ambito di applicazione degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. nella giurisprudenza: solo contratti o tutte le obbligazioni?
Resta però aperto un nodo interpretativo importante: gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. si applicano a tutte le obbligazioni pecuniarie o solo a quelle contrattuali? Alcune decisioni di merito e di legittimità, come la Cass. n. 28409/2018, hanno sostenuto che la norma si riferirebbe esclusivamente alle obbligazioni nascenti da un contratto, valorizzando l’incipit della disposizione (“se le parti non ne hanno determinato la misura”), che presuppone evidentemente la possibilità di un accordo.
Tuttavia, questa lettura è discutibile: nel nostro ordinamento molte disposizioni sulle obbligazioni sono formulate in riferimento a ipotesi negoziali, ma si applicano in via generale a qualsiasi obbligazione, salvo espressa esclusione. Il fatto che la norma consenta alle parti di stabilire un tasso diverso non implica necessariamente che essa sia limitata alle sole obbligazioni contrattuali. Anche in caso di responsabilità extracontrattuale, ad esempio, può sussistere l’esigenza di scoraggiare il ritardo nel pagamento di una somma dovuta dopo l’inizio del giudizio.
La corretta interpretazione del previsione
La questione dell’ambito di applicazione degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. è tutt’altro che pacifica. Tuttavia, l’argomento secondo cui il riferimento iniziale alla possibilità per le parti di determinare un tasso diverso implicherebbe una limitazione della norma alle sole obbligazioni contrattuali non appare convincente. È vero che solo in presenza di un contratto le parti possono pattuire un tasso diverso; ma ciò non significa che la norma debba essere confinata esclusivamente a tali ipotesi.
La disciplina generale delle obbligazioni, come noto, si applica a tutte le obbligazioni pecuniarie, a prescindere dalla loro fonte, salvo che una norma lo escluda espressamente. Come ha sottolineato parte autorevole della dottrina (tra cui Galgano), molte regole del codice civile sono formulate con riferimento alla dimensione contrattuale, ma trovano applicazione estensiva anche alle obbligazioni extracontrattuali o restitutorie.
Numerose disposizioni confermano questa impostazione: basti pensare agli articoli 1182, 1183, 1184, 1187 e 1260 c.c., che pur facendo riferimento a una possibile diversa “pattuizione tra le parti”, non sono mai stati interpretati come limitati esclusivamente ai rapporti contrattuali. Il solo fatto che una regola sia derogabile per accordo non significa che sia confinata ai contratti.
In questa prospettiva, anche gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dovrebbero considerarsi applicabili a tutte le obbligazioni pecuniarie, salvo espresse esclusioni. Non si vede, del resto, perché l’esigenza di scoraggiare l’inadempimento dopo l’avvio di una causa – che è la vera ratio della norma – dovrebbe valere solo per il committente di un appalto e non, ad esempio, per l’assicurazione che ritardi il risarcimento di un danno.
Se la previsione intende disincentivare comportamenti opportunistici da parte del debitore, appare ragionevole applicarla ogni volta che il creditore ha agito in giudizio per ottenere una somma di denaro, qualunque sia la fonte dell’obbligazione.
La giurisprudenza e la massima di Cassazione 3 gennaio 2023 n. 61
Ecco la massima non ufficiale di Cassazione ordinanza 3 gennaio 2023 n. 61 su interessi ex art. 1284 comma 4 per ogni obbligazione (contrattuale, extracontrattuale, risarcimento danni, ripetizione di indebito, ecc.):
La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento.
La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle.
Art. 1284 comma 4: la Cassazione afferma la portata generale di tali interessi
Con l’ordinanza 3 gennaio 2023, n. 61, la Cassazione ha chiarito che gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. si applicano a tutte le obbligazioni pecuniarie, indipendentemente dalla loro fonte. La norma, infatti, «individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento».
La Corte sottolinea il carattere generale della disposizione, rilevabile sia dalla sua collocazione sistematica all’interno dell’art. 1284 c.c. – norma che regola il saggio degli interessi in via generale – sia dalla sua ratio: «ridurre il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo», introducendo un tasso superiore per disincentivare l’inadempimento e la litigiosità pretestuosa.
L’incipit del comma 4 non limita il campo di applicazione
La Cassazione contesta apertamente l’orientamento secondo cui la norma sarebbe riferibile solo alle obbligazioni contrattuali, a causa dell’inciso iniziale (“se le parti non ne hanno determinato la misura”). Secondo la Corte, tale lettura è infondata perché «il riferimento ad un possibile diverso accordo tra le parti, con prevalenza sul suo dettato, ha comunque un senso ed un concreto significato normativo» e non costituisce affatto «una superflua ripetizione del disposto dell'art. 1224 c.c.».
In altre parole, l’incipit non rappresenta un criterio limitativo dell’ambito applicativo, ma una clausola di salvaguardia che riconosce alle parti la possibilità di derogare alla norma, come accade per molte altre disposizioni sulle obbligazioni. La norma si applica quindi anche quando la fonte dell’obbligazione non è un contratto, purché manchi un diverso accordo sul tasso.
Interessi 1284 comma 4 e art. 1224 c.c.: rapporti tra le due disposizioni
La Corte chiarisce anche i rapporti tra il comma 4 dell’art. 1284 c.c. e l’art. 1224 c.c., evidenziando che si tratta di disposizioni autonome, con ambiti di applicazione distinti: «le previsioni di cui all'art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile […] dal giorno della mora», mentre l’art. 1284, comma 4, «riguarda invece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio del processo».
Questa distinzione impedisce di considerare le due norme sovrapponibili. Anzi, proprio la loro complementarità dimostra l’intento del legislatore di rafforzare la tutela del creditore nel corso del giudizio, senza sovrapporre il meccanismo previsto per la fase precedente (mora) con quello previsto per la fase successiva (processo).
Titolo giudiziario che liquida gli interessi legali senza precisazione su quale tipo: primo o quarto comma
Un tema particolarmente delicato riguarda l’eseguibilità di un titolo giudiziale che condanna genericamente al pagamento degli “interessi legali”, senza ulteriori specificazioni. In questi casi, può il creditore agire in via esecutiva applicando direttamente il tasso previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c.? A chiarire la questione sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, secondo cui: "Ove il giudice disponga il pagamento degli "interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ., se manca nel titolo esecutivo giudiziale […] lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali". In sostanza, in assenza di un accertamento espresso o almeno desumibile dalla motivazione, il tasso applicabile in fase esecutiva resta quello ordinario di cui al comma 1, e non quello maggiorato previsto dal comma 4. La stessa linea è stata confermata dalla Cass. civ., Sez. III, n. 19015 dell’11 luglio 2024, che ha ribadito: "In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l’importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c. […] resta escluso anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione". Ne deriva che, affinché gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. possano essere azionati esecutivamente, è necessario che il giudice abbia esplicitamente accertato la loro applicabilità, oppure che questo accertamento risulti chiaramente dalla motivazione della pronuncia. In difetto, si presume che la condanna riguardi esclusivamente gli interessi legali ordinari.
Gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. non si applicano automaticamente: Cassazione n. 3499 del 2025
Con l’ordinanza n. 3499 dell’11 febbraio 2025, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire un principio ormai consolidato in materia di esecuzione forzata: gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. non si applicano automaticamente, ma richiedono un’espressa domanda del creditore e una specifica pronuncia del giudice. Secondo la Corte, infatti: "Gli interessi maggiorati previsti dall’art. 1284, quarto comma, c.c., non costituiscono un effetto automatico della mora, ma richiedono una domanda espressa da parte del creditore e una specifica pronuncia del giudice. In mancanza di tali elementi, il giudicato non può essere esteso a comprendere tali interessi e il creditore non ha diritto di esigerli in sede esecutiva". Questo orientamento si pone in perfetta continuità con quanto affermato dalle Sezioni Unite nel 2024 e rafforza l’idea che, ai fini esecutivi, il tasso previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. non può essere semplicemente “presunto” quando la sentenza si limita a fare riferimento agli “interessi legali”. Occorre, dunque, che il creditore formuli sin dall’inizio una domanda specifica e che il giudice si pronunci in modo altrettanto preciso sulla spettanza del tasso maggiorato per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale.

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