19 marzo 2024
L’art. 1194 cc disciplina l’imputazione del pagamento agli interessi. La previsione prevede, come regola generale, che un pagamento sia da imputare prima agli interessi e poi al capitale: per cui, una diversa soluzione è possibile solo con il consenso del creditore. Segue un commento alla disposizione di cui all’art. 1294 cc relativa all’imputazione agli interessi
Imputazione del pagamento agli interessi: cosa indica l’art 1194 cc
L’art. 1194 cc prevede che “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”.
Cosa comporta tale previsione di cui all’art 1194 cc sull’imputazione del pagamento?
Art 1194 cc e imputazione del pagamento agli interessi: introduzione
Se gli artt. 1193 c.c. e 1195 c.c. fissano la regola per la quale l’imputazione del pagamento è operata dal debitore, senza necessità di un consenso del creditore, e che invece il creditore possa imputare il pagamento solo ove non abbia provveduto il debitore, l’art. 1194 c.c. pone un limite alla discrezionalità del debitore nella sua scelta sulla modalità di imputazione. La disposizione di cui all’art 1194 cc sull’imputazione agli interessi, infatti, indica che il pagamento deve essere imputato prima agli interessi e alle spese e, solo estinte tali poste, possa essere imputato al capitale.
Il debitore non può dunque unilateralmente imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese: una sua indicazione in tal senso sarebbe priva di efficacia (Bianca, L'obbligazione, Milano, rist. 2015, p. 338; Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, in Tratt. dir. civ e comm. Cicu – Messineo continuato da Mengoni, XVI, 2, 1984, p. 150).
Una deroga a tale regola generale è possibile ma la scelta in tal senso del debitore deve trovare il consenso del creditore, che dovrà autorizzare una tale imputazione per lui dannosa (Breccia, Le Obbligazioni, in Trattato di diritto Privato Iudica, Zatti, 1991, p. 564; Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, cit., p. 144).
La ragione è evidente: la disposizione di cui all’art 1194 cc sull’imputazione agli interessi tutela il creditore prevedendo che, dopo il pagamento, permanga un credito in linea appunto capitale quanto più elevato possibile, tale da permettere la maturazione di interessi sulla somma più ampia possibile. L’imputazione al capitale invece che agli interessi e alle spese farebbe sopravvivere meno capitale e più oneri accessori, come tali di regola improduttivi di frutti.
Non vi sono vincoli di forma per il consenso del creditore, che dunque potrà anche non essere scritto: resta però l’onere in capo al debitore di dimostrare che il consenso vi è stato (Cass., 27 ottobre 2006, n. 23143; Cass., 20 maggio 2005, n. 10692; Cass., 9 ottobre 2003, n. 15053).
Ambito di applicazione dell’art 1194 cc sull’imputazione del pagamento agli interessi
Perché la previsioni di cui all’art 1194 cc sull’imputazione del pagamento agli interessi operi occorre anzitutto che vi sia la compresenza di crediti per capitale e crediti per spese o interessi.
Se un credito non è scaduto e non sono maturati interessi, l’adempimento che preceda la scadenza ovviamente estinguerà il debito senza che si ponga un problema di imputazione dal profilo ora in esame.
Perché sia applicabile la previsione di cui all’art 1194 cc sull’imputazione del pagamento occorre anche che i crediti siano liquidi ed esigibili (Cass., 26 maggio 2016, n. 10941; Cass., 30 maggio 2007, n. 12725). Si ritiene per questo che, se ad esempio viene richiesto un risarcimento del danno e interviene prima della liquidazione un pagamento parziale, questo vada imputato al capitale e non agli interessi (Cass., 30 maggio 2007, n. 12725; Cass., 27 gennaio 2005, n. 20904). Dunque, la liquidazione dovrebbe essere fatta per una somma data dalla differenza tra il danno in linea capitale e il pagamento intervenuto e dovrebbero essere liquidati gli interessi da calcolarsi sull’intero danno fino al pagamento parziale e sul danno diminuito del pagamento per il periodo successivo.
Proprio perché si richiede che i debiti siano liquidi ed esigibili, si esclude che nell’ambito di un rapporto di conto corrente generalmente i versamenti possano essere imputati prima agli interessi e alle spese e solo poi al capitale: come noto, il rapporto di conto corrente ha natura unitaria e dunque vi sono debiti e crediti esigibili solo al momento della chiusura del rapporto. Ciò, però, solo se il rapporto operi fisiologicamente, vale a dire nell’ambito della disponibilità (conto in attivo o entro l’affidamento).
Quando invece il conto è scoperto, le rimesse hanno natura solutoria e non più ripristinatoria (Cass. Sez. Un. 2 dicembre 2010, n. 24418), con la conseguenza che si può parlare in tale ipotesi di debiti veri e propri liquidi ed esigibili e, per tali versamenti effettuati su conto scoperto, si può prospettare l’applicazione della disposizione in esame di cui all’art 1194 cc sull’imputazione del pagamento agli interessi.
Da altro profilo, poi, della norma di cui all’art 1194 cc sull’imputazione del pagamento si è sovente discusso in rapporto alle obbligazioni che vedevano coinvolta la pubblica amministrazione: si è al riguardo indicato che l’art. 1194 c.c. si applica anche se il debitore è appunto una pubblica amministrazione, non potendo derogare al principio codicistico la prassi amministrativa per la quale, appunto, quando il debitore sia una pubblica amministrazione, questa potrebbe anche senza il consenso del creditore imputare il pagamento al capitale (Cass., 4 settembre 2002, n. 12869).
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