Notifica Pec e casella piena: cosa accade?

Notifica Pec e casella piena: il caso di specie
Nella sentenza Cass. 24 gennaio 2023, n. 2193 sulla
notifica via pec con casella del destinatario piena si discuteva della seguente
questione: la ricorrente, in sede di notifica del ricorso in Cassazione, “procedeva
al rinnovo della notifica via pec in data (Omissis), dopo che la precedente
notifica, anch'essa via pec ed effettuata in data (Omissis) era stato
"rifiutato dal sistema" in quanto la casella del legale della
contribuente risultava "piena", come risulta dal relativo messaggio.
La contribuente, a seguito del suddetto rinnovo, si è costituita a mezzo di
controricorso per eccepire la tardività dell'impugnativa e resistere nel
merito. La difesa dell'Agenzia ha depositato memoria illustrativa in data
(Omissis)”
Notifica Pec e casella piena: la motivazione di Cass. 24 gennaio 2023, n. 2193 e i precedenti richiamati
Riportiamo, perché di particolare interesse, le motivazioni
integrali di Cass. 24 gennaio 2023, n. 2193 sulla notifica via pec con
casella del destinatario piena.
Omissis
1. Va anzitutto esaminata la questione inerente al
perfezionamento della notifica, essendosi verificato che quella effettuata nel
termine di legge per l'impugnazione era stata rifiutata dal sistema in quanto
la casella di destinazione era "piena".
In proposito si rileva che l'art. 16-sexies, D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 - articolo rubricato
"Domicilio digitale" e introdotto dall'art. 52, D.L. n. 90 del 2014,
convertito, con modificazioni, nella l. n. 114 del 2014 prevede testualmente:
"Salvo quanto previsto dall'art. 366 del codice di procedura civile,
quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al
difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria
dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può
procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al
destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica
certificata, risultante dagli elenchi di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, art. 6-bis, nonchè dal registro generale degli indirizzi
elettronici, gestito dal ministero della giustizia".
Tale disposizione normativa, nell'ambito della giurisdizione
civile (e fatto salvo quanto disposto dall'art. 366 c.p.c. per il giudizio di
cassazione), impone alle parti la notificazione dei propri atti presso
l'indirizzo p.e.c. risultante dagli elenchi INI PEC di cui al D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82, art. 6-bis (Codice dell'amministrazione digitale), ovvero presso
il Re.G.Ind.E, di cui al D.M. n. 21 febbraio 2011, n. 44, gestito dal Ministero
della giustizia, escludendo che tale notificazione possa avvenire presso la
cancelleria dell'ufficio giudiziario, salvo nei casi di impossibilità a
procedersi a mezzo p.e.c., per causa da addebitarsi al destinatario della
notificazione.
La prescrizione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 -sexies
prescinde dalla stessa indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ad opera
del difensore, trovando applicazione direttamente in forza dell'indicazione
normativa degli elenchi/registri da cui è dato attingere l'indirizzo p.e.c. del
difensore, stante l'obbligo in capo ad esso di comunicarlo al proprio ordine e
dell'ordine di inserirlo sia nel registro INI PEC, che nel Re.G.Ind.E. La norma
in esame, dunque, depotenzia la portata dell'elezione di domicilio fisico, la
cui eventuale inefficacia non consente, pertanto, la notificazione dell'atto in
cancelleria, ma la impone pur sempre e necessariamente alla p.e.c. del
difensore domiciliatario, salvo l'impossibilità per causa al medesimo
imputabile, e, al contempo, attenua l'efficacia prescrittiva l'art. 82, R.D. n.
37 del 1934, che, stante l'obbligo di notificazione tramite p.e.c. presso gli
elenchi/registri normativamente indicati, può assumere rilievo unicamente in
caso di mancata notificazione via p.e.c. per causa imputabile al destinatario
della stessa, quale localizzazione dell'ufficio giudiziario presso il quale operare
la notificazione in cancelleria (Cass., sez. 3, 11/07/2017, n. 17048; Cass.,
sez. 3, 08/06/2018, n. 14914; Cass., sez. 6-2, 23/05/2019, n. 14140; Cass.,
sez. L, 20/05/2019, n. 13532; Cass., sez. 3, 29/01/2020, n. 1982; Cass., sez.
6-3, 11/02/2020, n. 3164; Cass., sez. 1, 03/02/2021, n. 2460).
Occorre a questo punto rilevare come una recente
giurisprudenza di questa Corte equipari tale situazione all'avvenuta consegna
della pec. Infatti "La notificazione di un atto eseguita ad un
soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica
certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta
di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario "piena", da
considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il
mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza
rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione
dello Spa zio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi" (Cass.
11/02/2020, n. 3164).
Tale decisione basa la propria ratio sull'art. 149-bis,
comma 3, c.p.c., in tema di notificazioni a mezzo posta elettronica eseguite
dall'ufficiale giudiziario, secondo cui "La notifica si intende
perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento
informatico nella casella di posta elettronica certificata del
destinatario.". La norma andrebbe letta alla luce del D.M. n. 179 del
2012. Va ricordato che il disposto dell'art. 20 comma 5 del D.M. n. 44 del
2011, in base al quale "Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi
di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria
casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva
disponibilità dello Spa zio disco a disposizione.".
Sarebbe dunque onere del difensore provvedere al controllo
periodico della propria casella di pec, finalizzato ad assicurare che gli
effetti giuridici connessi alla notifica di atti tramite quel mezzo sia
effettivo.
In proposito, dunque, per tale orientamento, rileva
l'espressione "rendere disponibile" figurante nel citato disposto
codicistico, che "individua un'azione dell'operatore determinativa di
effetti potenziali e non una condizione di effettività della detta potenzialità
dal punto di vista del destinatario (Cass. 3164 DEL 2020). Si giustificherebbe
così che "qualora il "rendere disponibile" quale azione
dell'operatore non possa evolversi in una effettiva disponibilità da parte del
destinatario per causa a lui imputabile, come per essere la casella satura, la
notificazione si abbia per perfezionata, con la conseguenza che il notificante
può procedere all'utilizzazione dell'atto come se fosse stato notificato"
(ancora Cass. 3164 del 2020).
Nello stesso senso andrebbe letto il riferimento all'art.
138, comma 2, c.p.c., il quale considera il rifiuto del destinatario di
ricevere la copia di un atto che si tenti di notificargli a mani proprie come
equivalente ad una notificazione di tale genere. Il lasciare la casella di PEC
satura equivale - nell'ottica della notifica telematica e in generale
dell'attività svolta in via telematica, cui si aderisce con l'acquisizione del
relativo indirizzo, vieppiù quando richiesto dalla legge - ad un preventivo
rifiuto di ricevere notificazioni tramite la stessa.
1.2. Va però segnalato un diverso indirizzo, di cui è
espressione Cass. 20/12/2021, n. 40758, in base al quale se la
notificazione telematica non vada a buon fine per una ragione non imputabile al
notificante - essendo invece addebitabile al destinatario per inadeguata
gestione dello Spa zio di archiviazione necessario alla ricezione dei messaggi
(Cass., 20/05/2019, n. 13532, Cass., 21/03/2018, n. 8029) - il notificante
stesso deve ritenersi abbia il "più composito onere", anche alla luce
del principio della ragionevole durata del processo, di riprendere
idoneamente il procedimento notificatorio presso il domicilio (fisico) eletto,
in un tempo adeguatamente contenuto (arg. ex Cass., Sez. U.,
15/07/(Omissis), n. 14594, secondo cui "In caso di notifica di atti
processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante,
questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla
richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza
e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia
senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art.
325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa";
Cass., 19/07/2017, n. 17864, Cass., 31/07/2017, n. 19059, Cass., 11/05/2018, n.
11485, Cass., 09/08/2018, n. 20700). Tale orientamento si fonda sul principio
per cui dev'esser escluso che il regime normativo concernente l'identificazione
del c.d. domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della
parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido
riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la
notificazione degli atti del processo alla stessa destinati (Cass., 11/02/2021,
n. 3557), e solo così potranno conservarsi gli effetti della originaria
notifica. A tale stregua, il mancato perfezionamento della stessa per non avere
il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella
p.e.c., pur chiaramente imputabile al destinatario, impone alla parte di
provvedere tempestivamente (nei termini dimezzati che si sono indicati nella
pronuncia a Sezioni Unite sopra ripotata) al suo rinnovo secondo le regole
generali dettate dagli artt. 137 e seguenti, c.p.c., e non mediante deposito
dell'atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui
all'art. 16, comma 6, ultima parte, del (citato) D.L. n. 179 del 2012, prevista
per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di
notifica o comunicazione effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica
trasmessa a mezzo p.e.c. dal difensore si perfeziona al momento della
generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) (Cass., 18/11/2019, n.
29851).
L'onere, incombente sul notificante pur a fronte del
comportamento obiettivamente negligente del destinatario, appare ragionevole a
fronte della persistente domiciliazione fisica (ovviamente se presente), con
gli effetti (in caso di notifica del ricorso in cassazione e in generale di
impugnazione) di cui all'art. 330 c.p.c., e del fatto che lo stesso notificante
può subito controllare l'esito della mancata consegna, tramite appunto il
messaggio di rifiuto. Tutto ciò sufficientemente accompagnato, grazie alle indicazioni
giurisprudenziali sopra indicate, da elementi di certezza anche in caso di un
giudizio la cui proposizione sia oggetto di un termine decadenziale, ed a
fronte del fatto che in simili evenienze, al destinatario non viene consegnato
nulla, ma soltanto, ai sensi del D.M. n. 44 del 2011, art. 16, comma 4, ,
" viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le
specifiche tecniche stabilite 14 ai sensi dell'art. 34, un apposito avviso di
avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria
dell'ufficio giudiziario contenente i soli elementi identificativi del
procedimento e delle parti e loro patrocinatori".
Omissis
Cass. 24 gennaio 2023, n. 2193 e sulla invalidità della notifica via Pec se vi è casella piena ed elezione di domicilio fisico
Alla luce dei precedenti richiamati dalla sentenza Cass. 24
gennaio 2023, n. 2193 sulla notifica via pec con casella del
destinatario piena, la stessa aderisce all’orientamento per il quale il
notificante deve procedere a una nuova notifica se quella per pec non è
possibile perché la casella del destinatario è piena, anche se limitatamente
all’ipotesi in cui tale soggetto abbia eletto domicilio fisico.
Omissis
In definitiva "se si può ritenere che l'elezione
di domicilio fisico non impedisca l'utilizzo di quello telematico sopra
richiamato, ciò non può viceversa imporre al difensore destinatario della
notifica, in assenza di norme esplicite, gli stessi oneri che sono a lui
richiedibili quando non possa aver fatto affidamento sulla suddetta legittima
elezione e, anzi, abbia dato speculare valore al luogo elettronico di
ricezione appositamente eletto; e, parimenti, l'onere del notificante si
articola diversamente, dovendo tenersi congruo conto della specifica elezione
di domicilio fisica; pertanto, la notifica telematica al domicilio digitale
sarà valida nell'ipotesi di avvenuta consegna, mentre, qualora vi sia una
differente e specifica elezione di diverso domicilio (nell'odierna fattispecie,
fisico), nell'eventualità di casella telematica piena" (presso il domicilio
digitale più sopra ricordato) per insufficiente gestione dello Spa zio da parte
del destinatario della notifica, il notificante dovrà, per tempo, riprendere il
procedimento notificatorio presso il domicilio eletto, e ciò a valere solo nel
caso specificato, altrimenti non potendo sussistere alcun altro affidamento,
da parte del notificatario, se non alla propria costante gestione della casella
di posta elettronica, e nessun'altra appendice alla condotta esigibile dal
notificante" (ancora Cass. 40758 del 21).
1.3. Quanto agli argomenti spesi dall'altro orientamento
(sostanzialmente riproposto da Cass. 12/09/2022, n. 26810), si può osservare
che il disposto di cui all'art. 149-bis, comma 3, c.p.c., appare norma neutra
ai fini in parola, prevedendosi, infatti, solo che "la notifica si intende
perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento
informatico nella casella di posta elettronica certificata del
destinatario". L'onere di consentire un'effettiva disponibilità da parte
del destinatario deve peraltro tener conto del predicato difetto di esclusività
del domicilio digitale e della mancata elisione della prerogativa processuale
di eleggere domicilio fisico con effetti alternativi.
Quanto al D.M. n. 44 del 2011, art. 20, comma 5, trattasi di
norma secondaria (come del resto osservato dalla stessa pronuncia suddetta). Nè
decisivo pare il disposto di cui all'art. 138, secondo comma, c.p.c., posto che
l'atteggiamento negligente consistente nel lasciare piena la casella non può
essere equiparato al volontario di rifiuto di ricevere la notifica.
Circa poi l'ultimo precedente citato (Cass. n. 26810 del
22), lo stesso concerneva un caso differente, poichè non vi era stata valida
elezione di domicilio fisico da parte dell'appellato, per cui il ricorso in
cassazione venne notificato tramite deposito presso la cancelleria del giudice
a quo (ex plurimis, Cass. 15/05/1996, n. 4502).
1.4. Calando i suesposti principi alla concreta fattispecie,
a fronte della pacifica circostanza per cui la casella di posta elettronica
certificata del legale della contribuente era piena, si ha l'elezione di
domicilio fisico, come emerge dalla memoria di costituzione depositata in
appello, ed in particolare dalla procura in calce alla stessa, in cui si legge
che la stessa era elettivamente domiciliata presso il proprio legale in Roma,
via di Santa Croce in Gerusalemme, 9; nonchè il ricevimento dell'avviso di
mancata consegna all'Avvocatura notificante alla stessa data della notifica. In
simile fattispecie, in cui in base a quanto precede non si è compiuta la
fattispecie notificatoria mancando l'elemento della "consegna", cui è
subordinata l'esistenza della medesima, occorreva - appunto in base ai
superiori rilievi - il rinnovo della notificazione stessa. La sua esecuzione solo
due anni dopo, ben oltre quindi quello pari alla metà del termine stabilito
(nel caso del ricorso in cassazione) dall'art. 325, comma 2, c.p.c., indicato
come congruo dalla giurisprudenza delle sezioni unite (principio da ultimo
fatto proprio da Cass. 24/10/2022, n. 31346), risulta quindi tardiva.
2. Alla stregua di quanto precede il ricorso deve intendersi
inammissibile, con integrale compensazione delle spese del giudizio di
legittimità, tenuto conto del fatto che la questione risultava ancora oggetto
di contrastante soluzione al momento dell'introduzione del giudizio stesso.
omissis