19 marzo 2024
Può essere dichiarato il fallimento di una società cancellata dal registro delle imprese? Entro quanto tempo? Una recente sentenza della Cassazione affronta la questione in relazione alla disciplina dell’art. 10 della Legge fallimentare. La sentenza risolve anche il problema della legittimazione e della rappresentanza: se la società è cancellata dal registro delle imprese chi la rappresenta nel procedimento per il fallimento? Sono legittimati anche i soci? Vediamo cosa indica Cass. 3 febbraio 2023, n. 3457
Fallimento della società cancellata dal registro imprese: art 10 legge fallimentare
La questione del fallimento della società cancellata dal registro imprese si pone in relazione all’art. 10 della Legge Fallimentare, che consente di procedere per il fallimento di un’impresa se è cancellata dal registro delle imprese da non più di un anno.
La previsione, infatti, indica che “gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma” (art. 10 Legge fallimentare).
Vediamo quali sono le conseguenze e cosa indica la Cassazione in punto rappresentanza e legittimazione.
Rappresentanza e legittimazione dei soci in caso di fallimento della società cancellata dal registro imprese
La sentenza Cass. 3 febbraio 2023, n. 3457, che si esprime sulla rappresentanza e sulla legittimazione dei soci in caso di fallimento della società cancellata dal registro imprese, risponde nella sostanza a queste domande: chi rappresenta l’impresa nella procedura prefallimentare? Possono impugnare e proporre reclamo i soci?
La sentenza ricorda anzitutto che “dichiarato il fallimento di una società entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, ex l. fall., art. 10, essa, per "fictio iuris", non perde, benchè estinta, la propria capacità processuale ai fini sia del procedimento prefallimentare che della procedura concorsuale, con la conseguenza che il ricorso per cassazione contro la sentenza che, in sede di reclamo, abbia confermato la sentenza dichiarativa di fallimento deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da colui che rappresentava la società estinta al tempo della cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, non avendo gli ex soci, che non sono rappresentanti nè successori della stessa, alcuna legittimazione ad impugnare (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22449 del 06/08/2021; Cass. n. 24968 del 2013; Cass. n. 5253 del 2017, n. 28096 del 2018)” (Cass. 3 febbraio 2023, n. 3457, che si esprime sulla rappresentanza e sulla legittimazione dei soci in caso di fallimento della società cancellata dal registro imprese).
La conseguenza è quelle che la procedura, una volta instaurata, procede nei confronti dell’impresa estinta rappresentata dal legale rappresentante dell’epoca: “Come è noto a norma della l. fall. art. 10 una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione; tale previsione implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi, per fictio juris, nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale (Cass. 1 marzo 2017, n. 5253; Cass. 6 novembre 2013, n. 24968; Cass. 13 settembre 2013, n. 21026; il principio è stato enunciato da Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, n. 6070, ma non risulta massimato)”
Fallimento società cancellata registro imprese e legittimazione dei soci al reclamo
La conseguenza di quanto appena rilevato, per sentenza Cass. 3 febbraio 2023, n. 3457, che si esprime sulla rappresentanza e sulla legittimazione dei soci in caso di fallimento della società cancellata dal registro imprese, è che la legittimazione spetta al solo legale rappresentante e non anche ai soci.
La decisione, infatti, indica che “in termini generali, nel corso della procedura concorsuale la posizione processuale del fallito è sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava: si tratta, appunto, di una finzione, che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto (Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, n. 6070 cit., sempre in motivazione). Ne consegue che legittimato alla presentazione del reclamo ex l. fall. art. 18 deve ritenersi solo il legale rappresentante (nella specie, il liquidatore) della società cancellata dal registro delle imprese e non già gli ex soci”
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