10 febbraio 2023
In ipotesi di sinistro stradale è responsabile anche il conducente non proprietario del mezzo. Infatti, la responsabilità per il comportamento colposo del conducente non proprietario ricade su di lui e sul proprietario stesso. Il primo, come diremo, risponde in modo oggettivo e il secondo in modo indiretto. Quali sono le caratteristiche di tali responsabilità e in particolare di quella del conducente non proprietario in caso di sinistro stradale?
Sinistro stradale conducente non proprietario: introduzione
Come anticipato, in linea generale in caso di sinistro stradale ci può essere un concorso di responsabilità: risponde in modo diretto e in vi oggettiva chi ha causato il sinistro stradale, anche se sia non proprietario del veicolo; risponde poi in modo indiretto anche il proprietario del veicolo per il comportamento del conducente non proprietario; a questi soggetti si aggiunge la compagnia di assicurazione.
Come diremo meglio in seguito, la responsabilità del conducente non proprietario per il sinistro stradale è di tipo oggettivo: ciò significa che risponde non solo se è provata la sua colpa 8come nella responsabilità comune) ma sempre a meno che non dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare il sinistro stradale.
Ma sulla questione torneremo.
Quanto al proprietario, risponde del sinistro stradale per responsabilità indiretta: risponde per il comportamento di un altro soggetto, vale a dire per la responsabilità del conducente non proprietario. L’unico modo di liberarsi dalla responsabilità è che il proprietario dimostri che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Se la macchina è in garage e viene rubata il proprietario non risponde del sinistro stradale causato dal ladro.
Quando il conducente non proprietario risponde del sinistro stradale?
Quando avviene un sinistro stradale, una delle problematiche di più difficile risoluzione è proprio quella riguardante la possibilità di accertare, in modo oggettivo e puntuale, la responsabilità del conducente.
È fondamentale infatti tener conto che coloro che si mettano alla guida di qualsivoglia mezzo e veicolo, debbano sempre mantenere una condotta prudente, tentando, dove possibile, di prevedere anche gli eventuali comportamenti sbagliati assunti dagli altri automobilisti.
Se ciò non dovesse accadere in caso di incidente, in linea con il principio appena esposto, nessun conducente potrà ritenersi totalmente esente da una certa percentuale di responsabilità, pur dimostrando che sia stato qualcun altro a violare il codice stradale, causando di fatto il sinistro.
Ma entriamo ora, più nel dettaglio della questione ponendo all’attenzione, cosa dispone la legge in merito.
Cosa stabilisce la legge in merito alla responsabilità del conducente
L’art. 2054 cc indica che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In linea di massima, da quanto esposto sinora, si evince che fino a prova contraria, in caso di scontro tra due veicoli, entrambi i conducenti sono da ritenersi allo stesso modo responsabili. In tale ottica si parla appunto di corresponsabilità, motivo per il quale si applica il cosiddetto concorso di colpa.
A questo punto occorre capire in cosa possa consistere la “prova contraria” che “deresponsabilizza” uno dei due conducenti. Si tratta sostanzialmente di dimostrare che siano avvenute due circostanze:
- il codice stradale sia stato violato dall’altro conducente;
- si è fatto tutto il possibile affinché l’incidente non si verificasse.
In particolare, facendo riferimento al secondo punto, si tratta di dare dimostrazione non soltanto di essere stati rispettosi del codice stradale, ma di aver altresì avuto l’accortezza e la prudenza necessari a prevedere le eventuali condotte sbagliate degli altri conducenti, al fine di scongiurare un sinistro stradale.
Mancando queste due circostanze, come già anticipato, si tende a considerare corresponsabili entrambi i conducenti in egual misura o anche in misura diversa ma senza possibilità di esonerare da responsabilità il conducente non proprietario.
Sinistro stradale conducente non proprietario: in cosa consiste il concorso di colpa?
Innanzitutto va detto che il concorso di colpa è previsto e normato dal secondo comma dell’articolo 2054 del Codice civile in cui si afferma che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Come si evince dall’estratto dell’articolo riportato, affinché si possa applicare la regola della presunzione di corresponsabilità è necessario che avvenga un vero e proprio scontro tra i veicoli coinvolti nel sinistro stradale.
Ora, secondo quanto disposto dalla Cassazione, con il termine “scontro”, si intende l’urto tra le automobili e quindi la loro collisione e pertanto non rientra in tale definizione, un semplice danno cagionato ad esempio, per delle manovre di parcheggio non ben eseguite.
La Cassazione ha altresì configurato come scontro, quello che può avvenire anche quando uno dei due mezzi coinvolti è fermo, purché ciò avvenga in aree in cui normalmente si ha circolazione di auto ed altri veicoli, e quindi in luogo pubblico aperto al traffico.
Tornando alla presunzione di corresponsabilità, essa è senz’altro applicabile a tutti quei casi in cui dovesse essere particolarmente difficoltoso accertare, anche a seguito di specifiche indagini, le reali dinamiche che hanno caratterizzato l’incidente, inficiando dunque, la corretta attribuzione della relativa responsabilità.
Ancora, il concorso di colpa è previsto nella circostanza in cui risultasse particolarmente ostico riuscire ad individuare in modo corretto e rispondente al vero, la giusta quota di responsabilità da attribuire all’uno o all’altro conducente.
Affinché non si parli di una corresponsabilità da parte di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro stradale, occorre che uno dei due, dimostri in modo chiaro ed oggettivo, di aver rispettato tutto ciò che il codice stradale prevede in merito ad una corretta circolazione in strada, ed ancora, di aver guidato con prudenza, adducendo dunque, la famosa “prova contraria”, di cui si è parlato precedentemente, a sostegno della propria non responsabilità.
Cosa accade in caso di tamponamento
Un po’ diverso invece il discorso in caso sinistro stradale che si verifichi per un tamponamento.
Poiché il tamponamento prevede l’impatto tra la parte posteriore di un veicolo, e la parte anteriore di un altro, si presume che la responsabilità dell’urto sia a carico del conducente anche non proprietario che tampona, per via del mancato rispetto della distanza di sicurezza prevista dal codice stradale.
Astrattamente potrebbe essere ammessa una soluzione diversa ove si dimostri che il sinistro stradale è causato da una manovra del tutto imprevedibile e ingiustificata da parte del conducente che precede, come nell’ipotesi in cui freni nel minor spazio possibile senza che vi sia un pericolo, bloccando la macchina in un rettilineo. Ma la questione è delicata è va verificato il caso concreto, essendovi sempre l’obbligo di chi segue di mantenere la distanza che, in teoria, dovrebbe consentire di evitare il sinistro stradale in ogni condizione.
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