9 marzo 2023
La riforma Cartabia ha previsto una nuova procedura per la materia che coinvolge la famiglia, applicabile quindi anche al ricorso per separazione e divorzio giudiziale. Chiaramente alcune novità coinvolgono anche il ricorso per separazione o divorzio consensuale ma soprattutto per quello giudiziale cambia il rito: non più udienza presidenziale, necessità di proporre tutte le difese fin da subito, termine per ulteriori memorie prima della prima udienza ecc. Vediamo le principali novità della riforma Cartabia in tema di separazione e divorzio.
Separazione e divorzio riforma Cartabia: l’ambito di applicazione
La nuova procedura relativa al ricorso per la separazione e il divorzio anche giudiziali fissata dalla riforma Cartabia, ha un ambito di applicazione particolarmente ampio.
L’art. 473 bis cpc indica che le disposizioni che seguono e di cui parleremo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni.
Ciò in linea generale e salvo il caso in cui la legge disponga diversamente. Inoltre, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Si tratta, quindi, di un ambito di applicazione particolarmente ampio.
Riforma Cartabia e ricorso per separazione e divorzio giudiziale: i poteri del giudice
La legge di riforma Cartabia in relazione al procedimento e al ricorso per separazione e divorzio giudiziale e agli altri procedimenti in materia di famiglia, attribuisce al giudice ampi poteri, soprattutto quando sono coinvolti i minori.
Infatti ai sensi dell’art 473 bis 2 cpc il giudice può:
- A tutela dei minori nominare il curatore speciale e assumere i provvedimenti opportuni anche se in deroga all'articolo 112. In particolare il giudice può disporre mezzi di prova anche se al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal Codice Civile e ciò a condizioni che vi sia il rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria;
- Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.
Riforma Cartabia separazione e divorzio: l’ascolto del minore
La legge di riforma Cartabia in relazione al procedimento e al ricorso per separazione e divorzio giudiziale e agli altri procedimenti in materia di famiglia contiene importanti previsioni in relazione al ruolo e alla tutela del minore.
In particolare l’art. 473 bis 4 cpc prevede l’obbligatorietà dell’ascolto del minore che abbia compiuto i 12 anni nelle cause di separazione e divorzio giudiziale.
In particolare si indica che il minore quando abbia compiuto gli anni dodici, ma anche se sia di età inferiore ove il giudice lo ritenga capace di discernimento, deve essere ascoltato dal giudice nel caso in cui ci siano procedimenti nei quali anche non sia parte ma che lo riguardano.
Chiaramente le indicazioni che provengono dal minore devono essere valutate dal giudice e non sono vincolanti: la legge indica che le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.
In casi particolari il giudice può non procedere all'ascolto se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.
Lo stesso articolo prevede che nei procedimenti consensuali il giudice possa e non debba procede all'ascolto: procederà, quindi, soltanto ove lo ritenga necessario.
La legge di riforma Cartabia in relazione al procedimento e al ricorso per separazione e divorzio giudiziale e agli altri procedimenti in materia di famiglia disciplina all’art. 473 bis 5 cpc la modalità di ascolto prevedendo ad esempio che:
- l'ascolto sia condotto dal giudice;
- il giudice può farsi assistere da esperti e altri ausiliari;
- se ci sono più minori di regola il giudice li ascolta separatamente;
- l'udienza dovrebbe essere fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal tribunale;
- prima di procedere all'ascolto, il giudice dovrebbe indicare indica i temi oggetto dell'adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all'ascolto;
- dell'ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale deve descrivere dettagliatamente il contegno del minore.
Rifiuto del bambino a incontrare un genitore
La legge di riforma Cartabia in relazione al procedimento e al ricorso per separazione e divorzio giudiziale e agli altri procedimenti in materia di famiglia contiene una previsione specifica per il caso in cui un bambino di rifiuti di incontrare un o entrambi i genitori.
L’art. 473 bis 6 cpc della riforma Cartabia in tema di separazione e divorzio giudiziale e altri procedimenti riguardanti la famiglia prevede che, quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice possa intervenire.
In particolare si prevede che il giudice procede all'ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali.
Allo stesso modo il giudice procede e può intervenire quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale
Riforma Cartabia e ricorso per separazione e divorzio giudiziale: la competenza per territorio
La legge di riforma Cartabia in relazione al procedimento e al ricorso per separazione e divorzio giudiziale e agli altri procedimenti in materia di famiglia disciplina all’art. 473 bis 11 cpc la competenza per territorio.
La legge prevede che, per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.
In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo.
La forma e il contenuto della domanda: il ricorso introduttivo di separazione e divorzio giudiziale secondo la riforma Cartabia
La legge di riforma Cartabia in relazione al procedimento e al ricorso per separazione e divorzio giudiziale e agli altri procedimenti in materia di famiglia disciplina all’art. 473 bis 12 cpc la forma della domanda introduttiva.
Le cause in materia di famiglia si introducono con ricorso.
Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
d) la determinazione dell'oggetto della domanda;
e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
Se nel ricorso ci sono richieste di contributo economico o se vi sono figli minori, è necessario depositare assieme al ricorso anche i seguenti documenti:
a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Sempre in presenza di figli minori, occorre poi allegare al ricorso un piano genitoriale: questo deve indicare gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. Il ricorso è depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.
Provvedimenti indifferibili del giudice
La legge di riforma Cartabia in relazione al procedimento e al ricorso per separazione e divorzio giudiziale e agli altri procedimenti in materia di famiglia prevede all’art. 473 bis 15 cpc che, ove vi sia un pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, può adottare con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti.
Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.
Si tratta quindi di una fase cautelare, che anticipa alcuni provvedimenti, ove i termini ordinari di costituzione rischino di creare pregiudizi.
Riforma Cartabia separazione e divorzio: i termini processuali
La legge di riforma Cartabia in relazione al procedimento e al ricorso per separazione e divorzio giudiziale e agli altri procedimenti in materia di famiglia disciplina all’art. 473 bis 14 cpc che, dopo il deposito del ricorso introduttivo, il presidente nei successivi tre giorni designi il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento.
La procedura e i termini per l’avviso della procedura sono i seguenti:
- tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni;
- nel provvedimento che fissa l’udienza si assegna un termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza;
- il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto a cura dell'attore almeno sessanta giorni liberi prima dell’udienza;
- se la notifica è da fare all’estero l’udienza deve essere fissata entro centoventi giorni dal deposito del ricorso e tra la notifica e l’udienza devono esserci almeno novanta giorni.
La legge di riforma Cartabia in relazione al procedimento e al ricorso per separazione e divorzio giudiziale e agli altri procedimenti in materia di famiglia disciplina all’art. 473 bis 16 cpc prevede poi che il convenuto si debba costituire nel termine assegnato dal giudice depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza dagli articoli 167 e 473 bis 12, secondo, terzo e quarto comma: il contenuto, quindi, fa riferimento anche agli obblighi previsti per il ricorso introduttivo ad esempio essendo necessario formulare già le richieste di prova.
Dopo la costituzione del convenuto i termini e la procedura sono regolari dall’art. 473 bis 17 cpc e si prevede che:
- Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473 bis 12, terzo comma.
- Entro dieci giorni prima della data dell'udienza, il convenuto può depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.
- Entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.
La prima udienza e le successive nelle procedure di separazione e divorzio giudiziale secondo la riforma Cartabia.
La legge di riforma Cartabia in relazione al procedimento e al ricorso per separazione e divorzio giudiziale e agli altri procedimenti in materia di famiglia disciplina all’art. 473 bis 21 cpc lo svolgimento del processo.
Dopo che le parti si sono costituite e difese, all’udienza fissata si prevede che le parti debbano comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi: la mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 e nella liquidazione delle spese.
All'udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione. Può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione.
La legge di riforma Cartabia in relazione al procedimento e al ricorso per separazione e divorzio giudiziale e agli altri procedimenti in materia di famiglia disciplina all’art. 473 bis 22 cpc precisa che il giudice, oltre a poter tentare la conciliazione, possa assumere ove occorra sommarie informazioni.
Quanto ai provvedimenti temporanei e urgenti la previsione da ultimo richiamata precisa che quando il giudice pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento.
Tra le decisioni che riguardano la prima udienza vi sono anche quelle per la prosecuzione della causa.
Per cui, dopo aver assunto i provvedimenti urgenti, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Quando, invece, la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione.
Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato.
Riforma Cartabia separazione e divorzio: reclamo e modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti
La legge di riforma Cartabia in relazione al procedimento e al ricorso per separazione e divorzio giudiziale e agli altri procedimenti in materia di famiglia prevede all’art. 473 bis 23 cpc, come già in precedenza, che i provvedimenti temporanei e urgenti possono sempre essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.
La legge di riforma Cartabia in relazione al procedimento e al ricorso per separazione e divorzio giudiziale e agli altri procedimenti in materia di famiglia prevede all’art. 473 bis 24 cpc contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473 bis 22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello.
È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.
Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.
Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva. Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
La legge di riforma Cartabia in relazione al procedimento e al ricorso per separazione e divorzio giudiziale e agli altri procedimenti in materia di famiglia prevede all’art. 473 bis 28 bis che, anche dopo la chiusura del processo, sia ammissibile la modifica dei provvedimenti già fissati nella causa definita. La previsione, infatti, indica che qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.
La decisione della causa dopo la riforma Cartabia
La legge di riforma Cartabia in relazione al procedimento e al ricorso per separazione e divorzio giudiziale e agli altri procedimenti in materia di famiglia prevede all’art. 473 bis 28 cpc che il giudice, esaurita l'istruzione, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti:
a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
All'udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio.
La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni.
Appello alle sentenze di separazione e divorzio previste dalla riforma Cartabia
La legge di riforma Cartabia in relazione al procedimento e al ricorso per separazione e divorzio giudiziale e agli altri procedimenti in materia di famiglia prevede all’art. 473 bis 30 cpc prevede che L’appello si propone con ricorso, che deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 342.
Gli articoli successivi prevedono che:
- il presidente della corte di appello, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il relatore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione e il termine entro il quale l'appellante deve provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto all'appellato;
- tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di novanta giorni;
- nel caso in cui la notificazione prevista dal primo comma debba effettuarsi all'estero, il termine di cui al secondo comma è elevato a centocinquanta giorni;
- il presidente acquisisce d'ufficio le relazioni aggiornate dei servizi sociali o sanitari eventualmente incaricati e ordina alle parti di depositare la documentazione aggiornata di cui all'articolo 473 bis 12, terzo comma.
L'appellato deve costituirsi almeno trenta giorni prima dell'udienza, mediante deposito della comparsa di costituzione, nella quale deve esporre le sue difese in modo chiaro e specifico. Nella stessa comparsa l'appellato può, a pena di decadenza, proporre appello incidentale.
L'appellante può depositare una memoria di replica entro il termine perentorio di venti giorni prima dell'udienza, e l'appellato può a sua volta replicare con memoria da depositare entro il termine perentorio di dieci giorni prima.
All'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa, e all'esito della discussione il collegio trattiene la causa in decisione. Su richiesta delle parti, può assegnare loro un termine per note difensive e rinviare la causa ad altra udienza.
La sentenza è depositata nei sessanta giorni successivi all'udienza.
Il giudice dell'appello può adottare i provvedimenti di cui agli articoli 473 bis 15 e 473 bis 22. Se ammette nuove prove, dà con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale può delegare il relatore.
Riforma Cartabia separazione e divorzio: tutela del credito per il mantenimento
La legge di riforma Cartabia in relazione al procedimento e al ricorso per separazione e divorzio giudiziale e agli altri procedimenti in materia di famiglia prevede all’art. 473 bis 36 cpc delle tutele per il creditore di assegni di mantenimento.
I provvedimenti, anche se temporanei, in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
si prevede, in particolare, che il giudice possa imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di contributo economico.
Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all'adempimento, può chiedere al giudice di autorizzare il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore.
L’articolo successivo, poi, prevede che il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.
Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.
Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalità dell'assegno.
Violazione degli obblighi
La legge di riforma Cartabia in relazione al procedimento e al ricorso per separazione e divorzio giudiziale e agli altri procedimenti in materia di famiglia prevede all’art. 473 bis 39 cpc che, in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
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