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Procedimento e rito semplificato di cognizione: cosa prevede la riforma Cartabia?

22 marzo 2023

Procedimento e rito semplificato di cognizione: cosa prevede la riforma Cartabia? La recente riforma Cartabia ha abrogato l’art. 702 bis cpc e il relativo procedimento, prevedendo un nuovo rito o procedimento semplificato di cognizione disciplinato negli artt. 281 decies e seguenti del codice di procedura civile. Quando si può utilizzare? Quali solo le principali regole che lo riguardano? Come si fa un ricorso introduttivo per il rito o procedimento semplificato di cognizione e, dunque, quale è un modello o fac simile del ricorso introduttivo? Ecco una guida per la riforma Cartabia sul punto

Procedimento e rito semplificato di cognizione: cosa prevede la riforma Cartabia?
Procedimento e rito semplificato di cognizione: cosa prevede la riforma Cartabia?

Procedimento e rito semplificato di cognizione riforma Cartabia: ambito di applicazione

L’art. 281 decies cpc riguardante il procedimento e rito semplificato di cognizione introdotto con la riforma Cartabia fissa anzitutto l’ambito di applicazione della relativa disciplina e indica quindi quando il rito o procedimento semplificato di cognizione può essere utilizzato.

La previsione indica, in particolare, che tale procedimento e rito semplificato di cognizione può essere utilizzato “quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa”.

Si tratta, dunque, di procedimenti per i quali non occorre una istruttoria (essendo quindi documentali) o per i quali non occorre una istruttoria complessa: a tale ultimo riguardo si potrebbe pensare ad esempio alla necessità di una CTU che si riteneva talvolta compatibile anche con il precedente ricorso ex art. 702 bis cpc.

Chiaramente, ove invece la causa necessiti di approfondimenti o istruttorie più complesse, tale rito non può essere utilizzando, andando la causa introdotta o convertita in un rito o procedimento di cognizione ordinario.

Forma della domanda introduttiva del rito o procedimento semplificato di cognizione secondo la riforma Cartabia: modello o fac simile

Come si introduce una causa con rito o procedimento semplificato di cognizione secondo la riforma Cartabia.

L’art. 282 undecies cpc riguardante il procedimento e rito semplificato di cognizione introdotto con la riforma Cartabia indica che la domanda introduttiva si propone con ricorso.

Come si fa tale ricorso? Cosa deve contenere il modello o fac simile?

Il ricorso deve avere il contenuto proprio dell’atto introduttivo di una causa introdotta con rito o procedimento ordinario di cognizione.

Infatti, l’art. 282 undecies cpc indica che il ricorso introduttivo deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

Quindi, nel modello o fac simile del ricorso devono esserci le seguenti indicazioni:

    1. l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
    1. il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione [per noi il ricorso] deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
    1. la determinazione della cosa oggetto della domanda;
  • 3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;
    1. l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
    1. l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
    1. il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
    1. l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Rito semplificato di cognizione: cosa prevede la riforma Cartabia per il procedimento successivo e la fissazione dell’udienza?

L’art. 282 undecies cpc riguardante il procedimento e rito semplificato di cognizione introdotto con la riforma Cartabia prevede che, dopo il deposito del ricorso, il giudice provveda entro cinque giorni dalla sua designazione (termine chiaramente non perentorio e il cui mancato rispetto non comporta conseguenze) a fissare l'udienza di comparizione delle parti convenute, provvedendo ad assegnare anche il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza.

Tale indicazione della norma rende palese che il richiamo all’avvertimento di cui al punto 7 dell’art. 163 cpc si riferisce alla natura dei termini e alle conseguenze che derivano dal loro mancato rispetto e non invece alle varie indicazioni temporali: nel procedimento o rito semplificato di cognizione di cui alla riforma Cartabia l’udienza è fissata dal giudice e non può essere previamente indicata in ricorso e i termini per la costituzione del convenuto sono quelli assegnati dal giudice e certo non quelli previsti per il rito o procedimento ordinario di cognizione.

È poi onere di parte ricorrete procedere alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

L’art. 282 undecies cpc riguardante il procedimento e rito semplificato di cognizione introdotto con la riforma Cartabia prevede che tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni (quando invece il luogo della notificazione è situato all’estero tale termine è di sessanta).

La costituzione del convenuto

L’art. 282 undecies cpc riguardante il procedimento e rito semplificato di cognizione introdotto con la riforma Cartabia disciplina anche la costituzione del convenuto.

La disposizione indica che il convenuto si costituisce mediante il deposito della comparsa di risposta: in tale atto costitutivo il convenuto è tenuto:

  • a proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda;
  • indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione;
  • nonché formulare le conclusioni.

Sempre a norma dell’art. 282 undecies cpc riguardante il procedimento e rito semplificato di cognizione introdotto con la riforma Cartabia prevede il convenuto è tenuto a pena di decadenza a proporre nella comparsa di costituzione le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

La chiamata in causa di un terzo da parte del convenuto deve farne richiesta a pena di decadenza nella comparsa di costituzione, chiedendo lo spostamento dell'udienza già fissata dal giudice. Quest’ultimo procede a fissare la data della nuova udienza, assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. In vista della successiva udienza il terzo può costituirsi con comparsa di costituzione con le stesse regole volevoli per il convento.

Procedimento semplificato di cognizione: l’udienza per la riforma Cartabia

L’art. 282 duodecies cpc riguardante il procedimento e rito semplificato di cognizione introdotto con la riforma Cartabia disciplina l’attività riguardante la prima udienza.

Si prevede anzitutto che il giudice debba verificare la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies cpc per utilizzare il rito o procedimento semplificato e ciò in relazione sia alla domanda principale e sia alla domanda riconvenzionale.

Ove le domande non siano fondate su prova documentale o di pronta soluzione o la causa richieda un'istruzione complessa (la disposizione indica in particolare quando il giudice valuti la complessità della lite e dell'istruzione probatoria), il giudice provvede a mutare il rito con ordinanza non impugnabile: fisserà quindi l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter.

L’art. 282 duodecies cpc riguardante il procedimento e rito semplificato di cognizione introdotto con la riforma Cartabia prevede poi che, sempre entro la prima udienza l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo: per la costituzione del terzo valgono anche ora le regole per il convenuto.

Sempre alla prima udienza le parti possono proporre, a pena di decadenza, le eccezioni che derivano dalle difese altrui: connesse alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni proposte dalle altre parti.

Procedimento e rito semplificato di cognizione riforma Cartabia: la possibilità di memorie ulteriori

L’art. 282 duodecies cpc riguardante il procedimento e rito semplificato di cognizione introdotto con la riforma Cartabia prevede anche la possibilità che le parti chiedano la concessione di termini per ulteriori memorie.

In particolare si prevede che, su richiesta delle parti, che il giudice conceda due termini per memorie.

Per la prima memoria può essere concesso un termine perentorio non superiore a venti giorni: questa memoria può essere concessa al fine di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti.

Per la seconda memoria può essere concesso un ulteriore termine non superiore a dieci giorni: in questa memoria è possibile replicare alle controparti e dedurre prova contraria.

Con o senza memorie, il giudice alla prima udienza decide poi circa l’ammissione dei mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.

La sentenza nel procedimento o rito semplificato di cognizione

L’art. 282 terdecies cpc riguardante il procedimento e rito semplificato di cognizione introdotto con la riforma Cartabia prevede che il giudice, quando rimette la causa in decisione e nel decidere la causa con sentenza, deve procedere ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc (mentre, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede ai sensi dell’art. 275 bis cpc).

La decisione, dunque, avviene con la discussione orale ai sensi della previsione ora richiamata.

Ricordiamo brevemente il contenuto della norma.

l giudice fa precisare le conclusioni e può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza oppure su richiesta di una parte in un'udienza successiva. La sentenza viene pronunciata al termine della discussione: occorre dare lettura del dispositivo e con una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

È però possibile, se al termine della discussione orale il giudice non provvede ai sensi del primo comma, che la sentenza venga deposita nei successivi trenta giorni

L’art. 282 terdecies cpc riguardante il procedimento e rito semplificato di cognizione introdotto con la riforma Cartabia prevede infine che la sentenza così emessa sia impugnabile nei modi ordinari.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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