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La nuova separazione consensuale della riforma Cartabia

24 marzo 2023

La nuova separazione consensuale con la riforma Cartabia: cosa prevede? Quali sono le più rilevanti novità? La recente riforma Cartabia ha innovato la disciplina processuale e anche sostanziale in diversi settori, ma principalmente nel settore del diritto di famiglia. È stato, infatti, previsto un nuovo rito per il processo contenzioso (separazione e divorzio giudiziale) ed è stato riformato anche il procedimento consensuale per la separazione e il divorzio. Vediamo in quali casi si applica la nuova disciplina prevista dalla riforma Cartabia in tema di separazione consensuale (ma anche in tema di altre procedure) e quale è la sua disciplina attuale, con particolare focus sugli elementi di novità.

La nuova separazione consensuale della riforma Cartabia
La nuova separazione consensuale della riforma Cartabia

Ambito di applicazione della nuova disciplina della riforma Cartabia sulla separazione consensuale

La riforma Cartabia in relazione alla disciplina della separazione consensuale o del divorzio consensuale ha anzitutto introdotto una disposizione (art. 473 bis 51 cpc) che chiarisce quale sia l’ambito di applicazione.

Questo significa che il nuovo ricorso e il relativo rito si applica ai casi indicati in questa disposizione: rientrano certamente le ipotesi di separazione e divorzio consensuale, ma non solo.

L’art. 473 bis 51 cpc precisa anzitutto quale deve essere l’atto introduttivo della causa in questa materia e per le ipotesi di richiesta congiunta: il ricorso.

Poi, aggiunge appunto quale è l’ambito di applicazione di tale disciplina prevista dalla riforma Cartabia. Il nuovo procedimento, infatti, si applica ai seguenti casi:

  • richieste congiunte di separazione personale dei coniugi;
  • richieste congiunte di divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio);
  • richieste congiunte di scioglimento dell'unione civile;
  • richieste congiunte di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio;
  • richieste congiunte di modifica delle condizioni delle precedenti procedure.

Separazione consensuale riforma Cartabia: il tribunale competente

La riforma Cartabia in relazione alla disciplina della separazione consensuale e altre procedure congiunte ha inoltre chiarito, sempre nell’art. 473 bis 51 cpc, quale sia il Tribunale competente presso il quale presentare il ricorso congiunto per la separazione o il divorzio consensuale.

La disposizione indica che il Tribunale competente è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte.

Chiaramente, nella maggior parte dei casi in ipotesi di separazione la residenza sarà comune. Viceversa, in sede di divorzio consensuale è probabile che la residenza sia differente e astrattamente il ricorso introduttivo possa essere proposto presso due Tribunali diversi, a scelta delle parti.

La necessità della sottoscrizione delle parti del ricorso introduttivo

La riforma Cartabia in relazione alla disciplina della separazione consensuale o del divorzio consensuale ha inoltre chiarito, sempre nell’art. 473 bis 51 cpc, che il ricorso è sottoscritto anche dalle parti.

Si tratta di una prima novità della riforma Cartabia, non essendo nella disciplina previgente previsto obbligatoriamente. Molto spesso, infatti, i difensori depositavano telematicamente il ricorso da loro sottoscritto e la sottoscrizione delle parti avveniva solo nella procura. Anche nella disciplina previgente, comunque, le parti poi erano tenute alla conferma di tali condizioni anche se solo successivamente: in sede di udienza o con le note di trattazione scritta utilizzata in epoca Covid.

Peraltro, in relazione al tale previsione della sottoscrizione del ricorso ad opera delle parti, trattandosi spesso di privati privi della firma digitale, si potrebbe immaginare che l’adempimento di tale obbligo possa essere soddisfatto allegando quale documento e non come atto principale una copia del ricorso con la firma anche cartacea delle parti.

Riforma Cartabia per la separazione consensuale: il contenuto del ricorso

La riforma Cartabia in relazione alla disciplina della separazione consensuale o del divorzio consensuale ha inoltre indicato, sempre nell’art. 473 bis 51 cpc quale sia il contenuto obbligatorio del ricorso e quali sono gli atti e documenti da allegare.

E su questo punto alcuni aspetti sono delle innovazioni, prima non presenti.

In particolare, la disposizione indica che il ricorso contiene:

  • le indicazioni riguardanti le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
  • le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
  • le indicazioni di cui all'articolo 473 bis. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma.

Tale richiamo dell’art. 473 bis. 12 cpc implica il fatto che il ricorso debba anche contenere ulteriori indicazioni e in particolare le seguenti.

Ai sensi del primo comma dell’art. 473 bis. 12 cpc:

  • a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
  • b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
  • c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
  • e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni; nonché poi quanto previsto.

Ai sensi invece del secondo comma dell’art. 473 bis cpc:

  • a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
  • c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Il medesimo richiamo all’art. 473 bis. 12 cpc porta come conseguenza anche il fatto che al ricorso introduttivo congiunto per la separazione o anche per il divorzio consensuale oppure anche per le altre procedure che rientrano nell’ambito di applicazione della riforma Cartabia per il rito consensuale sia necessario allegare quando ci siano minori coinvolti un piano genitoriale: tale piano deve indicare gli impegni e le attività quotidiane dei figli riguardanti la scuola, il loro percorso educativo, le attività extrascolastiche dei minori, le frequentazioni abituali e le vacanze normalmente godute.

Da ultimo, la riforma Cartabia all’art. 473 bis 51 cpc in materia di separazione consensuale e di divorzio consensuale indica anche che nel ricorso le parti possono anche regolamentare i loro rapporti patrimoniali: si pensi ad esempio ad accordi sulla divisione dei beni in comunione, agli accordi sul trasferimento di immobili, gli accordi sul trasferimento di quote o azioni societarie, ecc.

Una ultima novità di rilievo della riforma Cartabia, soprattutto per gli avvocati, è quella riguardante l’udienza e la trattazione scritta delle cause di separazione o divorzio congiunto: ove le parti preferiscano evitare l’udienza e la comparizione personale, possono optare per la trattazione scritta ma tale indicazione deve essere contenuta già nel ricorso. In particolare nel ricorso le parti devono indicare che chiedono che l’udienza sia sostituita con la trattazione scritta e che non intendono riconciliarsi.

La trattazione del procedimento e l’udienza

La riforma Cartabia in relazione alla disciplina della separazione consensuale o del divorzio consensuale ha inoltre indicato, sempre nell’art. 473 bis 51 cpc, che il Tribunale provveda alla fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti avanti al giudice relatore, una volta chiaramente depositato e ricevuto il ricorso introduttivo.

È inoltre prevista per questi procedimenti di separazione e divorzio congiunto anche la trasmissione degli atti al pubblico ministero: questo per consentire allo stesso di esprime il proprio parere e ciò, secondo l’indicazione della previsione, entro tre giorni prima della data dell'udienza.

All'udienza il giudice ai sensi della nuova riforma Cartabia è tenuto a sentire le parti anche per verificare che non vi sia la volontà di riconciliarsi: ove non vi sia spazio per una riconciliazione, il giudice provvedere a rimette la causa in decisione. Come precisato, però, la partecipazione delle parti all’udienza non è necessaria: come ricordato, infatti, nel ricorso introduttivo della separazione o del divorzio consensuale le parti possono chiedere di sostituire l’udienza con la trattazione scritta, indicando in quella sede la indisponibilità a riconciliarsi.

Ricordiamo poi che l’art. 473 bis 4 cpc della nuova riforma Cartabia, inserito nella disciplina per le controversie di separazione o divorzio giudiziale, prevede l’obbligatorietà dell’ascolto del minore che abbia compiuto i 12 anni solo nelle cause contenziose: per quelle consensuali, invece, si prevede che il giudice possa ma non sia obbligato a procedere all'ascolto.

Separazione consensuale riforma Cartabia: la decisione del procedimento

La sentenza in materia di separazione o divorzio congiunto è poi di competenza collegiale: il tribunale provvede con sentenza all’omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.

Ove mai il tribunale dovesse ritenere che gli accordi contenuti in ricorso congiunto di separazione o divorzio sono in contrasto con gli interessi dei figli, ai sensi della nuova riforma Cartabia può convocare le parti invitano le stesse a modificare la richiesta. Nel caso in cui non si raggiunga una soluzione inidonea, il Tribunale può rigettare la richiesta congiuntamente proposta.

In caso di richiesta congiunta avente ad oggetto la modifica delle condizioni coinvolgenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e i contributi economici in favore di questi o delle parti, ai sensi della nuova riforma Cartabia il Tribunale nomina il relatore: una volta ricevuto il parere del pubblico ministero, il giudice riferisce in camera di consiglio. In questa fattispecie Il giudice convoca personalmente le parti quando ne fanno richiesta congiunta oppure nei casi in cui servano chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte in sostituzione delle precedenti.

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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