La nuova separazione consensuale della riforma Cartabia
La nuova separazione consensuale con la riforma Cartabia:
cosa prevede? Quali sono le più rilevanti novità?
La recente riforma Cartabia ha innovato la disciplina
processuale e anche sostanziale in diversi settori, ma principalmente nel
settore del diritto di famiglia.
È stato, infatti, previsto un nuovo rito per il processo contenzioso
(separazione e divorzio giudiziale) ed è stato riformato anche il procedimento consensuale
per la separazione e il divorzio.
Vediamo in quali casi si applica la nuova disciplina
prevista dalla riforma Cartabia in tema di separazione consensuale (ma anche in
tema di altre procedure) e quale è la sua disciplina attuale, con particolare
focus sugli elementi di novità.

Ambito di applicazione della nuova disciplina della riforma Cartabia sulla separazione consensuale
La riforma Cartabia in relazione alla disciplina della
separazione consensuale o del divorzio consensuale ha anzitutto introdotto una
disposizione (art. 473 bis 51 cpc) che chiarisce quale sia l’ambito di
applicazione.
Questo significa che il nuovo ricorso e il relativo rito si
applica ai casi indicati in questa disposizione: rientrano certamente le
ipotesi di separazione e divorzio consensuale, ma non solo.
L’art. 473 bis 51 cpc precisa anzitutto quale deve essere l’atto
introduttivo della causa in questa materia e per le ipotesi di richiesta
congiunta: il ricorso.
Poi, aggiunge appunto quale è l’ambito di applicazione di
tale disciplina prevista dalla riforma Cartabia. Il nuovo procedimento,
infatti, si applica ai seguenti casi:
- richieste congiunte di separazione personale dei
coniugi;
- richieste congiunte di divorzio (scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio);
- richieste congiunte di scioglimento dell'unione
civile;
- richieste congiunte di regolamentazione dell'esercizio
della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal
matrimonio;
- richieste congiunte di modifica delle condizioni delle
precedenti procedure.
Separazione consensuale riforma Cartabia: il tribunale competente
La riforma Cartabia in relazione alla disciplina della
separazione consensuale e altre procedure congiunte ha inoltre chiarito, sempre
nell’art. 473 bis 51 cpc, quale sia il Tribunale competente presso il
quale presentare il ricorso congiunto per la separazione o il divorzio consensuale.
La disposizione indica che il Tribunale competente è quello
del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte.
Chiaramente, nella maggior parte dei casi in ipotesi di
separazione la residenza sarà comune. Viceversa, in sede di divorzio
consensuale è probabile che la residenza sia differente e astrattamente il
ricorso introduttivo possa essere proposto presso due Tribunali diversi, a
scelta delle parti.
La necessità della sottoscrizione delle parti del ricorso introduttivo
La riforma Cartabia in relazione alla disciplina della
separazione consensuale o del divorzio consensuale ha inoltre chiarito, sempre
nell’art. 473 bis 51 cpc, che il ricorso è sottoscritto anche dalle parti.
Si tratta di una prima novità della riforma Cartabia,
non essendo nella disciplina previgente previsto obbligatoriamente. Molto
spesso, infatti, i difensori depositavano telematicamente il ricorso da loro sottoscritto
e la sottoscrizione delle parti avveniva solo nella procura. Anche nella disciplina
previgente, comunque, le parti poi erano tenute alla conferma di tali condizioni
anche se solo successivamente: in sede di udienza o con le note di trattazione
scritta utilizzata in epoca Covid.
Peraltro, in relazione al tale previsione della sottoscrizione
del ricorso ad opera delle parti, trattandosi spesso di privati privi della
firma digitale, si potrebbe immaginare che l’adempimento di tale obbligo possa
essere soddisfatto allegando quale documento e non come atto principale una
copia del ricorso con la firma anche cartacea delle parti.
Riforma Cartabia per la separazione consensuale: il contenuto del ricorso
La riforma Cartabia in relazione alla disciplina della
separazione consensuale o del divorzio consensuale ha inoltre indicato, sempre
nell’art. 473 bis 51 cpc quale sia il contenuto obbligatorio del ricorso e
quali sono gli atti e documenti da allegare.
E su questo punto alcuni aspetti sono delle innovazioni,
prima non presenti.
In particolare, la disposizione indica che il ricorso contiene:
- le indicazioni riguardanti le disponibilità reddituali e
patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
- le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
- le indicazioni di cui all'articolo 473 bis. 12, primo comma,
numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma.
Tale richiamo dell’art. 473 bis. 12 cpc implica il fatto che
il ricorso debba anche contenere ulteriori indicazioni e in particolare le
seguenti.
Ai sensi del primo comma dell’art. 473 bis. 12 cpc:
- a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale
la domanda è proposta;
- b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la
cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale
dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni,
maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e
degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
- c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore,
unitamente all'indicazione della procura;
- e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
nonché poi quanto previsto.
Ai sensi invece del secondo comma dell’art. 473 bis cpc:
- a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- b) la documentazione attestante la titolarità di diritti
reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari
relativi agli ultimi tre anni.
Il medesimo richiamo all’art. 473 bis. 12 cpc porta come
conseguenza anche il fatto che al ricorso introduttivo congiunto per la
separazione o anche per il divorzio consensuale oppure anche per le altre
procedure che rientrano nell’ambito di applicazione della riforma Cartabia per
il rito consensuale sia necessario allegare quando ci siano minori coinvolti un
piano genitoriale: tale piano deve indicare gli impegni e le attività
quotidiane dei figli riguardanti la scuola, il loro percorso educativo, le
attività extrascolastiche dei minori, le frequentazioni abituali e le vacanze
normalmente godute.
Da ultimo, la riforma Cartabia all’art. 473 bis 51 cpc in
materia di separazione consensuale e di divorzio consensuale indica anche che nel
ricorso le parti possono anche regolamentare i loro rapporti patrimoniali:
si pensi ad esempio ad accordi sulla divisione dei beni in comunione, agli
accordi sul trasferimento di immobili, gli accordi sul trasferimento di quote o
azioni societarie, ecc.
Una ultima novità di rilievo della riforma Cartabia, soprattutto
per gli avvocati, è quella riguardante l’udienza e la trattazione scritta delle
cause di separazione o divorzio congiunto: ove le parti preferiscano evitare l’udienza
e la comparizione personale, possono optare per la trattazione scritta ma tale
indicazione deve essere contenuta già nel ricorso. In particolare nel ricorso
le parti devono indicare che chiedono che l’udienza sia sostituita con la
trattazione scritta e che non intendono riconciliarsi.
La trattazione del procedimento e l’udienza
La riforma Cartabia in relazione alla disciplina della
separazione consensuale o del divorzio consensuale ha inoltre indicato, sempre
nell’art. 473 bis 51 cpc, che il Tribunale provveda alla fissazione dell'udienza
per la comparizione delle parti avanti al giudice relatore, una volta
chiaramente depositato e ricevuto il ricorso introduttivo.
È inoltre prevista per questi procedimenti di separazione e
divorzio congiunto anche la trasmissione degli atti al pubblico ministero:
questo per consentire allo stesso di esprime il proprio parere e ciò, secondo l’indicazione
della previsione, entro tre giorni prima della data dell'udienza.
All'udienza il giudice ai sensi della nuova riforma Cartabia
è tenuto a sentire le parti anche per verificare che non vi sia la volontà di
riconciliarsi: ove non vi sia spazio per una riconciliazione, il giudice provvedere
a rimette la causa in decisione. Come precisato, però, la partecipazione delle parti
all’udienza non è necessaria: come ricordato, infatti, nel ricorso introduttivo
della separazione o del divorzio consensuale le parti possono chiedere di
sostituire l’udienza con la trattazione scritta, indicando in quella sede la
indisponibilità a riconciliarsi.
Ricordiamo poi che l’art. 473 bis 4 cpc della nuova riforma
Cartabia, inserito nella disciplina per le controversie di separazione o
divorzio giudiziale, prevede l’obbligatorietà dell’ascolto del minore che abbia
compiuto i 12 anni solo nelle cause contenziose: per quelle consensuali, invece,
si prevede che il giudice possa ma non sia obbligato a procedere all'ascolto.
Separazione consensuale riforma Cartabia: la decisione del procedimento
La sentenza in materia di separazione o divorzio congiunto è
poi di competenza collegiale: il tribunale provvede con sentenza all’omologa o
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Ove mai il tribunale dovesse ritenere che gli accordi contenuti
in ricorso congiunto di separazione o divorzio sono in contrasto con gli
interessi dei figli, ai sensi della nuova riforma Cartabia può convocare le
parti invitano le stesse a modificare la richiesta. Nel caso in cui non si
raggiunga una soluzione inidonea, il Tribunale può rigettare la richiesta congiuntamente
proposta.
In caso di richiesta congiunta avente ad oggetto la modifica
delle condizioni coinvolgenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei
confronti dei figli e i contributi economici in favore di questi o delle parti,
ai sensi della nuova riforma Cartabia il Tribunale nomina il relatore: una
volta ricevuto il parere del pubblico ministero, il giudice riferisce in camera
di consiglio. In questa fattispecie Il giudice convoca personalmente le parti
quando ne fanno richiesta congiunta oppure nei casi in cui servano chiarimenti
in merito alle nuove condizioni proposte in sostituzione delle precedenti.