Azione di Riduzione: cos'è e come funziona?
L'azione di riduzione è un concetto fondamentale nel
diritto civile italiano, che tutela i diritti di alcuni eredi legittimi in
materia di successioni e donazioni, vale a dire di quei soggetti che abbiano
subito, in virtù di disposizione testamentarie o donazioni in vita, una lesione
della quota di eredità a loro riservata. Non tutti gli eredi legittimi
hanno diritto a una quota di eredità riservata: questa regola vale solo per i
parenti più stretti, detti legittimari.
In questo articolo, esamineremo il concetto di azione di
riduzione, le situazioni in cui può essere applicata e le procedure per avviare
tale azione.

Il concetto di azione di riduzione
L'azione di riduzione è un meccanismo legale attraverso il
quale un erede, legittimo o testamentario, può chiedere la riduzione delle
disposizioni testamentarie o delle donazioni fatte dal defunto, nel caso in
cui queste siano eccessive e ledano i diritti degli eredi che si possano
definire legittimari.
La legge italiana, infatti, prevede una quota di eredità che
deve essere necessariamente riservata ad alcuni eredi legittimi (legittimari),
chiamata "quota di legittima".
Azione di riduzione: chi sono gli eredi definibili come legittimari?
Come indicato, in relazione all’azione di riduzione, diventa
determinante individuare chi sono eredi legittimi che possano agire in forza
dell’azione di riduzione.
In linea generale, gli eredi legittimi sono quei
soggetti che hanno diritto a una quota dell'eredità del defunto in assenza di testamento.
Come noto, l’eredità in assenza di testamento verrà attribuita ai parenti
partendo da quelli più prossimi e andando a quelli più lontani in assenza dei
precedenti.
Gli eredi legittimari, invece, sono quei parenti che
hanno diritto alla "quota di legittima" nell'eredità del defunto: si
tratta dei parenti più stretti che non solo hanno diritto di ereditare prima
degli altri in assenza di testamento ma che hanno diritto a una quota di
eredità anche in presenza di un testamento contrario o di donazioni in vita che
di fatto incidano sul loro diritto (venendo la donazione considerata un anticipazione
dell’eredità).
Gli eredi legittimari, quindi, sono i familiari più stretti
del defunto, la cui quota di eredità è protetta dalla legge italiana,
indipendentemente dalle disposizioni testamentarie del defunto.
Gli eredi legittimari sono:
Coniuge: Il coniuge superstite è un erede legittimario e ha
diritto a una quota protetta dell'eredità, la cui dimensione varia in base alla
presenza di altri eredi legittimari, come figli o genitori del defunto.
Figli: I figli del defunto, sia naturali che adottivi, sono
eredi legittimari e hanno diritto a una quota protetta dell'eredità. In caso di
più figli, la quota di legittima è divisa equamente tra loro.
Ascendenti (genitori): Quando il defunto non ha figli, i
genitori diventano eredi legittimari e hanno diritto a una quota protetta
dell'eredità.
Se il testamento o le donazioni fatte dal defunto ledono la
quota di legittima degli eredi legittimari, questi hanno il diritto di avviare
l'azione di riduzione per tutelare i propri interessi.
La quota di legittima e la quota disponibile
La quota di legittima è la porzione dell'eredità che
viene riservata agli eredi legittimari, come detto i parenti più stretti del
defunto. La quota disponibile, invece, è la parte dell'eredità di cui il
defunto può liberamente disporre, attraverso un testamento o una donazione. La
quota di legittima varia a seconda del numero e del grado di parentela degli
eredi legittimi.
La quota di legittima varia a seconda della composizione
della famiglia del defunto e del grado di parentela degli eredi coinvolti. Ecco
una panoramica delle quote di legittima nei vari casi:
Coniuge e figli:
- Se il defunto lascia il coniuge e uno o più figli, la quota
di legittima è così suddivisa: 1/2 dell'eredità spetta al coniuge e l'altra
metà viene divisa equamente tra i figli.
- Se il defunto ha solo il coniuge (senza figli o genitori),
il coniuge riceve 2/3 dell'eredità come quota di legittima, mentre 1/3 è la
quota disponibile.
- Se il defunto ha solo figli (senza coniuge), i figli
ricevono, complessivamente, 2/3 dell'eredità come quota di legittima, mentre
1/3 è la quota disponibile.
Coniuge e genitori (in assenza di figli):
- Se il defunto lascia il coniuge e uno o entrambi i genitori,
la quota di legittima è così suddivisa: 2/3 dell'eredità spetta al coniuge e
1/3 viene diviso equamente tra i genitori.
Solo genitori (in assenza di coniuge e figli):
- Se il defunto non ha coniuge né figli, ma lascia i genitori,
questi ricevono complessivamente 2/3 dell'eredità come quota di legittima,
mentre 1/3 è la quota disponibile.
Coniuge, fratelli e sorelle (in assenza di figli e
genitori):
- Se il defunto lascia il coniuge, fratelli e sorelle, la
quota di legittima è così suddivisa: 3/4 dell'eredità spetta al coniuge, mentre
1/4 viene diviso equamente tra i fratelli e sorelle del defunto.
Come detto, le quote di legittima servono a proteggere gli
eredi legittimari, garantendo loro una porzione dell'eredità del defunto,
indipendentemente dalle disposizioni testamentarie. Se un testamento o una
donazione ledono la quota di legittima degli eredi legittimari, questi hanno il
diritto di avviare l'azione di riduzione per tutelare i propri diritti.
Azione di riduzione: situazioni in cui può essere applicata
L'azione di riduzione può essere applicata quando un
testamento o una donazione superano la quota disponibile e invadono la quota di
legittima degli eredi legittimari. In pratica, ciò significa che le
disposizioni eccessive verranno ridotte in modo da rispettare i diritti degli
eredi legittimi.
Gli eredi legittimari hanno il diritto di richiedere
l'azione di riduzione entro un termine di dieci anni : per avviare l'azione
di riduzione, gli eredi legittimi devono rivolgersi a un avvocato e presentare
un'istanza al tribunale competente.
Se il tribunale accoglie l'azione di riduzione, le
disposizioni testamentarie o le donazioni eccessive verranno ridotte
proporzionalmente, in modo da rispettare la quota di legittima degli eredi
legittimari. Inoltre, gli eredi testamentari o i beneficiari delle donazioni
eccessive saranno tenuti a restituire la parte eccedente, che sarà
redistribuita tra gli eredi legittimari.
Come si propone la richiesta di riduzione?
Per proporre l'azione di riduzione, è necessario seguire una
serie di passaggi.
È consigliabile consultare un avvocato specializzato in
diritto delle successioni per discutere la situazione e valutare se l'azione di
riduzione sia giustificata e opportuna. L'avvocato fornirà consulenza legale
sulla fattibilità del caso e sui passaggi successivi da intraprendere.
Gli eredi legittimari che intendono avviare l'azione di
riduzione devono raccogliere tutte le prove necessarie per dimostrare
che il testamento o la donazione ledono la loro quota di legittima. Questo può
includere documenti legali come il testamento, le donazioni e gli atti
notarili, perizie per la valutazione dei beni, oltre a prove della relazione di
parentela con il defunto.
Come evitare una lesione della legittima?
Per evitare l'azione di riduzione talvolta si ricorre a
delle vendite simulate e fittizie: sul tema torneremo subito.
Chiaramente, per evitare legittimamente un’azione di
riduzione, è sufficiente rispettare la quota di legittima degli eredi
legittimari quando si redige un testamento o si effettuano donazioni in vita.
Prima di redigere un testamento o effettuare donazioni, è
fondamentale conoscere la quota di legittima prevista dalla legge italiana per
i diversi eredi legittimari, tenendo conto di quelli che sono presenti nel caso
concreto. È quindi sufficiente assicurarsi di non superare la quota
disponibile, ovvero la parte dell'eredità che può essere liberamente disposta
dal defunto senza ledere la quota di legittima degli eredi legittimari.
Per far questo è importante considerare il valore
complessivo dei beni che si intendono lasciare o donare: infatti, solo se il
valore delle disposizioni testamentarie o delle donazioni eccede la quota
disponibile, gli eredi legittimari potrebbero avviare l'azione di riduzione.
Per contro, a livello pratico, per evitare che donazioni fatte
in vita vengano considerate al momento del decesso per valutare se vi sia stata
o meno lesione della legittima, capita con frequenza che le persone pongano in essere
atti di vendita simulati: la reale volontà è quella di donare mentre vien esteriorizzato
un atto di compravendita.
Ciò in relazione al fatto che la vendita di un bene, a
differenza di una donazione, non vale come anticipazione dell’eredità e non
rileva per la verifica della quota di legittima.
Gli aspetti problematici sono almeno due:
la vendita dovrebbe avere un prezzo di mercato: se
viene fatta per una somma diversa soprattutto se molto bassa, potrebbe
considerarsi una donazione indirette e valere comunque, per la parte scontata,
ai fini dell’azione di riduzione e della quota di legittima;
la vendita dovrebbe resistere a una causa di simulazione:
dovrebbe potersi dimostrare che era effettiva e, quindi, anzitutto che il prezzo
è stato effettivamente pagato in modo effettivo (non basta il mero
pagamento ma occorre che non sia possibile dimostrare che le somme pagate sono
state restituite.
Azione di riduzione: in quanto si prescrive?
L'azione di riduzione si prescrive in 10 anni.
È discussa in giurisprudenza la decorrenza di questo
termine:
- secondo alcune sentenze il termine decorre dalla data di
apertura della successione (Cass. 11809/1997);
- per altre sentenze il termine decorre dalla data di
pubblicazione del testamento (Cass. 5920/1999);
- infine per l’orientamento prevalente il termine decorre
dalla data di accettazione dell’eredità da parte del chiamato (Cass. Sezioni Unite
20644/2004).
Da altra prospettiva occorre ricordare però che, ove le
donazioni siano state fatte oltre 20 anni prima, l’azione di riduzione non
può portare al venir meno di tale donazione (che resta quindi definitiva),
dovendosi casomai sistemare eventuali lesioni della legittima in denaro.
Se si agisce prima dei 20 anni, invece, l’azione di
riduzione può anche pregiudicare i diritti dei terzi sul bene: ed è questa la
ragione per la quale le banche spesso fanno fatica a concedere mutui per l’acquisto
di immobili precedentemente oggetto di donazione.
Nel caso in cui l'azione di riduzione venga richiesta dopo
20 anni dalla trascrizione della donazione, invece, il donatario ha l'obbligo
di compensare in denaro gli eredi legittimari in base al valore ridotto dei
beni (art. 561 c.c.), a condizione che la domanda di riduzione sia stata
presentata entro 10 anni dall'apertura della successione. Il problema che si
può porre è quello che si verifica quando il donatario sia privo di patrimonio:
dopo 20 anni il legittimario leso non può agire sul bene sul quale terzi vantino
diritti, per cui in assenza di altri beni rischia di rimanere insoddisfatto.
Per evitare che il periodo di 20 anni successivo alla
donazione comprometta i diritti dei familiari stretti del donante è possibile sospendere
il decorso del relativo termine: il coniuge e i parenti in linea retta (art.
563 c.c., come modificato dalla Legge 80/2005) possono presentare
un'opposizione stragiudiziale alla donazione, trascrivendola.