Riforma Cartabia sulla mediazione obbligatoria: quali novità? cosa cambia?
La riforma Cartabia contiene rilevanti novità anche in
relazione alla mediazione e in particolare per quella obbligatoria.
L’art. 7 del d.lgs. 149 del 2022 (riforma Cartabia),
infatti, contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28 su variati aspetti: ambito di applicazione, procedimento, effetti, ecc.
Vediamo cosa cambia: quali sono le più importanti novità
della riforma Cartabia in tema di mediazione obbligatoria e non?

Riforma Cartabia mediazione obbligatoria: aumento delle materie
Anzitutto, per un approfondimento complessivo in questa materia
aggiornato anche con la riforma Cartabia, rinviamo all’articolo
specifico sulla mediazione obbligatoria.
La riforma Cartabia sulla mediazione obbligatoria, anzitutto
aumenta le materie per le quali la mediazione è necessaria.
La disciplina previdente prevedeva la necessità della mediazione
per le seguenti materie:
- di locazione;
- di comodato;
- di affitto di azienda;
- di diritti reali;
- di divisioni;
- di successioni ereditarie;
- di patti di famiglia;
- di risarcimento dei danni da responsabilità medica e
sanitaria;
- responsabilità da diffamazione a mezzo stampa;
- di contratti assicurativi, bancari e finanziari.
La riforma Cartabia a queste materie ha aggiunto le seguenti:
- associazione in partecipazione;
- consorzio;
- franchising;
- opera;
- rete;
- somministrazione;
- società di persone e subfornitura.
Mediazione obbligatoria riforma Cartabia: condizione di procedibilità
La riforma Cartabia sulla mediazione obbligatoria ha
modificato anche l’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in relazione
alla natura di tale procedura come condizione di procedibilità.
La disposizione della riforma Cartabia indica che chi
desidera deve avviare un'azione legale riguardante controversie di cui all’ambito
di applicazione della disciplina (ambito oggi, come detto, ampliato) è
tenuto a intraprendere preliminarmente il procedimento di mediazione.
Si precisa che nelle controversie di cui al primo comma,
l'attuazione del procedimento di mediazione è una condizione necessaria per
la procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità può essere eccepita dal convenuto,
pena la decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima
udienza. Se il giudice constata che la mediazione non è stata intrapresa o è
già iniziata, ma non si è conclusa, fissa l'udienza successiva dopo il termine
previsto dall'articolo 6. In tale udienza, il giudice verifica se la condizione
di procedibilità sia stata soddisfatta e, in caso contrario, dichiara
l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Sempre il nuovo art. 5 sopra richiamato è modificato dalla
riforma Cartabia in tema di mediazione obbligatoria prevedendo che quando tale
procedura è un requisito per procedere con un'azione legale, tale requisito
si considera soddisfatto se il primo incontro con il mediatore si conclude
senza raggiungere un accordo di conciliazione.
In ogni caso, il processo di mediazione non impedisce
l'emissione di provvedimenti d'urgenza o cautelari, né la trascrizione
della domanda giudiziale.
Conseguenze ulteriori derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione
La riforma Cartabia sulla mediazione obbligatoria ha introdotto
una specifica norma riguardante ulteriori conseguenze derivanti della mancata
partecipazione al procedimento.
Come detto, in caso di mancata attivazione della mediazione,
la sanzione è quella della improcedibilità della domanda.
Il nuovo art 12 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28 prevede però anche sanzioni in capo alle parti che non partecipano alla mediazione
e ciò indipendentemente da quale soggetto sia onerato ad attivarla.
Si prevede, in particolare, che se una parte in causa non prende parte senza giustificazione al primo incontro di mediazione, il giudice può da questa mancata partecipazione trarre elementi probatori nel giudizio e ciò ai sensi del secondo comma
dell'art. 116 cpc.
Quando la mediazione è un requisito di procedibilità della domanda giudiziale proposta, si prevede che il
giudice condanni la parte in causa che non abbia partecipato al primo incontro senza aver avuto un giustificato motivo a versare una somma parti al doppio del contributo unificato previsto per il giudizio in questione.
Nel caso del comma 2, su richiesta, il giudice della controversia può (quindi, non deve) anche
condannare la parte in causa, che risulti soccombente e che non abbia partecipato alla mediazione, al
pagamento di una somma di denaro a favore della controparte, con determinazione equitativa da parte del giudice ma non superiore al massimo delle spese del giudizio che siano maturate dopo la
conclusione del procedimento di mediazione.
Se il giudice agisce secondo il comma 2, invia copia del
provvedimento adottato nei confronti di un'amministrazione pubblica
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al
pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e
copia del provvedimento adottato nei confronti di un soggetto vigilato all'autorità
di vigilanza competente.
Cartabia mediazione obbligatoria: quali novità e cosa cambia per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo?
La riforma Cartabia sulla mediazione obbligatoria ha introdotto
una specifica norma riguardante l’opposizione a decreto ingiuntivo.
Il nuovo art 5 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28 introdotto dalla riforma Cartabia prevede che quando l'azione menzionata
nell'articolo 5, comma 1, viene avviata tramite un ricorso per decreto
ingiuntivo, il compito di presentare la domanda di mediazione spetta alla parte
che ha fatto ricorso al decreto ingiuntivo.
Durante la prima udienza, il giudice assume i provvedimenti del caso in merito alle richieste
di concessione e sospensione della provvisoria esecutorietà e
verifica se il tentativo obbligatorio di mediazione sia stato richiesto e effettuato dalle parti. Ove la mediazione obbligatoria non sia stata effettuata, il giudice rinvia la causa e fissa un'ulteriore udienza in data successiva alla scadenza del termine
previsto dall'articolo 6.
In questa successiva udienza, se la mediazione non è stata fatta, il
giudice procede a dichiarare l'improcedibilità dell'azione avviata con la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, revocando anche il decreto opposto in sede di opposizione e decidendo sulle
spese di lite.
Mediazione obbligatoria riforma Cartabia: la legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio
La riforma Cartabia sulla mediazione obbligatoria ha introdotto
una specifica norma riguardante la legittimazione dell'amministratore di condominio.
Il nuovo art 5 ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28 indica che l'amministratore del condominio ha la facoltà di avviare, aderire
e partecipare a un procedimento di mediazione. Il verbale che riporta l'accordo
di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore deve essere approvato
dall'assemblea condominiale, che prende una decisione entro il termine
stabilito nell'accordo o nella proposta, seguendo le maggioranze indicate
dall'articolo 1136 del codice civile. Se l'approvazione non avviene entro il
termine previsto, la conciliazione si considera non conclusa.
La mediazione demandata dal giudice secondo la riforma Cartabia
La riforma Cartabia sulla mediazione obbligatoria ha introdotto
una specifica norma riguardante la mediazione demandata dal giudice.
Il nuovo art 5 quater del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28 prevede che il giudice, anche durante un processo di appello e fino
alla definizione delle conclusioni, può valutare la natura del caso, lo
stato dell'istruttoria, il comportamento delle parti e altre circostanze
pertinenti, e decidere, mediante un'ordinanza motivata, di richiedere un
tentativo di mediazione.
Nella stessa ordinanza, il giudice stabilisce la data
dell'udienza successiva dopo il termine previsto dall'articolo 6.
La mediazione disposta dal giudice diventa un requisito
di procedibilità della domanda giudiziale e si applicano i commi 4, 5 e 6
dell'articolo 5.
Durante l'udienza menzionata nel primo comma, se la
mediazione non è stata effettuata, il giudice dichiara l'improcedibilità della
domanda giudiziale.
Mediazione prevista contrattualmente o statutariamente e condizione di procedibilità
La riforma Cartabia sulla mediazione obbligatoria ha introdotto
una specifica norma riguardante la mediazione prevista contrattualmente o statutariamente.
Il nuovo art 5 sexies del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28 stabilisce infatti che quando il contratto, lo statuto o l'atto
costitutivo di un ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione,
il tentativo di mediazione diventa un requisito per la procedibilità della
domanda giudiziale.
Se il tentativo di conciliazione non è stato effettuato, il
giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, agisce in
conformità al comma 2 dell'articolo 5. Si applicano i commi 4, 5 e 6
dell'articolo 5.
La domanda di mediazione viene presentata all'organismo
specificato nella clausola, se iscritto nel registro, oppure, in caso
contrario, all'organismo individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 4.
Durata del procedimento
La riforma Cartabia sulla mediazione obbligatoria ha introdotto
una specifica norma riguardante la durata del procedimento
Il nuovo art 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
ha infatti previsto che la durata del procedimento di mediazione non deve
superare tre mesi, ma può essere estesa di ulteriori tre mesi se le parti
concordano per iscritto prima della scadenza iniziale.
Il termine di cui al primo comma inizia dalla data di
presentazione della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato
dal giudice per il deposito della stessa e, anche se il giudice rimanda il caso
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1,
non è soggetto a sospensione durante il periodo estivo. Nel caso in cui sia in
corso un processo, le parti informano il giudice dell'estensione del termine di
cui al primo comma.
Riforma Cartabia mediazione obbligatoria: quale è il procedimento da seguire?
La riforma Cartabia sulla mediazione obbligatoria ha introdotto
una specifica norma riguardante la durata del procedimento
Il nuovo art 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
prevede che:
Al momento in cui viene presentata la domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo procede a nominare un mediatore e fissa la data del primo incontro tra le parti coinvolte: questo incontro deve avvenire tra i 20 e i 40 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta di mediazione, salvo che le parti non concordino tra di loro diversamente.
La richiesta di mediazione, la nomina del mediatore incaricato, unitamente all'indicazione del luogo e dell'orario
dell'incontro e sono comunicate dall'organismo alle parti coinvolte nella procedura e ciò tramite mezzi
adeguati per garantirne la ricezione. nel caso in cui la questione richieda delle competenze
tecniche specifiche, è possibile per l'organismo nominare anche uno o più mediatori ausiliari.
Dalla data di ricezione della comunicazione, la richiesta di mediazione produce gli stessi effetti previsti per la domanda
giudiziale in merito alla prescrizione e decadenza, anche se limitatamente a una sola volta.
Il procedimento di mediazione obbligatoria si svolge senza formalità particolari presso la sede
dell'organismo di mediazione o, comunque, nel posto previsto secondo la procedura dell'organismo interessato.
Le parti devono partecipare personalmente al procedimento di mediazione. In presenza di giustificati motivi possono procedere a delegare un rappresentante: tale soggetto, però deve essere informato
sui fatti e dotato dei poteri necessari per definire e transigere la controversia. I soggetti giuridici e in generale quelli diversi dalle persone fisiche partecipano alla mediazione tramite i propri rappresentanti, che devono essere informati sui fatti e dotati dei poteri necessari per definire la questione.
Nei casi di mediazione obbligatoria che sono previsti dall'articolo 5 comma 1 e anche quando la
mediazione è richiesta dal giudice senza che sia necessaria, le parti devono essere necessariamente assistite dai loro avvocati.
Al primo incontro di mediazione, il mediatore incaricato spiega la funzione e le
modalità della mediazione stessa e si attiva per cercare una soluzione di conciliazione. Del
primo incontro e dei successivi viene redatto un verbale predisposto dal mediatore, che deve essere firmato da tutti i
partecipanti.
Ove il caso lo renda opportuni, è possibile per il mediatore avvalersi anche di periti o esperti, da scegliere tra gli iscritti degli albi dei consulenti presso i tribunali: le competenze di tali soggetti saranno calcolate conformemente al regolamento dell'organismo interessato che deve avere previsioni al riguardo.
Al momento della nomina dell'esperto, su accordo tra le parti, si può prevedere che la relazione dell'esperto sia producibile nella controversia giudiziale e, in questo caso, sarà valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 primo comma cpc.
Gli incontri di mediazione in modalità telematica: quali novità e cosa cambia con la riforma Cartabia?
La riforma Cartabia sulla mediazione obbligatoria ha
introdotto una specifica norma riguardante la durata del procedimento
Il nuovo art 8 bis del decreto legislativo 8 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 indica che quando la mediazione avviene tramite
mezzi telematici, ogni atto del procedimento è creato e firmato secondo le
disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n.
82 del 2005) e può essere inviato tramite posta elettronica certificata o altri
servizi di recapito certificato qualificato. Gli incontri possono essere
effettuati con collegamenti audiovisivi da remoto, che garantiscano la
contemporanea, reale e reciproca udibilità e visibilità dei partecipanti. Ogni
parte può richiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di
partecipare da remoto o di persona.
Alla fine della mediazione, il mediatore crea un unico
documento digitale contenente il verbale e l'eventuale accordo, e lo invia alle
parti per la firma tramite firma digitale o altro tipo di firma elettronica
qualificata. Nei casi in cui la mediazione è richiesta dall'articolo 5, comma
1, o dal giudice, il documento elettronico viene inviato anche agli avvocati
per la firma con le stesse modalità.
Il documento informatico, firmato come indicato nel terzo
comma, viene inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle
parti, agli avvocati se presenti, e alla segreteria dell'organismo. La
conservazione e la presentazione dei documenti del procedimento di mediazione
svolto tramite mezzi telematici sono effettuate dall'organismo di mediazione in
conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Mediazione Cartabia: la conclusione del procedimento dopo la riforma
La riforma Cartabia sulla mediazione obbligatoria ha
introdotto una specifica norma riguardante la conclusione del procedimento.
Il nuovo art 11 bis del decreto legislativo 8 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 indica che se viene raggiunto un accordo di
conciliazione, il mediatore redige un verbale con il testo dell'accordo
allegato. Se non si raggiunge un accordo, il mediatore ne prende nota nel
verbale e può elaborare una proposta di conciliazione da allegare al verbale.
In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti lo
richiedono concordemente in qualsiasi momento del procedimento. Prima di
formulare la proposta, il mediatore informa le parti delle possibili
conseguenze di cui all'articolo 13.
La proposta di conciliazione viene redatta e comunicata per
iscritto alle parti. Entro sette giorni dalla comunicazione o entro il termine
più lungo indicato dal mediatore, le parti devono inviare per iscritto
l'accettazione o il rifiuto della proposta. In caso di mancata risposta entro
il termine, la proposta si considera rifiutata. Salvo diverso accordo tra le
parti, la proposta non può includere riferimenti alle dichiarazioni fatte o
alle informazioni ottenute durante il procedimento.
L'accordo di conciliazione deve indicare al suo interno il valore. Tale accordo di mediazione deve essere inserito in un verbale, che deve essere firmato
dalle parti e anche dai loro avvocati, nonché dal
mediatore, il quale ultimo certifica anche l'autenticità delle firme apposte dalle parti (oppure, se del caso, o la loro
impossibilità di firmare). Il mediatore procede poi a depositare il verbale presso la segreteria
dell'organismo che ha gestito la procedura.
Il verbale contenente l'accordo, se presente, è redatto in
formato digitale o, se in formato cartaceo, in tanti originali quanti sono i
partecipanti alla mediazione, più un originale per il deposito presso
l'organismo. Su richiesta delle parti, viene rilasciata copia del verbale
depositato presso la segreteria dell'organismo. L'organismo è tenuto a
conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno tre anni dalla
data della loro conclusione.
Se l'accordo raggiunto prevede uno dei contratti o atti
previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione
è necessario che la firma dell'accordo di conciliazione sia autenticata da un
pubblico ufficiale autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della
proposta del mediatore, può stabilire il pagamento di una somma di denaro per
ogni violazione o inadempimento degli obblighi stabiliti, o per il ritardo nel
loro adempimento.
Accordo di mediazione e valore come titolo esecutivo: le novità della riforma Cartabia
La riforma Cartabia sulla mediazione obbligatoria ha
introdotto una specifica norma riguardante la valenza quale titolo esecutivo
dell’accordo di mediazione.
Il nuovo art 12 del decreto legislativo 8 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 contiene un nuovo primo comma e ne inserisce
uno successivo (comma 1 bis).
Il primo comma dell’art. 12 riformato dalla Cartabia, nella sostanza contiene una previsione secondo la quale, nel
caso in cui ogni soggetto coinvolto nella procedura sia stato assistito da un avvocati, l'accordo concluso e sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, vale come titolo esecutivo
per poter procedere con la successiva espropriazione forzata oppure anche per l'esecuzione per consegna e rilascio, ma anche per l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, così come per l'iscrizione di ipoteca
giudiziale in relazione alle somme per le quali sia previsto un obbligo di pagamento.
Gli avvocati devono procedere ad attestare e certificare che l'accordo raggiunto è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Per la successiva esecuzione, la disposizione prevede che l'accordo deve essere
trascritto integralmente all'interno dell'atto di precetto, così come previsto dall'art. 480 secondo comma secondo cpc.
Invece, il nuovo comma 1 bis dell’art. 12 indica che per tutte le altre ipotesi diverse da quella che precede, l'accordo di mediazione può, ma solo su
richiesta di una parte del procedimento, essere omologato dal Presidente del tribunale, verificando previamente che vi sia una regolarità formale e vi sia stato il rispetto delle norme imperative e
dell'ordine pubblico.
Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2
della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 21
maggio 2008, il verbale viene omologato dal presidente del tribunale nel cui
circondario l'accordo deve essere eseguito
Mediazione obbligatoria riforma Cartabia: credito di imposta
Il nuovo art 20 del decreto legislativo 8 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 contiene nuove disposizioni per il credito di
imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione.
Il nuovo art. 20 prevede, in relazione al credito di imposta
in favore delle parti, che alle parti che raggiungono un accordo di
conciliazione viene riconosciuto un credito d'imposta proporzionale
all'indennità pagata secondo l'articolo 17, commi 3 e 4, fino a un massimo di
600 euro. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è
richiesta dal giudice, alle parti è inoltre riconosciuto un credito d'imposta
proporzionale al compenso versato al proprio avvocato per l'assistenza nella
procedura di mediazione, entro i limiti stabiliti dai parametri forensi e fino
a 600 euro.
I crediti d'imposta menzionati nel comma 1 sono utilizzabili
dalla parte fino a un totale di 600 euro per procedura e con un massimo annuo
di 2.400 euro per le persone fisiche e 24.000 euro per le persone giuridiche.
In caso di mediazione fallita, i crediti d'imposta sono ridotti della metà.
Viene riconosciuto un ulteriore credito d'imposta
proporzionale al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto
a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, entro il limite
dell'importo versato e fino a 518 euro.