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Riforma Cartabia Giudice di Pace

30 marzo 2023

Riforma Cartabia Giudice di Pace: quali sono le principali novità della riforma Cartabia in relazione al procedimento avanti al Giudice di Pace? Le principali sono l’ampliamento della competenza per valore e l’adozione del procedimento previsto dalla nuova disciplina del rito semplificato. Vediamo i principali aspetti di novità della riforma Cartabia in merito al procedimento avanti al Giudice di Pace.

Riforma Cartabia Giudice di Pace
Riforma Cartabia Giudice di Pace

Giudice di Pace riforma Cartabia: la competenza per valore

La riforma Cartabia sul Giudice di Pace ha modificato l’art. 7 cpc prevedendo una modifica della competenza per valore.

Il nuovo art. 7 cpc, infatti, prevede che:

il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice;

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro.

Tale modifica del previgente testo ad opera della riforma Cartabia entra in vigore e ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023: si applica quindi alle cause instaurate successivamente al 28 febbraio 2023. Invece, ai procedimenti che erano già pendenti a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente in vigore.

Ricordiamo, poi, che il giudice di pace ha anche una competenza per materia (non modificata dalla riforma Cartabia) per le seguenti e qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini [c.c. 951] ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Il ricorso come atto introduttivo della causa

La riforma Cartabia prevede, in relazione al procedimento da instaurarsi avanti al Giudice di Pace, che l’atto introduttivo sia rappresentato dal ricorso e non più dalla citazione.

Infatti, l'articolo 316 cpc è stato modificato togliendo l’indicazione «mediante citazione a comparire a udienza fissa» e sostituendola con «nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili»; nel secondo comma si è sostituita l’indicazione «con citazione a comparire a udienza fissa» con l’indicazione «unitamente al decreto di cui all'articolo 318».

Dunque, l’attuale previsione dell’art. 316 cpc prevede che le cause che si propongono avanti al giudice di pace la domanda siano introdotte nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili.

L’art. 282 undecies cpc, relativo al procedimento semplificato di cognizione, previsto dalla riforma Cartabia, precisa che la domanda introduttiva della controversia in questione si propone con ricorso. Peraltro la disposizione aggiunge che tale ricorso introduttivo deve riportare come contenuto obbligatorio quello di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

Rinviamo al seguente articolo per un approfondimento in tema di procedimento semplificato di cognizione e al contenuto necessario del ricorso introduttivo nonché alle varie fasi del processo.

Peraltro, lo stesso art. 318 cpc riformato dalla Cartabia indica che “la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto”.

Riforma Cartabia Giudice di Pace: le successive fasi del processo

Le successive fasi del processo avanti al giudice di pace seguono il rito semplificato di cognizione in quanto non derogato.

La riforma Cartabia, in particolare, ha modificato l’art. 318 cpc prevedendo che “il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281-undecies”.

Chiaramente, ai sensi dell’art. 281 undecies cpc il ricorrente deve notificare il ricorso, insieme al decreto che fissa l'udienza, al convenuto. Tra il giorno della notifica del ricorso e la data dell'udienza di comparizione devono trascorrere almeno quaranta giorni liberi se la notifica avviene in Italia e almeno sessanta giorni se avviene all'estero.

È stato poi sostituto il primo comma dell’articolo 319 prevedendo che “l'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto di cui all'articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 281-undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura”.

Successivamente, ai sensi del novellato art. 320 cpc terzo comma, si prevede che “se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell'articolo 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione”.

Dunque, proprio in virtù al richiamo di cui all’art. 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, avanti al Giudice di Pace ai sensi della riforma Cartabia e durante la stessa prima udienza, l'attore può richiedere l'autorizzazione a coinvolgere un terzo nella causa, se ciò deriva dalle difese del convenuto. Se viene autorizzata la richiesta, si stabilisce la data della nuova udienza e si assegna un termine definitivo per citare il terzo. Se il giudice agisce in base al primo comma, decide anche sull'autorizzazione alla convocazione del terzo. L'ingresso del terzo nel processo avviene secondo il terzo comma dell'articolo 281-undecies.

Nella stessa udienza, pena la decadenza, le parti possono sollevare eccezioni connesse alle altrui difese per cui risultanti dalla domanda riconvenzionale e dalle eccezioni avanzate dalle altre parti.

Se richiesto e vi è un motivo giustificato, il magistrato può concedere alle parti un termine definitivo non superiore a venti giorni per memorie con le quali chiarire e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare le prove e presentare documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e presentare prova contraria.

La decisione della causa pendente avanti il Giudice di Pace secondo la riforma Cartabia

Ai sensi dell’art. 321 cpc novellato dalla riforma Cartabia, il Giudice di Pace “quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281-sexies”.

Dunque, proprio in forza di tale previsione, il Giudice di Pace, se non procede ai sensi dell'art. 281-quinquies cpc, dopo aver fatto precisare le conclusioni, può richiedere la discussione orale della controversia durante la stessa udienza o, su richiesta di una delle parti, in un'udienza successiva e pronunciare la sentenza al termine della discussione, leggendo il dispositivo e la sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione.

In questo caso, la sentenza si considera pubblicata con la firma del magistrato sul verbale che la riporta ed è immediatamente depositata presso la cancelleria.

Se il giudice non decide al termine della discussione orale, deposita la sentenza entro i successivi quindici giorni (il termine di quindici giorni è previsto dall’art. 321 cpc in deroga al termine di trenta giorni previsto dall’art. 281-quinquies).

Riforma Cartabia Giudice di Pace: impugnazione della sentenza

La disciplina sul Giudice di Pace di cui alla riforma Cartabia non ha indicazioni specifiche sull’impugnazione della sentenza.

Ricordiamo però che l’art. 282 terdecies cpc, relativo alla disciplina del procedimento semplificato di cognizione applicabile anche al procedimento avanti al Giudice di Pace ai sensi della riforma Cartabia, indica che la sentenza emessa nel rito semplificato è impugnabile nei modi ordinari.

Ricordiamo anche che l’art 341 cpc nella versione anche oggi in vigore prevede che l’ufficio competente a decidere le impugnazioni delle sentenze del giudice di Pace è il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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