Riforma Cartabia Giudice di Pace
Riforma Cartabia Giudice di Pace: quali sono le principali
novità della riforma Cartabia in relazione al procedimento avanti al Giudice
di Pace?
Le principali sono l’ampliamento della competenza per valore
e l’adozione del procedimento previsto dalla nuova disciplina del rito
semplificato.
Vediamo i principali aspetti di novità della riforma Cartabia
in merito al procedimento avanti al Giudice di Pace.

Giudice di Pace riforma Cartabia: la competenza per valore
La riforma Cartabia sul Giudice di Pace ha modificato
l’art. 7 cpc prevedendo una modifica della competenza per valore.
Il nuovo art. 7 cpc, infatti, prevede che:
il giudice di pace è competente per le cause relative a beni
mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non
sono attribuite alla competenza di altro giudice;
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di
risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti,
purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro.
Tale modifica del previgente testo ad opera della riforma
Cartabia entra in vigore e ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023: si
applica quindi alle cause instaurate successivamente al 28 febbraio 2023. Invece,
ai procedimenti che erano già pendenti a quella data continuano ad applicarsi le
disposizioni anteriormente in vigore.
Ricordiamo, poi, che il giudice di pace ha anche una competenza
per materia (non modificata dalla riforma Cartabia) per le seguenti e qualunque
ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini [c.c.
951] ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o
dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso
dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o
detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di
fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che
superino la normale tollerabilità;
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da
ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate
in base all'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Il ricorso come atto introduttivo della causa
La riforma Cartabia prevede, in relazione al procedimento da
instaurarsi avanti al Giudice di Pace, che l’atto introduttivo sia rappresentato
dal ricorso e non più dalla citazione.
Infatti, l'articolo 316 cpc è stato modificato togliendo l’indicazione
«mediante citazione a comparire a udienza fissa» e sostituendola con «nelle
forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili»; nel
secondo comma si è sostituita l’indicazione «con citazione a comparire a
udienza fissa» con l’indicazione «unitamente al decreto di cui all'articolo
318».
Dunque, l’attuale previsione dell’art. 316 cpc prevede che
le cause che si propongono avanti al giudice di pace la domanda siano
introdotte nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in
quanto compatibili.
L’art. 282 undecies cpc, relativo al procedimento semplificato
di cognizione, previsto dalla riforma Cartabia, precisa che la domanda introduttiva
della controversia in questione si propone con ricorso. Peraltro la
disposizione aggiunge che tale ricorso introduttivo deve riportare come contenuto
obbligatorio quello di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e
l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
Rinviamo al seguente articolo per un approfondimento in tema
di procedimento
semplificato di cognizione e al contenuto necessario del ricorso introduttivo
nonché alle varie fasi del processo.
Peraltro, lo stesso art. 318 cpc riformato dalla Cartabia
indica che “la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma
dell'articolo 125, che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e
delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto”.
Riforma Cartabia Giudice di Pace: le successive fasi del processo
Le successive fasi del processo avanti al giudice di pace seguono
il rito semplificato di cognizione in quanto non derogato.
La riforma Cartabia, in particolare, ha modificato l’art. 318
cpc prevedendo che “il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione,
fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma
secondo dell'articolo 281-undecies”.
Chiaramente, ai sensi dell’art. 281 undecies cpc il ricorrente
deve notificare il ricorso, insieme al decreto che fissa l'udienza, al
convenuto. Tra il giorno della notifica del ricorso e la data dell'udienza di
comparizione devono trascorrere almeno quaranta giorni liberi se la notifica
avviene in Italia e almeno sessanta giorni se avviene all'estero.
È stato poi sostituto il primo comma dell’articolo 319 prevedendo
che “l'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il
processo verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto di cui
all'articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la
procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto
dell'articolo 281-undecies mediante deposito della comparsa di risposta e,
quando occorre, la procura”.
Successivamente, ai sensi del novellato art. 320 cpc terzo
comma, si prevede che “se la conciliazione non riesce, il giudice di pace
procede ai sensi dell'articolo 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e
se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di
istruzione rilevanti per la decisione”.
Dunque, proprio in virtù al richiamo di cui all’art. 281-duodecies,
commi secondo, terzo e quarto, avanti al Giudice di Pace ai sensi della riforma
Cartabia e durante la stessa prima udienza, l'attore può richiedere l'autorizzazione
a coinvolgere un terzo nella causa, se ciò deriva dalle difese del
convenuto. Se viene autorizzata la richiesta, si stabilisce la data della nuova
udienza e si assegna un termine definitivo per citare il terzo. Se il giudice
agisce in base al primo comma, decide anche sull'autorizzazione alla
convocazione del terzo. L'ingresso del terzo nel processo avviene secondo il
terzo comma dell'articolo 281-undecies.
Nella stessa udienza, pena la decadenza, le parti
possono sollevare eccezioni connesse alle altrui difese per cui risultanti
dalla domanda riconvenzionale e dalle eccezioni avanzate dalle altre parti.
Se richiesto e vi è un motivo giustificato, il magistrato può
concedere alle parti un termine definitivo non superiore a venti giorni per
memorie con le quali chiarire e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni,
per indicare le prove e presentare documenti, e un ulteriore termine non
superiore a dieci giorni per replicare e presentare prova contraria.
La decisione della causa pendente avanti il Giudice di Pace secondo la riforma Cartabia
Ai sensi dell’art. 321 cpc novellato dalla riforma Cartabia,
il Giudice di Pace “quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai
sensi dell'articolo 281-sexies”.
Dunque, proprio in forza di tale previsione, il Giudice di
Pace, se non procede ai sensi dell'art. 281-quinquies cpc, dopo aver fatto
precisare le conclusioni, può richiedere la discussione orale della
controversia durante la stessa udienza o, su richiesta di una delle parti,
in un'udienza successiva e pronunciare la sentenza al termine della
discussione, leggendo il dispositivo e la sintetica esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione.
In questo caso, la sentenza si considera pubblicata con la
firma del magistrato sul verbale che la riporta ed è immediatamente depositata
presso la cancelleria.
Se il giudice non decide al termine della discussione
orale, deposita la sentenza entro i successivi quindici giorni (il termine
di quindici giorni è previsto dall’art. 321 cpc in deroga al termine di trenta giorni
previsto dall’art. 281-quinquies).
Riforma Cartabia Giudice di Pace: impugnazione della sentenza
La disciplina sul Giudice di Pace di cui alla riforma Cartabia
non ha indicazioni specifiche sull’impugnazione della sentenza.
Ricordiamo però che l’art. 282 terdecies cpc, relativo alla
disciplina del procedimento semplificato di cognizione applicabile anche al
procedimento avanti al Giudice di Pace ai sensi della riforma Cartabia, indica
che la sentenza emessa nel rito semplificato è impugnabile nei modi ordinari.
Ricordiamo anche che l’art 341 cpc nella versione anche oggi
in vigore prevede che l’ufficio competente a decidere le impugnazioni delle
sentenze del giudice di Pace è il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il
giudice che ha pronunciato la sentenza