19 novembre 2022
Art 1 legge fallimentare: requisiti soggettivi e limiti fallibilità. Alcune sentenze recenti del 2020 e 2021 e 2022 della Corte D’Appello di Venezia si soffermano sull’art 1 legge fallimentare e in particolare sui presupposti e requisiti soggettivi e i limiti di fallibilità.
In particolare, tali decisioni si soffermano sull’onere della prova delle parti nella richiesta di fallimento con riguardo ai presupposti e requisiti soggettivi e i limiti di fallibilità, ai sensi dell’art. 1 legge fallimentare, e in particolare sulla valenza dei bilanci depositati e non depositati.
Limiti fallibilità: requisiti soggettivi 2022 e art.1 legge fallimentare.
Ricordiamo anzitutto cosa prevede l’art 1 legge fallimentare in merito ai requisiti soggettivi e ai limiti fallibilità.
Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo):
“Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento”.
Questa la previsione normativa di cui all’art 1 legge fallimentare sui requisiti soggettivi e limiti fallibilità. Come va interpretata?
Requisiti fallibilità: Art 1 legge fallimentare, presupposti e e limiti 2022, Corte d'Appello Venezia 12 marzo 2021
La prima sentenza che segnaliamo, con riguardo alla questione dei presupposti e requisiti soggettivi e limiti fallibilità previsti dall’art 1 legge fallimentare, afferma i seguenti principi:
- è onere del debitore fallendo quello di dimostrare il mancato superamento dei requisiti soggettivi e limiti fallibilità previsti dall’art 1 legge fallimentare;
- i bilanci depositati nel registro delle imprese non sono una prova legale, potendo la prova del mancato superamento dei requisiti soggettivi e limiti fallibilità previsti dall’art 1 legge fallimentare essere fornita anche con altri mezzi;
- eventuali bilanci non depositati nel registro delle imprese possono essere utilizzati, sempre al fine di dimostrare il mancato superamento dei requisiti soggettivi e limiti fallibilità previsti dall’art 1 legge fallimentare, ma tale omesso deposito si riflette sulla loro attendibilità;
- anche in quest’ultimo caso, comunque, è ammessa la prova con altri mezzi del mancato superamento dei requisiti soggettivi e limiti fallibilità previsti dall’art 1 legge fallimentare.
Ecco la motivazione sulla questione dei presupposti e requisiti soggettivi e limiti fallibilità previsti dall’art 1 legge fallimentare: “la prova della ricorrenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall, grava, com'è noto, sull'imprenditore (tra le tante, Cass. n.25188/17); va in proposito sottolineato che i bilanci degli ultimi tre esercizi, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall. non assurgono a prova legale, e non sono quindi gli unici elementi documentali imposti dalla disposizione in oggetto, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi (Cass.n.25025/20). Nella specie, la reclamante ha dimesso, in questa fase, i bilanci degli ultimi tre anni, come approvati dall'assemblea ma non depositati nel Registro delle Imprese, nonchè il modello unico e le dichiarazioni iva del triennio. È vero peraltro che i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel Registro delle Imprese, ex art. 2435 cc (confr., tra le altre, Cass. n.33091/18) e che l'omesso deposito si riflette sulla stessa attendibilità, ma è altrettanto vero che gli accertamenti del curatore, come ricavabili dalla acquisita relazione ex art.33 lf, (oltre alla documentazione richiamata) hanno confermato l'insussistenza dei limiti dimensionali di cui alle lettere a) e b) attestati dai predetti documenti contabili. Il curatore, difatti, ha evidenziato che la società ha cessato l'attività già alla fine del 2012 ed è stata posta in liquidazione il 18/3/2015; inoltre, che dalla documentazione acquisita (ferma al 2104) si deduce come negli esercizi del 2012, 2013 e 2014 l'attivo patrimoniale e i ricavi fossero già di gran lunga inferiori alle soglie di cui all'art.1 lf (confr. pagg.2 e 3)” (Corte d'Appello Venezia 12 marzo 2021 su presupposti e requisiti soggettivi e limiti fallibilità previsti dall’art 1 legge fallimentare).
Limiti e requisiti fallibilità 2022 ex art 1 legge fallimentare: Corte d'Appello Venezia 11 dicembre 2020
In una seconda sentenza Corte d'Appello Venezia 11 dicembre 2020, con riguardo alla questione dei presupposti e requisiti soggettivi e limiti fallibilità previsti dall’art 1 legge fallimentare, afferma i seguenti principi:
- i bilanci da considerare per valutare i presupposti e requisiti soggettivi e limiti fallibilità previsti dall’art 1 legge fallimentare sono quelli depositati nel registro delle imprese;
- ove, sempre ai fini di valutare la ricorrenza dei presupposti e requisiti soggettivi e i limiti fallibilità previsti dall’art 1 legge fallimentare, si utilizzino bilanci non approvati il giudice può motivatamente non tenerne conto;
- ciò in particolare può avvenire ove, oltre ai bilanci approvati, manchino note integrative, scritture contabili, dichiarazioni fiscali, ecc. idonee a dimostrare il mancato superamento dei requisiti soggettivi e limiti fallibilità previsti dall’art 1 legge fallimentare;
- il materiale prodotto per superare la presunzione prevista dall’art 1 legge fallimentare sui requisiti soggettivi e limiti fallibilità deve essere esaminato e tale esame deve mirare alla “valutazione dell'attendibilità ex art. 116 c.p.c. del materiale disponibile e del grado di fedeltà del dato rappresentatovi con l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata”.
Ecco la motivazione della sentenza Corte d'Appello Venezia 11 dicembre 2020 su presupposti e requisiti soggettivi e limiti fallibilità previsti dall’art 1 legge fallimentare:
“i bilanci di riferimento, prodotti in copia informatica, non appaiono, infatti, né approvati, né depositati al Registro delle Imprese, come risulta confermato dall'esame della relativa visura camerale della società aggiornata alla data del 26.9.2020 (e cioè al momento della predisposizione e del deposito dell'atto di reclamo) e come peraltro ammesso dalla stessa reclamante […].
Inoltre non risultano accompagnati dalle pertinenti note integrative, né sono state prodotte (neppure in questa sede), le scritture contabili sulla base delle quali gli stessi sarebbero stati predisposti […], così come non sono state prodotte le dichiarazioni fiscali relative ai medesimi esercizi, rendendosi in tal modo impossibile procedere alla verifica dei dati negli stessi riportati e della appropriatezza dei criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e di ogni altra voce indicata nell'art. 2427 c.c.
Infine, va sottolineato come non sia stata prodotta neppure la relazione contenente la rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società alla data della presentazione della domanda di fallimento, sicché è comunque impossibile effettuare una corrispondente valutazione di chiusura attualizzata a tale data, né apprezzare in termini di effettività la dichiarata insussistenza di debiti di ammontare superiore a 500.000 Euro, dato questo da valutarsi alla data della presentazione della domanda di dichiarazione di fallimento (v. Cassazione civile, sez. 6, 8 Febbraio 2018, n. 3158: "Il requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) l. fall., costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad Euro 500.000, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, confrontato con quello delle lettere a) e b) dello stesso comma, solo con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento").
In sintesi, considerato che in tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, legge fallimentare, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare ai sensi dell'art. 15, comma 4, L.F. sono quelli già approvati e depositati nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti, o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore comunque onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cassazione civile, sez. I, 31 Maggio 2017, n. 13746) e considerato, ancora, che nella valutazione della documentazione offerta al fine di provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, L.F. per l'esenzione dal fallimento assume rilievo cruciale il punto rappresentato dalla valutazione dell'attendibilità ex art. 116 c.p.c. del materiale disponibile e del grado di fedeltà del dato rappresentatovi con l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata (v. Cassazione civile, sez. 1, 11 Marzo 2019, n. 6991), deve concludersi nel senso che, nella fattispecie in esame, stante la mancanza, e comunque l'inadeguatezza, della documentazione contabile prodotta dalla società reclamante, non può ritenersi efficacemente superata la presunzione legale di fallibilità (improntata, come noto, al principio di vicinanza della prova) comportante l'inversione dell'onere della prova a carico dell'imprenditore richiesto di fallimento, il quale, per non essere dichiarato fallito, deve dimostrare in termini di adeguata certezza probatoria (e quindi, trattandosi di dati aventi una rappresentazione numerica, in termini di piena evidenza sulla base di documentazione contabile esaustiva ed attendibile) di non avere mai superato nel triennio precedente alla presentazione della domanda i limiti di cui all'art. 1 della legge fallimentare.
9.2 Si tratta in ogni caso di documentazione che non consente di ritenere soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla società assumente l'insussistenza in capo a sé delle condizioni legali per poter essere dichiarata fallita” (Corte d'Appello Venezia 11 dicembre 2020 su presupposti e requisiti soggettivi e limiti fallibilità previsti dall’art 1 legge fallimentare).
Art 1 legge fallimentare: Corte d'Appello Venezia 11 marzo 2021
Da ultimo, sempre in relazione alla questione dei presupposti e requisiti soggettivi e limiti fallibilità previsti dall’art 1 legge fallimentare si esprime Corte d'Appello Venezia 11 marzo 2021.
In questo caso la sentenza afferma i seguenti principi:
- i bilanci depositati nel registro delle imprese costituiscono prova privilegiata da considerare per valutare i presupposti e requisiti soggettivi e limiti fallibilità previsti dall’art 1 legge fallimentare;
- sempre al fine di verificare valutare i presupposti e requisiti soggettivi e limiti fallibilità previsti dall’art 1 legge fallimentare sono comunque ammissibili anche diverse prove;
- in questo senso, possono essere utilizzati al fine di dimostrare il mancato superamento dei requisiti soggettivi e limiti fallibilità previsti dall’art 1 legge fallimentare anche dei bilanci non depositati purché trovino riscontro in altri dati quali le scritture contabili dell’impresa, le schede contabili, i movimenti bancari, ecc.
In particolare, con riguardo ai presupposti e requisiti soggettivi e limiti fallibilità previsti dall’art 1 legge fallimentare, Corte d'Appello Venezia 11 marzo 2021 evidenzia che “ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, di cui all'art. 1, 2 co., l.fall., i bilanci depositati, pur non essendo espressamente menzionati dall'articolo predetto, rappresentano strumenti di prova privilegiati. Ciò non significa, tuttavia, che non siano ammissibili strumenti probatori alternativi, fermo rimanendo a carico dell'imprenditore l'onere di fornire la prova, con altri mezzi, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità (cfr., da ultime, Cass. 27 settembre 2019, n. 24138 e Cass. civ. 26 novembre 2018 n. 30541). In particolare, il debitore può assolvere l'onere probatorio che gli incombe avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (così Cass. civ. 9 novembre 2020, n. 25025). Nel caso di specie, la cooperativa reclamante ha dedotto di avere cessato l'esercizio dell'impresa e di avere debiti per Euro 101.525,00 (i debiti erano di Euro 8.487,00 nel 2017, di Euro 96.042,00 nel 2018 e di Euro 101.116,00 nel 2019), un attivo patrimoniale di poco superiore ad Euro 8.000,00 (Euro 6.649,00 nel 2017, Euro 61.899,00 nel 2018 ed Euro 8.418,00 nel 2019) e di avere conseguito ricavi per Euro 14.845,00 nel 2019 (Euro 173.298,00 nel 2018 ed Euro 4.930,00 nel 2017).
I dati relativi al 2017, anno di costituzione della cooperativa, risultano dal bilancio depositato.
I dati contabili relativi agli anni successivi, come indicati nelle bozze di bilancio non depositate presso il registro delle imprese, trovano riscontro nelle schede contabili (doc. 8 e doc. 9 allegato al ricorso). La consistenza dei ricavi, non superiori alla soglia di Euro 200.000,00, può altresì desumersi dalle movimentazioni dei conti correnti bancari (doc. 11 - 14 allegati al ricorso) e dal volume di affari risultante dalla "certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria" (v. doc. 17 allegato al ricorso).
L'ammontare dei debiti si mantiene, ancora nel 2020, molto al di sotto del limite di Euro 500.000,00 (v. doc. 7).
Dalla complessiva documentazione suddetta si evince il mancato superamento delle soglie indicate dall'art. 1, 2 co., della l.fall.” (Corte d'Appello Venezia 11 marzo 2021 su presupposti e requisiti soggettivi e limiti fallibilità previsti dall’art 1 legge fallimentare).
Requisiti fallibilità: Art 1 legge fallimentare, presupposti e limiti soggettivi 2022: conclusioni
Le tre sentenze, pur sottolineando profili diversi e magari giungendo a conclusioni diverse per ragioni di merito, sottolineano nella sostanza aspetti comuni in merito ai presupposti e requisiti soggettivi e limiti fallibilità previsti dall’art 1 legge fallimentare.
Nella sostanza, formo l’onere della prova del debitore fallendo, si indica che, al fine di valutare la ricorrenza dei presupposti e requisiti soggettivi e limiti fallibilità previsti dall’art 1 legge fallimentare: a) i bilanci depositati hanno una valenza di rilievo anche se non sono prova legate, essendo quindi ipotizzabile una prova contraria; b) i bilanci non depositati non hanno la stessa valenza e sono utilizzabili solo se avvalorati da altri documenti; c) la prova, comunque, può essere offerta in ogni modo, quindi anche prescindendo dai bilanci o da una loro bozza.
di Marco Ticozzi
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