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Sezioni Unite garanzia fallito terzo datore ipoteca: serve l’insinuazione al passivo del creditore?

19 marzo 2024

Sezioni Unite garanzia fallito terzo datore ipoteca: serve l’insinuazione al passivo del creditore? La recente sentenza Cassazione Sezioni Unite 27 marzo 2023 n. 8557 indica che i creditori che abbiamo una garanzia come l’ipoteca o pegno sui beni inclusi nel fallimento (essendo dunque il fallito terzo datore di ipoteca o pegno) non possono usufruire del processo di verifica dello stato passivo, non essendo creditori del soggetto fallito e non rivendicando la proprietà dei beni acquisiti nel fallimento. La tutela del creditore che abbia una garanzia reale sul bene del terzo fallito può invece intervenire nel procedimento fallimentare al fine di ottenere la ripartizione dell'attivo e richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ottenute dalla liquidazione dei beni inclusi nella procedura che sono stati oggetto di ipoteca o pignoramento. Vediamo quale è la motivazione e quali sono i principi di diritto affermati da Cassazione Sezioni Unite 27 marzo 2023 n. 8557. La sentenza Cassazione Sezioni Unite 27 marzo 2023 n. 8557 è scaricabile in pdf alla fine delle pagina.

Sezioni Unite garanzia fallito terzo datore ipoteca sentenza Cassazione 8557 del 2023
Sezioni Unite garanzia fallito terzo datore ipoteca sentenza Cassazione 8557 del 2023

Sezioni Unite e creditore con garanzia sui beni concessi dal fallito quale terzo datore di ipoteca o pegno: i principi di diritto di da Cassazione Sezioni Unite 27 marzo 2023 n. 8557

Partiamo dalla fine ed evidenziamo quali sono i principi di diritto affermati da Cassazione Sezioni Unite 27 marzo 2023 n. 8557 in merito alla tutela del creditore con garanzia sui beni concessi dal fallito quale terzo datore di ipoteca o pegno.

La sentenza Cassazione Sezioni Unite 27 marzo 2023 n. 8557, concernente la tutela del creditore con garanzia sui beni concessi dal fallito quale terzo datore di ipoteca o pegno, enuncia plurimi principi di diritto.

Vediamo quali sono:

  • “I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, nè soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento” (Cassazione Sezioni Unite 27 marzo 2023 n. 8557, concernente la tutela del creditore con garanzia sui beni concessi dal fallito quale terzo datore di ipoteca o pegno);
  • “I detti creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell'attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati” (Cassazione Sezioni Unite 27 marzo 2023 n. 8557, concernente la tutela del creditore con garanzia sui beni concessi dal fallito quale terzo datore di ipoteca o pegno);
  • "Avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene possono proporre reclamo a norma dell'art. 110, comma 3, l. fall.” (Cassazione Sezioni Unite 27 marzo 2023 n. 8557, concernente la tutela del creditore con garanzia sui beni concessi dal fallito quale terzo datore di ipoteca o pegno);
  • “Il reclamo può avere ad oggetto l'esistenza, la validità e l'opponibilità al fallimento della garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre che l'an e il quantum del debito garantito” (Cassazione Sezioni Unite 27 marzo 2023 n. 8557, concernente la tutela del creditore con garanzia sui beni concessi dal fallito quale terzo datore di ipoteca o pegno);
  • “Tale accertamento non richiede la partecipazione al giudizio del debitore la cui obbligazione è garantita da ipoteca o da pegno e ha un valore endoconcorsuale, essendo, come tale, non opponibile al detto debitore, restato estraneo al procedimento fallimentare, in sede di rivalsa” (Cassazione Sezioni Unite 27 marzo 2023 n. 8557, concernente la tutela del creditore con garanzia sui beni concessi dal fallito quale terzo datore di ipoteca o pegno).

Sezioni Unite fallito terzo datore ipoteca: le motivazioni di Cassazione Sezioni Unite 27 marzo 2023 n. 8557

Come si legge nella motivazione di Cassazione Sezioni Unite 27 marzo 2023 n. 8557, concernente la tutela del creditore con garanzia sui beni concessi dal fallito quale terzo datore di ipoteca o pegno, il titolare del diritto di ipoteca o pegno sui beni del fallito, che non sia creditore di quest'ultimo, è tenuto a far valere la propria richiesta nel contesto concorsuale non mediante una (inammissibile) domanda di insinuazione al passivo, bensì chiedendo di partecipare alla distribuzione delle somme derivate dalla liquidazione del bene stesso.

Bisogna riconoscere che il debito del terzo non può influire sull'intera massa passiva, dato che il fallito non è il debitore; il diritto reale di garanzia grava invece sulla massa attiva, nel senso che impedisce che il ricavato della vendita del bene venga distribuito tra i creditori del fallito prima che il titolare del diritto reale ne abbia ottenuto soddisfazione.

È questa peculiare configurazione della posizione giuridica del titolare di ipoteca o pegno che rende ancor più problematica, secondo la legge fallimentare, l'ammissione al passivo del credito di tale soggetto: se è vero che il codice della crisi limita espressamente detta ammissione al ricavato della liquidazione del bene ipotecato (cfr. art. 201, comma 1), l'assenza, nel R.D. n. 267/1942, di una disposizione normativa analoga (come naturale conseguenza dell'esclusione del diritto del predetto soggetto tra quelli suscettibili di accertamento secondo il capo V del titolo II di quel testo legislativo) genera ulteriore incertezza: tale vuoto normativo impone, infine, all'interprete il compito di definire il diritto al concorso del titolare di una semplice garanzia in uno scenario desolatamente privo di riferimenti normativi.

Ulteriori considerazioni di Sezioni Unite sul caso della garanzia del fallito terzo datore ipoteca

Sempre Cassazione Sezioni Unite 27 marzo 2023 n. 8557, concernente la tutela del creditore con garanzia sui beni concessi dal fallito quale terzo datore di ipoteca o pegno, aggiunge poi che nell'ambito del R.D. n. 267 del 1942, la decisione del legislatore di escludere che la verifica del diritto del titolare dell'ipoteca e del pegno su beni del fallito (per debiti non riconducibili a quest'ultimo) avvenga in modalità diverse dall'accertamento del passivo risulta, d'altronde, tutt'altro che irrazionale.

La garanzia reale in questione riguarda infatti un credito vantato nei confronti di un soggetto diverso dal fallito. A differenza dei crediti concorsuali, il credito del titolare di un diritto di prelazione può essere soddisfatto, interamente o parzialmente, in qualsiasi momento dal debitore. Questo aiuta a comprendere il motivo della collocazione del procedimento di verifica della posizione in questione in una fase successiva all'accertamento del passivo: poiché il diritto di obbligazione può cambiare o cessare durante la procedura fallimentare, rimandare la verifica al momento della ripartizione del ricavato della vendita del bene gravato dalla garanzia rappresenta una soluzione legislativa dotata di una sua logica precisa, in linea con un principio di economia processuale.

Indipendentemente dalle ragioni che possono aver guidato la scelta diversa espressa nel codice della crisi, occorre dunque notare come i risultati di un'interpretazione funzionale del dato normativo derivato dalla legge fallimentare - in cui si inserisce la suddetta ratio - non siano differenti da quelli ottenuti dall'interpretazione testuale, precedentemente analizzata.

Il ruolo del curatore e il reclamo in relazione alla richiesta del creditore per la garanzia del fallito terzo datore di ipoteca o pegno: cosa indica Cassazione Sezioni Unite 27 marzo 2023 n. 8557?

Come indica Cassazione Sezioni Unite 27 marzo 2023 n. 8557, concernente la tutela del creditore con garanzia sui beni concessi dal fallito quale terzo datore di ipoteca o pegno, la tutela del creditore avviene in sede di riparto: il suo diritto ad ottenere dal terzo fallito il pagamento di quanto gli spetta si attua in quella sede, con un ruolo di rilievo del curatore e con la possibilità di reclamo, in caso di contestazioni.

In particolare, Cassazione Sezioni Unite 27 marzo 2023 n. 8557, concernente la tutela del creditore con garanzia sui beni concessi dal fallito quale terzo datore di ipoteca o pegno, evidenzia al riguardo che come stabilito da Cass. 30 gennaio 2009, n. 2429, la verifica da effettuare durante la ripartizione deve prima di tutto riguardare la validità, l'attualità e l'efficacia della garanzia reale, prestando particolare attenzione alla sua irrevocabilità.

Questa verifica dovrebbe includere anche il credito garantito, ossia la sua esistenza e importo (come ipotizzato da Cass. 12 luglio 2019, n. 18790, che sembra richiedere, in questa evenienza, l'integrazione del contraddittorio con il terzo garantito), altrimenti si corre il rischio che il creditore ottenga soddisfazione in sede concorsuale per un diritto in quel momento in tutto o in parte inesistente. Una volta esclusa la possibilità che la verifica sulla garanzia e sul credito garantito avvenga durante la verifica dello stato passivo, è necessario trovare un equilibrio per evitare che il curatore (nel predisporre il progetto di riparto, vedi paragrafo 16) o il creditore interessato che desideri ottenere soddisfazione sul bene gravato da garanzia reale (attraverso il reclamo ex art. 110, comma 3, l. fall., vedi paragrafo 16) siano privati della possibilità di far valere fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto di obbligazione, tali da rendere in tutto o in parte ingiustificata l'attribuzione al creditore ipotecario o pignoratizio del ricavato della vendita del bene. Tale potere deve essere salvaguardato anche se le questioni riguardanti l'esistenza, la validità e l'attualità del debito sono state esaminate in un giudizio separato tra il creditore e il debitore; è utile ricordare che, secondo l'art. 2870 c.c., il terzo datore di ipoteca può opporre al creditore procedente le eccezioni indicate dall'art. 2859 c.c. se non ha partecipato al giudizio diretto alla condanna del debitore: ovvero quelle non opposte dal debitore e quelle che spetterebbero a quest'ultimo dopo la condanna.

Di fronte alla volontà espressa dal titolare della nuda prelazione di ottenere soddisfazione in sede concorsuale, spetta prima di tutto al curatore occuparsi delle verifiche sulla garanzia reale e il credito garantito mentre elabora il progetto di ripartizione delle somme ricavate. Da questo punto di vista, i poteri del curatore sono analoghi a quelli previsti dall'art. 95, comma 1, l. fall. riguardo al progetto dello stato passivo: ciò è comprensibile, considerando che la pretesa avanzata dal titolare della nuda prelazione non è stata oggetto di alcun accertamento preventivo (come avviene invece per i crediti e i diritti di restituzione e rivendicazione di beni per i quali è possibile proporre la domanda di ammissione di cui all'art. 93 l. fall.).

Conforme all'art. 110, comma 3, l. fall., il progetto di ripartizione può essere oggetto di reclamo ai sensi dell'art. 36 l. fall. In questa fase, il curatore, i creditori e altri soggetti coinvolti possono sollevare eventuali contestazioni o eccezioni riguardo al progetto di ripartizione elaborato dal curatore, al fine di assicurare che la ripartizione delle somme ricavate sia corretta e rispetti i diritti dei diversi soggetti coinvolti nel procedimento fallimentare.

In sintesi, è fondamentale che il curatore e le altre parti coinvolte nel procedimento fallimentare prestino attenzione ai diritti dei titolari di garanzie reali su beni del fallito, che non siano creditori di quest'ultimo, e che tali diritti vengano valutati correttamente durante la ripartizione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni. Questo processo di verifica e ripartizione deve essere attuato in modo equo e accurato, tenendo conto delle diverse posizioni giuridiche e delle specificità di ciascun caso.

Di Marco Ticozzi

File Allegati:
Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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