Responsabilità precontrattuale: cos’è e come funziona?
La responsabilità precontrattuale è un concetto cruciale nel
diritto contrattuale. Riguarda la fase che precede la conclusione di un
contratto e si focalizza sul comportamento delle parti durante le trattative.
La presente analisi esplorerà l'origine e lo sviluppo del principio di
responsabilità precontrattuale, analizzerà le principali normative e
giurisprudenza pertinenti, discuterà le implicazioni pratiche e offrirà una
panoramica delle questioni aperte nel dibattito giuridico.

Responsabilità precontrattuale: origine e sviluppo
La responsabilità precontrattuale affonda le sue radici nel
diritto romano, ma è nel XIX secolo che si sviluppa nella sua forma moderna,
grazie al contributo di giuristi europei come Von Ihering, Savigny e Jhering.
Essi introdussero l'idea che le parti in trattative contrattuali sono vincolate
da una serie di doveri di condotta che, se violati, danno origine a
responsabilità.
Nel diritto contrattuale, il principio di buona fede svolge
un ruolo fondamentale nella regolamentazione delle relazioni tra le parti. La
buona fede impone alle parti di agire in modo leale, onesto e corretto durante
le trattative precontrattuali, evitando comportamenti ingannevoli o omissivi
che possano indurre l'altra parte a concludere il contratto su basi errate.
La responsabilità precontrattuale è regolamentata da varie
disposizioni legislative e giurisprudenziali a livello nazionale e internazionale.
Tra le principali normative figurano il Codice Civile italiano (art. 1337), il
Bürgerliches Gesetzbuch tedesco (§ 311), il Code Civil francese (art. 1112) e
il Restatement (Second) of Contracts statunitense (§ 27). In ambito
internazionale, i Principi UNIDROIT sui contratti commerciali internazionali e
i Principi europei del diritto dei contratti forniscono linee guida sulla
responsabilità precontrattuale.
Le tipologie di responsabilità precontrattuale
La responsabilità precontrattuale può manifestarsi in
diverse forme, tra cui:
- a) Colpa nella trattativa: si verifica quando una parte
agisce con negligenza, imperizia o imprudenza, causando un danno all'altra
parte durante le trattative.
- b) Rottura ingiustificata delle trattative: si configura quando
una parte interrompe le trattative senza un motivo valido, causando un danno
all'altra parte che aveva investito tempo e risorse nella negoziazione. Perché sorga
la responsabilità in questa ipotesi, occorre che le trattative siano avanzate
al punto tale da creare un affiatamento nella controparte: indica la Cassazione
che “Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra
le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio
idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il
ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state
interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta
responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che
invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo
ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della
ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto
riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non
inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di
discussione tra le parti” (Cass. 6 novembre 2021, n. 34510 ).
- c) Retrattazione abusiva dell'offerta: si verifica quando
una parte ritira un'offerta contrattuale senza un giustificato motivo,
arrecando un danno all'altra parte che aveva fatto affidamento su tale offerta.
- d) Dolo, simulazione e violazione dei doveri di
informazione: si configurano quando una parte, con comportamenti fraudolenti,
ingannevoli o omissivi, induce l'altra parte a concludere il contratto su basi
errate o a subire un danno.
Talvolta i confini tra responsabilità precontrattuale e
contrattuale sono labili, soprattutto ove si invochi una responsabilità durante
le trattative che abbiano comunque portato alla conclusione del contratto:
molto spesso le violazioni rilevano a quel punto più in ambito contrattuale che
precontrattuale, ad esempio come vizi del consenso che derivino dal dolo della
controparte ecc.
Ma, anche recentemente, la Cassazione ha indicato che “in
materia di responsabilità precontrattuale, il disposto dell'art. 1337 c.c. - il
quale prevede che le parti, sia nella fase delle trattative, sia nella
formazione del contratto, debbano comportarsi secondo buona fede - non rileva
soltanto nel caso di mancata conclusione del contratto, ma deve essere considerata
una clausola con valore generale. Pertanto, la suddetta norma assume rilievo
anche quando il contratto viene concluso validamente ma si ritiene essere,
tuttavia, pregiudizievole per la parte che ha subito il comportamento contrario
alla buona fede” (Cass. 6 febbraio 2023, n. 3503). In modo simile, si è anche
detto che “la regola di cui all'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola
ipotesi di rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola
generale e la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello
svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo
non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di
mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o
inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e,
tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui
comportamento scorretto” (Cass. 14 febbraio 2022, n. 4715).
I rimedi in caso di responsabilità precontrattuale
In caso di violazione dei doveri precontrattuali, le parti
lesionate possono richiedere diversi rimedi, tra cui:
- a) Risarcimento del danno: la responsabilità precontrattuale
può generare il diritto al risarcimento del danno, anche se è inerto entro che
limiti facendo la giurisprudenza di solito riferimento al solo interesse
contrattuale negativo con esclusione di quello positivo (ci torneremo).
- b) Annullamento del
contratto: in presenza di dolo, simulazione o violazione dei doveri di
informazione, la parte lesa può chiedere l'annullamento del contratto, con la
conseguente restituzione delle prestazioni già effettuate. Come anticipato, se
vi siano state violazioni durante le trattative e il contratto sia concluso,
generalmente le violazione sono valorizzabili nell’ambito delle invalidità
contrattuali, con particolare riferimento ai vizi del consenso.
- c) Esecuzione in natura: in alcuni casi, la parte lesa può
richiedere l'adempimento del contratto secondo i termini originariamente
pattuiti.
Risarcimento dell’interesse contrattuale negativo
La giurisprudenza indica che la responsabilità precontrattuale
genera l’obbligo di risarcire il danno, che però è connesso al solo interesse contrattuale
negativo.
L'interesse contrattuale negativo, noto anche come
"differenza interesselare" o "interesse negativo al
contratto", è un concetto utilizzato nel diritto contrattuale per
quantificare il risarcimento del danno dovuto a una parte lesa in seguito a una
violazione dei doveri precontrattuali o di un inadempimento contrattuale.
L'interesse contrattuale negativo rappresenta la differenza
tra la situazione patrimoniale della parte lesa se il contratto non fosse mai
stato concluso e la situazione patrimoniale della parte lesa dopo la violazione
dei doveri precontrattuali o l'inadempimento. In altre parole, il risarcimento
del danno basato sull'interesse contrattuale negativo mira a ripristinare la
posizione finanziaria della parte lesa come se le trattative contrattuali non
fossero mai avvenute.
Generalmente il diritto al risarcimento di tale danno copre
i costi sostenuti e il mancato guadagno ma limitatamente alle altre trattative perse
a cause delle inutili trattative, ma non anche il mancato guadagno. Evidenzia in
questo senso la Cassazione che “in tema di responsabilità precontrattuale ex
art. 1338 c.c., è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal
contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno
emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia
sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la
mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto), non
essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse
positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto
fosse stato validamente concluso ed eseguito” (Cass. 2 maggio 2022, n. 15147).
Per esemplificare il concetto, immaginiamo che il venditore
receda dalle trattative molto avanzate e senza alcun preavviso, quando oramai
si era negoziato il preliminare di compravendita dell’immobile e l’acquirente
aveva fatto periziare il bene per essere sicuro che non esistessero problematiche.
L’arbitrario recesso, fonte di responsabilità
precontrattuale, può obbligare in questo caso il venditore a risarcire i costi
sostenuti dall’acquirente ad esempio per il legale che ha redatto la bozza di
preliminare e i periti che hanno fatto le verifiche.
Va notato che l'interesse contrattuale negativo è diverso
dall'interesse contrattuale positivo, che rappresenta il guadagno che la parte
lesa avrebbe ottenuto se il contratto fosse stato correttamente eseguito. Il
risarcimento basato sull'interesse contrattuale positivo mira a mettere la
parte lesa nella posizione in cui si sarebbe trovata se il contratto fosse
stato adempiuto, invece che ripristinare la situazione ante contratto.
In sintesi, l'interesse contrattuale negativo è un criterio
di valutazione del danno utilizzato per determinare il risarcimento dovuto a
una parte lesa in caso di violazione dei doveri precontrattuali o inadempimento
contrattuale, con l'obiettivo di ripristinare la situazione finanziaria della
parte lesa come se il contratto non fosse mai stato concluso.
La natura della responsabilità precontrattuale è oggetto di
dibattito tra giuristi e studiosi di diritto. Tuttavia, è generalmente
riconosciuto che la responsabilità precontrattuale abbia una natura
extracontrattuale, poiché si riferisce a comportamenti e obblighi che sorgono
prima della conclusione del contratto.
Si tratta di una responsabilità con natura contrattuale o extracontrattuale?
La responsabilità precontrattuale deriva dalla violazione
dei doveri di condotta delle parti durante le trattative che precedono la
conclusione del contratto, come il principio di buona fede, il dovere di informazione
e il dovere di segretezza. Poiché questi obblighi non sono ancora regolati da
un contratto in vigore tra le parti, la responsabilità precontrattuale è stata
spesso considerata una forma di quella extracontrattuale, basata su norme
generali di correttezza e lealtà.
Ad esempio Cass. 03 ottobre 2019, n. 24738 ha indicato che “la
responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di
condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter
formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità
extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di
distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del
comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte,
non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento
corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa,
sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona
fede e correttezza postulati dalla norma "de qua”.
In senso contrario per la natura contrattuale, invece, Cass. 12 luglio 2016, n. 14188 ha
ritenuto che “in tema di contratti conclusi con la P.A., l'eventuale
responsabilità di quest'ultima, in pendenza dell'approvazione ministeriale,
deve qualificarsi come precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.,
ed è inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale da "contatto
sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ex
art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di
prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona
fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 1175 e 1375 c.c., con
conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione sancito
dall'art. 2946 c.c.”
Non vi è quindi univocità di vedute.
Inoltre, va sottolineato che la distinzione tra
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale può essere sfumata in alcuni
casi, soprattutto quando si tratta di stabilire il momento preciso in cui un
contratto si considera concluso. Inoltre, in alcune giurisdizioni e
recentemente anche in Italia, la responsabilità precontrattuale può essere
intesa come una forma di responsabilità "quasi-contrattuale", che si
colloca in una posizione intermedia tra la responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale, riconoscendo gli obblighi delle parti durante le trattative
contrattuali, pur non essendo ancora regolati da un contratto formalmente
concluso.
In conclusione, la responsabilità precontrattuale è
generalmente considerata di natura extracontrattuale, poiché riguarda la
violazione di obblighi e doveri che sorgono durante le trattative
precontrattuali, prima della conclusione del contratto. Tuttavia, è importante
considerare le specificità del caso e le normative applicabili nella
giurisdizione di riferimento per determinare la natura esatta della
responsabilità precontrattuale.
Responsabilità precontrattuale: quale è il termine di prescrizione?
In generale, la prescrizione è il periodo entro il quale una
parte lesa può far valere i propri diritti in caso di violazione dei doveri
precontrattuali, decorso il quale non è più possibile agire legalmente per
ottenere un risarcimento o un rimedio.
È discusso quale sia il termine di prescrizione applicabile
alla responsabilità precontrattuale: il termine può essere di 5 anni se la si
accosta alla quella extracontrattuale e di 10 anni se la si ritiene una forma di
responsabilità contrattuale.
Ad esempio Cass. 12 luglio 2016, n. 14188 indica che “Posto
che: a) la responsabilità precontrattuale è inquadrabile nella responsabilità
di tipo contrattuale da contatto sociale qualificato; b) ha natura
precontrattuale la responsabilità che può sorgere a carico della pubblica
amministrazione in pendenza dell'approvazione ministeriale degli atti di
aggiudicazione definitiva e dei contratti dalla medesima conclusi, al credito
risarcitorio fondato su detta responsabilità si applica la prescrizione
ordinaria”.
Ma in precedenza Cass. 11 maggio 1990, n. 4051 aveva
indicato che “La responsabilità precontrattuale, in tutte le ipotesi
riconducibili nella previsione dell'art. 1337 c. c., va qualificata come
responsabilità per fatto illecito, in quanto non si correla alla violazione di
obblighi negoziali; ne discende che il diritto a far valere detta
responsabilità è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947
c. c.”.
Questioni aperte nel dibattito giuridico
Nonostante l'evoluzione del concetto di responsabilità
precontrattuale, permangono alcune questioni aperte nel dibattito giuridico,
tra cui:
a) La delimitazione tra responsabilità precontrattuale e contrattuale,
soprattutto in relazione al momento in cui si considera concluso il contratto.
b) L'estensione dei doveri di informazione e segretezza, in
particolare riguardo alle informazioni di natura commerciale o tecnica. Spesso
si indica che i soggetti hanno il dovere di autoinformarsi e che le parti hanno
un diritto di riservatezza: devo vendere un’auto immune da vizi ma sono tenuto
a informare l’acquirente che ha subito un incidente il cui danno è stato riparato?
c) L'armonizzazione delle normative nazionali e
internazionali sulla responsabilità precontrattuale, al fine di facilitare gli
scambi commerciali e garantire una maggiore uniformità nella tutela dei diritti
delle parti.
Responsabilità precontrattuale e contratti a distanza
Nell'era digitale, la responsabilità precontrattuale riveste
particolare importanza nel contesto dei contratti a distanza (ad esempio,
contratti online o telematici). In questi casi, le parti devono prestare
particolare attenzione al rispetto dei doveri di informazione, trasparenza e
protezione dei dati personali.
Chiaramente in questo contesto senza contatto diretto c’è
meno spazio per i comportamenti delle persone ma può comunque sorgere una
responsabilità precontrattuale.
La responsabilità precontrattuale nel diritto comparato
Il concetto di responsabilità precontrattuale varia tra i
diversi ordinamenti giuridici. Ad esempio, nei sistemi di common law, come
quello inglese e statunitense, la responsabilità precontrattuale è meno
sviluppata e formalizzata rispetto ai sistemi di civil law, come quello
italiano, francese e tedesco. Nel diritto comparato, è interessante osservare
le differenze e le similitudini tra i vari approcci alla responsabilità
precontrattuale e valutare le possibili soluzioni per armonizzare i principi e
le norme applicabili.
Nell'ambito del diritto dell'Unione Europea, la
responsabilità precontrattuale assume un'importanza crescente, soprattutto in
relazione al mercato interno e alla libera circolazione dei beni e dei servizi.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha contribuito a
chiarire alcuni aspetti della responsabilità precontrattuale, in particolare in
materia di concorrenza sleale, protezione dei consumatori e contratti a
distanza. Tuttavia, non esiste ancora una normativa europea specifica sulla
responsabilità precontrattuale, e ciò costituisce una sfida per
l'armonizzazione delle regole e la tutela dei diritti delle parti.
La responsabilità precontrattuale e l'intelligenza artificiale
L'evoluzione delle tecnologie digitali e dell'intelligenza
artificiale solleva nuove questioni in merito alla responsabilità
precontrattuale. Ad esempio, come si applicano i principi di buona fede,
informazione e segretezza nel contesto dei contratti negoziati e conclusi da
sistemi di intelligenza artificiale? Chi è responsabile per eventuali
violazioni dei doveri precontrattuali da parte di tali sistemi? E in che misura
le normative esistenti sono adeguate a far fronte a queste sfide? Questi
interrogativi richiedono ulteriori riflessioni e studi da parte di giuristi,
legislatori e operatori del diritto.
In assenza di regole specifiche sul punto è difille fornire risposte
ma pare ragionevole sostenere che, se una parte delega parte del processo di
trattativa a una intelligenza artificiale, si assume anche il rischio che tale
sistema commetta degli errori e generi una ipotetica responsabilità
precontrattuale.
Responsabilità precontrattuale: conclusioni
La responsabilità precontrattuale è un principio fondamentale
nel diritto, che mira a garantire comportamenti leali e corretti durante le
trattative e a tutelare le parti dalle conseguenze dannose di comportamenti
scorretti. Sebbene esistano ancora questioni aperte nel dibattito giuridico, la
responsabilità precontrattuale rimane uno strumento essenziale per assicurare
la certezza e l'equilibrio nelle relazioni contrattuali.