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Responsabilità precontrattuale: cos’è e come funziona?

4 maggio 2024

La responsabilità precontrattuale è un concetto cruciale nel diritto contrattuale. Riguarda la fase che precede la conclusione di un contratto e si focalizza sul comportamento delle parti durante le trattative. La presente analisi esplorerà l'origine e lo sviluppo del principio di responsabilità precontrattuale, analizzerà le principali normative e giurisprudenza pertinenti, comprese quelle sull'interesse contrattiale positivo e negativo, discuterà le implicazioni pratiche e offrirà una panoramica delle questioni aperte nel dibattito giuridico.

Responsabilità precontrattuale
Responsabilità precontrattuale

Responsabilità precontrattuale: origine e sviluppo

La responsabilità precontrattuale affonda le sue radici nel diritto romano, ma è nel XIX secolo che si sviluppa nella sua forma moderna, grazie al contributo di giuristi europei come Von Ihering, Savigny e Jhering. Essi introdussero l'idea che le parti in trattative contrattuali sono vincolate da una serie di doveri di condotta che, se violati, danno origine a responsabilità.

Nel diritto contrattuale, il principio di buona fede svolge un ruolo fondamentale nella regolamentazione delle relazioni tra le parti. La buona fede impone alle parti di agire in modo leale, onesto e corretto durante le trattative precontrattuali, evitando comportamenti ingannevoli o omissivi che possano indurre l'altra parte a concludere il contratto su basi errate.

La responsabilità precontrattuale è regolamentata da varie disposizioni legislative e giurisprudenziali a livello nazionale e internazionale. Tra le principali normative figurano il Codice Civile italiano (art. 1337), il Bürgerliches Gesetzbuch tedesco (§ 311), il Code Civil francese (art. 1112) e il Restatement (Second) of Contracts statunitense (§ 27). In ambito internazionale, i Principi UNIDROIT sui contratti commerciali internazionali e i Principi europei del diritto dei contratti forniscono linee guida sulla responsabilità precontrattuale.

Le tipologie di responsabilità precontrattuale

La responsabilità precontrattuale può manifestarsi in diverse forme, tra cui:

  • a) Colpa nella trattativa: si verifica quando una parte agisce con negligenza, imperizia o imprudenza, causando un danno all'altra parte durante le trattative.
  • b) Rottura ingiustificata delle trattative: si configura quando una parte interrompe le trattative senza un motivo valido, causando un danno all'altra parte che aveva investito tempo e risorse nella negoziazione. Perché sorga la responsabilità in questa ipotesi, occorre che le trattative siano avanzate al punto tale da creare un affiatamento nella controparte: indica la Cassazione che “Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti” (Cass. 6 novembre 2021, n. 34510 ).
  • c) Retrattazione abusiva dell'offerta: si verifica quando una parte ritira un'offerta contrattuale senza un giustificato motivo, arrecando un danno all'altra parte che aveva fatto affidamento su tale offerta.
  • d) Dolo, simulazione e violazione dei doveri di informazione: si configurano quando una parte, con comportamenti fraudolenti, ingannevoli o omissivi, induce l'altra parte a concludere il contratto su basi errate o a subire un danno.

Talvolta i confini tra responsabilità precontrattuale e contrattuale sono labili, soprattutto ove si invochi una responsabilità durante le trattative che abbiano comunque portato alla conclusione del contratto: molto spesso le violazioni rilevano a quel punto più in ambito contrattuale che precontrattuale, ad esempio come vizi del consenso che derivino dal dolo della controparte ecc.

Ma, anche recentemente, la Cassazione ha indicato che “in materia di responsabilità precontrattuale, il disposto dell'art. 1337 c.c. - il quale prevede che le parti, sia nella fase delle trattative, sia nella formazione del contratto, debbano comportarsi secondo buona fede - non rileva soltanto nel caso di mancata conclusione del contratto, ma deve essere considerata una clausola con valore generale. Pertanto, la suddetta norma assume rilievo anche quando il contratto viene concluso validamente ma si ritiene essere, tuttavia, pregiudizievole per la parte che ha subito il comportamento contrario alla buona fede” (Cass. 6 febbraio 2023, n. 3503). In modo simile, si è anche detto che “la regola di cui all'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi di rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale e la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto” (Cass. 14 febbraio 2022, n. 4715).

I rimedi e il risacimento delll'interesse contrattuale positivo e negativo

In caso di violazione dei doveri precontrattuali, le parti lesionate possono richiedere diversi rimedi, tra cui:

  • a) Risarcimento del danno: la responsabilità precontrattuale può generare il diritto al risarcimento del danno, anche se è inerto entro che limiti facendo la giurisprudenza di solito riferimento al solo interesse contrattuale negativo con esclusione di quello positivo (ci torneremo).
  • b) Annullamento del contratto: in presenza di dolo, simulazione o violazione dei doveri di informazione, la parte lesa può chiedere l'annullamento del contratto, con la conseguente restituzione delle prestazioni già effettuate. Come anticipato, se vi siano state violazioni durante le trattative e il contratto sia concluso, generalmente le violazione sono valorizzabili nell’ambito delle invalidità contrattuali, con particolare riferimento ai vizi del consenso.
  • c) Esecuzione in natura: in alcuni casi, la parte lesa può richiedere l'adempimento del contratto secondo i termini originariamente pattuiti.

Risarcimento dell’interesse contrattuale negativo

La giurisprudenza indica che la responsabilità precontrattuale genera l’obbligo di risarcire il danno, che però è connesso al solo interesse contrattuale negativo.

L'interesse contrattuale negativo, noto anche come "differenza interesselare" o "interesse negativo al contratto", è un concetto utilizzato nel diritto contrattuale per quantificare il risarcimento del danno dovuto a una parte lesa in seguito a una violazione dei doveri precontrattuali o di un inadempimento contrattuale.

L'interesse contrattuale negativo rappresenta la differenza tra la situazione patrimoniale della parte lesa se il contratto non fosse mai stato concluso e la situazione patrimoniale della parte lesa dopo la violazione dei doveri precontrattuali o l'inadempimento. In altre parole, il risarcimento del danno basato sull'interesse contrattuale negativo mira a ripristinare la posizione finanziaria della parte lesa come se le trattative contrattuali non fossero mai avvenute.

Generalmente il diritto al risarcimento di tale danno copre i costi sostenuti e il mancato guadagno ma limitatamente alle altre trattative perse a cause delle inutili trattative, ma non anche il mancato guadagno. Evidenzia in questo senso la Cassazione che “in tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito” (Cass. 2 maggio 2022, n. 15147).

Per esemplificare il concetto, immaginiamo che il venditore receda dalle trattative molto avanzate e senza alcun preavviso, quando oramai si era negoziato il preliminare di compravendita dell’immobile e l’acquirente aveva fatto periziare il bene per essere sicuro che non esistessero problematiche.

L’arbitrario recesso, fonte di responsabilità precontrattuale, può obbligare in questo caso il venditore a risarcire i costi sostenuti dall’acquirente ad esempio per il legale che ha redatto la bozza di preliminare e i periti che hanno fatto le verifiche.

Va notato che l'interesse contrattuale negativo è diverso dall'interesse contrattuale positivo, che rappresenta il guadagno che la parte lesa avrebbe ottenuto se il contratto fosse stato correttamente eseguito. Il risarcimento basato sull'interesse contrattuale positivo mira a mettere la parte lesa nella posizione in cui si sarebbe trovata se il contratto fosse stato adempiuto, invece che ripristinare la situazione ante contratto.

In sintesi, l'interesse contrattuale negativo è un criterio di valutazione del danno utilizzato per determinare il risarcimento dovuto a una parte lesa in caso di violazione dei doveri precontrattuali o inadempimento contrattuale, con l'obiettivo di ripristinare la situazione finanziaria della parte lesa come se il contratto non fosse mai stato concluso.

La natura della responsabilità precontrattuale è oggetto di dibattito tra giuristi e studiosi di diritto. Tuttavia, è generalmente riconosciuto che la responsabilità precontrattuale abbia una natura extracontrattuale, poiché si riferisce a comportamenti e obblighi che sorgono prima della conclusione del contratto.

Si tratta di una responsabilità con natura contrattuale o extracontrattuale?

La responsabilità precontrattuale deriva dalla violazione dei doveri di condotta delle parti durante le trattative che precedono la conclusione del contratto, come il principio di buona fede, il dovere di informazione e il dovere di segretezza. Poiché questi obblighi non sono ancora regolati da un contratto in vigore tra le parti, la responsabilità precontrattuale è stata spesso considerata una forma di quella extracontrattuale, basata su norme generali di correttezza e lealtà.

Ad esempio Cass. 03 ottobre 2019, n. 24738 ha indicato che “la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma "de qua”.

In senso contrario per la natura contrattuale, invece, Cass. 12 luglio 2016, n. 14188 ha ritenuto che “in tema di contratti conclusi con la P.A., l'eventuale responsabilità di quest'ultima, in pendenza dell'approvazione ministeriale, deve qualificarsi come precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., ed è inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione sancito dall'art. 2946 c.c.”

Non vi è quindi univocità di vedute.

Inoltre, va sottolineato che la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale può essere sfumata in alcuni casi, soprattutto quando si tratta di stabilire il momento preciso in cui un contratto si considera concluso. Inoltre, in alcune giurisdizioni e recentemente anche in Italia, la responsabilità precontrattuale può essere intesa come una forma di responsabilità "quasi-contrattuale", che si colloca in una posizione intermedia tra la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, riconoscendo gli obblighi delle parti durante le trattative contrattuali, pur non essendo ancora regolati da un contratto formalmente concluso.

In conclusione, la responsabilità precontrattuale è generalmente considerata di natura extracontrattuale, poiché riguarda la violazione di obblighi e doveri che sorgono durante le trattative precontrattuali, prima della conclusione del contratto. Tuttavia, è importante considerare le specificità del caso e le normative applicabili nella giurisdizione di riferimento per determinare la natura esatta della responsabilità precontrattuale.

Responsabilità precontrattuale: quale è il termine di prescrizione?

In generale, la prescrizione è il periodo entro il quale una parte lesa può far valere i propri diritti in caso di violazione dei doveri precontrattuali, decorso il quale non è più possibile agire legalmente per ottenere un risarcimento o un rimedio.

È discusso quale sia il termine di prescrizione applicabile alla responsabilità precontrattuale: il termine può essere di 5 anni se la si accosta alla quella extracontrattuale e di 10 anni se la si ritiene una forma di responsabilità contrattuale.

Ad esempio Cass. 12 luglio 2016, n. 14188 indica che “Posto che: a) la responsabilità precontrattuale è inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale da contatto sociale qualificato; b) ha natura precontrattuale la responsabilità che può sorgere a carico della pubblica amministrazione in pendenza dell'approvazione ministeriale degli atti di aggiudicazione definitiva e dei contratti dalla medesima conclusi, al credito risarcitorio fondato su detta responsabilità si applica la prescrizione ordinaria”.

Ma in precedenza Cass. 11 maggio 1990, n. 4051 aveva indicato che “La responsabilità precontrattuale, in tutte le ipotesi riconducibili nella previsione dell'art. 1337 c. c., va qualificata come responsabilità per fatto illecito, in quanto non si correla alla violazione di obblighi negoziali; ne discende che il diritto a far valere detta responsabilità è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c. c.”.

Questioni aperte nel dibattito giuridico

Nonostante l'evoluzione del concetto di responsabilità precontrattuale, permangono alcune questioni aperte nel dibattito giuridico, tra cui:

a) La delimitazione tra responsabilità precontrattuale e contrattuale, soprattutto in relazione al momento in cui si considera concluso il contratto.

b) L'estensione dei doveri di informazione e segretezza, in particolare riguardo alle informazioni di natura commerciale o tecnica. Spesso si indica che i soggetti hanno il dovere di autoinformarsi e che le parti hanno un diritto di riservatezza: devo vendere un’auto immune da vizi ma sono tenuto a informare l’acquirente che ha subito un incidente il cui danno è stato riparato?

c) L'armonizzazione delle normative nazionali e internazionali sulla responsabilità precontrattuale, al fine di facilitare gli scambi commerciali e garantire una maggiore uniformità nella tutela dei diritti delle parti.

Responsabilità precontrattuale e contratti a distanza

Nell'era digitale, la responsabilità precontrattuale riveste particolare importanza nel contesto dei contratti a distanza (ad esempio, contratti online o telematici). In questi casi, le parti devono prestare particolare attenzione al rispetto dei doveri di informazione, trasparenza e protezione dei dati personali.

Chiaramente in questo contesto senza contatto diretto c’è meno spazio per i comportamenti delle persone ma può comunque sorgere una responsabilità precontrattuale.

Profili di diritto comparato

Il concetto di responsabilità precontrattuale varia tra i diversi ordinamenti giuridici. Ad esempio, nei sistemi di common law, come quello inglese e statunitense, la responsabilità precontrattuale è meno sviluppata e formalizzata rispetto ai sistemi di civil law, come quello italiano, francese e tedesco. Nel diritto comparato, è interessante osservare le differenze e le similitudini tra i vari approcci alla responsabilità precontrattuale e valutare le possibili soluzioni per armonizzare i principi e le norme applicabili.

Nell'ambito del diritto dell'Unione Europea, la responsabilità precontrattuale assume un'importanza crescente, soprattutto in relazione al mercato interno e alla libera circolazione dei beni e dei servizi. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha contribuito a chiarire alcuni aspetti della responsabilità precontrattuale, in particolare in materia di concorrenza sleale, protezione dei consumatori e contratti a distanza. Tuttavia, non esiste ancora una normativa europea specifica sulla responsabilità precontrattuale, e ciò costituisce una sfida per l'armonizzazione delle regole e la tutela dei diritti delle parti.

La responsabilità precontrattuale e l'intelligenza artificiale

L'evoluzione delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale solleva nuove questioni in merito alla responsabilità precontrattuale. Ad esempio, come si applicano i principi di buona fede, informazione e segretezza nel contesto dei contratti negoziati e conclusi da sistemi di intelligenza artificiale? Chi è responsabile per eventuali violazioni dei doveri precontrattuali da parte di tali sistemi? E in che misura le normative esistenti sono adeguate a far fronte a queste sfide? Questi interrogativi richiedono ulteriori riflessioni e studi da parte di giuristi, legislatori e operatori del diritto.

In assenza di regole specifiche sul punto è difille fornire risposte ma pare ragionevole sostenere che, se una parte delega parte del processo di trattativa a una intelligenza artificiale, si assume anche il rischio che tale sistema commetta degli errori e generi una ipotetica responsabilità precontrattuale.

Conclusioni

La responsabilità precontrattuale è un principio fondamentale nel diritto, che mira a garantire comportamenti leali e corretti durante le trattative e a tutelare le parti dalle conseguenze dannose di comportamenti scorretti. Sebbene esistano ancora questioni aperte nel dibattito giuridico, la responsabilità precontrattuale rimane uno strumento essenziale per assicurare la certezza e l'equilibrio nelle relazioni contrattuali.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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