In quali materie la mediazione è obbligatoria?
In quali Materie nel 2022 e 2023 la mediazione è obbligatoria?
La recente riforma Cartabia, proprio nel 2022 e 2023, ha aumentato le materie per le
quali la mediazione è obbligatoria: quali sono?
Vediamo subito quale è l’elenco delle materie per le quali la
mediazione è obbligatoria.
Ci interroghiamo poi su cosa sia la mediazione obbligatoria
e cosa accada se non viene svolta in una delle materie per le quali tale tentativo
di conciliazione è imposto per legge.

Mediazione obbligatoria materie: quali sono nel 2022 e 2023 dopo la Cartabia?
Come noto, la mediazione obbligatoria è un meccanismo di
risoluzione alternativa delle controversie previsto in alcuni Paesi, tra cui
l'Italia. La mediazione obbligatoria è richiesta per alcune materie specifiche
prima di poter procedere con un'azione giudiziaria. Le materie soggette a conciliazione
obbligatoria possono variare nel tempo e in base alle normative vigenti e ciò è
accaduto da poco nel 2022 e 2023 con la riforma Cartabia, che ha aggiunto nuove materie per le
quali vi è obbligo di mediazione.
Ma quali sono queste materie per le quali la mediazione è
obbligatoria?
Quelle esistenti prima della riforma Cartabia del 2022 e 2023 e tutt’ora previste
sono:
- Condominio: controversie relative alla gestione e all'uso
delle parti comuni degli edifici residenziali;
- Diritti reali: controversie riguardanti diritti di
proprietà, servitù, enfiteusi e simili;
- Divisione: controversie tra comproprietari riguardanti la divisione
di beni comuni;
- Successioni ereditarie: controversie relative a eredità e
attribuzione dei beni ereditari;
- Patti di famiglia: controversie legate agli accordi tra i
membri di una famiglia riguardo alla divisione dei beni e delle proprietà;
- Locazione e affitto d’azienda: controversie tra inquilini e
proprietari riguardanti contratti di locazione e affitto di immobili, anche con
riferimento agli affitti di azienda;
- Contratti di comodato: controversie riguardanti la
concessione temporanea dell'uso di un bene a titolo gratuito;
- Assicurazioni: controversie tra assicurati e assicuratori
riguardanti contratti di assicurazione;
- Servizi bancari e finanziari: controversie tra clienti e
istituti di credito riguardanti servizi bancari e finanziari;
- Responsabilità medica e sanitaria: controversie riguardanti
la responsabilità dei professionisti e delle strutture sanitarie per danni
causati durante la prestazione di servizi medici;
- Diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di pubblicità:
controversie riguardanti la diffamazione attraverso i mezzi di comunicazione;
La riforma del processo civile promossa dalla Ministra della
Giustizia Marta Cartabia è stata introdotta nel 2022 e 2023 per migliorare l'efficienza del
sistema giudiziario italiano e ridurre i tempi dei procedimenti. Uno degli
obiettivi della riforma è stato quello di ampliare il ruolo della mediazione
come strumento di risoluzione alternativa delle controversie.
In particolare, la recente riforma Cartabia ha aggiunto nel 2022 e 2023 anche queste ulteriori materie:
- associazione in partecipazione;
- consorzio;
- franchising;
- opera;
- rete;
- somministrazione;
- società di persone e subfornitura.
Questo è dunque l’elenco aggiornato delle materie per le
quali è oggi prevista la mediazione obbligatoria.
Al fuori di queste materie, comunque, la conciliazione è
sempre possibile ma se attivata in via facoltativa: in questa diversa ipotesi
(fuori dalle materie di cui sopra) la mediazione può essere svolta perché la si
ritiene utile ma non è un elemento di procedibilità della causa, che potrebbe
cominciare anche senza conciliazione.
L’elenco di materie della mediazione obbligatoria è esemplificativo o tassativo?
Ci si interroga anche sulla natura dell’elenco delle materie
della mediazione obbligatoria.
È un elenco di materie esemplificativo o tassativo?
È ammissibile una interpretazione estensiva oppure occorre
limitarsi strettamente ai casi riferibili alle materie previste?
Considerata l'ampia gamma di materie soggette a mediazione
obbligatoria, è infatti naturale chiedersi se si tratti di un elenco
esemplificativo o definitivo.
Su questo punto, sia la dottrina che la giurisprudenza maggioritarie
concordano nel sostenere che si tratti di un elenco tassativo: da ciò si ricava
l’indicazione ulteriore per la quale la normativa sulla mediazione obbligatoria
non può essere estesa o applicata per analogia (in questo senso ad esempio Trib.
Varese, sez.I, 9 aprile 2010, in Giur. merito, 2010, pag.2154; Trib. Pavia, sez.I, 27 ottobre 2011, in
www.dejure.it; Trib. Cassino, 11 novembre 2011, in www.dejure.it; e più di
recente Trib. Bergamo, sez. III, 23 giugno 2021. ), applicandosi
negli altri casi la regola generale che consente un accesso diretto alla
giustizia e al processo.
Questa soluzione è ragionevole poiché la mediazione
obbligatoria rappresenta un caso di giurisdizione limitata che, restringendo il
diritto delle parti di adire le vie legali, costituisce un'eccezione ai
principi del nostro sistema giuridico. Pertanto, deve essere circoscritta solo
ai casi specificamente indicati dal legislatore.
Materie mediazione obbligatoria 2022 e 2023: ipotesi di obbligo differito
Il legislatore, oltre a stabilire un ampio elenco di
controversie per le quali la mediazione è un requisito di procedibilità, ha
identificato alcune materie in cui la conciliazione obbligatoria non si
applica. Per queste materie, è possibile distinguere tra un'esclusione totale e
un'esclusione parziale, quest'ultima derivante dalla natura speciale di alcuni
procedimenti disciplinati dal Libro IV del Codice di Procedura Civile, che
possono avere un andamento a due fasi.
L'articolo 5 modificato del Decreto Legislativo 28/2010
stabilisce che la mediazione obbligatoria non si applica nei seguenti casi:
- a) nei procedimenti di ingiunzione, compresa l'opposizione,
fino alla decisione sulle richieste di concessione e sospensione
dell'esecuzione provvisoria, come previsto dall'articolo 5-bis;
- b) nei procedimenti per la convalida di licenziamento o
sfratto, fino al cambiamento del rito secondo l'articolo 667 del Codice di
Procedura Civile;
- c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva per la
risoluzione della controversia, ai sensi dell'articolo 696-bis del Codice di
Procedura Civile;
- d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia delle
misure previste dall'articolo 703, comma terzo, del Codice di Procedura Civile;
- e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- f) nei procedimenti in camera di consiglio;
- g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;
- h) nell'azione inibitoria prevista dall'articolo 37 del
Codice del Consumo, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Come menzionato in precedenza, l'esclusione in alcuni casi è
totale, mentre in altri casi riguarda la natura a due fasi del procedimento,
prevedendo la mediazione obbligatoria solo nella fase successiva non cautelare
o urgente.
Cosa accade in particolare nell’opposizione a decreto ingiuntivo?
Il caso più noto è quello relativo all’ingiunzione di
pagamento e al successivo giudizio di opposizione.
L'articolo 5 bis del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n.
28, introdotto dalla recente riforma Cartabia, prevede oggi per legge che, nel
caso di azione avviata tramite ricorso per decreto ingiuntivo poi opposto, la
parte che richiede il decreto sia poi tenuta a presentare una domanda di
mediazione obbligatoria.
E così alla prima udienza il giudice valuta, anche se il
procedimento conciliativo non è stato fatto, le richieste di concessione e
sospensione dell'esecuzione provvisoria. Se la mediazione obbligatoria prevista
per la materia oggetto di giudizio non è stata fatta, fissa un'altra udienza
dopo il termine previsto dall'articolo 6.
A questa successiva udienza, se la procedura conciliativa obbligatoria
non è stata fatta, il giudice dichiara l'improcedibilità dell'azione legale
avviata tramite il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto contestato
e decide sulle spese processuali.
Si sottolinea come, già prima della riforma Cartabia, le
Sezioni unite avevano raggiunto questo risultato, risolvendo un contrasto di
giurisprudenza prima in essere, sostenendosi da alcuni che l’onere fosse dell’opponente
quale parte attrice formale.
Materie mediazione obbligatoria: cosa accade nel processo se non viene svolta?
La mediazione obbligatoria per le materie di cui sopra, come
anticipato, è una condizione di procedibilità della causa: ciò significa che la
controversia non può proseguire senza aver tentato la mediazione.
La riforma Cartabia, tra le altre cose, ha apportato
modifiche all'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, stabilendo
che chi avvia un'azione legale in materie soggette a conciliazione obbligatoria
deve, appunto, prima intraprendere tale procedimento.
L’eccezione di improcedibilità può essere sollevata dal
convenuto o dal giudice entro la prima udienza. Se il giudice rileva che la
mediazione non è stata intrapresa o non è conclusa, rinvia la prima udienza e,
alla successiva, verifica il rispetto dell’obbligo di tale procedimento obbligatorio
per le materie in questione: ove la mediazione non sia stata eseguita dichiara
l'improcedibilità della domanda giudiziale.
La medesima norma specifica anche che la mediazione
obbligatoria sia considerata soddisfatta se il primo incontro con il mediatore
si conclude senza un accordo di conciliazione.
Mediazione obbligatoria materie: quali sanzioni nel 2022 e 20223 dopo la Cartabia per chi non partecipa?
Cosa accade, invece, se la mediazione obbligatoria prevista
nelle materie di cui sopra viene avviata ma una parte non partecipi alla
procedura?
L'art. 12 bis prevede ulteriori sanzioni per le parti
coinvolte nel procedimento di mediazione obbligatoria ove non partecipino alla procedura.
Infatti, se una parte non partecipa senza giustificato
motivo al primo incontro volto alla conciliazione:
- il giudice da tale comportamento può trarre elementi
probatori nel successivo giudizio;
- il giudice può obbligare la parte inadempiente all’obbligo
di partecipare alla mediazione obbligatoria per le materie per le quali è
prevista a versare una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per
il giudizio in questione;
- su richiesta, il giudice può anche condannare la parte
soccombente -ove non abbia partecipato alla mediazione obbligatoria- al
pagamento di una somma a favore della controparte, determinata equitativamente
e non superiore al massimo delle spese del giudizio maturate dopo la
conclusione del procedimento di mediazione.