Separazione e Divorzio: quale differenza?
Separazione e divorzio sono due procedure diverse: quale differenza
intercorre tra le due? Si tratta di due termini spesso confusi tra loro e
talvolta assimilati o utilizzati come sinonimi: separazione e divorzio sono due
situazioni distinte nel campo del diritto di famiglia.
Ma quale è la differenza tra separazione e divorzio? Quando si
può fare la prima e quando la seconda?
In questo articolo, analizzeremo la differenza tra la
separazione e il divorzio, le analogie e i presupposti dell’una e dell’altra.

Differenza tra Separazione e divorzio: cosa sono?
Ora esamineremo le differenze tra separazione e divorzio,
considerando tutte le loro caratteristiche specifiche.
La separazione dei coniugi, a differenza del
divorzio, è una condizione legale in cui gli obblighi matrimoniali tra i
coniugi vengono temporaneamente sospesi.
Si tratta di una fase di transizione che può offrire ai
coniugi la possibilità di riconciliarsi, consentendo loro di ripensare alla decisione
prima di giungere a una conclusione definitiva attraverso la sentenza di
divorzio.
Con la separazione i coniugi vengono autorizzati a vivere
separati e si regolano alcuni aspetti patrimoniali (assegno di mantenimento per
il coniuge e per i figli e assegnazione della casa coniugale): poi, possono
decidere di rimanere in questo stato transitorio, riconciliarsi o divorziare.
Il divorzio dei coniugi, a differenza della
separazione, spezza definitivamente il legale matrimoniale: i due coniugi non
sono più sposati per cui possono passare a nuove nozze e non ereditano più l’uno
dall’altro.
Separazione e divorzio: lo status e la differenza relativa alle possibilità di nozze
Differenze tra separazione e divorzio: solo il secondo fa
venir meno il matrimonio.
La differenza più rilevante tra le due condizioni è che, una
volta ottenuto lo status di separazione, non è possibile contrarre nuove nozze, poiché gli obblighi del matrimonio sono solo temporaneamente
sospesi.
Per contro, dopo il divorzio entrambe le parti possono
risposarsi poiché il legame matrimoniale viene definitivamente sciolto.
Come anticipato, il nostro ordinamento, a differenza di
altri, impone (salvo rare eccezioni) ai coniugi di separarsi prima di
divorziare: il divorzio, di regola, può essere fatto passati 6 mesi dalla
separazione, se questa è stata consensuale, e 12 mesi dalla separazione, se
questa è stata giudiziale. Si tratta peraltro di un termine ridotto da pochi
anni, perché prima occorrevano ben 3 anni.
Dunque, il coniuge che vuole sposarsi nuovamente, dovrà
prima separarsi e poi, atteso questo termine, fare anche la procedura di
divorzio, che a differenza della prima è quella che fa venir meno il vincolo
matrimoniale.
Differenza tra separazione e divorzio: il mantenimento
Una ulteriore differenza tra separazione è divorzio è data
dalle regole sull’assegno di mantenimento.
In entrambe le procedure il coniuge debole può chiedere il
riconoscimento di un assegno di mantenimento, ma i presupposti hanno una differenza
a seconda che si tratti di separazione o divorzio.
Infatti, in sede di separazione l'assegno di mantenimento
serve a garantire lo stesso tenore di vita che i coniugi avevano durante il
matrimonio. Indica la Cassazione che “l'assegno di separazione presuppone la
permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza
dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo
ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna
incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la
sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e
collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà
post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. 30 settembre 2022,
n. 28483).
Per contro, l’assegno divorzile può essere riconosciuto
con un minor automatismo e solo se via sia una necessità assistenziale o abbia
una funzione compensativa e perequativa. Al riguardo, ad esempio, Cass. 30
novembre 2021, n. 37571 ha indicato proprio che “l'assegno divorzile ha una
imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa
e perequativa. Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non
modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi,
occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di
conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della
coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Laddove,
però, risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato,
durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve
ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso
svolto e - tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine
all'accrescimento di tale patrimonio - sia stato già compensato il sacrificio
delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni
l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni,
l'assegno di divorzio”.
Come indica questa sentenza, la differenza tra separazione e
divorzio è evidente: nel primo caso l’assegno spetta per la differenza di
reddito, dovendo l’assegno consentire un equilibrio che consenta di mantenere
il medesimo tenore di vita goduto; invece, in sede di divorzio la differenza di
reddito non crea un diritto all’assegno, se non in presenza di certe circostanze
evidenziate dalla richiamata sentenza.
La differenza coinvolgente la successione
Nel contesto di separazione e divorzio, vi è una differenza
riguardo ai diritti ereditari: questi si mantengono nella prima, mentre si
perdono nel secondo.
Iniziamo esaminando la situazione del coniuge separato in
caso di morte dell'altro coniuge.
Se la separazione avviene senza addebito, l'ex coniuge separato mantiene gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Invece, se avviene con addebito (ossia quando viene stabilito che la fine del matrimonio è dovuta alla violazione dei doveri coniugali da parte di uno dei coniugi), il coniuge responsabile della fine del matrimonio non erediterà dall'altro: quindi, in questo caso, viene meno la differenza con il divorzio, anticipandosi alla separazione la cessazione dei legami utili alla successione.
In caso di divorzio, invece, poiché il legame matrimoniale e
i suoi effetti civili vengono meno, si perdono tutti i diritti successori
acquisiti con il matrimonio.
Tuttavia, anche dopo il divorzio, l'art. 9-bis della legge
n. 898/1970 prevede la possibilità che il coniuge superstite, beneficiario di
un assegno versato dal coniuge deceduto, possa ricevere un assegno periodico a
carico dell'eredità, a condizione che esistesse un assegno di divorzio e che il
soggetto interessato sia in stato di bisogno.
Quali Analogie tra separazione e divorzio?
Non vi è solo differenza tra separazione e divorzio: vi sono
anche molte analogie.
Riassumiamo le principali analogie:
- in entrambe le procedure è possibile procedere alla
formalizzazione della separazione o del divorzio in via consensuale o in via
giudiziale;
- le due procedure consensuali, per le due procedure, si fanno in Tribunale con il medesimo iter e possono anche essere fatte con la negoziazione assistita;
- se vi sono figli, sia per la separazione e sia per il
divorzio vi è la necessità di decidere per la loro gestione, sul diritto di visita e per l’assegno
eventualmente dovuto da un coniuge all’altro;
- in entrambe le procedure è possibile assegnare la casa
coniugale al coniuge con cui i figli stiano prevalentemente.
Separazione e divorzio: conclusioni sulla differenza
Come abbiamo indicato le due procedure, pur analoghe dal
profilo dell’iter giudiziario, sono tra di loro molto diversi in relazione alle
conseguenze che ne derivano.
Servono entrambe per giungere a far venire meno il vincolo
matrimoniale, nel senso che normalmente prima del divorzio occorre formalizzare
la separazione. Ricordiamo che nel nostro ordinamento è possibile procedere al
divorzio senza prima aver fatto la separazione in limitatissimi casi, vale a dire
quando: uno dei coniugi ha commesso reati particolarmente gravi; il matrimonio
non è stato consumato; uno dei due coniugi ha avuto all’estero l’annullamento o
lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
oppure se è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione
di sesso.
Ma la differenza tra le due procedure è notevole soprattutto
in relazione alla possibilità di passare a nuove nozze, alla possibilità di
ereditare e alla decisione coinvolgente l’eventuale assegno di mantenimento in
favore del coniuge debole.