Conto corrente cointestato alimentato da un solo coniuge: cosa accede?
Conto corrente cointestato alimentato da un solo coniuge:
cosa accede?
Capita con frequenza che due o più persone aprano un conto corrente
cointestato. L’opinione comune (non corretta) è che le somme presenti spettino
al 50% ai due cointestatari: questa è solo la regola derivante da una presunzione che può essere superata, nei rapporti interni, dalle più diverse situazioni concrete.
Spesso, poi, il conto corrente cointestato viene aperto da due
coniugi: ma cosa avviene se sia alimentato da un solo coniuge? A chi spettano
le somme presenti nel conto corrente.
La questione non è semplice e la risposta deve tenere in
considerazione anche il regime patrimoniale adottato dai coniugi.
Ma partiamo con ordine e, prima di indicare le soluzioni,
spieghiamo cosa sia un conto corrente cointestato e come rilevo il fatto che sia
alimentato da un solo coniuge.

Conto corrente cointestato alimentato da un solo coniuge: cosa comporta la cointestazione?
Un conto corrente cointestato è un rapporto bancario
che viene gestito da due o più persone: al momento dell’apertura o in un
momento successivo si indicano come titolari del conto in questione due o più
soggetti, in ipotesi anche due coniugi.
Rapporto bancario cointestato alimentato da un solo
soggetto: ciascun cointestatario ha il diritto di effettuare operazioni
sul rapporto bancario, come depositi, prelievi e bonifici, e tutti i
cointestatari sono legalmente responsabili delle transazioni effettuate sul
conto corrente. Questo significa che, nei rapporti con la banca, se uno dei
cointestatari spende tutto il denaro (prevedendo le clausole di tali contratti
che vi sia la firma normalmente disgiunta), gli altri cointestatari non possono
sollevare contestazioni alla banca e potrebbero essere tenuti a coprire
eventuali debiti.
I conti correnti cointestati sono spesso utilizzati da
coppie sposate o da familiari per gestire le finanze comuni o per aiutarsi
a vicenda a gestire le finanze. Tuttavia, è importante che i cointestatari
abbiano una buona comprensione dei loro diritti e responsabilità prima di
aprire un conto corrente cointestato.
Conto corrente cointestato: rapporti interni ed esterni
L'articolo 1854 del Codice Civile stabilisce che se un conto
corrente è intestato a più persone (cointestato) che hanno la capacità di
eseguire operazioni individualmente, gli intestatari sono considerati
creditori o debitori solidali dei saldi del conto. Questo significa che
anche se non c'è una clausola specifica nel contratto di conto corrente
cointestato, i cointestatari sono considerati debitori e creditori solidali nei
rapporti con l'esterno.
Tuttavia, è necessario distinguere i rapporti interni, in
cui si può solo discutere di una richiesta di restituzione di somme, da quelli
esterni.
Rapporto bancario cointestato alimentato da un solo soggetto:
come detto, la legge stabilisce che i cointestatari di un conto corrente
cointestato siano debitori e creditori solidali delle somme presenti sul rapporto
bancario: tuttavia, questa solidarietà riguarda solo i rapporti esterni.
Per quanto riguarda i rapporti interni, le somme sul
conto corrente appartengono a tutti i titolari e ognuno è responsabile per
una quota pari alla propria partecipazione.
Se non è specificato diversamente, la partecipazione di ogni
soggetto è uguale. In caso di disaccordo, è possibile proporre una azione di
rivendicazione per la restituzione delle somme. In base all'articolo 1298
del Codice Civile, che si applica anche ai conti correnti cointestati, nei
rapporti interni l'obbligazione solidale si divide tra i titolari del conto.
E, in assenza di una prova contraria, si presume che le quote siano uguali.
Questa è la ragione per la quale di solito si indica e si ritiene
che il saldo del conto corrente spetti ai due cointestatari e sia da dividere
al 50%: ciò è corretto ma solo se non ci sono indicazioni o prove diverse. Si tratta
della regola generale: ma cosa avviene se il conto corrente è alimentato da un
solo coniuge.
Cosa accede se il conto corrente è alimentato da un solo cointestatario, in ipotesi un coniuge?
Come anticipato, e come indica espressamente Cass. 4 gennaio
2018, n. 77, in un conto corrente bancario cointestato, vale a dire intestato a
due o più persone (in ipotesi anche due coniugi), i rapporti interni tra i
correntisti non sono regolati dall'articolo 1854 del Codice Civile, che
riguarda i rapporti con la banca, ma dall'articolo 1298, secondo comma, del
Codice Civile.
Quest'ultimo stabilisce che il debito e il credito solidali
si dividono in quote uguali, a meno che non risulti diversamente. Ciò significa
che, se il saldo attivo del conto proviene da somme che appartengono
solo a uno dei correntisti, l'altro non può pretendere di avere diritto a
quelle somme nel rapporto interno.
Anche se si presume che le quote siano uguali, ogni cointestatario
non può disporre a proprio favore, senza il consenso espresso o tacito
dell'altro, di una somma superiore alla sua quota, sia in relazione al saldo
finale che all'intero svolgimento del rapporto.
Rapporto bancario cointestato alimentato da un solo soggetto:
dunque, nei rapporti tra i due cointestatari di un conto corrente
cointestato, le somme presenti spettano ai titolari pro quota: tale
quota si presume uguale (per cui al 50% se i cointestatari sono in due), ma
tale presunzione può essere vinta nel caso concreto.
Per cui, se il conto corrente cointestato è alimentato da denaro
di un solo cointestatario oppure prevalentemente da tale soggetto, le somme
presenti in un dato momento spetteranno a tale soggetto unicamente o
prevalentemente, a seconda dei casi.
Questo però se si tratta di due cointestatari qualunque.
Ma tale soluzione è influenzata dal fatto che si tratti di
due coniugi?
Effettivamente è così, perché la situazione muta a seconda
che siano in comunione o separazione dei beni.
Vediamo le differenze in relazione al conto corrente
alimentato da un solo coniuge.
Conto corrente cointestato alimentato da un solo coniuge: separazione dei beni
La separazione dei beni tra i coniugi è un regime
patrimoniale che regola la gestione e la ripartizione dei beni e delle proprietà
all'interno di un matrimonio o un'unione civile. In questo regime, ciascun
coniuge mantiene la proprietà e il controllo dei beni personali che aveva prima
del matrimonio e di quelli acquisiti durante il matrimonio mediante acquisto,
eredità o donazione.
In caso di separazione, divorzio o morte, i beni non vengono
divisi o condivisi tra i coniugi, ma ciascuno conserva ciò che gli appartiene.
Alla luce dell’indicazione che precede, è evidente che se i
coniugi sono in separazione dei beni vale la regola generale: il saldo
del conto corrente cointestato spetta in via presuntiva al 50% tra i due
coniugi, salva la prova che sia stato alimentato da un solo coniuge o
prevalentemente da tale coniuge.
Se la prova vi è (perché, ad esempio, gli accredito sono
solo lo stipendio di tale coniuge) il relativo saldo spetta solo al coniuge che
abbia alimentato il conto corrente.
Ove il conto corrente sia stato alimentato anche in parte
dall’altro, occorrerà verificare come siano state utilizzate le somme: il
coniuge che abbia alimentato il conto in via secondaria potrebbe aver già
beneficiato o utilizzato le sue somme. In ogni caso la divisione del saldo sarà
proporzionale ai soldi messi da ognuno e non utilizzato da tale soggetto.
Comunione dei beni e coniugi titolari di un rapporto bancario con versamenti di un solo coniuge
A differenza dalla separazione dei beni, la comunione dei
beni è una forma di gestione patrimoniale che riguarda i coniugi durante il
matrimonio.
In questo tipo di regime patrimoniale, i beni acquisiti
durante il matrimonio dai due coniugi vengono considerati come di proprietà
comune, e quindi appartengono a entrambi i coniugi. Ciò significa che i beni
acquisiti durante il matrimonio, come la casa, i mobili, i risparmi, e così
via, sono condivisi equamente tra i coniugi, indipendentemente dal fatto che
siano stati acquistati da uno solo dei coniugi o dai due insieme.
Nella comunione dei beni, nel momento in cui i coniugi si
separano è necessario suddividere tutti i guadagni ottenuti dalle loro attività
individuali e non ancora spesi (l’art. 177 cc indica che rientrano in comunione
“i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo
scioglimento della comunione, non siano stati consumati”).
Entrano in comunione e vanno divisi al 50% anche i fondi
presenti sui conti correnti personali e sia quelli presenti nel rapporto
cointestato con il partner.
Per cui, come regola generale, nella comunione dei beni va
diviso al 50% il saldo del conto corrente cointestato anche se alimentato da un
solo coniuge.
Ma non è sempre così.
Anche nella comunione è da considerare che ci sono beni
che non entrano nella comunione: possiamo ricordare, in particolare, il
caso dei beni personali acquisiti prima del matrimonio o dei beni ereditati o
ricevuti in donazione.
Questo può influenzare la risposta da fornire rispetto alla
domanda concernente le sorti del conto corrente cointestato alimentato da un
solo coniuge.
Se, ad esempio, in tale rapporto bancario vi è una somma
ricevuta a seguito di donazione o eredità, si tratta di somme che non entrano
in comunione e, quindi, spettano al solo coniuge che le abbia ricevute e che le
abbia girate nel conto.
Conto corrente cointestato alimentato da un solo coniuge: conclusioni
Pensiamo di aver chiarito al questione relativa alle sorti
delle somme presenti nel conto corrente cointestato e alimentato da un solo coniuge
o, almeno, in prevalenza da tale coniuge.
La verifica però va effettuata nel caso concreto: come
evidenziato, a volte è necessario ricostruire le movimentazioni del conto:
accrediti ma anche disposizioni, per capire in definitiva di chi sono le somme
presenti in un dato momento.