Liquidazione giudiziale requisiti e limiti dimensionali: quali presupposti?
Liquidazione giudiziale requisiti e limiti
dimensionali: quali sono i presupposti?
La nuova disciplina fallimentare di cui al codice della
crisi prevede, in luogo del fallimento, la liquidazione giudiziale.
Quando può essere disposta?
Quali sono i requisiti e i limiti dimensionali per
poter disporre la liquidazione giudiziale di una impresa?
Analizziamo la nuova disciplina e indichiamo, anche in modo
schematico, quali siano i presupposti per attivarla

Liquidazione giudiziale requisiti dimensionali: onere della prova sui presupposti
L’art. 121 del codice della crisi di imprese indica che la
liquidazione giudiziale può essere disposta nei confronti dell’impresa in stato
di insolvenza che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d) dello stesso codice della crisi d’impresa.
Tale previsione ci permette anzitutto di evidenziare, in
merito a tali presupposti, che:
l’onere della prova incombe sulla impresa per la
quale si chiede la dichiarazione giudiziale: l’art. 121 del codice della crisi,
infatti, indica che la procedura di liquidazione giudiziale può essere disposta
“agli imprenditori commerciali che non dimostrino…”;
la prova che deve essere fornita attiene al possesso
congiunto di tutti i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) dello
stesso codice della crisi: ciò significa che i tre requisiti e limiti dimensionali
fissati per qualificare l’impresa come minore, e come tale non soggetta alla
procedura in questione, devono essere posseduti congiuntamente.
Liquidazione giudiziale limiti dimensionali: quali sono?
Ma quali sono appunto questi requisiti e limiti dimensionali
per la liquidazione giudiziaria?
Come visto l’art. 121 del codice della crisi rinvia all’art.
2, comma 1, lettera d), il quale contiene la definizione di impresa minore.
Infatti, la liquidazione giudiziale è applicabile solo alle
imprese non qualificabili in tal modo, superando i requisiti e limiti dimensionali.
Venendo al concreto dei limiti e requisiti dimensionali
della liquidazione giudiziale, è una impresa minore e, come tale, esclusa
dalla procedura al nostro esame l'impresa che presenta congiuntamente i
seguenti presupposti o requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo
annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la
data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o
dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un
ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre
esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della
liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila.
Come anticipato si tratta di requisiti o limiti dimensionali
cumulativi: il superamento anche solo di uno dei limiti e anche solo per uno
dei tre anni porta a ritenere soddisfatti i requisiti e presupposti per la
dichiarazione di liquidazione giudiziale.
La previsione di cui all’art. 2 del codice della crisi,
peraltro, precisa che i limiti e requisiti dimensionali possono essere
aggiornati nel tempo e, in particolare, ogni tre anni con decreto del Ministro
della giustizia.
Ma non sono in realtà solo questi i requisiti o limiti
dimensionali riferibili alla liquidazione giudiziale: nella disciplina
specifica di tale istituto sono indicati, infatti, ulteriori presupposti da
rispettare.
Come offrire la prova del mancato superamento di questi presupposti?
La previsione non indica come debba essere offerta la prova
del mancato superamento dei limiti o requisiti dimensionali di cui all’art.
2 del codice della crisi.
Una interessante sentenza della Corte d’Appello di Venezia, riferibile
ai presupposti presenti nella previgente disciplina fallimentare il cui tenore
era però analogo, ha indicato che “ai fini della prova della sussistenza dei
requisiti di non fallibilità, di cui all'art. 1, 2 co., l.fall., i bilanci
depositati, pur non essendo espressamente menzionati dall'articolo predetto,
rappresentano strumenti di prova privilegiati.
Ciò non significa, tuttavia, che non siano ammissibili
strumenti probatori alternativi, fermo rimanendo a carico dell'imprenditore
l'onere di fornire la prova, con altri mezzi, della sussistenza dei requisiti
di non fallibilità (cfr., da ultime, Cass. 27 settembre 2019, n. 24138 e Cass.
civ. 26 novembre 2018 n. 30541)” (Corte d'Appello Venezia 11 marzo 2021).
Dunque, chiaramente il modo più semplice per offrire la
prova liberatoria del mancato superamento dei limiti e requisiti dimensionali è
quella che può derivare dall’analisi dei bilanci.
Ma, per verificare i limiti e presupposti dimensionali, possono
essere utilizzati altri documenti (si pensi alle società di persone che
non hanno i bilanci depositati in Camera di Commercio), così come astrattamente
anche i bilanci potrebbero essere disattesi: si pensi al creditore che abbia un
credito o documenti crediti (magari non risultati dai bilanci) per rimporti
maggiori rispetto a quelli indicati nei limiti dimensionali e che consentono,
quindi, di procedere con l’apertura della liquidazione giudiziale.
Limiti e requisiti dimensionali per la liquidazione giudiziale: debiti risultanti dall’istruttoria
L’art 49 del codice della crisi d’impresa aggiunge
ulteriori limiti o requisiti dimensionali con specifico riferimento a ciò che
risulta dalla istruttoria del procedimento per la dichiarazione di liquidazione
giudiziale.
I requisiti e limiti dimensionali di cui all’art. 2 e riportati
nel paragrafo precedete, sono dati che possono risultare anche da accertamenti
esterni alla procedura, come ad esempio dal bilancio.
L’art. 49 del codice della crisi richiede un ulteriore
limite o requisito dimensionale: indica, infatti, che non si procede alla
dichiarazione di liquidazione giudiziale nel caso in cui l'ammontare dei
debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria del
procedimento volto alla dichiarazione della liquidazione giudiziale sia complessivamente
inferiore a euro trentamila.
Anche questo importo può essere periodicamente aggiornato,
come previsto per i limiti e requisiti dimensionali di cui all’art. 2.
Il limite o requisito dimensionale di cui all’art. 49 del codice
della crisi ha lo scopo di evitare il fallimento di imprese minori, vale a dire
con debiti (accertati in giudizio) trascurabili.
È da sottolineare che questo è un limite o requisito
dimensionale che rappresenta una condizione per poter dichiarare la
liquidazione giudiziale. In ciò si differenzia dai limiti e requisiti
dimensionali di cui all’art. 2 e di cui al paragrafo che precede: in quel caso
l’onere della prova della dimostrazione del mancato superamento dei presupposti
o limiti è dell’impresa che subisce la procedura e, ove nulla dimostri, sarà
possibile dichiarare la liquidazione giudiziale.
È da sottolineare che la medesima previsione era prevista
anche dall’art. 15 della legge fallimentare.
Proprio questa analogia tra le due previsioni ci consente di
richiamare un precedente, riferibile quindi anche al caso in questione. La Cassazione
sul punto aveva indicato che l'articolo 15, comma 9, della Legge Fallimentare (per
il quale "non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare
dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria
prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila") si
deve interpretare “nel senso che la condizione ostativa all'apertura della
procedura concorsuale non risiede nella circostanza il credito in capo a colui
che presenta l'istanza di fallimento sia inferiore a tale limite, ma unicamente
nel fatto che sussista la prova positiva, comunque acquisita, di un ammontare
dei debiti scaduti ed impagati di importo complessivamente inferiore ad curo
trentamila” (Cass. 14 Novembre 2017, n. 26926).
Per cui, non serve che il credito di euro 30.000 verso l’impresa
da assoggettare alla procedura di liquidazione giudiziale sia di titolarità del
creditore che agisce, ma solo che si porvi che esistono debiti di questo
ammontare. Ciò potrebbe essere difficoltoso, ad esempio, per società di persone
che non hanno bilanci pubblici.
Da sottolineare che la sentenza conferma il limite e
requisito di cui all’art 49 (ex 15 Legge fallimentare) costituisce una condizione
all’apertura della procedura.
Liquidazione giudiziale limiti e requisiti dimensionali: conclusioni sui presupposti della procedura
Come abbiamo visto la procedura della liquidazione
giudiziale contiene diversi limiti e requisiti dimensionali, rappresentanti
dei presupposti, per poter dichiarare aperta la procedura.
La funzione d tali presupposti è quella di riservare questa
procedura alle sole imprese non piccole, appunto secondo la definizione
contenuta nell’art. 2 di impresa minore.
Infatti, le imprese minori non sono soggette alla liquidazione
giudiziale ma casomai possono accedere alle procedure per tali soggetti come
quella del sovraindebitamento oppure del concordato minore o della liquidazione
controllata.
Ma, come visto, anche nella disciplina previgente il
fallimento, oggi sostituito con la liquidazione giudiziale, prevedeva dei
limiti o requisiti funzionali per la medesima ragione.