21 marzo 2023
Spese straordinarie figli non concordate: diritto al rimborso?
Una recente sentenza del Tribunale di Treviso (Trib. Treviso, 31 agosto 2017) si sofferma sul diritto al rimborso delle spese straordinarie per i figli sostenute da un coniuge ma non previamente concordate.
È possibile chiedere il rimborso di quota parte di tali spese straordinarie per i figli non concordate?
La sentenza evidenzia i casi in cui è possibile chiedere tale restituzione.
Spese straordinarie figli non concordate: il caso.
Nel caso in esame nella sentenza del tribunale di Treviso, in relazione alle spese straordinarie per il figli non concordate, era accaduto che “con decreto ingiuntivo n. 2129/2011 del 14.11.2011, il Giudice di Pace di Treviso aveva ingiunto a S.O. il pagamento, in favore di E.C., della somma di Euro 1.664,73 (oltre interessi e spese), quale quota parte (pari al 50%) delle spese straordinarie mediche e scolastiche sostenute per le figlie M. e D.” (Trib. Treviso, 31 agosto 2017 su spese straordinarie per i figli non concordate e diritto al rimborso).
L’opposizione a tale decreto ingiuntivo relativo ai costi straordinari per i figli non concordati evidenziava che tutte le somme “dedotte erano state sostenute unilateralmente dalla C., senza previo accordo; inoltre che le spese per le lenti a contatto, per i libri e per il materiale di cancelleria già sarebbero comprese nell'assegno ordinario di mantenimento, da lui puntualmente versato; che talune delle fatture depositate con il ricorso monitorio riguarderebbero non la figlia D. ma la figlia ottenne della C., nata dalla relazione con un altro uomo; infine che per alcune spese mediche difettava la prescrizione medica sicchè non era dato stabilire se le stesse fossero riferibili alle figlie” (Trib. Treviso, 31 agosto 2017 su somme straordinarie per figli non concordate e diritto al rimborso).
Spese straordinarie figli non concordate e rimborso: la motivazione della sentenza del Giudice di Pace.
La causa di opposizione a decreto ingiuntivo riguardante le spese straordinarie per i figli non concordate e il diritto al relativo rimborso veniva decisa dal Giudice di Pace. Il Tribunale ricorda, in particolare, che “il Giudice di Pace aveva ritenuto che le spese dedotte dalla C. fossero "necessarie ed indispensabili per lo sviluppo psicofisico delle figlie secondo quanto previsto dall'art. 147 c.c." e che le stesse dovessero essere sostenute dal padre anche se non preventivamente concordate con lui, sulla scorta di quanto sancìto dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 4543/2011. S.O. ha appellato la sentenza n. 312/2014, nella parte in cui la stessa ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2129/2011” (Trib. Treviso, 31 agosto 2017 su spese straordinarie per i figli non concordate e diritto al rimborso).
Diritto al rimborso delle spese straordinarie per i figli non concordate: il giudizio di appello.
A tale sentenza che concedeva il diritto al rimborso per le somme straordinarie per i figli seppur non concordate veniva proposto appello: in particolare era stata dedotta “la violazione delle norme di diritto e degli orientamenti giurisprudenziali in tema di spese straordinarie (quali espressi dalle sentenze n. 8676/2010 e 9376/2011 della Corte di Cassazione) e che il Giudice di prime cure avrebbe trascurato di considerare la necessità, ai fini del rimborso delle spese predette, della previa concertazione tra i genitori, nella specie del tutto mancata per fatto esclusivamente imputabile alla ex moglie” (Trib. Treviso, 31 agosto 2017 su somme straordinarie per figli non concordate e diritto al rimborso).
Nella decisione della causa il Tribunale di Treviso ricorsa anzitutto la ragione giuridica su cui poggiava la sentenza impugnata “il Giudice di Pace ha ritenuto che le spese per cui è causa ("spese mediche, per presidi medici, per esami vari, per visite specialistiche dermatologiche ... mediche") fossero "necessarie per lo sviluppo psicofisico della prole e per la salvaguardia della salute delle figlie": sulla scorta di tale considerazione ha ritenuto che il padre fosse obbligato a concorrervi nonostante difettasse nella specie la preventiva concertazione tra i genitori” (Trib. Treviso, 31 agosto 2017 su somme straordinarie figli non concordate e diritto al rimborso).
Tale ragione giuridica viene condivisa anche dal Tribunale che riconosce il diritto di chiedere il rimborso delle spese straordinarie anche se non condivise laddove queste rispondano all'interesse del minore tenuto conto di talune circostanze. La sentenza, in particolare, evidenzia che “in tal modo opinando il Giudice di prime cure ha mostrato di discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale invocato da S.O. e di aderire all'orientamento più recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 19607/2011; Cass. 16175/2015; Cass. 2127/2016), secondo il quale, pure in ipotesi di affidamento condiviso, ciò che rileva ai fini del rimborso delle spese straordinarie non è la condivisione preventiva della spesa, ma la valutazione dell'interesse della prole minorenne: alla stregua di tale diverso approccio ermeneutico, la mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, nel caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori” (Trib. Treviso, 31 agosto 2017 su spese straordinarie per figli non concordate e diritto al rimborso).
Aggiunge, poi, anche che “l'indirizzo recepito dal giudice di prime cure merita condivisione e conferma, atteso che, se è pur vero che la disciplina dell'affidamento condiviso tende a privilegiare il raccordo dei genitori in materia di scelte educative che riguardano i figli, è anche vero che, quando il rapporto tra i genitori non consente il raggiungimento di un'intesa, occorre assicurare ancora la tutela del migliore interesse dei minori e l'opposizione di uno dei genitori non può paralizzare l'adozione di ogni iniziativa che li riguardi, fermo restando che compete al giudice, ove richiesto, di verificare se la scelta adottata effettivamente corrisponda all'interesse del figlio” (Trib. Treviso, 31 agosto 2017 su spese straordinarie per i figli non concordate e diritto al rimborso).
Spese straordinarie figli maggiorenni non concordate: conclusioni
In definitiva la sentenza riconosce il diritto al rimborso di quota parte delle spese straordinarie anticipate da un solo coniuge per i figli anche se non previamente concordate.
Il requisito per poter ottenere tale restituzione è quello sopra indicato, vale a dire che vi sia una rispondenza delle spese all'interesse del minore: tale valutazione deve tener conto della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
di Marco Ticozzi
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