Risarcimento danni rivalutazione monetaria, devalutazione e interessi
Risarcimento danni extracontrattuali e rivalutazione
monetaria, devalutazione e interessi: come si procede al relativo calcolo?
Come noto, nel risarcimento del danno extracontrattuale si
pone la necessità di provvedere alla sua liquidazione alla data della sentenza.
Ma sono dovuti gli interessi e la rivalutazione? Da quando?
Il problema relativo al risarcimento danni e al calcolo
della rivalutazione monetaria o della devalutazione (come ora diremo) e degli interessi
si complica ove la quantificazione sia fatta sulla base di indicazione esterne,
come avviene per le tabelle relative ai danni alla persona. Occorre procedere a
una devalutazione del danno se questo è indicato da una tabella aggiornata
successivamente al fatto?
Vediamo una recente sentenza della Corte d’Appello di
Venezia sulla questione del risarcimento dei danni extracontrattuali e della rivalutazione
monetaria, devalutazione e interessi

Rivalutazione monetaria risarcimento danni: quando si applica? Sono dovuti anche gli interessi legali?
Sulla questione di cui in premessa riguardante la questione
del risarcimento dei danni extracontrattuali e della rivalutazione monetaria, devalutazione
e interessi, la Corte d’Appello di Venezia con sentenza 5 aprile 2023, n. 774
ha indicato che il calcolo degli interessi liquidato a titolo risarcitorio “varia
a seconda la tipologia del danno che se applicato in ambito extracontrattuale
deve essere calcolato dal fatto illecito, mentre da inadempimento contrattuale
dalla data della domanda giudiziale".
Ha quindi giudicato corretto il conteggio degli interessi
operato dal Tribunale “in quanto il primo giudice ha effettuato la
rivalutazione degli interessi sulla somma risarcitoria liquidata e rivalutata
di anno per anno previa dovuta devalutazione della stessa, essendo stata
utilizzata una tabella successiva all'infortunio”.
Rivalutazione monetaria risarcimento danni: ma quando occorre procedere anche alla devalutazione?
La sentenza della Corte d’Appello di Venezia con sentenza 5
aprile 2023, n. 774, sulla questione relativa al risarcimento dei danni
extracontrattuali e alla rivalutazione monetaria, devalutazione e interessi, ribadisce
anzitutto il noto principio per il quale la liquidazione può avvenire anche
valutando il danno al momento del fatto, calcolando poi sulla relativa somma la
rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata di anno
in anno.
Ma la sentenza affronta anche la questione della devalutazione:
quando la somma liquidata deve essere devalutata previamente al calcolo della rivalutazione
monetaria e degli interessi legali?
La sentenza della Corte
d’Appello di Venezia con sentenza 5 aprile 2023, n. 774, sulla questione relativa
al risarcimento dei danni extracontrattuali e alla rivalutazione monetaria, devalutazione
e interessi indica che “la sentenza del Tribunale di Verona risulta
ulteriormente corretta in quanto la necessità della devalutazione nasce dalla
esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra
della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento
dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione
delle tabelle utilizzate dal primo giudice, esprimeva, per come pacifico,
valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con
riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357;
Cass. 23/02/2005, n. 3747)”.
La sentenza qui in esame, precisa poi che “la devalutazione
monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi
dello stesso, ciò al fine di applicare (successivamente) a quel valore gli
interessi e la rivalutazione monetaria determinando la cifra risarcitoria come
attuale, impedendo allo stesso tempo una locupletazione o meglio un ingiusto
arricchimento che i danneggiati potrebbero ottenere.
Infatti, la necessità della devalutazione delle somme trova
origine nella sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 17/02/1995, ove è stato
stabilito un principio cardine, secondo il quale la rivalutazione monetaria è
derivata dal passare degli anni ed il verificarsi dell'evento da cui scaturisce
il danno ed il momento successivo in cui il danneggiato ottiene il ristoro,
momento che non deve costituire una locupletazione o creare un ingiusto
arricchimento di una parte a scapito dell'altra” (Corte d’Appello di Venezia
con sentenza 5 aprile 2023, n. 774, sulla questione relativa al risarcimento dei
danni extracontrattuali e alla rivalutazione monetaria, devalutazione e
interessi).
Peraltro la medesima sentenza, tra da questa stessa
osservazione la conclusione che per questo stesso motivo “il tasso di interesse
legale non può essere applicato alla somma integralmente rivalutata, ma solo
sulle somme annualmente rivalutate a partire dalla data del fatto produttivo
del danno”.
Devalutazione del danno extracontrattuale e successiva rivalutazione monetaria con interessi: conclusioni
La sentenza è interessante perché fa il punto sul criterio
maggiormente utilizzato per la liquidazione, aggiornata alla data della
sentenza, del danno extracontrattuale, appunto con l’utilizzo della previa
devalutazione e successiva rivalutazione monetaria e interessi da calcolarsi
sulla somma rivalutata di anno in anno.
Evidenziamo per il calcolo della svalutazione e, poi, per
quello della rivalutazione con gli interessi i seguenti due strumenti:
rivalutazione
con gli interessi