20 aprile 2023
Risarcimento danni extracontrattuali e rivalutazione monetaria, devalutazione e interessi: come si procede al relativo calcolo? Come noto, nel risarcimento del danno extracontrattuale si pone la necessità di provvedere alla sua liquidazione alla data della sentenza. Ma sono dovuti gli interessi e la rivalutazione? Da quando? Il problema relativo al risarcimento danni e al calcolo della rivalutazione monetaria o della devalutazione (come ora diremo) e degli interessi si complica ove la quantificazione sia fatta sulla base di indicazione esterne, come avviene per le tabelle relative ai danni alla persona. Occorre procedere a una devalutazione del danno se questo è indicato da una tabella aggiornata successivamente al fatto? Vediamo una recente sentenza della Corte d’Appello di Venezia sulla questione del risarcimento dei danni extracontrattuali e della rivalutazione monetaria, devalutazione e interessi
Rivalutazione monetaria risarcimento danni: quando si applica? Sono dovuti anche gli interessi legali?
Sulla questione di cui in premessa riguardante la questione del risarcimento dei danni extracontrattuali e della rivalutazione monetaria, devalutazione e interessi, la Corte d’Appello di Venezia con sentenza 5 aprile 2023, n. 774 ha indicato che il calcolo degli interessi liquidato a titolo risarcitorio “varia a seconda la tipologia del danno che se applicato in ambito extracontrattuale deve essere calcolato dal fatto illecito, mentre da inadempimento contrattuale dalla data della domanda giudiziale".
Ha quindi giudicato corretto il conteggio degli interessi operato dal Tribunale “in quanto il primo giudice ha effettuato la rivalutazione degli interessi sulla somma risarcitoria liquidata e rivalutata di anno per anno previa dovuta devalutazione della stessa, essendo stata utilizzata una tabella successiva all'infortunio”.
Rivalutazione monetaria risarcimento danni: ma quando occorre procedere anche alla devalutazione?
La sentenza della Corte d’Appello di Venezia con sentenza 5 aprile 2023, n. 774, sulla questione relativa al risarcimento dei danni extracontrattuali e alla rivalutazione monetaria, devalutazione e interessi, ribadisce anzitutto il noto principio per il quale la liquidazione può avvenire anche valutando il danno al momento del fatto, calcolando poi sulla relativa somma la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno.
Ma la sentenza affronta anche la questione della devalutazione: quando la somma liquidata deve essere devalutata previamente al calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali?
La sentenza della Corte d’Appello di Venezia con sentenza 5 aprile 2023, n. 774, sulla questione relativa al risarcimento dei danni extracontrattuali e alla rivalutazione monetaria, devalutazione e interessi indica che “la sentenza del Tribunale di Verona risulta ulteriormente corretta in quanto la necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle tabelle utilizzate dal primo giudice, esprimeva, per come pacifico, valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747)”.
La sentenza qui in esame, precisa poi che “la devalutazione monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, ciò al fine di applicare (successivamente) a quel valore gli interessi e la rivalutazione monetaria determinando la cifra risarcitoria come attuale, impedendo allo stesso tempo una locupletazione o meglio un ingiusto arricchimento che i danneggiati potrebbero ottenere.
Infatti, la necessità della devalutazione delle somme trova origine nella sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 17/02/1995, ove è stato stabilito un principio cardine, secondo il quale la rivalutazione monetaria è derivata dal passare degli anni ed il verificarsi dell'evento da cui scaturisce il danno ed il momento successivo in cui il danneggiato ottiene il ristoro, momento che non deve costituire una locupletazione o creare un ingiusto arricchimento di una parte a scapito dell'altra” (Corte d’Appello di Venezia con sentenza 5 aprile 2023, n. 774, sulla questione relativa al risarcimento dei danni extracontrattuali e alla rivalutazione monetaria, devalutazione e interessi).
Peraltro la medesima sentenza, tra da questa stessa osservazione la conclusione che per questo stesso motivo “il tasso di interesse legale non può essere applicato alla somma integralmente rivalutata, ma solo sulle somme annualmente rivalutate a partire dalla data del fatto produttivo del danno”.
Devalutazione del danno extracontrattuale e successiva rivalutazione monetaria con interessi: conclusioni
La sentenza è interessante perché fa il punto sul criterio maggiormente utilizzato per la liquidazione, aggiornata alla data della sentenza, del danno extracontrattuale, appunto con l’utilizzo della previa devalutazione e successiva rivalutazione monetaria e interessi da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno.
Evidenziamo per il calcolo della svalutazione e, poi, per quello della rivalutazione con gli interessi i seguenti due strumenti:
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