Abuso di dipendenza economica: come funziona?
Abuso di dipendenza economica: come noto l’art. 9 della legge
192/98 sancisce con la sanzione della nullità il contratto concluso attraverso
l’abuso di dipendenza economica.
Una delle questioni controverse sull’art. 9 della legge
192/98 sull’abuso di dipendenza economica è se questa previsione sia
utilizzabile solo per i contratti disciplinati da questa legge (il contratto di
subfornitura di cui all’art. 1) o anche a tutte le situazioni in cui un
soggetto abusa della sua forza contrattuale e della dipendenza economica dell’altra
parte.
Una recente sentenza della Corte d’Appello, pur respingendo
la domanda, indica come le conseguenze del patto frutto dell’abuso
di dipendenza economica (nullità dell'accordo) siano utilizzabili anche per rapporti diversi da quello
della subfornitura di cui all’art. 1 della legge 192/98. La sentenza è
interessante anche perché identifica quali sono i presupposti che possono delineare
questo abuso di dipendenza economica.

Abuso di dipendenza economica art. 9 legge 192/98 e conseguenze
Come anticipato, l’art. 9 della legge 192/98 vieta l’abuso
di dipendenza economica sanzionando il patto frutto dell’abuso con la nullità.
La previsione, in particolare, indica tra le altre cose che “È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti […]. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo”.
Le conseguenze che derivano dalla violazione di tale precetto sono quindi connesse alla nullità del patto.
Inoltre, una delle questioni che si pone è se l’art. 9 della legge 192/98
sull’abuso di dipendenza economica si riferisca ai contratti disciplinati da
questa legge (il contratto di subfornitura di cui all’art. 1) o anche a tutte
le situazioni in cui un soggetto abusa della sua forza contrattuale e della
dipendenza economica dell’altra parte.
Vediamo cosa indica la Corte d’Appello di Venezia
Abuso di dipendenza economica: art. 1 e ambito di applicazione
L’art 1 della legge 192/98 definisce il contratto di
subfornitura che la legge stessa regola.
Tale previsione indica che “con il contratto di subfornitura
un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente
lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla
committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi
destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito
dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene
complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e
tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente”.
Ma l’art. 9, che parla più genericamente di abuso di
dipendenza economica, è applicabile solo nel contesto regolato dall’art. 1 o in
tutti i casi cui l’art. 9 sia comunque riferibile?
La Corte d’Appello di Venezia è per queta seconda opzione,
indicando che “Le Sezioni Unite della Corte di cassazione con l'ordinanza
2496/2011, hanno chiarito che "L'abuso di dipendenza economica di cui
all'art. 9 della L. n. 192 del 1998 configura una fattispecie di applicazione
generale, che può prescindere dall'esistenza di uno specifico rapporto di
subfornitura, la quale presuppone, in primo luogo, la situazione di dipendenza
economica di un'impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice, in secondo
luogo, l'abuso che di tale situazione venga fatto, determinandosi un
significativo squilibrio di diritti e di obblighi, considerato anzitutto il
dato letterale della norma, ove si parla di imprese clienti o tornitrici, con
uso del termine cliente che non è presente altrove nel testo della L. n. 192
del 1998” (Corte d’Appello di Venezia 30 marzo 2023, n. 737 su abuso di dipendenza
economica di cui all’art. 9 della legge 192/98 e sue conseguenze).
La sentenza ricorda anche che “sulla questione si è recentemente pronunciata ancora la Corte di Cassazione sez. I, con la sentenza n.25606/18 che riconosce l'applicabilità dell'art. 9 L. n. 192 del 1998 anche al di fuori della subfornitura, nonché con la sentenza del 21/01/2020, n.1184 con la quale ha delineato l'ambito di applicazione della L. n. 192 del 1998, art. 9 che vieta l'abuso di dipendenza economica instaurata tra una ed altra impresa, fra le quali intercorra un rapporto contrattuale” (Corte d’Appello di Venezia 30 marzo 2023, n. 737 su abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 della legge 192/98 e sue conseguenze).
Quale è il caso esaminato da Corte d’Appello di Venezia 30 marzo 2023, n. 737?
La causa all’esame di Corte d’Appello di Venezia 30 marzo 2023, n. 737, su abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 della legge 192/98 e sue conseguenze, derivava da una opposizione a decreto ingiuntivo respinta dal Tribunale di Verona.
Il caso è nella sostanza questo: nel corso del primo grado
del processo gli opponenti hanno sollevato l'eccezione di inadempimento,
sostenendo un abuso di posizione dominante da parte del committente. Affermavano
che l'azienda avrebbe richiesto il pagamento delle forniture prima di essere
pagata dai propri clienti, contrariamente agli accordi presi.
Gli opponenti sostenevano inoltre che il committente avrebbe
bloccato le loro attività commerciali, rendendo impossibile onorare gli impegni
contrattuali, attivando procedure di pagamento alla consegna
("C.o.d.") e sospensione delle forniture ("Frozen"), e
rifiutando qualsiasi proposta di rientro. Ciò avrebbe causato gravi perdite
finanziarie.
Pertanto, gli opponenti chiedevano di accertare
l'inesistenza o l'inesigibilità dei crediti azionati nel ricorso monitorio e
l'assenza di inadempimenti da parte loro, oltre al risarcimento del danno
derivante dall'illegittima sottoposizione a tali procedure.
Come anticipato l’opposizione è stata respinta: vediamo perché la Corte d’Appello di Venezia 30 marzo 2023, n. 737, su abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 della legge 192/98 e sue conseguenze, ha confermato tale decisione e quale siano le indicazioni in diritto fornite sulla questione.
Quando si applica l’abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 della legge 192/98?
La Corte d’Appello di Venezia 30 marzo 2023, n. 737, su abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 della legge 192/98 e sue conseguenze, ha evidenziato, come anticipato, che l'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 della L. n. 192 del 1998 “configura una fattispecie di applicazione generale.
Il primo presupposto per l’applicazione della disposizione è che vi sia “la situazione di dipendenza economica di un'impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice [e che vi sia] l'abuso che di tale situazione venga fatto, determinandosi un significativo squilibrio di diritti e di obblighi” (Corte d’Appello di Venezia 30 marzo 2023, n. 737 su abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 della legge 192/98 e sue conseguenze).
La sentenza poi aggiunge che “poiché l'abuso in questione si
concretizza nell'eccessivo squilibrio di diritti e obblighi tra le parti
nell'ambito di "rapporti commerciali", esso presuppone che tali
rapporti siano regolati da un contratto, tant'è che il comma terzo dell'art. 9
cit. statuisce la nullità del "patto che realizza l'abuso" di
dipendenza economica”.
Quando vi è una dipendenza economica ex art. 9? E quando un abuso?
Evidenzia la Corte d’Appello di Venezia 30 marzo 2023, n. 737, su abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 della legge 192/98 e sue conseguenze, che la dipendenza economica è la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
In tale contesto, quando si può dire che ci sia un abuso di
tale dipendenza economica?
Sempre la Corte d’Appello di Venezia 30 marzo 2023, n. 737, su abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 della legge 192/98 e sue conseguenze, sottolinea come la norma affermi che l’abuso può consistere “nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto”. La decisione, peraltro, sottolinea come l’art. 9 della legge 192 del 1998 sia riconducibile al più vasto tema dell'abuso del diritto, quale applicazione delle clausole generali di buona fede e correttezza: si tratta di canoni, alla cui stregua valutare la condotta idonea a ripercuotersi nella sfera giuridica di un altro soggetto.
Abuso di dipendenza economica: come deve procedere il giudice?
È poi interessante notare come la Corte d’Appello di Venezia
30 marzo 2023, n. 737, su abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 della
legge 192/98 e sue conseguenze, si soffermi a indicare quali sono i compiti del giudice:
- 1) in primo luogo, con riguardo alla sussistenza della
situazione di dipendenza economica, indagare non se sussista una situazione di
mero squilibrio o "asimmetria" di diritti e di obblighi, ma se lo
squilibrio sia "eccessivo" (L. n. 192 del 1998, art. 9, comma 1) e se
l'altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato
(rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non
permetta agevolmente di differenziare la propria attività, o l'avere adeguato
l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto);
- 2) in secondo luogo, indagare la condotta arbitraria
contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata
sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita
iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico
dell'impresa dominante (quale potrebbe essere, ad esempio, la legittima
esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo
o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori
condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il
pregiudizio altrui. Come sopra rilevato, invero, che non ogni situazione di
dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia
abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi
ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria
autonomia negoziale.
Infine, Corte d’Appello di Venezia 30 marzo 2023, n. 737, su abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 della legge 192/98 e sue conseguenze, evidenzia che l'onere della prova di tali presupposti resta a carico dell'attore che invochi le tutele L. n. 192 del 1998, ex art. 9.