Guida in stato di ebrezza: si ha diritto all'avvocato durante l'alcoltest?
Alcoltest senza presenza avvocato: il
conducente che venga fermato dalla polizia per sospettata guida in stato di ebbrezza, ha diritto
a un legale durante l'alcoltest? Partiamo subito col dire che la Cassazione si è più volte
pronunciata in merito, dando risposta affermativa.
Il
conducente infatti, ha diritto ad un avvocato e dovrà essere informato
chiaramente dagli stessi agenti, che debbono successivamente darne atto nel
verbale, prima che venga effettuato l’alcoltest.
È chiaro che
esistano delle limitazioni all’esercizio
di tale diritto, soprattutto laddove ci sia ragione di credere, che possano
sorgere circostanze che pregiudichino i risultati del test.
Va detto che
in mancanza di tale comunicazione, l’eventuale sanzione, potrà essere annullata
in quanto illegittima. Vediamo meglio nel seguito tutti i dettagli.

Alcoltest senza presenza avvocato: quando va dato avviso per la nomina di un legale?
Secondo
quanto stabilito dalla legge, gli
agenti hanno l’obbligo di avvisare il conducente fermato, circa la possibilità
di chiamare il proprio avvocato e di farsi assistere. Non sono tuttavia
obbligati a notificare l’eventuale
nomina né a scegliere un legale di ufficio, nel caso in cui il conducente
non dovesse averne uno di fiducia.
L’obbligatorietà
dell’avviso, dipende dal fatto che l’alcoltest costituisce nella sostanza, un
vero e proprio atto urgente di polizia
giudiziaria, ed in quanto tale, ne è prevista la visione anche da parte dell’avvocato
di chi viene sottoposto all’atto giudiziario.
La legge non
prevede che vi sia una forma particolare con cui fornire l’avviso al
conducente, basta che sia chiaro a chi non ha competenze tecniche in merito. La
polizia potrà provare di aver esposto il diritto
di assistenza da parte di un avvocato, facendone menzione all’interno del
verbale. La violazione di quest’obbligo da parte degli agenti, può comportare,
come anticipato, l’annullamento della sanzione.
Va
sottolineato che il ricorso all’annullamento della sanzione, va fatto subito
prima che venga effettuato il test, o immediatamente dopo, poiché altrimenti,
si va incontro a decadenza e la cosa non potrà più essere oggetto di contesa in
un successivo momento.
Risulta evidente che qualora gli agenti di polizia non dovessero, per varie ragioni, far riferimento alla possibilità di nominare un legale, all’automobilista fermato, convenga non nominare di propria sponte l’avvocato, così da poter contestare il procedimento a quel punto di fatto illegittimo.
Quale è il tempo di attesa per l'arrivo dell'avvocato?
Come abbiamo
inizialmente sottolineato trattando i caratteri
generali della questione, vi sono alcune circostanze che possono
pregiudicare l’esito dell’alcoltest.
Fra queste
vi è senz’altro il tempo di attesa che può richiedere l’arrivo dell’avvocato
nominato dal conducente, al fine di prendere parte al compimento del test
stesso. In effetti quello dell’alcoltest,
è un esame che va fatto tempestivamente perché sul tasso alcolemico influisce chiaramente, anche quanto tempo è
intercorso dall’assunzione di alcolici, ragion per cui, gli agenti di polizia
giudiziaria non sono tenuti ad attendere un tempo minimo.
La primaria
conseguenza della cosa, è un fatto certamente di natura pratica: scegliere un
legale che non sia troppo lontano rispetto al luogo in cui si svolgono i
controlli, in modo tale che possa facilmente ed in tempi celeri, raggiungere il
proprio assistito. Questo aspetto risulta essere fondamentale, tanto più se si
considera che l’avvocato non gode del
diritto di essere avvisato previamente in merito all’effettuazione del
test.
Cosa accade se il conducente si rifiuta si sottoporsi all’alcoltest
Finora
abbiamo considerato due casistiche frequenti: la circostanza in cui il
conducente venga fermato e dunque avvisato, prima di eseguire l’alcoltest, circa la possibilità di nominare un proprio
avvocato di fiducia, e la situazione in cui invece, gli agenti di polizia
giudiziaria non abbiano fornito tale avviso. Abbiamo quindi analizzato quali
siano le conseguenze di tale
dimenticanza e i tempi utili per agire. Tuttavia potrebbe presentarsi
un’ulteriore circostanza, quella in cui il conducente non intenda sottoporsi
all’alcoltest.
La
conseguenza primaria di tale scelta, è l’immediata applicazione delle sanzioni
più gravi previste per i conducenti sorpresi a guidare i propri veicoli in stato di ebbrezza, quelle
applicabili cioè, ai casi in cui il tasso
alcolemico registrato, superi 1,5 gr/l: multe dai 1.500 ai 6.000 euro,
arresto dai sei mesi ai dodici, sospensione della parente da uno a due anni.
Inoltre, nei casi di rifiuto all’esecuzione dell’alcoltest, la Cassazione
prevede che decada l’obbligo da parte della polizia, di avvisare il conducente
circa il proprio diritto a farsi assistere da un legale.
Questo
avviene perché qualora l’automobilista fermato dalla polizia giudiziaria, dovesse rifiutarsi a priori di sottoporsi al
test, e quindi ben prima che tutta la procedura di accertamento possa avviarsi
nella pratica, non ci sarebbe più alcun tipo di obbligo da parte degli agenti,
nel fornirgli l’avviso di assistenza tramite un avvocato di fiducia.
Tale obbligo
infatti ha senso di esistere solo nel caso in cui la procedura si intendesse
avviabile e/o avviata sulla base della collaborazione del conducente che deve
sottoporsi all’alcoltest.