Superlega sentenza Corte di Giustizia Europea
Superlega sentenza Corte Giustizia europea: come noto, la Corte di Giustizia europea deve emettere la sentenza sulla questione Superlega, che nella sostanza sarebbe una lega alternativa alle competizioni ufficiali Fifa e Uefa. La questione che si pone è se sia legittimo o meno il sostanziale monopolio di tali enti e se il loro comportamento possa costituire un abuso di posizione dominante.
La sentenza era attesa per marzo ed è verosimile che sia
emessa nei prossimi mesi per cui in maggio, giugno o luglio 2023.
Cosa dirà la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul
caso superlega?
Facciamo il punto sul possibile esito della sentenza attesa
per maggio, giugno o luglio 2023 sul caso superlega pendente avanti alla Corte
di Giustizia Europea.

Sentenza superlega Corte Europea: quale esito?
Prima ancora di vedere quali sono le singole questioni poste
alla Corte di Giustizia europea sul caso superlega che sarà affrontato nella
sentenza verosimilmente di maggio giugno o luglio 2023, c’è da chiedersi quale
può essere il possibile esito di tale procedimento.
La questione, che verrà esaminata nella sentenza attesa per maggio, giugno o luglio 2023 sul caso superlega pendente avanti alla Corte di Giustizia Europea, ha ampi margini di incertezza e può essere così sintetizzata:
- le norme della Unione Europea vietano le intese restrittive della concorrenza e l’abuso di posizione dominante;
- le intese restrittive della concorrenza possono essere prese dalle singole imprese ma anche dalle associazioni che le rappresentano;
- da tale profilo, astrattamente le norme sulla concorrenza sembrano vietare un monopolio o il suo sfruttamento da parte di enti quali la UEFA o la FIFA;
- l’incertezza però deriva dal fatto che esistono situazioni in cui legittimamente non si applicano tali regole antitrust e, nel caso di specie, la prospettazione è che tali regole non si applichino all’ambito sportivo.
Sentenza sul caso superlega Corte di Giustizia Europea: l’art. 165 del TFUE tra l’altro prevede che:
- L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei
dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate
sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.
- L'azione dell'Unione è intesa […] a sviluppare la dimensione europea dello
sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la
cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo
l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra
di essi;
- L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con
i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di
istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.
Per cui, in sintesi, le regole sulla concorrenza
astrattamente applicabili anche alle società sportive e alla UEFA E FIFA potrebbero
non essere in concreto applicate alle questioni oggetto di sentenza della Corte
di Giustizia europea atteso il “perseguimento di finalità legittime legate alla
specificità dello sport e ad esse proporzionate” (riprendendo questa
indicazione dalla Conclusioni dell’avvocato Generale nel caso di cui alla
sentenza Superlega attesa per maggio giugno o luglio 2023 dalla Corte di
giustizia Europea).
Ma è legittimo escludere l’applicazione delle disposizioni antitrust a UEFA e FIFA?
Sentenza sul caso superlega Corte di Giustizia Europea: ma è
corretto, in forza dell’art. 165 TFUE, disapplicare le norme antitrust
astrattamente applicabili alle società sportive?
La questione, a nostro avviso, non è chiara e deve tenere
conto del contesto.
Le società sportive non sono più, come erano solo pochi decenni fa, delle realtà in cui prevaleva l’aspetto educativo e sportivo, ma vere e proprie imprese che muovono molti miliardi di euro con un impatto notevole nelle economie degli Stati Membri.
Si consideri che il settore del
calcio professionistico italiano rappresenta un'industria chiave per l'Italia e
un elemento fondamentale per l'intero sistema nazionale, essendo un comparto
economico che coinvolge 12 settori diversi nella sua catena di valore. Questo
settore genera un impatto indiretto e indotto sul PIL italiano di 10,2 miliardi
di euro, creando più di 112.000 posti di lavoro (questi dati provengono dalla
dodicesima edizione del ReportCalcio, un documento realizzato dal Centro Studi
FIGC in collaborazione con AREL e PwC Italia).
Sentenza sul caso superlega Corte di Giustizia Europea: per cui,
mentre in passato la specificità del calcio poteva portare alla disapplicazione
delle norme sulla concorrenza, la costante crescita economica di questo settore
e le trasformazioni delle squadre da semplici associazioni a società
strutturate e talvolta addirittura quotate in borsa, sembra imporre una
riconsiderazione di questo settore tenendo conto del contesto attuale, che
giustifica sempre meno la disapplicazione delle norme sulla concorrenza.
Corte di Giustizia europea sentenza Superlega
Sentenza sul caso superlega Corte di Giustizia Europea: a cosa
può portare la specificità dello sport?
Come anticipato la Corte di Giustizia europea sul caso
superlega che sarà affrontato nella sentenza verosimilmente di maggio giugno o
luglio 2023 dovrà indicare se, come in passato, questa specificità dello sport porta
a una disapplicazione o almeno a un adattamento delle norme antitrust o se
invece, il mutato contesto di tale settore economico come sopra descritto,
imponga l’applicazione di tali disposizioni.
Nel secondo caso, in caso di applicazione piena delle norme antitrust, è verosimile che sia dichiarato illegittimo
il monopolio in essere e confermate quindi le contestazioni formulate dalla
Superlega.
Nel primo caso, la specificità dello sport dovrebbe portare
alla conferma degli orientamenti pregressi, vale a dire una applicazione delle
regole antitrust con adattamenti secondo il cosiddetto test Wouters.
In passato, infatti, Corte di giustizia Europea ha esteso il
test Wouters al mondo dello sport, dopo aver indicano nel caso Meca-Medina che il mondo dello sport non può sottrarsi totalmente alle regole in questione.
Occorre peraltro sottolineare che il test Wouters in realtà è stato pensato per le professioni
regolamentate ed esteso appunto poi anche al contesto sportivo: già in passato e a prescindere dallo sviluppo economico del settore ele calcio che può da solo imporre una riconsiderazione delle valutazioni già espresse dalla Corte di Giustizia, era stata contestata l’applicazione del test Wouters al mondo sportivo.
Sentenza sul caso superlega Corte di Giustizia Europea: fosse
confermata invece questa impostazione, occorrerebbe quindi considerare che non
tutti gli accordi tra imprese con effetti restrittivi rientrano nell'ambito di
applicazione dell'art. 101, occorrendo appunto verificare alcuni aspetti.
Il cosiddetto test Wouters indica che:
- Prima di tutto, bisogna considerare il contesto globale e
gli obiettivi della decisione restrittiva, tenendo conto delle peculiarità del
mondo sportivo e degli interessi non economici coinvolti.
- In secondo luogo, si deve verificare se gli effetti della
decisione siano inerenti al perseguimento degli obiettivi, valutando la
pertinenza della restrizione nel contesto specifico.
- Infine, occorre esaminare la proporzionalità della
restrizione, verificando l'indisponibilità di alternative meno restrittive e
lasciando un margine di discrezionalità all'ente sportivo che adotta la misura.
In questo modo, la Corte ha introdotto un approccio più
flessibile e adattabile alle peculiarità del mondo sportivo, tenendo conto
degli obiettivi, degli effetti e della proporzionalità delle restrizioni:
proprio in forza dell’applicazione di tali verifiche al mondo sportivo, l’Avvocato
Generale nelle sue conclusioni ritiene non sanzionabili UEFA E FIFA.
Ma la Corte di Giustizia Europea nella sentenza sul caso
Superlega confermerà l’applicazione di questi criteri limitativi dell’applicazione
delle regole antitrust?
E, anche lo facesse, la valutazione porterà sulla base del test Wouters alle stesse conclusioni?
Sentenza superlega Corte Europea maggio giugno o luglio 2023: la prima questioni oggetto di decisione
La prima questione che deve decidere la sentenza sul caso
superlega di maggio giugno o luglio 2023 della Corte di Giustizia europea è se l'articolo
102 del TFUE debba essere interpretato come una proibizione dell'abuso di
posizione dominante, riguardante il fatto che FIFA e UEFA stabiliscano nelle
loro normative (in particolare, negli articoli 22 e 71-73 dello statuto FIFA,
negli articoli 49 e 51 dello statuto UEFA, e in eventuali articoli simili negli
statuti delle federazioni associate e leghe nazionali) che sia necessaria
un'autorizzazione preliminare da parte di questi organismi, a cui è stata
conferita l'autorità esclusiva di organizzare o consentire competizioni
internazionali per club in Europa, affinché un'organizzazione esterna possa
creare una nuova competizione paneuropea per club, come la Superlega. Ciò è
particolarmente rilevante quando non esiste un processo regolamentato basato su
criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e considerando il
potenziale conflitto di interessi che coinvolge FIFA e UEFA.
Sentenza Corte Europea superlega: la seconda questione
La seconda questione che deve decidere la sentenza sul caso
superlega di maggio giugno o luglio 2023 della Corte di Giustizia europea è se
l'articolo 101 del TFUE debba essere interpretato come una proibizione per FIFA
e UEFA di richiedere, nei loro statuti (in particolare negli articoli 22 e
71-73 dello statuto FIFA, negli articoli 49 e 51 dello statuto UEFA, e in
eventuali articoli simili negli statuti delle federazioni associate e leghe
nazionali), un'autorizzazione preliminare da parte di questi enti, ai quali è
stata conferita l'autorità esclusiva di organizzare o consentire competizioni
internazionali in Europa, affinché un'organizzazione esterna possa creare una
competizione paneuropea per club, come la Superlega. Questo è particolarmente
importante quando non esiste un processo regolamentato basato su criteri
oggettivi e non discriminatori, e considerando il potenziale conflitto di
interessi che coinvolgerebbe FIFA e UEFA.
Corte Giustizia Europea superlega: la terza questione oggetto di sentenza di maggio giugno o luglio 2023
La terza questione che deve decidere la sentenza sul caso
superlega di maggio giugno o luglio 2023 della Corte di Giustizia europea è se
gli articoli 101 e/o 102 debbano essere interpretati come una proibizione di
azioni da parte di FIFA, UEFA, delle federazioni membri e/o delle leghe
nazionali volte a minacciare l'imposizione di sanzioni ai club partecipanti
alla Superlega e/o ai loro giocatori, a causa dell'effetto deterrente che
potrebbero creare. Inoltre, se le sanzioni di esclusione dalle competizioni o
di divieto di partecipare a partite delle squadre nazionali, in assenza di
criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, costituiscano una
violazione degli articoli 101 e/o 102 del TFUE.
La quarta questione sottoposta alla decisione della Corte di Giustizia
La quarta questione che deve decidere la sentenza sul caso
superlega di maggio giugno o luglio 2023 della Corte di Giustizia europea è se
gli articoli 101 e/o 102 del TFUE debbano essere interpretati in modo tale da
considerare incompatibili le disposizioni degli articoli 67 e 68 dello statuto
della FIFA, poiché assegnano alla UEFA e alle federazioni nazionali membri il
ruolo di "proprietari originari di tutti i diritti derivanti dalle partite
(…) sotto la loro rispettiva giurisdizione". Ciò priverebbe i club
partecipanti e gli eventuali organizzatori di competizioni alternative del
possesso originario di tali diritti, conferendo la responsabilità esclusiva
della loro commercializzazione a queste organizzazioni.
Sentenza Superlega maggio giugno o luglio 2023: la quinta questione
La quinta questione che deve decidere la sentenza sul caso
superlega di maggio giugno o luglio 2023 della Corte di Giustizia europea è se,
nel caso in cui FIFA e UEFA, quali entità con competenza esclusiva per
organizzare e autorizzare competizioni internazionali di club calcistici in
Europa, proibissero o si opponessero allo sviluppo della Superlega basandosi
sulle disposizioni dei loro statuti, l'articolo 101 del TFUE debba essere
interpretato in modo tale che tali restrizioni alla concorrenza possano
usufruire dell'eccezione prevista in tale disposizione. Ciò si verificherebbe
se la produzione fosse limitata in modo sostanziale, l'accesso al mercato di
prodotti alternativi rispetto a quelli offerti da FIFA/UEFA fosse protetto e
l'innovazione fosse limitata, escludendo ulteriori formati e modalità,
eliminando la concorrenza potenziale nel mercato e limitando le scelte dei
consumatori. Inoltre, il quinto quesito relativo al caso Superlega sottoposto
alla Corte di Giustizia Europea se tale restrizione possa beneficiare di una
giustificazione obiettiva che permetta di considerarla non abusiva ai sensi
dell'articolo 102 del TFUE.
Sentenza Superlega Corte Europea: ultima questione
oggetto di decisione attesa per maggio giugno e luglio 2023
La sesta e ultima questione che deve decidere la sentenza sul
caso superlega di maggio giugno o luglio 2023 della Corte di Giustizia europea
è se gli articoli 45, 49, 56 e/o 63 del TFUE debbano essere interpretati in
modo tale da considerare una disposizione come quella presente negli statuti di
FIFA e UEFA (in particolare gli articoli 22 e 71-73 dello statuto FIFA, gli
articoli 49 e 51 dello statuto UEFA, e qualsiasi altro articolo analogo negli
statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) come una restrizione
contraria a alcune delle libertà fondamentali stabilite in tali disposizioni.
Tale restrizione imporrebbe un'autorizzazione preliminare da parte di questi
enti per la creazione di una competizione paneuropea per club, come la
Superlega, da parte di un operatore economico di uno Stato membro.