Blog

Appalto a corpo e a misura: quali differenze?

2 maggio 2023

Appalto a corpo e a misura: quali differenze? L'appalto è una delle tipologie contrattuali disciplinate dal Codice Civile italiano e viene utilizzato per affidare a un soggetto esterno la realizzazione di un'opera o di un servizio. Tra le varie forme di appalto, due delle più comuni sono l'appalto a corpo e l'appalto a misura. In questo articolo analizzeremo le caratteristiche e le differenze di queste due modalità di appalto, oltre a esaminare i casi in cui è possibile modificare il corrispettivo e le specifiche disposizioni del Codice Civile italiano che le regolamentano.

Appalto a corpo e a misura differenze
Appalto a corpo e a misura: quali differenze?

L'appalto a corpo: come funziona?

L'appalto a corpo è un tipo di contratto in cui il prezzo dell'opera o del servizio è determinato globalmente, indipendentemente dalle singole voci di costo o dalle dimensioni dell'opera stessa. Questo significa che il contraente (cioè il soggetto che si impegna a realizzare l'opera o il servizio) si assume il rischio che i costi effettivi possano essere superiori o inferiori al prezzo pattuito, e il committente (cioè il soggetto che commissiona l'opera o il servizio) si impegna a pagare il prezzo concordato indipendentemente dalle eventuali variazioni di costi o dimensioni dell'opera.

Nel Codice Civile italiano, l'appalto a corpo è disciplinato principalmente dall'art. 1656, che prevede che il prezzo sia determinato "a corpo" quando è stabilito un importo globale per l'intera opera, senza specificare il corrispettivo per le singole parti o lavorazioni.

Appalto a corpo e a misura: quali differenze se manca la forfettizzazione del compenso?

L'appalto a misura, invece, è un tipo di contratto in cui il prezzo dell'opera o del servizio è determinato in base a unità di misura predefinite, quali metri quadri, metri cubi, pezzi, ore lavorative, ecc. In questo caso, il prezzo dell'opera dipende dalle effettive quantità e dimensioni delle singole voci di costo, e il corrispettivo finale sarà calcolato moltiplicando le quantità effettivamente realizzate per il prezzo unitario concordato.

Nel Codice Civile italiano, l'appalto a misura è disciplinato principalmente dall'art. 1656, che prevede che il prezzo sia determinato "a misura" quando è stabilito un importo per ogni singola parte o lavorazione dell'opera, in base alle effettive misure e quantità.

La modificabilità del corrispettivo: quali differenze?

In generale, il corrispettivo dell'appalto può essere modificato soltanto in caso di circostanze eccezionali e impreviste, che rendano necessario un adeguamento del prezzo concordato. Tuttavia, le modalità di modificazione del corrispettivo variano a seconda che si tratti di un appalto a corpo o di un appalto a misura.

Nel caso dell'appalto a corpo, il corrispettivo può essere modificato soltanto in presenza di circostanze eccezionali e impreviste che comportino un aumento o una diminuzione significativa del costo dell'opera o del servizio, e sempre che queste circostanze non siano imputabili al contraente.

In questi casi, il contraente può richiedere una revisione del prezzo al committente, che dovrà valutare se accettare o meno la richiesta sulla base delle prove fornite dal contraente stesso.

In questo senso la sentenza Cass. 3 giugno 2016, n. 11478 ha indicato che “in un contratto d'appalto a corpo, o a forfait, il prezzo convenuto è invariabile se sia stato rispettato dalle parti l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, ex art. 1175 c.c., e sia così correttamente stata edotta l'impresa di ogni elemento idoneo a influire sull'offerta: in questi casi, grava sull'appaltatore il rischio per la quantità di lavoro necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'art. 1664 c.c.”.

Nel caso dell'appalto a misura, invece, il corrispettivo può essere modificato più facilmente, poiché è legato alle effettive quantità e dimensioni delle singole voci di costo. Se, ad esempio, durante l'esecuzione dell'opera si rende necessario aumentare o diminuire le quantità di materiale o le ore lavorative, il corrispettivo verrà automaticamente adeguato moltiplicando le nuove quantità per il prezzo unitario concordato. In questo caso, il contraente non dovrà dimostrare la sussistenza di circostanze eccezionali e impreviste, ma soltanto comunicare al committente le variazioni delle quantità e delle misure.

La Cassazione, evidenziando la differenza tra pattuizione a corpo e a misura, ha indicato proprio che "nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato determinato a corpo e non a misura, l'appaltatore non può invocare la revisione dei prezzi, di cui all'art. 1664 c.c., per le variazioni di costo intervenute in corso di esecuzione e dipendenti da fattori che al momento della stipula del contratto potevano essere preveduti; quando, invece, gli aumenti siano dipesi da fattori del tutto imprevedibili al momento della stipula del contratto, la revisione dei prezzi è dovuta anche nell'appalto con corrispettivo a corpo, a meno che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, non vi abbiano inequivocabilmente rinunciato” (Cass. 21 gennaio 2011, n. 1494).

Le differenze tra appalto a corpo e appalto a misura

Le principali differenze tra appalto a corpo e appalto a misura riguardano la determinazione del prezzo e la ripartizione dei rischi tra contraente e committente.

Nell'appalto a corpo, il prezzo è determinato globalmente e non dipende dalle singole voci di costo o dalle dimensioni dell'opera. Ciò implica che il contraente si assume il rischio che i costi effettivi possano essere superiori o inferiori al prezzo pattuito, mentre il committente si impegna a pagare il prezzo concordato indipendentemente dalle eventuali variazioni di costi o dimensioni dell'opera. Inoltre, la modificabilità del corrispettivo è limitata ai casi di circostanze eccezionali e impreviste, che comportino un aumento o una diminuzione significativa del costo dell'opera o del servizio.

Nell'appalto a misura, invece, il prezzo è determinato in base a unità di misura predefinite e dipende dalle effettive quantità e dimensioni delle singole voci di costo. Ciò implica che il contraente si assume un rischio minore rispetto all'appalto a corpo, poiché il corrispettivo finale sarà adeguato alle effettive quantità e misure dell'opera, mentre il committente si impegna a pagare il prezzo calcolato in base alle quantità e misure effettivamente realizzate. Inoltre, la modificabilità del corrispettivo è più ampia rispetto all'appalto a corpo, in quanto è legata alle variazioni delle quantità e delle misure.

Le differenze quando le variazioni alle opere siano autorizzate dal committente o da lui ordinate

Una sentenza non recente mette in evidenza peraltro come la variabilità del compenso anche a corpo possa derivare dal fatto che le variazioni delle opere preventivate siano ordinate dal committente.

Come è evidente, infatti, una cosa è che sia necessario variare alcune delle opere e altra è che il committente per sua scelta decida delle variazioni, magari più onerose: come potrebbe l’appaltatore non poter chiedere un compenso aggiuntivo per opere nuove o diverse e più costose richieste dal committente?

La Cassazione, infatti, ha evidenziato al riguardo che “Ai fini del corrispettivo dovuto all'appaltatore, occorre distinguere tra le variazioni dell'opera autorizzate (concordate) dal committente (art. 1659 c.c.) e quelle da questi ordinate (art. 1661 c.c.). Per le prime, è riconosciuto un compenso all'appaltatore, quando si tratti di appalti a misura, mentre è escluso per gli appalti a corpo o a forfait. Per le altre variazioni, l'appaltatore ha diritto a compenso supplementare, sempreché esse abbiano importato un maggiore costo rispetto alle opere inizialmente commesse, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente (a corpo), non a misura; vanno considerate variazioni ordinate quelle che siano apportate su iniziativa del committente, anche se con l'assenso dell'appaltatore, con la conseguenza, fra l'altro, che non è richiesta la prova scritta dell'autorizzazione del committente, potendo la prova medesima darsi, dall'appaltatore, con ogni mezzo. Se può considerarsi valida la pattuizione, con la quale venga escluso, di volta in volta, il diritto a compenso supplementare per ogni singola ordinazione del committente, deve considerarsi illecita, e quindi nulla, la clausola generale, inserita nell'originario contratto, con cui si preveda l'esclusione di maggiori compensi per variazioni di qualsiasi genere che il committente potestativamente richieda, dato che una siffatta clausola porrebbe l'appaltatore in balìa del committente alterando i presupposti della contrattazione; l'illiceità di tale clausola può essere rilevata d'ufficio” (Cass. 27 aprile 1968, n. 1331).

Appalto a corpo e a misura: conclusioni

L'appalto a corpo e l'appalto a misura sono due modalità di appalto che presentano diverse caratteristiche e implicazioni per contraente e committente. Mentre l'appalto a corpo prevede un prezzo globale e una ripartizione dei rischi più sfavorevole per il contraente, l'appalto a misura consente una maggiore flessibilità nella determinazione del prezzo e una ripartizione dei rischi più equilibrata tra le parti. La scelta tra queste due modalità di appalto dipende dalle specifiche esigenze e dalle caratteristiche dell'opera o del servizio oggetto del contratto.

In generale, l'appalto a corpo può essere preferibile quando le parti desiderano stabilire un prezzo fisso e certo sin dall'inizio del contratto, e quando il contraente è in grado di valutare con precisione i costi e i rischi associati all'opera. Al contrario, l'appalto a misura può essere più adatto quando le dimensioni e le quantità dell'opera non sono ben definite o possono variare nel corso dell'esecuzione, e quando le parti desiderano mantenere una maggiore flessibilità nella determinazione del corrispettivo.

Infine, è importante notare che il Codice Civile italiano prevede specifiche disposizioni per la regolamentazione degli appalti a corpo e a misura, volte a garantire la correttezza e la trasparenza delle relazioni contrattuali tra contraente e committente. Pertanto, nella stipulazione di un contratto di appalto, è fondamentale prestare attenzione alle norme applicabili e alle peculiarità delle singole modalità di appalto, al fine di tutelare gli interessi di entrambe le parti e di assicurare una corretta esecuzione dell'opera o del servizio.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

Richiedi una consulenza

contattaci