Appalto a corpo e a misura: quali differenze?
Appalto a corpo e a misura: quali differenze?
L'appalto è una delle tipologie contrattuali disciplinate
dal Codice Civile italiano e viene utilizzato per affidare a un soggetto
esterno la realizzazione di un'opera o di un servizio. Tra le varie forme di
appalto, due delle più comuni sono l'appalto a corpo e l'appalto a misura. In
questo articolo analizzeremo le caratteristiche e le differenze di queste due
modalità di appalto, oltre a esaminare i casi in cui è possibile modificare il
corrispettivo e le specifiche disposizioni del Codice Civile italiano che le
regolamentano.

L'appalto a corpo: come funziona?
L'appalto a corpo è un tipo di contratto in cui il prezzo
dell'opera o del servizio è determinato globalmente, indipendentemente dalle
singole voci di costo o dalle dimensioni dell'opera stessa. Questo significa
che il contraente (cioè il soggetto che si impegna a realizzare l'opera o il
servizio) si assume il rischio che i costi effettivi possano essere superiori o
inferiori al prezzo pattuito, e il committente (cioè il soggetto che
commissiona l'opera o il servizio) si impegna a pagare il prezzo concordato
indipendentemente dalle eventuali variazioni di costi o dimensioni dell'opera.
Nel Codice Civile italiano, l'appalto a corpo è disciplinato
principalmente dall'art. 1656, che prevede che il prezzo sia determinato
"a corpo" quando è stabilito un importo globale per l'intera opera,
senza specificare il corrispettivo per le singole parti o lavorazioni.
Appalto a corpo e a misura: quali differenze se manca la forfettizzazione del compenso?
L'appalto a misura, invece, è un tipo di contratto in cui il
prezzo dell'opera o del servizio è determinato in base a unità di misura
predefinite, quali metri quadri, metri cubi, pezzi, ore lavorative, ecc. In
questo caso, il prezzo dell'opera dipende dalle effettive quantità e dimensioni
delle singole voci di costo, e il corrispettivo finale sarà calcolato
moltiplicando le quantità effettivamente realizzate per il prezzo unitario
concordato.
Nel Codice Civile italiano, l'appalto a misura è
disciplinato principalmente dall'art. 1656, che prevede che il prezzo sia
determinato "a misura" quando è stabilito un importo per ogni singola
parte o lavorazione dell'opera, in base alle effettive misure e quantità.
La modificabilità del corrispettivo: quali differenze?
In generale, il corrispettivo dell'appalto può essere
modificato soltanto in caso di circostanze eccezionali e impreviste, che
rendano necessario un adeguamento del prezzo concordato. Tuttavia, le modalità
di modificazione del corrispettivo variano a seconda che si tratti di un
appalto a corpo o di un appalto a misura.
Nel caso dell'appalto a corpo, il corrispettivo può essere
modificato soltanto in presenza di circostanze eccezionali e impreviste che
comportino un aumento o una diminuzione significativa del costo dell'opera o
del servizio, e sempre che queste circostanze non siano imputabili al
contraente.
In questi casi, il contraente può richiedere una revisione
del prezzo al committente, che dovrà valutare se accettare o meno la richiesta
sulla base delle prove fornite dal contraente stesso.
In questo senso la sentenza Cass. 3 giugno 2016, n. 11478 ha
indicato che “in un contratto d'appalto a corpo, o a forfait, il prezzo
convenuto è invariabile se sia stato rispettato dalle parti l'obbligo di
comportarsi secondo buona fede, ex art. 1175 c.c., e sia così correttamente
stata edotta l'impresa di ogni elemento idoneo a influire sull'offerta: in
questi casi, grava sull'appaltatore il rischio per la quantità di lavoro
necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore
onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente
deroga all'art. 1664 c.c.”.
Nel caso dell'appalto a misura, invece, il corrispettivo può
essere modificato più facilmente, poiché è legato alle effettive quantità e
dimensioni delle singole voci di costo. Se, ad esempio, durante l'esecuzione
dell'opera si rende necessario aumentare o diminuire le quantità di materiale o
le ore lavorative, il corrispettivo verrà automaticamente adeguato moltiplicando
le nuove quantità per il prezzo unitario concordato. In questo caso, il
contraente non dovrà dimostrare la sussistenza di circostanze eccezionali e
impreviste, ma soltanto comunicare al committente le variazioni delle quantità
e delle misure.
La Cassazione, evidenziando la differenza tra pattuizione a corpo
e a misura, ha indicato proprio che "nel contratto di appalto stipulato tra
privati, quando il corrispettivo sia stato determinato a corpo e non a misura,
l'appaltatore non può invocare la revisione dei prezzi, di cui all'art. 1664
c.c., per le variazioni di costo intervenute in corso di esecuzione e
dipendenti da fattori che al momento della stipula del contratto potevano
essere preveduti; quando, invece, gli aumenti siano dipesi da fattori del tutto
imprevedibili al momento della stipula del contratto, la revisione dei prezzi è
dovuta anche nell'appalto con corrispettivo a corpo, a meno che le parti,
nell'esercizio della loro autonomia, non vi abbiano inequivocabilmente rinunciato”
(Cass. 21 gennaio 2011, n. 1494).
Le differenze tra appalto a corpo e appalto a misura
Le principali differenze tra appalto a corpo e appalto a
misura riguardano la determinazione del prezzo e la ripartizione dei rischi tra
contraente e committente.
Nell'appalto a corpo, il prezzo è determinato globalmente e
non dipende dalle singole voci di costo o dalle dimensioni dell'opera. Ciò
implica che il contraente si assume il rischio che i costi effettivi possano
essere superiori o inferiori al prezzo pattuito, mentre il committente si
impegna a pagare il prezzo concordato indipendentemente dalle eventuali
variazioni di costi o dimensioni dell'opera. Inoltre, la modificabilità del
corrispettivo è limitata ai casi di circostanze eccezionali e impreviste, che comportino
un aumento o una diminuzione significativa del costo dell'opera o del servizio.
Nell'appalto a misura, invece, il prezzo è determinato in
base a unità di misura predefinite e dipende dalle effettive quantità e
dimensioni delle singole voci di costo. Ciò implica che il contraente si assume
un rischio minore rispetto all'appalto a corpo, poiché il corrispettivo finale
sarà adeguato alle effettive quantità e misure dell'opera, mentre il
committente si impegna a pagare il prezzo calcolato in base alle quantità e
misure effettivamente realizzate. Inoltre, la modificabilità del corrispettivo
è più ampia rispetto all'appalto a corpo, in quanto è legata alle variazioni
delle quantità e delle misure.
Le differenze quando le variazioni alle opere siano autorizzate dal committente o da lui ordinate
Una sentenza non recente mette in evidenza peraltro come la
variabilità del compenso anche a corpo possa derivare dal fatto che le
variazioni delle opere preventivate siano ordinate dal committente.
Come è evidente, infatti, una cosa è che sia necessario variare
alcune delle opere e altra è che il committente per sua scelta decida delle
variazioni, magari più onerose: come potrebbe l’appaltatore non poter chiedere
un compenso aggiuntivo per opere nuove o diverse e più costose richieste dal
committente?
La Cassazione, infatti, ha evidenziato al riguardo che “Ai
fini del corrispettivo dovuto all'appaltatore, occorre distinguere tra le
variazioni dell'opera autorizzate (concordate) dal committente (art. 1659 c.c.)
e quelle da questi ordinate (art. 1661 c.c.). Per le prime, è riconosciuto un
compenso all'appaltatore, quando si tratti di appalti a misura, mentre è
escluso per gli appalti a corpo o a forfait. Per le altre variazioni,
l'appaltatore ha diritto a compenso supplementare, sempreché esse abbiano
importato un maggiore costo rispetto alle opere inizialmente commesse, anche se
il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente (a corpo), non a misura;
vanno considerate variazioni ordinate quelle che siano apportate su iniziativa
del committente, anche se con l'assenso dell'appaltatore, con la conseguenza,
fra l'altro, che non è richiesta la prova scritta dell'autorizzazione del
committente, potendo la prova medesima darsi, dall'appaltatore, con ogni mezzo.
Se può considerarsi valida la pattuizione, con la quale venga escluso, di volta
in volta, il diritto a compenso supplementare per ogni singola ordinazione del
committente, deve considerarsi illecita, e quindi nulla, la clausola generale,
inserita nell'originario contratto, con cui si preveda l'esclusione di maggiori
compensi per variazioni di qualsiasi genere che il committente potestativamente
richieda, dato che una siffatta clausola porrebbe l'appaltatore in balìa del
committente alterando i presupposti della contrattazione; l'illiceità di tale
clausola può essere rilevata d'ufficio” (Cass. 27 aprile 1968, n. 1331).
Appalto a corpo e a misura: conclusioni
L'appalto a corpo e l'appalto a misura sono due modalità di
appalto che presentano diverse caratteristiche e implicazioni per contraente e
committente. Mentre l'appalto a corpo prevede un prezzo globale e una
ripartizione dei rischi più sfavorevole per il contraente, l'appalto a misura
consente una maggiore flessibilità nella determinazione del prezzo e una
ripartizione dei rischi più equilibrata tra le parti. La scelta tra queste due
modalità di appalto dipende dalle specifiche esigenze e dalle caratteristiche
dell'opera o del servizio oggetto del contratto.
In generale, l'appalto a corpo può essere preferibile quando
le parti desiderano stabilire un prezzo fisso e certo sin dall'inizio del
contratto, e quando il contraente è in grado di valutare con precisione i costi
e i rischi associati all'opera. Al contrario, l'appalto a misura può essere più
adatto quando le dimensioni e le quantità dell'opera non sono ben definite o
possono variare nel corso dell'esecuzione, e quando le parti desiderano
mantenere una maggiore flessibilità nella determinazione del corrispettivo.
Infine, è importante notare che il Codice Civile italiano
prevede specifiche disposizioni per la regolamentazione degli appalti a corpo e
a misura, volte a garantire la correttezza e la trasparenza delle relazioni
contrattuali tra contraente e committente. Pertanto, nella stipulazione di un
contratto di appalto, è fondamentale prestare attenzione alle norme applicabili
e alle peculiarità delle singole modalità di appalto, al fine di tutelare gli
interessi di entrambe le parti e di assicurare una corretta esecuzione
dell'opera o del servizio.