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Separazione consensuale con il divorzio in un unico atto: è possibile?

12 maggio 2023

Come è noto, la riforma Cartabia ha introdotto l'opportunità di procedere con la separazione e il divorzio utilizzando un unico atto. Questa norma, tuttavia, è stata prevista nel contesto del giudizio contenzioso: ciò nonostante, la separazione e il divorzio con un unico atto possono essere richiesti anche nel contesto di un giudizio consensuale? Almeno questa è l’opinione espressa in una sentenza recente, emessa il 5 maggio 2023 dal Tribunale di Milano, che ha confermato questa possibilità, sebbene con alcune condizioni. Prima di tutto, analizziamo dal punto di vista generale quando è fattibile procedere alla separazione e al divorzio con un unico atto e, successivamente, esaminiamo cosa afferma questa sentenza sulla possibilità di applicare un unico atto anche nella procedura consensuale. Il testo completo della sentenza è disponibile in formato pdf tra i documenti allegati alla pagina.

Separazione consensuale con il divorzio in un unico atto
Separazione consensuale con il divorzio in un unico atto: è possibile?

Separazione divorzio in un unico atto: la norma sul procedimento giudiziale

Come precedentemente menzionato, la riforma Cartabia ha introdotto nell'ambito del contenzioso giudiziario l'articolo 473 bis 49 cpc, il quale permette di avanzare simultaneamente la richiesta di separazione e quella di divorzio all'interno dello stesso procedimento legale. Tra i vari aspetti, la norma specifica che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Inoltre, l'articolo chiarisce che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.

Nonostante la norma sia inclusa nel contesto del processo giudiziario, può essere applicata anche in caso di richiesta di una separazione o di un divorzio consensuale?

Separazione consensuale con il divorzio in un unico atto: è possibile?

Una sentenza recente emessa dal tribunale di Milano ha stabilito che la normativa precedentemente citata può essere applicata anche nel contesto di una separazione consensuale: quindi, sarebbe possibile avanzare con un unico atto sia la richiesta di separazione che quella di divorzio.

Ma come si dovrebbe procedere in pratica?

È fondamentale che nell'atto introduttivo si specifichi che i coniugi chiedono sia la separazione che il divorzio, indicando le condizioni stabilite per entrambe le richieste: potrebbe essere anche utile rinunciare alla comparizione, dichiarando questa intenzione per entrambe le domande presentate con un unico atto, ma con molteplici richieste di separazione e divorzio.

E come dovrebbe agire il tribunale in seguito?

Il tribunale di Milano, nella sentenza del 5 maggio 2023, richiama prima di tutto le richieste delle parti: “con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia”.

Il tribunale ritiene implicitamente che la richiesta possa essere ammessa anche in un giudizio consensuale e sottolinea che, non essendo ancora procedibile la domanda di divorzio “prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte -provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Quindi, dopo la pronuncia della separazione consensuale, il relatore dovrebbe programmare un'udienza o richiedere che le parti depositino le note di trattazione scritta, una volta che la richiesta di divorzio diventa procedibile.

La richiesta di divorzio consensuale e le condizioni correlate devono essere già incluse nella domanda di separazione, formulando tutto con un unico atto.

Ma cosa succede se le parti desiderano cambiare le condizioni del divorzio tra la formulazione della domanda originale e le note di trattazione scritte successive in vista del divorzio?

E cosa succede se non sono più d'accordo?

Il tribunale di Milano sottolinea che “la modifica unilaterale di tali condizioni [già inserite nel precedente atto] sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2° comma, c.p.c. In tale circostanza, se le parti non dovessero raggiungere un nuovo accordo che permetta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale respingerà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto manca il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, come previsto dall'art. 413-bis.51, 2° comma, c.p.c.”.

File Allegati:
Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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