Separazione consensuale con il divorzio in un unico atto: è possibile?
Come è noto, la riforma Cartabia ha introdotto l'opportunità
di procedere con la separazione e il divorzio utilizzando un unico atto.
Questa norma, tuttavia, è stata prevista nel contesto del giudizio contenzioso: ciò nonostante, la separazione e il divorzio con un unico atto possono essere richiesti anche nel contesto di un giudizio consensuale?
Almeno
questa è l’opinione espressa in una sentenza recente, emessa il 5 maggio 2023
dal Tribunale di Milano, che ha confermato questa possibilità, sebbene con
alcune condizioni.
Prima di tutto, analizziamo dal punto di vista generale
quando è fattibile procedere alla separazione e al divorzio con un unico atto
e, successivamente, esaminiamo cosa afferma questa sentenza sulla possibilità
di applicare un unico atto anche nella procedura consensuale. Il testo completo
della sentenza è disponibile in formato pdf tra i documenti allegati alla
pagina.

Separazione divorzio in un unico atto: la norma sul procedimento giudiziale
Come precedentemente menzionato, la riforma Cartabia ha introdotto nell'ambito del contenzioso giudiziario l'articolo 473 bis 49 cpc, il quale permette di avanzare simultaneamente la richiesta di separazione e quella di divorzio all'interno dello stesso procedimento legale. Tra i vari aspetti, la norma specifica che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Inoltre, l'articolo chiarisce che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Nonostante la norma sia inclusa
nel contesto del processo giudiziario, può essere applicata anche in caso di
richiesta di una separazione o di un divorzio consensuale?
Separazione consensuale con il divorzio in un unico atto: è possibile?
Una sentenza recente emessa dal tribunale di Milano ha
stabilito che la normativa precedentemente citata può essere applicata anche
nel contesto di una separazione consensuale: quindi, sarebbe possibile avanzare
con un unico atto sia la richiesta di separazione che quella di divorzio.
Ma come si dovrebbe procedere in pratica?
È fondamentale che nell'atto introduttivo si specifichi che
i coniugi chiedono sia la separazione che il divorzio, indicando le condizioni
stabilite per entrambe le richieste: potrebbe essere anche utile rinunciare
alla comparizione, dichiarando questa intenzione per entrambe le domande
presentate con un unico atto, ma con molteplici richieste di separazione e
divorzio.
E come dovrebbe agire il tribunale in seguito?
Il tribunale di Milano, nella sentenza del 5 maggio 2023,
richiama prima di tutto le richieste delle parti: “con il ricorso introduttivo,
secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche
la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le
condizioni connesse a tale pronuncia”.
Il tribunale ritiene implicitamente che la richiesta possa
essere ammessa anche in un giudizio consensuale e sottolinea che, non essendo
ancora procedibile la domanda di divorzio “prima che sia decorso il termine
indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive
modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi
e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza
del termine assegnato per il deposito di note scritte -provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle
parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge
n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le
condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili
del matrimonio”.
Quindi, dopo la pronuncia della separazione consensuale, il
relatore dovrebbe programmare un'udienza o richiedere che le parti depositino
le note di trattazione scritta, una volta che la richiesta di divorzio diventa
procedibile.
La richiesta di divorzio consensuale e le condizioni
correlate devono essere già incluse nella domanda di separazione, formulando
tutto con un unico atto.
Ma cosa succede se le parti desiderano cambiare le condizioni del divorzio tra la formulazione della domanda originale e le note di trattazione scritte successive in vista del divorzio?
E cosa succede se non sono più d'accordo?
Il tribunale di Milano sottolinea che “la modifica
unilaterale di tali condizioni [già inserite nel precedente atto] sarà ritenuta
ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art.
473-bis.19, 2° comma, c.p.c. In tale circostanza, se le parti non dovessero
raggiungere un nuovo accordo che permetta loro di depositare nuove condizioni
congiunte, il tribunale respingerà la domanda congiunta di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, in quanto manca il requisito dell'indicazione
congiunta delle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, come previsto
dall'art. 413-bis.51, 2° comma, c.p.c.”.