Blog

Sentenza interessi legali: la liquidazione generica si riferisce al primo o al quarto comma dell’art. 1284 cc?

12 luglio 2023

Come noto, l’art. 1284 cc prevede gli interessi legali di cui al primo comma della disposizione in esame e, inoltre, con una modifica relativamente recente, anche quelli legali del quarto comma (e pari agli interessi moratori di cui al d.lgs 231/2002) applicabili dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo. Si discute, peraltro, se questi interessi moratori di cui al quarto comma dell’art. 1284 cc si applichino solo alle obbligazioni contrattuali o anche a quelle di natura diversa (extracontrattuali, ripetizione di indebito, ecc.): sulla questione rinviamo agli altri articoli presenti nel sito. Pubblichiamo ora una interessante decisione del Tribunale di Treviso in sede di opposizione al precetto e peraltro inaudita altera parte sulla seguente questione: la sentenza che liquida gli interessi legali dalla domanda al saldo senza specificare altro, come va interpretata? Tale sentenza e titolo esecutivo va inteso come riferito agli interessi legali del primo comma o a quelli legali del quarto comma? Per il Tribunale di Treviso la sentenza di primo grado deve indicare e specificare gli interessi applicabili che liquida. In assenza di precisazioni, l’indicazione e liquidazione generica degli interessi legali va riferita a quelli del primo comma e non a quelli del quarto comma dell’art. 1284 cc. Vediamo cosa indica il provvedimento del Tribunale di Treviso sulla sentenza che liquida gli interessi legali previsti dall’art. 1284 cc

sentenza interessi legali 1284 cc
sentenza che liquida gli interessi legali: primo o quarto comma dell'art 1284 cc?

Sentenza che liquida gli interessi legali: primo o secondo comma dell’art 1284 cc

Ecco l'indicazione del Tribunale di Treviso sulla questione anticipata dell'interpretazione della sentenza che liquida gli interessi legali senza precisare se siano quelli del primo o quarto comma dell'art. 1284 cc.:

rilevato che il titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza n. 903/2023 del Tribunale di Venezia, non ha disposto la condanna al pagamento degli interessi nella misura di cui all’art. 1284, comma 4, c.p.c. (decorrenti dal deposito della domanda al saldo), né ha richiamato la disciplinata di cui al d. lgs. n. 231/2002 (interessi decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento al saldo), ma si è limitato a stabilire la condanna al pagamento “degli interessi legali dal maturato al saldo”; richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che “il giudice del merito deve indicare che specie di interessi legali sta comminando, non potendosi limitare alla generica qualificazione in termini di “interesse legale” o “di legge”, con la conseguenza che qualora non vi abbia provveduto, si devono intendere dovuti solamente gli interessi di cui all’art. 1284 c.c., essendo quest’ultima norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interesse hanno natura speciale” (cfr. Cass. civ. sent. n. 22457/2017 rel D’Arrigo; pm Soldi); ritenuto che il medesimo ragionamento sia percorribile anche qualora venga in questione l’applicazione dell’art. 1284, comma 4, c.c. (disposizione che richiama il tasso d’interesse di cui al d. lgs. n. 231/2002), poiché anche l’art. 1284, comma 4, c.c., ha natura speciale rispetto alla regola generale di cui all’art. 1284, comma 1, c.c., non essendo applicabile in via automatica a tutte le domande giudiziali ma esclusivamente a quelle concernenti obbligazioni pecuniarie di valuta aventi fonte contrattuale (cfr. Cass. sent. n. 28409/2018); ritenuto, inoltre, ripercorrendo il ragionamento della pronuncia della Corte di Cassazione sopra citata, che in ragione dell’eccezionalità della disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., il giudice della causa di merito debba accertare la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, nient’affatto automatica e che tale accertamento sia precluso al giudice dell’opposizione a precetto; rilevato pertanto che nell’atto di precetto la somma richiesta a titolo di interessi è stata calcolata erroneamente, applicando l’art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla domanda giudiziale; rilevato che l’errore di cui sopra ha comportato la nullità del precetto; visto l’art. 615, comma 1, c.p.c.,

P.Q.M.

Accoglie l’istanza inaudita altera parte e dispone la sospensione dell’efficacia del titolo in relazione al precetto [...].

File Allegati:
Marco Ticozzi Avvocato Venezia

Richiedi una consulenza

contattaci