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Fac Simile Prestito Infruttifero: esempio e modello

6 marzo 2024

Prestito Infruttifero: cosa significa e come funziona? Esaminiamo questa tipologia di finanziamento, la sua tassazione e proponiamo un fac simile o modello di scrittura privata. Il prestito infruttifero è una pratica finanziaria molto diffusa che permette di erogare una somma di denaro senza applicare un interesse. Questo tipo di operazione finanziaria è ampiamente utilizzata tra parenti e amici, ma anche tra aziende. Un prestito infruttifero può diventare un ottimo strumento di gestione del denaro, soprattutto quando esiste un rapporto di fiducia tra le due parti. Riporteremo in questo articolo (in fondo alla pagina e nel pdf allegato) un fac simile o modello di contratto di prestito infruttifero, dopo aver approfondito di cosa si tratti e quali sono le clausole principali che dovrebbero essere incluse nel fac simile di tale contratto.

Fac Simile Prestito Infruttifero
Fac Simile Prestito Infruttifero: esempio e modello

Cosa è un Prestito Infruttifero?

Un prestito infruttifero è un accordo attraverso il quale una persona (il prestatore) concede un certo importo di denaro a un'altra persona (il beneficiario), che si impegna a restituire la somma entro un determinato periodo di tempo, senza alcun interesse.

Questo tipo di prestito è detto "infruttifero" perché il prestatore non riceve alcun tipo di rendimento o profitto dal denaro prestato. Il beneficiario, infatti, non ha l'obbligo di pagare interessi sulla somma ricevuta.

Vediamo gli aspetti problematici di questa scrittura privata e le principali clausole da inserire in un fac simile di questo contratto.

Perché Concludere una Scrittura Privata per un Prestito Infruttifero?

La pratica di effettuare un prestito infruttifero, ovvero un prestito in cui non è previsto alcun interesse a favore del prestatore, è abbastanza comune tra privati, spesso all'interno dello stesso nucleo familiare o tra amici. Dal punto di vista civilistico, è interessante notare che un prestito di questo tipo può essere effettuato anche senza ricorrere a una formalizzazione specifica. Tuttavia, la mancanza di una documentazione formale può generare non pochi problemi, in particolare nel momento in cui sorge la necessità di dimostrare l'esistenza del prestito stesso.

Il principale ostacolo si manifesta nel caso di mancato rimborso del capitale prestato. Senza una scrittura privata che attesti le condizioni e l'esistenza del prestito, il soggetto che ha fornito la somma si trova in una posizione svantaggiata nel provare non solo di aver effettuato il prestito, ma anche di avere diritto alla restituzione della somma prestata. In questa situazione, la scrittura privata del prestito infruttifero assume un valore cruciale per la prova dell'avvenuto prestito.

Oltre alla dimostrazione dell'esistenza del prestito, la scrittura privata gioca un ruolo importante anche in altri scenari. Ad esempio, può servire a chiarire le ragioni per cui una determinata somma è stata trasferita a un altro soggetto. In assenza di un contratto di prestito infruttifero formalizzato, possono sorgere complicazioni legate a questioni di riciclaggio di denaro o relative alla tassazione dell'importo ricevuto. Senza un documento che attesti la natura del trasferimento come prestito e non come pagamento produttivo di reddito, come può il ricevente dimostrare l'assenza di obblighi fiscali associati a quel denaro?

In sintesi, la formalizzazione di un prestito infruttifero attraverso una scrittura privata non è solo una precauzione legale per proteggere i diritti del prestatore, ma serve anche a salvaguardare il ricevente da potenziali implicazioni legali e fiscali. Questo rende la scrittura privata un strumento essenziale per garantire trasparenza e sicurezza nelle transazioni di prestito infruttifero tra privati.

La tassazione della scrittura privata

La normativa fiscale italiana, specificatamente il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, disciplina la tassazione dei prestiti infruttiferi erogati da privati che non operano nell'ambito della loro attività professionale o imprenditoriale. Tale normativa prevede l'obbligo di registrazione del mutuo, indipendentemente dalla forma con cui è stato redatto - sia essa una scrittura privata non autenticata, una scrittura privata autenticata, o un atto pubblico - entro un termine fisso di 20 giorni dalla data di stipula, applicando un'aliquota del 3%. Questa aliquota si basa sull'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto, che per i prestiti infruttiferi corrisponde alla somma mutuata.

In aggiunta, l'atto è soggetto all'imposta di bollo, calcolata in 16 euro per ogni quattro facciate di documento. Tale imposizione si applica a prescindere dalla forma adottata per il contratto, evidenziando un approccio uniforme alla tassazione di questo tipo di operazioni finanziarie tra privati.

Differenze emergono tuttavia nel caso di prestiti formati per corrispondenza.

Per questi ultimi, la registrazione è necessaria solamente "in caso d'uso", secondo quanto previsto dalla Tariffa, Parte II, art. 1, lett. a, del D.P.R. 131/86. Si intende per "caso d'uso" situazioni quali il deposito dell'atto presso una cancelleria giudiziaria o amministrazioni pubbliche, a meno che tale deposito non sia obbligatorio per legge o non avvenga ai fini dell'adempimento di obblighi verso le stesse amministrazioni. Questo scenario introduce una certa flessibilità nella gestione dei prestiti infruttiferi, condizionando l'obbligo di registrazione alla loro effettiva "utilizzazione" in contesti giuridici o amministrativi.

Per cui dal profilo fiscale, certamente può essere conveniente formalizzare il contratto di prestito infruttifero con lo scambio per corrispondenza: ad esempio due per contenti in allegato proposta e accettazione.

Prestito formalizzato con il solo bonifico

La realizzazione di un prestito fruttifero attraverso il semplice utilizzo di un bonifico bancario può introdurre una serie di problematiche sia sotto l'aspetto fiscale che civilistico. Dal punto di vista fiscale, la somma trasferita mediante bonifico potrebbe essere interpretata come un pagamento soggetto a tassazione, piuttosto che come un prestito. Questa interpretazione potrebbe portare a conseguenze fiscali indesiderate per entrambe le parti coinvolte, poiché il trasferimento di denaro potrebbe essere considerato reddito imponibile per il ricevente.

Dal punto di vista civilistico, il nucleo della questione riguarda la necessità per chi effettua il prestito (mutuante) di dimostrare non solo di aver trasferito la somma di denaro, ma anche l'esistenza di un diritto alla restituzione di tale somma. Questo implica la presenza di un "titolo del pagamento" che giustifichi l'obbligo di restituzione da parte del ricevente (mutuatario). La sentenza della Cassazione del 08/10/2021, n. 27372, evidenzia che il mutuante è tenuto a fornire prova non solo della consegna delle somme ma anche del titolo che obbliga la controparte alla restituzione. Se l'azione legale si basa su un contratto specifico senza mettere in discussione il diritto del ricevente di trattenere la somma, diventa cruciale fornire argomentazioni solide a supporto della richiesta di restituzione, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze specifiche.

La Corte ha sottolineato l'importanza di evitare trasferimenti di ricchezza privi di una causa legittima, riaffermando il principio secondo cui non si possono giustificare passaggi patrimoniali ingiustificati. Nel caso in cui la domanda di restituzione venga respinta per mancanza di prova dell'obbligo pattuito, emerge il problema di determinare una causa valida che giustifichi il diritto del mutuatario a trattenere le somme ricevute. Se il mutuatario non riesce a fornire una giustificazione valida per il mantenimento delle somme, il giudice deve valutare con cautela, considerando tutte le circostanze del caso, per stabilire se la natura del rapporto e le circostanze giustifichino la ritenzione del denaro ricevuto senza una causa legittima.

Queste considerazioni evidenziano i rischi associati alla realizzazione di prestiti fruttiferi tramite bonifico senza una documentazione adeguata che formalizzi l'accordo e i termini del prestito, rischi che possono sfociare in complicazioni sia fiscali che legali per entrambe le parti coinvolte.

Prestito Infruttifero Fac Simile: le Principali Clausole

Esistono alcune clausole fondamentali che dovrebbero essere incluse in un fac simile di contratto di prestito infruttifero:

  • Parti Coinvolte: Identifica chiaramente il prestatore e il beneficiario. Questo dovrebbe includere i loro nomi completi, indirizzi e altre informazioni identificative.
  • Importo: Specifica l'importo esatto del prestito.
  • Durata: Determina il periodo di tempo entro il quale la somma ricevuta deve essere rimborsata.
  • Modalità di Rimborso: Indica come e quando il beneficiario restituirà l'importo ricevuto in finanziamento.
  • Assenza di Interessi: Stabilisce che il prestito è infruttifero e che nessun interesse verrà addebitato.
  • Decadenza dal Beneficio del Termine: Questa clausola prevede che, in caso di mancato pagamento di una o più rate del finanziamento da parte del beneficiario, il prestatore ha il diritto di richiedere la restituzione immediata dell'intero importo pagato per il finanziamento.
  • Garanzia: Questa clausola stabilisce che il beneficiario fornisce una garanzia per il prestito. La garanzia può essere un bene tangibile, come un'auto o una casa, o una garanzia personale. In caso di inadempimento del beneficiario, il prestatore può esigere la garanzia per recuperare il denaro prestato.
  • Data e Firma: Entrambe le parti devono firmare e datare il contratto per confermare il loro accordo.

Il modello di scrittura privata pronto all'uso

Di seguito è riportato un esempio o fac simile di un contratto di prestito infruttifero:

CONTRATTO DI PRESTITO INFRUTTIFERO

TRA:

Sig./Sig.ra [Nome e Cognome del Prestatore], nato/a il [data di nascita] a [luogo di nascita], residente in [indirizzo completo], codice fiscale [codice fiscale], in seguito denominato "Prestatore";

e

Sig./Sig.ra [Nome e Cognome del Prestatario], nato/a il [data di nascita] a [luogo di nascita], residente in [indirizzo completo], codice fiscale [codice fiscale], in seguito denominato "Beneficiario".

PREMESSO CHE:

Il beneficiario ha richiesto a prestatore un prestito infruttifero;

il prestatore ha la disponibilità della somma e ha manifestato la disponibilità a prestare tale importo senza ricevere alcun interesse;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra indicate

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1) Parti coinvolte: Il prestatore concede un prestito infruttifero al beneficiario per un importo totale di [Importo] euro.

2) Finalità del prestito: Il finanziamento è concesso con la finalità di [Finalità].

3) Termine di rimborso: Il beneficiario si impegna a restituire l'intero importo del prestito al prestatore entro il [Data di Scadenza].

4) Modalità di rimborso: Il rimborso avverrà tramite [Modalità di Rimborso] in [Numero di Rate] rate.

5) Rimborso anticipato: il beneficiario ha la possibilità di rimborsare anticipatamente l'importo del prestito liberamente se e in quando voglia farlo: è una facoltà del beneficiario e non un suo obbligo, potendo diversamente sfruttare il termine come pattuito.

6) Interessi: Questo prestito è concesso in modo infruttifero, quindi nessun interesse sarà addebitato sull'importo ricevuto come finanziamento.

7) Interessi moratori: In relazione a quanto previsto al punto precedente, resta però inteso tra le parti che il prestito è infruttifero nei limiti in cui il beneficiario rispetti le scadenze di restituzione. Ove ci sia un ritardo nella restituzione della singola rata o di più rate o dell’interi importo se previsto in unica soluzione, le parti concordano che sia dovuto sulla da rimborsare e non pagata tempestivamente il tasso di interesse moratorio che viene pattuito nel [percentuale]% annuo

8) garanzia: Il beneficiario fornisce una garanzia per il prestito, consistente in [Descrizione della Garanzia].

9) Decadenza dal beneficio del termine: Ove la restituzione si prevista tramite il pagamento rateizzato, si prevede che, in caso di inadempimento del beneficiario al pagamento anche di una sola rata, il prestatore avrà diritto a richiedere la restituzione immediata dell'intero importo del prestito ancora dovuto da maggiorarsi degli interessi moratori.

Data: [Data]

__________________ __________________

Firma del Prestatore Firma del Beneficiario

File Allegati:
Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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