1 ottobre 2022
Cessione crediti in blocco prova e Gazzetta Ufficiale. La recente sentenza Cass. 16 aprile 2021, n. 10200 si esprime sulla questione della prova che grava sul cessionario al fine di poter esercitare i crediti oggetto di cessione in blocco ex art. 58 d.leg. n. 385 del 1993.
La questione della cessione dei crediti in blocco e della relativa prova è oggetto di numerose recenti decisioni.
Per Cass. 16 aprile 2021, n. 10200 la prova della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 d.leg. n. 385 del 1993 può avvenire anche in appello e, soprattutto, la notifica al ceduto può far luogo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o alla relativa prova e può avvenire anche con l’avvio della procedura esecutiva, vale a dire nel precetto.
Cessione crediti in blocco: introduzione
Cass. 16 aprile 2021, n. 10200, in merito alle cessioni di crediti in blocco e relativa prova, ricorda anzitutto due aspetti: “cessione crediti in blocco prova la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713)” (Cass. 16 aprile 2021, n. 10200 su cessioni crediti in blocco e prova). Sottolinea poi che “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.” (Cass. 16 aprile 2021, n. 10200 su cessioni crediti in blocco e prova).
Prova della cessione di crediti in blocco: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e notificazione delle cessioni
Cass. 16 aprile 2021, n. 10200, in merito alle cessioni di crediti in blocco e relativa prova, si sofferma poi sulla pubblicità prevista per tali cessioni di crediti in blocco: “le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi): e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997)” (Cass. 16 aprile 2021, n. 10200, in merito alle cessioni di crediti in blocco e relativa prova).
La richiamata sentenza, indica quindi che la notificazione dell’intervenuta cessione del crediti in blocco può avvenire anche successivamente alla pubblicazione e perfino contemporaneamente all’avvio della procedura esecutiva: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile; ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass. 16 aprile 2021, n. 10200, in merito alle cessioni di crediti in blocco e relativa prova).
Cessione crediti in blocco prova: la sentenza riformata e i principi applicabili
Alla luce di tali indicazioni sulla prova nelle cessioni dei crediti in blocco, Cass. 16 aprile 2021, n. 10200 indica che “la Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto e dovrà valutare se, alla luce di tutto l'incarto processuale, risulti prova: i) della cessione e ii) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta; in caso di esito positivo, la Corte territoriale dovrà vagliare l'intervenuta utile notizia del medesimo negozio al debitore ceduto, in coerenza con quanto osservato e perciò anche con la notifica del precetto” (Cass. 16 aprile 2021, n. 10200, in merito alle cessioni di crediti in blocco e relativa prova).
A tale riguardo, continua Cass. 16 aprile 2021, n. 10200 “nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale; trattandosi della verifica "in iure" del ragionamento svolto dalla Corte, non vi è alcuna novità ostativa quale eccepita nel controricorso” (Cass. 16 aprile 2021, n. 10200).
Cessione crediti in blocco ex art. 58 d.leg. n. 385 del 1993: prova per lo specifico credito
Altra questione spesso discussa in causa in relazione alla prova circa le cessioni dei crediti in blocco è quella dell’inclusione dello specifico credito in discussione nel contratto di cessione.
Cass. 25 novembre 2020 n. 24551, in merito alle cessioni di crediti in blocco e relativa prova, ha indicato che “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Tale onere di dimostrare che lo specifico credito oggetto di cessione è incluso nella cessione stessa, non solo non vi è quando manchi una contestazione, ma anche quando il contratto individui con sufficiente chiarezza le singole categorie di crediti ceduti, così individuando senza incertezze i rapporti oggetto della cessione: “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 d.leg. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (nella specie la suprema corte ha cassato la sentenza con la quale la corte di appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie)” (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188).
Prova della cessione di crediti in blocco: conclusioni
La sentenza Cass. 16 aprile 2021, n. 10200 esprime principi di assoluto interesse in merito alla prova nella cessione dei crediti, alla notificazione e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La sentenza è scaricabile tra gli allegati alla pagina.
di Marco Ticozzi
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