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Persona fisica e giuridica: quale differenza? chi sono?

28 settembre 2023

Persona fisica e giuridica: chi sono? quale differenza e disciplina? Vediamo quali sono le caratteristiche ti tali due categorie di soggetto giuridico e quale è la loro disciplina. Le due ipotesi sono chiaramente differenti: analizziamo le differenze non solo tra le due tipologie ma anche tra le due discipline. La traccia dell’articolo che segue è basata su ciò che tratto nel corso di Diritto Privato che svolgo presso università Ca’ Foscari Venezia.

Persona fisica e giuridica: quale differenza?
Persona fisica e giuridica: chi sono? quale differenza?

Il soggetto giuridico: la persona fisica e la persona giuridica

Il sistema giuridico opera come un meccanismo di equilibrio, un contesto in cui diversi interessi, spesso in contrasto tra loro, trovano un punto d’incontro e di pacificazione. Tali interessi sono espressione di soggetti differenti, ciascuno portatore di specifiche necessità, aspirazioni e diritti. Ogni soggetto è, infatti, destinatario delle prescrizioni normative, risultando non solo come destinatario di obblighi, ma anche come titolare di diritti garantiti e tutelati dalla legge. In questa luce, il soggetto si configura come il nucleo attorno a cui ruotano le dinamiche normative e giuridiche.

I soggetti presi in considerazione dal corpus delle regole giuridiche sono principalmente due: la persona fisica, l'individuo concreto e tangibile, e la persona giuridica, entità astratta creata dalla legge e riconosciuta come soggetto di diritto. Ogni persona, fisica o giuridica, è portatrice di interessi diversi e talvolta contrapposti, ed è il sistema giuridico che, attraverso un processo di valutazione e ponderazione, mira a realizzare un contemperamento equo e armonico di tali interessi. L'obiettivo è quello di costruire un tessuto sociale coeso e giusto, in cui i diritti e i doveri di ogni soggetto sono riconosciuti e rispettati in modo equilibrato e proporzionato.

La persona fisica: chi è?

La persona fisica, nel linguaggio giuridico, si riferisce all'individuo umano, considerato come soggetto di diritti e doveri. In quanto tale, la normativa che la riguarda interseca principalmente tre sfere di capacità. In primo luogo, la capacità giuridica, ossia la possibilità di essere titolare di diritti e doveri; tutti gli individui, dal momento della nascita, sono dotati di tale capacità. In secondo luogo, c'è la capacità di agire, che permette alla persona di porre in essere atti giuridici con efficacia legale, quali la firma di contratti; questa capacità è generalmente acquisita con la maggiore età, quando l'individuo raggiunge una maturità tale da compiere scelte consapevoli. Infine, vi è la capacità naturale, che riguarda le attitudini fisiche e mentali dell'individuo, influenzando la sua possibilità di compiere certi atti o di vivere certe esperienze. Queste tre capacità, interconnesse e sovrapposte, definiscono il campo d'azione e di esistenza legale della persona fisica, costituendo il fondamento sul quale si costruisce l'intero edificio dei suoi diritti e doveri.

La persona giuridica: come funziona?

La persona giuridica è un ente che, grazie al riconoscimento della legge, possiede personalità giuridica, e come tale è in grado di essere titolare di diritti e di contrarre obbligazioni, analogamente a quanto avviene per le persone fisiche. Tale entità può essere costituita da organizzazioni o entità come società, associazioni, fondazioni e enti pubblici. Ogni persona giuridica possiede un proprio patrimonio, distinto da quello dei suoi membri o fondatori, e può agire in giudizio, contrarre, acquisire beni immobili e mobili, e partecipare a relazioni giuridiche in proprio nome.

La costituzione e il funzionamento delle persone giuridiche sono regolamentati da specifiche norme di legge e dai loro statuti interni. Ad esse è attribuito un insieme di diritti e doveri, ed è prevista la responsabilità giuridica per le azioni compiute nell’esercizio delle loro attività. Esistono differenti tipologie di persone giuridiche, ognuna con peculiarità, scopi e regolamentazioni distinte, che possono variare a seconda che esse perseguano fini di lucro, come le società commerciali, o fini sociali, culturali, assistenziali o altro, come nel caso delle associazioni e delle fondazioni. In ogni caso, il concetto di persona giuridica è essenziale nel diritto moderno, in quanto permette la realizzazione di progetti e iniziative che vanno oltre le possibilità e le capacità delle singole persone fisiche.

La persona fisica e le sue capacità: la capacità giuridica

La capacità giuridica è l'attitudine a essere titolare di diritti e doveri, sinonimo di soggettività o personalità giuridica. È un attributo intrinseco dell'individuo, acquisito al momento della nascita, come stabilisce l'art. 1, comma 1, del codice civile, momento che si identifica con l’inizio della respirazione polmonare. Non è più necessario, come in passato, che l’individuo nasca “vivo e vitale”, ossia con l’abilità di mantenere la vita.

La capacità giuridica si estende per l’intero arco della vita, perdendosi unicamente con la morte dell’individuo. È importante notare che anche i minori godono di capacità giuridica: possono quindi essere titolari di diritti, inclusi quelli di proprietà. Tuttavia, la mancanza di capacità di agire implica che non possono compiere atti giuridici validi autonomamente. Possono, per esempio, acquisire diritti di proprietà tramite l’azione dei genitori, che agiscono in qualità di loro rappresentanti legali, o attraverso meccanismi come l'eredità. In questo modo, i diritti e i doveri dei minori sono tutelati e riconosciuti, pur nelle limitazioni imposte dalla loro età e maturità.

La capacità di agire

La capacità di agire della persona fisica è un concetto distinto dalla capacità giuridica; se la seconda è l’attribuzione di diritti e doveri a un individuo fin dalla sua nascita, la prima rappresenta la facoltà legale di compiere atti giuridici, quali la stipulazione di contratti, attraverso cui l’individuo può acquisire ulteriori diritti o assumere nuovi doveri. La capacità di agire della persona fisica presuppone un individuo che sia in grado di intendere e di volere, e che possa, quindi, provvedere autonomamente ai propri interessi. Questa si acquista con il raggiungimento della maggiore età, ossia al compimento del diciottesimo anno di età, come stabilito dall'art. 2, comma 1, del codice civile.

Una persona fisica che non ha ancora raggiunto la maggiore età, pur essendo titolare di capacità giuridica, non possiede la capacità di agire, e di conseguenza, non è abilitato a compiere atti giuridici validi, come la stipula di contratti o altre dichiarazioni di volontà aventi effetti giuridici. In tali circostanze, i minori devono essere rappresentati da genitori o tutori legali, i quali agiscono per tutelare gli interessi e i diritti dei minori stessi.

La capacità naturale: la capacità di intendere e di volere della persona fisica

La capacità naturale della persona fisica rappresenta l’abilità mentale e cognitiva di comprendere e volere, essenziale per poter intraprendere decisioni consapevoli e ponderate. Questa capacità non è automaticamente connessa all’età o alla capacità giuridica o di agire. Infatti, ci possono essere soggetti maggiorenni, e quindi titolari di capacità di agire, che però possono essere carenti di capacità naturale, a causa di diverse condizioni, come malattie mentali o neurologiche.

In tali situazioni, la mancanza di capacità naturale della persona fisica può condurre il soggetto a concludere contratti svantaggiosi o non realmente voluti, poiché la sua capacità di intendere e di volere è compromessa. Ciò potrebbe causare pregiudizi significativi all'individuo in questione. In questi casi, l’art. 428 del codice civile italiano prevede la possibilità di annullamento degli atti giuridici compiuti da persone incapaci d’intendere o di volere al momento della conclusione, a patto che ne derivi un grave pregiudizio per l’autore dell’atto.

Tuttavia, l'annullamento è condizionato dalla prova della malafede dell'altro contraente, dimostrabile se emergono elementi che rivelano un danno potenziale o effettivo alla persona incapace o se le caratteristiche del contratto, o altre circostanze, evidenziano l'intento fraudolento o la consapevolezza dello stato di incapacità della controparte. Quindi, nonostante la presenza di tutele legali, l'assenza di capacità naturale nei soggetti con capacità di agire può portare a complesse questioni legali e a potenziali abusi.

Effettivamente, la rigidezza di questa regola e le intrinseche difficoltà nel conseguire l’annullamento di un contratto, stipulato in uno stato di incapacità naturale da un individuo dotato di capacità di agire, suggeriscono l’opportunità di approntare misure cautelative nei casi in cui soggetti presentano problematiche mentali o altre condizioni che possono compromettere, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

In presenza di tali condizioni, limitare preventivamente la capacità di agire di questi soggetti potrebbe rappresentare un mezzo efficace per prevenire situazioni di abuso e per tutelare gli interessi degli individui che, altrimenti, potrebbero trovarsi a confrontare conseguenze giuridiche e materiali gravemente pregiudizievoli. Questo rafforza la necessità di un’attenta valutazione delle condizioni psicofisiche degli individui nel determinare il loro status giuridico e le relative capacità, in modo da garantire un equilibrio tra autonomia personale e protezione dei soggetti vulnerabili.

La limitazione della capacità di agire delle persone: interdizione, inabilitazione a amministrazione di sostegno

Le possibili limitazioni alla capacità di agire della persona fisica, messe in atto per proteggere gli individui in situazioni di vulnerabilità, sono principalmente tre: l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno.

L'Interdizione: In caso di interdizione, sia l'amministrazione ordinaria che quella straordinaria sono revocate alla persona fisica interessata, e viene nominato un curatore per gestire tutti gli affari della persona interessata, che è completamente privata della capacità di agire.

L'Inabilitazione: In questa circostanza, alla persona fisica viene lasciata la possibilità di gestire l’amministrazione ordinaria, ma per atti di maggiore rilevanza giuridica ed economica è necessario l’intervento del curatore nominato.

L'Amministrazione di Sostegno: Questa è la soluzione più flessibile, poiché le limitazioni sono stabilite ad hoc, in funzione delle effettive necessità e capacità residue del beneficiario persona fisica, consentendo un approccio su misura alla tutela del soggetto.

Tali limitazioni sono imposte dal tribunale e risultano da una verifica anagrafica.

Le limitazioni alla capacità di agire della persona fisica sono strumenti giuridici cruciali per la protezione dei soggetti in stato di vulnerabilità. Queste limitazioni, essendo risultanti da atti pubblici, garantiscono una tutela incondizionata al soggetto con capacità limitata. Se un terzo dovesse contrarre con una persona sotto tali restrizioni, la tutela del soggetto incapace è assicurata senza che vi sia la necessità di dimostrare la malafede del terzo contraente. La trasparenza e l'accessibilità di tali informazioni assicurano, quindi, che i diritti del soggetto vulnerabile siano preservati e rispettati, prevenendo potenziali abusi e danni.

In particolare l’amministrazione di sostegno per la persona fisica

Dalla sua introduzione, l’amministrazione di sostegno è la procedura di gran lunga più utilizzata per la limitazione della capacità agire della persona fisica.

L'amministrazione di sostegno, introdotta dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, è un meccanismo giuridico che permette la protezione delle persone che, a causa di menomazioni fisiche o psichiche o stati di infermità, si trovano nell’impossibilità, anche solo parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, garantendo così un'adeguata assistenza legale. Questa figura giuridica, presente anche nel diritto tedesco, è distintiva rispetto ad altre misure come l'interdizione e l'inabilitazione, non per il tipo di situazioni in cui può essere applicata, ma per la sua flessibilità e ampia applicazione.

Caratteristiche e Implementazione: l'amministrazione di sostegno si focalizza sulla personalizzazione dell'assistenza in base alle esigenze del soggetto, con una varietà di strumenti di protezione che il giudice può adattare a seconda dei casi. Questa misura è basata sull'idea di adattarsi meglio alle necessità individuali del beneficiario persona fisica, tenendo conto della natura e della durata della malattia o dell’impedimento, e di tutte le circostanze specifiche del caso. L’amministratore di sostegno viene nominato con decreto del giudice tutelare, attraverso un processo che dettaglia gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario. In ogni caso, il beneficiario mantiene la capacità di agire, specialmente per gli atti necessari a soddisfare gli interessi della vita quotidiana.

Limiti e Responsabilità: se l’amministratore agisce oltre i poteri conferitigli, gli atti compiuti possono essere annullati entro cinque anni dalla cessazione della procedura. Tale annullamento può essere richiesto da vari soggetti, tra cui lo stesso beneficiario persona fisica o i suoi eredi. L'amministrazione di sostegno può cessare se disposta a tempo determinato o se risulta non più necessaria, o inadeguata allo scopo, e in tal caso si può procedere a un giudizio di interdizione o inabilitazione.

Applicabilità: questa misura è particolarmente adatta a individui le cui condizioni fisiche potrebbero influire sul loro sviluppo psichico, come nel caso dei sordomuti e dei ciechi dalla nascita o dalla prima infanzia, i quali, nonostante siano in linea di principio pienamente capaci di agire, possono beneficiare di un sistema che tutela i loro interessi.

L'amministrazione di sostegno rappresenta, quindi, un avanzamento significativo nella tutela dei diritti delle persone con diversi gradi di vulnerabilità, permettendo una maggiore flessibilità e adattabilità alle esigenze specifiche di ciascun individuo.

I contratti conclusi validamente dal minorenne

Il minorenne, indipendentemente dalla sua età e dalla natura o contenuto del contratto, rimane legalmente incapace di contrarre, non potendo acquisire diritti o assumere obbligazioni per sé stesso. Tuttavia, la giurisprudenza, entro certi limiti, ha delineato scenari in cui un minore potrebbe concludere contratti, presumendo che agisca come rappresentante dei genitori. Questo perché, per la validità del contratto, è sufficiente che il rappresentante, nel caso il minore, abbia la capacità naturale di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso.

Questa interpretazione consente ai minori di concludere contratti che, per loro stessa natura, non potrebbero concludere, e i beni acquisiti o le obbligazioni assunte dal minore sono, giuridicamente, attribuiti ai genitori. Questa possibilità è generalmente limitata a contratti comuni e di valore non troppo elevato, dove si può presumere ragionevolmente che il minore agisca in rappresentanza dei genitori, come nel caso di un bambino che acquista un quaderno. L'età del minore e la natura del contratto giocano un ruolo chiave in questa valutazione: più il minore è vicino alla maggiore età, più ampio sarà il ventaglio di contratti che si presume possa concludere, e viceversa.

Chi contratta con il minore deve valutare, in base all'età di quest'ultimo e alla natura del contratto, se il minore abbia la capacità naturale di intendere e di volere, e se stia agendo quale rappresentante dei genitori. Per esempio, un gioielliere avrebbe motivo di dubitare della capacità rappresentativa di un diciassettenne che volesse acquistare un gioiello di valore.

Questa modalità, quindi, serve a garantire una certa agibilità ai minori, permettendo loro di compiere atti della vita quotidiana, pur tutelando le responsabilità dei genitori e gli interessi dei terzi contraenti, rendendo il sistema flessibile ma al tempo stesso protettivo.

I luoghi della persona fisica: domicilio e residenza

La residenza e il domicilio sono aspetti cruciali nell'identificazione giuridica di una persona. La residenza è generalmente intesa come il luogo della dimora abituale della persona, mentre il domicilio è il luogo in cui un individuo ha istituito la sede principale dei suoi affari o interessi.

Un primo aspetto importante da considerare è la distinzione tra residenza anagrafica ed effettiva. La residenza anagrafica, ossia quella registrata presso l'anagrafe comunale, potrebbe non coincidere con la residenza effettiva di una persona, talvolta per motivi fiscali, come ad esempio usufruire di benefici legati alla “prima casa”. Nonostante ciò, si presume che la residenza effettiva coincida con quella anagrafica, a meno che non venga dimostrato il contrario.

Un secondo aspetto rilevante della residenza riguarda i beni presenti al suo interno. Si presume che i beni situati nella residenza di un debitore siano di sua proprietà e, quindi, siano pignorabili. Qualora questi beni appartengano a un terzo residente nella stessa abitazione, il terzo può opporsi al pignoramento, ma deve dimostrare con un atto a data certa che la proprietà è sua.

La residenza ha implicazioni significative anche in altre aree del diritto. Ad esempio, la celebrazione di un matrimonio avviene nel comune dove uno degli sposi ha residenza, e il pagamento delle obbligazioni può essere effettuato al domicilio del creditore o del debitore. Inoltre, la definizione di domicilio e residenza ha un impatto importante nei procedimenti giuridici, poiché determina la competenza territoriale del giudice.

Questi concetti, nonostante possano apparire semplici in superficie, hanno molteplici sfaccettature e implicazioni, influenzando una vasta gamma di situazioni legali e contribuendo a stabilire i diritti e le responsabilità degli individui nel contesto legale.

Scomparsa, Assenza e Morte presunta della persona fisica

Quando una persona scompare dal suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, sorgono diverse questioni legali, soprattutto relative alla gestione del suo patrimonio e, eventualmente, all'apertura della successione. In assenza di informazioni certe sulla vita o la morte del soggetto, la legge prevede diversi passaggi per gestire la sua assenza.

Immediatamente dopo la Scomparsa: Chiunque abbia un interesse o il pubblico ministero può chiedere al tribunale dell'ultimo domicilio o residenza dello scomparso la nomina di un curatore, con lo scopo di preservare il patrimonio dello scomparso.

Dopo due anni dalla Scomparsa: Trascorsi due anni dall'ultimo avvistamento o notizia dello scomparso, il tribunale può dichiarare l’assenza della persona e assegnare temporaneamente i beni di quest’ultimo a coloro che ne sarebbero stati gli eredi legali, se fosse deceduto. Questi avranno il diritto di amministrare i beni e percepire eventuali rendite, pur senza poterli alienare o ipotecare.

Dopo dieci anni dalla Scomparsa: Se, dopo dieci anni, non si hanno ancora notizie dello scomparso, il tribunale può dichiarare la sua morte presunta, con tutti gli effetti legali che ciò comporta, tra cui l’apertura della successione. Questa dichiarazione produce effetti retroattivi dalla data della morte presunta.

Ulteriori Aspetti e Conseguenze:

La dichiarazione di morte presunta non esclude la possibilità di un successivo accertamento giudiziale della morte naturale o dell’eventuale sopravvivenza del soggetto.

Se lo scomparso ricompare, ha il diritto alla restituzione dei beni nel loro stato attuale o al valore dei beni venduti, a meno che questi non siano stati già consumati.

In caso di ricomparsa del soggetto, un nuovo matrimonio del coniuge perde efficacia, con il ripristino del precedente vincolo matrimoniale, a meno che il nuovo matrimonio non sia ritenuto putativo, producendo quindi effetti legali validi.

Questi passaggi e procedure legali sono essenziali per proteggere gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, tra cui potenziali eredi, creditori e, nel caso in cui lo scomparso dovesse ricomparire, lo stesso individuo. La legge, con le sue fasi e le sue protezioni, cerca di bilanciare gli interessi e i diritti delle parti, fronteggiando l'incertezza e le possibili conseguenze della scomparsa di una persona.

I vari tipi di persona giuridica: Le associazioni

Un'associazione è una struttura organizzativa collettiva, la cui missione è perseguire interessi e obiettivi di natura prevalentemente ideale e non economica. Tale entità è formata da persone unite volontariamente con l'intento di realizzare fini comuni, mettendo in comune risorse, conoscenze ed energie. Sebbene il suo scopo principale non sia la generazione di profitto, un'associazione può svolgere attività economiche, purché eventuali ricavi o profitti siano rigorosamente reinvestiti nell'associazione, a supporto del raggiungimento degli scopi delineati dallo statuto. È tassativamente proibito, infatti, distribuire utili ai membri o partecipanti dell'associazione.

Secondo l'art. 38 del codice civile, per le obbligazioni derivanti da azioni intraprese da chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, risponde l'associazione stessa con il fondo comune, e personalmente e solidalmente, rispondono le persone che hanno agito. Pertanto, coloro che hanno agito per conto dell'associazione assumono responsabilità notevoli e specifiche, e in caso di inadempienze dell’associazione, possono essere chiamati a rispondere personalmente e congiuntamente per i debiti contratti.

Questo implica l'importanza di operare con la massima diligenza, onestà e prudenza, nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle normative di legge vigenti, al fine di salvaguardare l'integrità e la solvibilità dell'associazione.

Le associazioni svolgono un ruolo cruciale nella promozione e nel sostegno di iniziative di rilevanza sociale, culturale, educativa, sportiva e ricreativa, arricchendo la vita delle comunità in cui sono inserite e propagando valori di solidarietà e impegno civico. La loro funzione è, quindi, indispensabile per il progresso e il benessere della società.

Le fondazioni

Le fondazioni sono entità giuridiche stabilite con l'intento di realizzare obiettivi di pubblica utilità, in campi come l'educazione, la cultura, la ricerca, la sanità, la solidarietà sociale e molti altri. Contrariamente alle associazioni, le fondazioni non sono costituite dalla volontà associativa di più persone, ma solitamente da un unico fondatore che destina un patrimonio, che può essere in denaro, beni o diritti, a uno specifico scopo benefico o filantropico.

Il loro scopo deve essere imperativamente di pubblica utilità, ovvero, deve perseguire il benessere collettivo e soddisfare interessi della comunità, e per questo, il campo d'azione delle fondazioni è ancor più ristretto e regolamentato rispetto a quello delle associazioni. Le fondazioni, infatti, operano attraverso programmi e progetti che non possono deviare dall’interesse generale e dal perseguimento del bene comune, e qualsiasi utilizzo del patrimonio e degli eventuali profitti deve essere rigorosamente allineato ai fini istituzionali dichiarati.

Le fondazioni, quindi, svolgono un ruolo significativo nel contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità, fungendo da catalizzatori di risorse e competenze per la realizzazione di iniziative che rispondono a bisogni collettivi e promuovono il miglioramento della qualità della vita e il progresso della società.

La persona giuridica: società di persone e di capitali

Le società sono entità che si costituiscono con l'obiettivo di realizzare profitti, ed sono strettamente regolamentate dalla legge. Le società si dividono principalmente in due tipologie: società di persone e società di capitali, e ciascuna di queste ha delle specifiche caratteristiche e regolamentazioni.

Le società di persone, tra le quali si annoverano la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice, sono entità in cui i soci, persone fisiche o giuridiche, sono direttamente responsabili delle obbligazioni sociali. Pur essendo considerate soggetti giuridici, le società di persone non possiedono una propria personalità giuridica distinta da quella dei soci. Questo significa che i soci rispondono personalmente e, in alcuni casi, illimitatamente dei debiti della società, rendendo il loro patrimonio personale esposto ai creditori sociali.

Dall’altra parte, le società di capitali, come la società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata, sono dotate di personalità giuridica propria. Ciò comporta una netta separazione tra il patrimonio della società e quello dei soci. In questo tipo di società, i soci non sono personalmente responsabili dei debiti sociali, limitando la loro perdita massima al capitale investito nella società. Questo sistema protegge il patrimonio personale dei soci dalle eventuali perdite della società.

Tuttavia, nelle società di capitali può emergere un problema di responsabilità per gli amministratori nel caso in cui abbiano gestito la società in modo negligente o imprudente, causando danni. In tali circostanze, gli amministratori possono essere chiamati a rispondere personalmente per gli atti compiuti durante l'esercizio della loro funzione, soprattutto se tali atti hanno provocato danni ai terzi o alla società stessa.

Le persone giuridiche: Gli enti pubblici

Gli enti pubblici si differenziano significativamente dalle organizzazioni collettive private, come associazioni, fondazioni e società, rappresentando entità giuridiche pubbliche, regolate da normative specifiche, con finalità e poteri distinti. Le loro funzioni sono dettate dal diritto pubblico, e il loro raggio di azione è solitamente legato alla tutela del bene comune e alla realizzazione degli interessi della collettività.

Tipologie di Enti Pubblici: gli enti pubblici includono lo Stato e altri enti territoriali come regioni, province, città metropolitane e comuni, ciascuno dotato di specifiche competenze e autonomie. Essi rappresentano diversi livelli della comunità nazionale, regionale o locale e operano nell'ambito delle proprie attribuzioni per rispondere ai bisogni generali delle rispettive comunità, esercitando poteri sovrani e potestà di imperio, e rispettando le forme e i limiti stabiliti dalla Costituzione.

Inoltre, esistono altri enti pubblici con finalità specifiche, che possono essere nazionali o locali e mono o plurisettoriali, come enti di previdenza e università, o enti pubblici economici focalizzati su attività commerciali. Questi enti possono essere considerati strumentali dello Stato o di altri enti territoriali, avendo lo scopo di implementare specifiche funzioni che gli enti territoriali potrebbero esercitare direttamente.

Caratteristiche e Regolamentazioni: gli enti pubblici operano secondo norme specifiche esterne al codice civile e presentano un’atipicità strutturale, ovvero l’assenza di normative univoche applicabili a tutti gli enti pubblici. I loro regolamenti, poteri, funzioni e strutture sono variamente definiti da diverse leggi, in base al tipo e all'ambito di competenza dell'ente pubblico.

Le strutture organizzative degli enti pubblici territoriali possono essere vagamente paragonate a quelle delle associazioni e delle società, avendo un organo assembleare come i consigli regionali, provinciali, comunali, o il parlamento, mentre gli enti pubblici strumentali tendono a riprodurre schemi più simili a quelli delle fondazioni, con solo organi esecutivi.

Capacità e Responsabilità: gli enti pubblici territoriali godono di una doppia capacità, di diritto pubblico e privato. Possono emanare atti autoritativi, dettare norme e regolamenti, e allo stesso tempo, operare in un contesto di diritto privato, acquistando beni, stipulando contratti e assumendo personale. In contrasto, gli enti pubblici strumentali possiedono principalmente capacità di diritto privato, e le loro operazioni e rapporti sono in genere regolati dal codice civile.

In sintesi, gli enti pubblici sono essenziali per la gestione e l'organizzazione delle comunità a diversi livelli, con funzioni, responsabilità e strutturazioni diverse, operando secondo le leggi e i principi del diritto pubblico e, in alcuni casi, del diritto privato.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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