Diritti della personalità: quali sono?
I diritti della personalità : quali sono? quale può essere un elenco dei principali diritti della persona?
I diritti della personalità sono un insieme di prerogative
fondamentali, intimamente legate alla dignità e all'integrità dell'essere
umano, che godono di tutela costituzionale in quanto essenziali per il pieno
sviluppo della persona umana in società. Questi diritti, il cui riconoscimento
è ancorato alla nozione di diritti umani, sono inalienabili, irrinunciabili e
inviolabili, e comprendono il diritto alla vita, alla salute, alla libertà,
all'integrità fisica e psichica, all'onore, all'identità personale e alla
riservatezza.
Nell'articolo che segue, esploreremo le caratteristiche
fondamentali dei diritti della personalità, esaminando come questi si siano
evoluti storicamente e siano stati recepiti nel quadro giuridico e
costituzionale. Verranno portati alla luce esempi concreti e situazioni in cui
questi diritti vengono tutelati, chiariti o potenzialmente violati,
considerando anche come i cambiamenti sociali, tecnologici e culturali incidano
sulla loro interpretazione e applicazione.
L'analisi si estenderà, tra gli altri, ai diritti alla vita,
alla libertà e alla sicurezza personale, all'integrità fisica e morale,
all'identità personale, all'immagine, alla riservatezza, così come alla tutela
dell'onore e della reputazione.

Diritti della Personalità: introduzione
I diritti della personalità sono concepiti come diritti
inalienabili, esistenti indipendentemente dalla legislazione che li riconosce.
Questi diritti, radicati nella nozione di diritti umani, sono garantiti a ogni
individuo indipendentemente dal contesto politico e sociale in cui vive, e ogni
Stato ha il dovere di riconoscerli e garantirli. Si tratta, tra gli altri, del
diritto alla vita, alla salute, all’integrità fisica, alla libertà personale,
alla riservatezza e all’espressione del pensiero.
Evoluzione Storica e Dichiarazioni Fondamentali
La storia delle dichiarazioni sui diritti della personalità
è lunga e varia, con documenti seminali come la Magna Charta del 1225 e il Bill
of Rights del 1689 in Inghilterra, nonché la Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino del 1789 in Francia. Questi documenti, benché
espressione di una consapevolezza crescente dei diritti umani, manifestavano
una certa relatività storica, limitando talvolta i diritti a certe classi di
persone e, come nel caso di alcune dichiarazioni americane, coesistendo con
istituzioni come la schiavitù.
La teorizzazione sistematica dei diritti della personalità è
stata principalmente sviluppata dalla Scuola del diritto naturale tra il XVII e
il XVIII secolo. Figure come Grozio, Domat, e Pufendorf hanno ideato sistemi di
diritto basati sulla ragione e sulla legge naturale universale, distinguendosi
per la loro laicità e opponendosi ai principi dispotici dell’epoca. Questa
visione ha influenzato la formulazione delle Costituzioni moderne, che hanno
integrato questi diritti nei loro principi fondamentali.
Articolo 2 della Costituzione e tutela dei diritti della personalità
L’articolo 2 della Costituzione Italiana detiene un ruolo
centrale e peculiare nella salvaguardia dei diritti della personalità,
stabilendo che: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità.” Questo articolo non solo serve come pilastro di protezione dei
diritti umani, ma riconosce e conferisce anche il loro carattere di
“inviolabilità”.
Dal testo dell’articolo 2 non emergono indicazioni precise o
elenchi dettagliati riguardo alla natura o al numero di tali diritti
inviolabili. Questa mancanza di specificità nella norma costituzionale ha dato
origine a quello che viene definito il carattere “atipico” dei diritti della
personalità. Significa che non è la norma stessa a delineare esaurientemente
quali siano questi diritti, ma è compito dell’interprete giuridico, e in
particolare della giurisprudenza, valutarli e riconoscerli. Questa atipicità
permette un adattamento e un’evoluzione dinamica del concetto di diritti della
personalità nel tempo, dando la possibilità di riconoscere nuovi diritti che in
passato non erano considerati o non esistevano, come il diritto alla
riservatezza.
Questo meccanismo di interpretazione e adattamento è
fondamentale per l’evoluzione del diritto e della società, consentendo l’inserimento
di nuovi diritti e garantendo la loro tutela in modo adeguato. L’atipicità,
inoltre, permette al sistema giuridico di non rimanere ancorato a
interpretazioni desuete o superate, offrendo una base solida ma flessibile per
l’affermazione e la protezione dei diritti dell’uomo.
In questo contesto, l’articolo 2 si presenta come un faro
orientativo per la tutela dei diritti della personalità, offrendo un principio
generale che gli organi giurisdizionali e legislativi sono chiamati ad
applicare e sviluppare, con il compito di riconoscere e garantire diritti già
esistenti, e di identificare e tutelare nuovi diritti emergenti, in risposta
alle trasformazioni e alle esigenze della società contemporanea. In tal modo,
l'articolo 2 contribuisce al progresso del pensiero giuridico e alla promozione
di una visione inclusiva e progressista dei diritti umani.
Atti di Disposizione del Proprio Corpo
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono strettamente
connessi con la tematica dei diritti della personalità, essendo espressione del
diritto all'autodeterminazione e all’integrità fisica. La legge stabilisce una
distinzione cruciale tra atti che causano una diminuzione permanente della
integrità fisica, che sono proibiti, e quelli che non la causano, come le
donazioni di sangue o il prelievo di un rene, che sono permessi e regolamentati
da specifiche leggi.
È essenziale riconoscere che il termine “atto di
disposizione” è in questo contesto utilizzato in modo improprio; il consenso al
prelievo di organi o alla trasfusione sanguigna può essere sempre revocato dal
consenziente, e non obbliga irrevocabilmente l'individuo, che mantiene sempre
il diritto di ritirare il suo consenso. Inoltre, questi “atti di disposizione”
non possono essere considerati né contratti né atti unilaterali; la loro natura
è alquanto diversa, e le norme relative a tali atti non sono applicabili in
questo contesto.
La normativa sottolinea la proibizione degli atti che
causano una diminuzione permanente della integrità fisica, ma è anche attenta
ad altre tipologie di atti che, pur non provocando una perdita dell'integrità
fisica, sono ritenuti contrari alla legge, all’ordine pubblico, o al buon
costume, in quanto ritenuti riprovevoli dalla coscienza sociale.
Questo approccio normativo alla disposizione del proprio
corpo è sintomo di un tentativo di bilanciare la protezione dell'integrità
fisica e della dignità umana con la libertà individuale e il diritto di
autodeterminazione. La legge mira a garantire la libertà personale, evitando
possibili abusi o sfruttamenti, e nello stesso tempo, proteggere l'integrità
fisica e psicologica dell'individuo, soprattutto quando non è in grado di
esprimere un consenso informato.
Nel caso di procedure mediche o chirurgiche, nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione
di legge, rafforzando ulteriormente l'importanza del consenso informato e del
diritto alla libertà personale e alla propria integrità fisica. Se una persona
è incapace di esprimere il proprio consenso, può essere sostituita da un legale
rappresentante, fatta eccezione per alcuni casi specifici, come l'aborto in
minorenni o donne interdette, dove è richiesto anche il consenso della donna
stessa.
In sintesi, gli atti di disposizione del proprio corpo
rappresentano un punto di convergenza tra la libertà individuale, i diritti
della personalità, e l'integrità fisica. La normativa vigente si sforza di
equilibrare tali diritti e interessi, garantendo il rispetto dell’individuo e
la sua libertà di scelta nel contesto della tutela legale dell’integrità fisica
e della dignità umana.
Tutela dell’Onore come diritto della persona
La tutela dell'onore è una componente chiave dei diritti
della personalità, rappresentando il diritto alla dignità, al decoro personale
e alla considerazione sociale. Questo diritto, sebbene non goda di specifica
protezione civile, è tuttavia disciplinato penalmente attraverso norme che
puniscono l’ingiuria e la diffamazione, offese all’onore o al decoro della
persona o alla reputazione altrui.
Il contenuto del diritto all’onore viene delineato
principalmente attraverso il codice penale, che proibisce e punisce
espressamente atti che ledono l’onore e il decoro della persona, a prescindere
dalla verità o notorietà dei fatti attribuiti.
Una affermazione, anche se riferita a un fatto vero, può
essere considerata lesiva dell’onore se espressa in un modo che risulta
offensivo, dispregiativo o denigratorio. La modalità e il contesto in cui viene
comunicata un'informazione hanno un impatto significativo sulla percezione del
messaggio e possono alterare il senso della dichiarazione, rendendo una verità
oggettiva una fonte di umiliazione e discredito.
Tale protezione legale è concretizzata sia attraverso
sanzioni penali che attraverso risarcimenti civili, al fine di riparare danni
sia patrimoniali che non patrimoniali.
I danni patrimoniali sono quei danni che incidono
direttamente sull'aspetto economico e finanziario di un individuo o di
un'entità. Ad esempio, la diffamazione o altre forme di lesione all'onore
possono portare alla perdita di clienti, compromettendo così la reputazione e
l'integrità economica di un'impresa o di un professionista.
I danni non patrimoniali, invece, si riferiscono alla
sofferenza morale del soggetto e sono risarcibili quando l’illecito altrui leda
un diritto costituzionalmente protetto, come avviene nel caso di lesione
dell’onore. La valutazione e il risarcimento dei danni non patrimoniali è
spesso difficile, in quanto questi danni non hanno un valore economico
facilmente quantificabile. Solitamente, in questi casi, si procede con una
liquidazione equitativa da parte del giudice.
La protezione civile di tale diritto ha acquisito crescente
rilevanza, soprattutto nei casi di diffamazione a mezzo stampa, riconoscendo
alla vittima il diritto di ottenere riparazione anche in sede civile e
stabilendo che la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale può
essere decretata anche dal giudice civile.
Un ulteriore strumento di tutela è il diritto di rettifica,
che consente a chi si ritenga offeso o diffamato di chiedere la correzione
delle informazioni false o lesive pubblicate sui media. Questo diritto
rappresenta una specifica salvaguardia dell'onore e della reputazione delle
persone, permettendo a chi è stato leso di ripristinare la verità e di
difendere la propria dignità.
È importante sottolineare che il diritto all'onore, in
quanto diritto della personalità, è indisponibile e inalienabile; ogni accordo
che preveda la commissione di atti lesivi dell'onore o che stabilisca un
compenso per tali atti è considerato nullo. Tuttavia, il consenso volontario e
non remunerato a pubblicare notizie potenzialmente lesive esime da
responsabilità sia penale che civile.
In sintesi, la tutela dell'onore attraverso la normativa
penale e civile sottolinea l'importanza di salvaguardare la dignità e la
reputazione degli individui, consolidando il valore e l'importanza di tali
diritti nel contesto più ampio dei diritti della personalità. Questa protezione
è un elemento fondamentale nella promozione del rispetto e della considerazione
sociale dell'individuo, costituendo un baluardo contro le offese e le lesioni
alla sua integrità morale e personale.
Il diritto alla identità personale
I diritti della personalità rappresentano un complesso di
prerogative in costante evoluzione e adattamento alle contemporanee esigenze
sociali e tecnologiche, atte a salvaguardare gli aspetti multiformi
dell'individuo. Nell'era moderna, dove la comunicazione di massa e
l'innovazione tecnologica impongono sfide inedite, emergono nuove necessità di
protezione della personalità umana, con particolare riguardo all'identità
personale.
Il diritto all’identità personale è uno di questi diritti
fondamentali e si distingue per essere una salvaguardia essenziale
dell'individualità dell'essere umano. Questo diritto tutela la persona da
deformazioni e travisamenti della propria immagine e identità politica, etica,
o sociale, impedendo l'attribuzione di azioni non compiute o di credenze non
condivise dal soggetto. La violazione di questo diritto può avvenire anche in
assenza di un danno diretto all’onore o alla reputazione dell’individuo, dato
che interessa principalmente la coerenza tra l’immagine percepita e le reali
azioni o convinzioni del soggetto.
Il diritto all’identità personale è particolarmente
rilevante quando si considerano situazioni in cui l’immagine di una persona
viene utilizzata in modi che possono travisare le sue reali convinzioni o il
suo carattere. Un esempio emblematico è quello di una coppia di giovani che
avevano concesso il permesso per la pubblicazione della loro fotografia su una
rivista. Tuttavia, tale immagine venne successivamente usata da terzi per
creare un manifesto di propaganda politica senza il loro consenso. Questo
utilizzo improprio ha generato una falsa percezione del pubblico riguardo alle
convinzioni politiche della coppia, facendo presumere, erroneamente, che essi
supportassero gli obiettivi politici propagandati nel manifesto, in quel caso
specifico, l’abrogazione della legge sul divorzio. Tale distorta
rappresentazione ha, quindi, lesionato il loro diritto all'identità personale,
alterando la percezione pubblica delle loro reali convinzioni e posizioni
etiche e sociali.
Tutela del diritto all’immagine come diritto della personalità
La normativa sulla tutela dell'immagine prevede delle
distinzioni importanti tra persone comuni e persone notorie. Per le persone
comuni, è generalmente necessario ottenere il loro consenso prima di pubblicare
o esporre la loro immagine, con alcune eccezioni. Ad esempio, se l'immagine è
stata scattata durante un evento pubblico, il suo uso potrebbe essere
consentito senza la necessità di ottenere un consenso, purché la pubblicazione
dell'immagine non sia distorta o estranea al contesto dell'evento, o non venga
utilizzata a grande distanza di tempo dall'avvenimento, potenzialmente
alterando il suo significato originario o il contesto in cui è stata acquisita.
Per le persone notorie, come politici, attori e atleti,
esiste un equilibrio diverso tra il diritto alla privacy e l'interesse pubblico
all'informazione. L'immagine di tali persone può essere generalmente utilizzata
senza consenso, dato che vi è un interesse pubblico riconosciuto nell'essere
informati su queste figure. Tuttavia, anche per le persone notorie, la
protezione del loro diritto all’immagine permane nel rispetto della loro
dignità, del loro decoro e della loro reputazione. L'uso non autorizzato delle
immagini di persone notorie che rappresentano o rivelano aspetti intimi o
privati della loro vita, o che possono danneggiare la loro reputazione, è
proibito. Ad esempio, non si potrebbe pubblicare un'immagine di un attore o
un'attrice in un contesto intimo senza il suo consenso.
Quando si parla di utilizzo commerciale delle immagini, il
consenso è obbligatorio sia per le persone comuni che per quelle notorie.
L'utilizzo dell'immagine di una persona a scopi commerciali senza il suo
consenso esplicito è rigorosamente vietato, poiché ciò implicherebbe
un'appropriazione dell'identità altrui a beneficio economico. Questo è valido
anche quando l'immagine è utilizzata in pubblicità o in altri contesti
promozionali, indipendentemente dalla notorietà della persona raffigurata. In
tali casi, il consenso non solo è essenziale, ma deve essere informato e
specifico, dettagliando in che modo e in quali contesti l'immagine verrà
utilizzata.
Recenti diritti della personalità: la tutela della riservatezza
Il diritto alla riservatezza è uno degli elementi
fondamentali dei diritti della personalità e trova la sua essenza nella
protezione della sfera privata dell'individuo, permettendo a ogni persona di
mantenere la confidenzialità su informazioni personali, sentimenti, pensieri e
attività quotidiane. Questo diritto riconosce a ciascuno la facoltà di decidere
quali aspetti della propria vita rendere pubblici e quali mantenere privati, e
protegge contro l'accesso, la rivelazione e l'utilizzo non autorizzato di tali
informazioni.
La legislazione tutela la riservatezza regolamentando
l'accesso e la divulgazione di informazioni private, limitando l'uso delle
tecnologie di sorveglianza, e imponendo sanzioni per la violazione della
privacy. In particolare, le norme prevedono che sia illecito raccogliere,
utilizzare o divulgare informazioni private senza il consenso informato
dell'individuo interessato.
Questo diritto alla riservatezza, tuttavia, non è assoluto e
incontra limiti quando entra in conflitto con altri interessi legittimi, come
il diritto alla libertà di informazione e il diritto di cronaca. Per esempio,
la pubblicazione di informazioni private può essere giustificata se è
nell'interesse pubblico, come nel caso in cui le informazioni rivelate
riguardano il comportamento illecito di una persona pubblica.
Laddove ci sia violazione della riservatezza, l'individuo
lesso ha il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti e può
ricorrere ai rimedi legali disponibili, quali l'ingiunzione, il risarcimento
del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, e la tutela dell'immagine e
dell'onore. L'equilibrio tra il diritto alla riservatezza e altri diritti e
libertà è dunque un elemento essenziale per garantire il rispetto della dignità
e dell'integrità della persona nell'ambito del più ampio sistema dei diritti
della personalità.