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Art. 2884 cc e cancellazione ipoteca: riforma sentenza e giudicato

24 agosto 2022

Art. 2884 cc e cancellazione ipoteca giudiziale in caso di riforma della sentenza ma senza giudicato. L’art. 2884 c.c. prevede il diritto della parte di ottenere la cancellazione dell’ipoteca quando è ordinata con sentenza passata in giudicato.
Ci si chiede, in particolare, se sia possibile agire per ottenere tale cancellazione dell’ipoteca nel caso in cui venga riformata la sentenza in forza della quale l’ipoteca era stata iscritta. Nella sostanza, ai sensi dell’art. 2884 cc è possibile agire immediatamente per la cancellazione dell’ipoteca ove vi sia la riforma della sentenza oppure occorre attendere il passaggio in giudicato ex art. 2884 c.c.?

Art. 2884 Cc E Cancellazione Ipoteca
Art. 2884 Cc E Cancellazione Ipoteca: Riforma Sentenza E Giudicato

Art. 2884 cc, riforma sentenza e giudicato per la cancellazione dell’ipoteca giudiziale: Cass. Sezioni Unite 626/1967

Una risalente sentenza a Sezioni unite della Cassazione aveva affrontato la questione della possibilità di agire in giudizio per ottenere la cancellazione dell’ipoteca in presenza della riforma della sentenza in forza della quale era stata iscritta e senza attendere il giudicato di cui all’art. 2884 cc.

Cass. civ. Sez. Unite, 21 marzo 1967, n. 626 ha infatti indicato che “qualora sia stata iscritta ipoteca giudiziale in base ad una sentenza di condanna emessa in primo grado e tale condanna sia stata revocata con la sentenza d'appello, la parte contro la quale l'ipoteca è stata iscritta può instaurare giudizio autonomo, prima ancora del passaggio in giudicato della sentenza di appello, per ottenere l'ordine di cancellazione dell'ipoteca, e il giudice può ordinare la cancellazione, prescindendo dal non ancora verificatosi evento del passaggio in giudicato, ma sottoponendo il proprio ordine all'espressa condizione che esso venga eseguito solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha revocato la condanna. In tal modo l'efficacia della pronuncia del giudice della cancellazione è duplicemente condizionata espressamente al passaggio in giudicato della sentenza che ha revocato la condanna, e implicitamente e intrinsecamente, per il disposto dell'art. 2884 c.c., anche al passaggio in giudicato della stessa pronuncia che ordina la cancellazione”.

Nella sostanza, per tale decisione, è possibile agire prima ancora del passaggio in giudicato di cui all’art. 2884 c.c. della sentenza di riforma della precedente decisione in forza della quale era stata iscritta l’ipoteca, ma occorre pur sempre subordinare l’ordine di cancellazione al passaggio in giudicato della sentenza di riforma che ha fatto venire meno il titolo che aveva autorizzato l’iscrizione.

Cancellazione ipoteca giudiziale: art. 2884 cc e giudicato per le sentenze di Cassazione

Anche in tempi più recenti la giurisprudenza ha affrontato la questione della possibilità di ottenere la cancellazione dell’ipoteca iscritta in forza di una sentenza riformata ma senza il passaggio in giudicato.

Cass. 26 gennaio 1996, n. 584 ha indicato che “In applicazione analogica dell'art. 2884 c.c., la cancellazione dell'ipoteca giudiziale può conseguire soltanto al passaggio in giudicato della sentenza di riforma della pronuncia in base alla quale era stata eseguita l'iscrizione (nella specie, la sentenza di primo grado aveva liquidato autonomamente le spese del giudizio in favore di parti diverse, le quali avevano dunque iscritto tre diverse ipoteche giudiziali su beni del soccombente; in appello la condanna era stata parzialmente riformata, attraverso la riduzione dell'importo complessivo delle spese e la liquidazione unitaria delle medesime)”.

In tempi più recenti, sempre a proposito della cancellazione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2884 cc in caso di riforma della sentenza di primo grado e senza il passaggio in giudicato, Cass. 26 gennaio 2018, n. 1992 “In virtù del combinato disposto degli art. 2818 e 2884 c.c. la riforma in appello o la cassazione con rinvio della sentenza in base alla quale è stata iscritta ipoteca giudiziale non impongono la cancellazione dell'ipoteca stessa, la quale deve essere eseguita dal conservatore solo quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall'autorità competente” (Cass. 26 gennaio 2018, n. 1992 su cancellazione ipoteca e art. 2884 c.c.).

Nella motivazione di tale decisione, relativa alla cancellazione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2884 cc in caso di riforma della sentenza di primo grado e senza il passaggio in giudicato, si indica che “Col secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49, 50, 76 e 77 e art. 2884 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la Commissione Tributaria Regionale non ha considerato che l'iscrizione ipotecaria era avvenuta il 30/12/2009 in data anteriore alla sospensione della esecuzione della cartella esattoriale disposta il 12/3/2010 e depositata il 31/3/2010. In ogni caso la cancellazione dell'ipoteca può avvenire solo a seguito dell'annullamento del titolo […]. 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

L'iscrizione ipotecaria è avvenuta prima della sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale.

Come ha rilevato la ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in virtù del combinato disposto degli artt. 2818 e 2884 c.c., la riforma in appello o la cassazione con rinvio della sentenza in base alla quale è stata iscritta ipoteca giudiziale non impongono la cancellazione dell'ipoteca stessa, la quale deve essere eseguita dal conservatore solo quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall'autorità competente. (Sez. 3, Sentenza n. 584 del 26/01/1996 Rv. 495573 - 01)” ” (Cass. 26 gennaio 2018, n. 1992 su cancellazione ipoteca, riforma sentenza, giudicato e art. 2884 c.c.).

2884 cancellazione ipoteca giudiziale con riforma sentenza e senza giudicato: sentenze favorevoli.

Di segno opposto, per cui affermando la possibilità di ottenere la cancellazione dell’ipoteca immediatamente in caso di riforma della sentenza di primo grado e senza dunque necessità di attendere il giudicato previsto dall’art. 2884 cc, Trib. Milano, 7 agosto 1998 per la quale “Ai sensi dell'art. 336, 2º comma, c.p.c., come modificato dalla l. n. 353 del 1990, a seguito della riforma in appello della sentenza di condanna di primo grado, in forza della quale era stata iscritta ipoteca giudiziale, sorge immediatamente un vero e proprio diritto della parte impugnante vittoriosa ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca, pur pendendo ricorso per cassazione, nonché, correlativamente, un obbligo, per la parte che aveva richiesto l'iscrizione, di prestare il consenso necessario per la predetta cancellazione” (Trib. Milano, 7 agosto 1998 su cancellazione ipoteca, riforma sentenza, giudicato e art. 2884 c.c.).

Cancellazione ipoteca giudiziale con riforma sentenza e senza giudicato: dottrina.

Anche la dottrina prevalente è in linea con l’orientamento di Cassazione, vale a dire quello per il quale: da un lato per ottenere la cancellazione dell’ipoteca non è sufficiente avere una riforma della sentenza di primo grado ma è necessario un giudicato ai sensi dell’art. 2884 cc; dall’altro, è possibile agire anche prima del giudicato, condizionando la cancellazione dell’ipoteca al successivo passaggio in giudicato della sentenza di riforma che ha fatto venire meno il titolo in forza del quale l’ipoteca era stata iscritta.

In particolare, Rubino, L'ipoteca immobiliare e mobiliare, in Tratt. Cicu, Messineo, Milano, 1956 ha indicato che per procedere alla cancellazione sulla base di sentenze di appello occorre attendere che queste siano passate in giudicato.

Gorla, Del pegno. Delle ipoteche, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 2784-2899, Bologna-Roma, 1968, in linea con le Sezioni Unite del 1967 sopra richiamate, ha precisato che per evitare tale inconveniente è possibile chiedere la cancellazione subordinatamente al passaggio in giudicato ex art. 2885

di Marco Ticozzi

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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