Responsabilità extracontrattuale: cos'è e come funziona?
La responsabilità extracontrattuale rappresenta un concetto
fondamentale nel diritto civile, che si attiva quando un soggetto causa un
danno a terzi al di fuori di qualsiasi o a prescindere da un rapporto
contrattuale preesistente.
Questo tipo di responsabilità si basa su vari elementi
chiave: il comportamento illecito, il danno ingiusto, il dolo e la colpa, e il
nesso di causalità tra il comportamento e il danno. Nell'articolo successivo,
esploreremo in dettaglio la definizione e la natura della responsabilità
extracontrattuale, analizzando ciascuno dei suoi elementi costitutivi per
offrire una comprensione chiara e approfondita di questo principio giuridico
essenziale.

Responsabilità extracontrattuale: introduzione
La responsabilità extracontrattuale rappresenta quella
particolare categoria di responsabilità che sorge non in relazione alla violazione
di un contratto, ma a causa di un fatto illecito: in realtà, ci sono casi in
cui uno stesso comportamento rappresenta sia una violazione contrattuale che un
fatto illecito, come nel caso del medico che cura non correttamente il paziente.
La responsabilità extracontrattuale è principalmente
disciplinata dagli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile italiano, i quali
stabiliscono che chiunque cagiona ad altri un danno ingiustamente, mediante
fatto colposo o doloso, è tenuto a risarcirlo.
Diversamente da quella contrattuale, dove il legame tra le
parti è definito da un accordo specifico e le obbligazioni nascono da quel
contratto, nella responsabilità extracontrattuale l'obbligo di risarcimento
nasce direttamente dalla legge e dalla commissione di un comportamento illecito.
Tipologie di responsabilità extracontrattuale: fatto illecito, responsabilità indiretta e oggettiva
Nel panorama giuridico italiano, la responsabilità
extracontrattuale si articola in diverse tipologie, ognuna con proprie
peculiarità e presupposti.
Anzitutto, vi è la responsabilità da fatto illecito, la
quale scaturisce direttamente dal comportamento del soggetto tenuto al
risarcimento. Questo tipo di responsabilità si basa sull'elemento soggettivo
del fatto, ovvero sulla presenza di dolo o colpa. In altre parole, il soggetto
è tenuto a risarcire il danno se ha agito con consapevolezza e volontarietà
(dolo) o se, pur senza intenzionalità, ha manifestato una negligenza,
imprudenza o imperizia (colpa).
Successivamente, troviamo la responsabilità indiretta, la
quale prevede che un soggetto risponda per il fatto illecito commesso da
un'altra persona. Questo tipo di responsabilità è tipico in situazioni in cui
la legge ritiene che un individuo debba rispondere per le azioni di terzi, come
nel caso dei genitori per i figli minorenni, del tutore per il tutelato, del
precettore, del baby sitter o del datore di lavoro per i fatti illeciti
commessi dai propri dipendenti.
Infine, la responsabilità oggettiva rappresenta una
categoria di responsabilità particolarmente stringente. In questa ipotesi, la
responsabilità è quasi automaticamente imputata a un soggetto, indipendentemente
dalla presenza di dolo o colpa. L'elemento soggettivo, infatti, viene escluso,
e ciò che conta è la mera verificazione dell'evento dannoso. Tuttavia, il
soggetto può liberarsi da questa responsabilità in circostanze particolari,
come dimostrando di aver fatto tutto il possibile per prevenire il danno, o
invocando cause di esonero quali il caso fortuito, la forza maggiore, o il
fatto dello stesso danneggiato.
Nel sistema giuridico italiano, la responsabilità da fatto
illecito rappresenta la regola generale in materia di responsabilità
extracontrattuale: si applica in ogni circostanza in cui si verifichi un danno
ingiusto causato per il comportamento doloso o colposo di un soggetto.
Al contrario, le altre forme di responsabilità, come quella
indiretta e quella oggettiva, intervengono solo in specifiche fattispecie
delineate dalla legge. Non si tratta, quindi, di categorie di applicazione
universale, ma in qualche modo di eccezioni alla regola generale del fatto
illecito.
La responsabilità oggettiva, in particolare, è applicabile
solo in determinate circostanze stabilite espressamente dalla normativa.
Ad esempio, si applica in relazione all'esercizio di
attività pericolose, dove il mero svolgimento di tale attività può generare un
danno, indipendentemente dalla presenza di colpa o dolo, oppure in casi di
danni causati da animali o da beni in custodia, ecc.
In conclusione, mentre la responsabilità da fatto illecito
rappresenta la regola generale, le altre forme di responsabilità
extracontrattuale sono strettamente legate a circostanze specifiche previste
dalla legge, delineando un quadro complesso e stratificato della materia.
L'Articolo 2043 cc e gli Elementi Costitutivi della responsabilità da fatto illecito
L'articolo 2043 del Codice Civile italiano recita:
"Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Questa norma sancisce uno dei pilastri del diritto civile,
ponendo le basi per la responsabilità extracontrattuale.
Affinché vi sia l'obbligo di risarcimento, è necessario che
siano presenti alcuni elementi costitutivi:
- a) L’esistenza di un fatto: Si tratta di un comportamento,
un'azione o una omissione, che sia riconducibile a un soggetto determinato.
- b) La presenza di dolo o colpa: Non è sufficiente la mera
esistenza di un fatto; è necessario che esso sia imputabile al soggetto. Tale
imputazione può derivare dal dolo, ovvero dalla volontà consapevole di compiere
un atto lesivo, o dalla colpa, intendendo con ciò una negligenza, imprudenza o
imperizia nella realizzazione del fatto.
- c) La presenza di un danno ingiusto: Il danno deve essere ingiusto,
ovvero lesivo di particolari diritti del soggetto e non derivante
dall'esercizio di un diritto del danneggiante.
- d) Deve ricorrere il Nesso di causalità tra fatto e danno: È
fondamentale che tra il comportamento doloso o colposo e il danno subito vi sia
un rapporto causale diretto. In altre parole, il danno deve essere una
conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.
Solo quando tutti questi elementi sono presenti
contemporaneamente, si attiva l'obbligo di risarcire il danno ai sensi
dell'art. 2043 del Codice Civile.
Responsabilità extracontrattuale e esercizio di un diritto
Nel panorama giuridico italiano, affinché un danno sia
risarcibile, è essenziale che esso venga considerato "ingiusto".
Il concetto di ingiustizia si lega strettamente alla liceità
o meno del comportamento che ha determinato il pregiudizio e si lega, come
diremo nel prossimo paragrafo, alla tipologia di diritto che viene leso.
È intanto da sottolineare che non tutti i danni comportano
una responsabilità extracontrattuale e l'obbligo di risarcimento per chi li ha
causati.
Un esempio chiarificatore di questo principio riguarda
l'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge: chi tiene un comportamento
che la legge qualifica come diritto, come potrebbe essere ritenuto responsabile
del danno che derivi a terzi da tale comportamento?
Supponiamo che una persona decida di aprire un ristorante
nelle immediate vicinanze di un altro esercizio già esistente. L'arrivo di un
nuovo concorrente potrebbe determinare una riduzione della clientela per il
ristorante preesistente, causandogli di fatto un danno economico. Tuttavia,
questo danno non è risarcibile, nonostante sia reale e tangibile. Il motivo
risiede nel fatto che l'apertura di un nuovo ristorante è un'espressione
legittima del diritto d'impresa e di concorrenza, un diritto riconosciuto e
tutelato dalla legge. In altre parole, il danno subito dal ristorante
preesistente, pur essendo reale, non è considerato "ingiusto", poiché
il nuovo imprenditore ha causato il pregiudizio esercitando un proprio diritto
legittimo.
Questo esempio sottolinea l'importanza di distinguere tra
danni che scaturiscono da comportamenti illeciti e quelli che, pur essendo
pregiudizievoli, derivano dall'esercizio legittimo di un diritto. Solo nel
primo caso, il danno sarà qualificato come "ingiusto" e, di
conseguenza, risarcibile.
Il concetto di ingiustizia del danno
Il concetto di "danno ingiusto" ha subito una
significativa evoluzione nel diritto italiano, spesso intrecciandosi con
questioni di responsabilità extracontrattuale. Per "danno ingiusto"
si intende un pregiudizio che leda particolari situazioni soggettive ritenute
meritevoli di tutela dalla legge.
Lesione dei Diritti Assoluti: Inizialmente, il sistema
giuridico riconosceva come risarcibili solo le lesioni ai cosiddetti diritti
assoluti. Questi comprendevano:
- a) I diritti della personalità, come l'integrità fisica e
morale dell'individuo;
- b) Il diritto di proprietà, in quanto diritto inviolabile su
un bene o una risorsa;
- c) Il diritto al mantenimento, in quelle circostanze in cui
il mantenimento era previsto come dovere, ad esempio in relazione ai rapporti
familiari.
Un cambiamento epocale, anche in termini di responsabilità
extracontrattuale, è avvenuto tra gli anni '50 e '70, quando la giurisprudenza
ha iniziato a riconoscere come risarcibili anche le lesioni ai diritti di
credito. Il celebre "Caso Superga" e il "Caso Meroni" ne
sono esempi paradigmatici.
Il "Caso Superga" è uno dei più tristemente noti
episodi nella storia dello sport italiano e ha avuto notevoli ripercussioni anche
dal punto di vista giuridico. Il 4 maggio 1949, un aereo che trasportava la
squadra di calcio del Torino, noti come "Grande Torino", si schiantò
contro la collina di Superga, vicino a Torino, causando la morte di tutti gli
occupanti, tra cui gran parte dei giocatori della squadra. Dal punto di vista
giuridico, il caso ha dato origine a una serie di controversie relative alla
responsabilità extracontrattuale e al risarcimento dei danni invocati dal
Torino calcio, che non poteva più disporre delle prestazioni lavorative dei suoi
dipendenti. La Cassazione non riconobbe il risarcimento per il danno relativo a
tale diritto di credito. La Corte riteneva che il danno subito dal creditore
non fosse diretto e immediato, ma piuttosto una conseguenza indiretta e mediata
dalla morte dei giocatori. In sostanza, la giurisprudenza dell'epoca era ancora
molto riluttante a estendere la tutela risarcitoria alle lesioni dei diritti di
credito, e il "Caso Superga" è un esempio emblematico di questa
riluttanza.
Il "Caso Meroni" rappresenta una pietra miliare
nella giurisprudenza italiana in merito alla tutela risarcitoria dei diritti di
credito. La controversia ha avuto origine a seguito di un incidente stradale in
cui fu coinvolto Meroni, un calciatore professionista, che rimase gravemente
infortunato.
Il datore di lavoro di Meroni, ovvero la società calcistica
per cui giocava, chiese il risarcimento del danno sostenendo di aver subito una
perdita economica a causa dell'impossibilità di utilizzare le prestazioni
lavorative del calciatore a seguito dell'incidente. La richiesta era basata
sulla lesione di un diritto di credito, in quanto la società aveva un contratto
con il giocatore e quindi un diritto di "credito" alle sue
prestazioni lavorative.
La Corte di Cassazione, con una decisione storica, riconobbe
per la prima volta in modo esplicito il principio secondo cui anche i diritti
di credito, e non solo i diritti assoluti, possono essere tutelati in caso di
lesione. Si trattava di un passaggio fondamentale nella giurisprudenza
italiana, in quanto ampliava notevolmente la portata della responsabilità
civile extracontrattuale. Da segnalare che, nonostante questo riconoscimento
astratto del diritto al risarcimento, nel caso concreto poi nel proseguo della
causa non venne concesso il risarcimento alla società calcistica non essendoci
la prova che la non utilizzabilità delle prestazioni lavorative di Meroni
avesse effettivamente causato un danno. In altre parole, si ritenne che, pur in
presenza di una lesione di un diritto di credito, occorreva sempre dimostrare
l'effettivo pregiudizio economico subito. Ciò può non avvenire, ad esempio, se
la presenza del lavoratore non è fondamentale per l'attività dell'impresa o se
il lavoratore può essere facilmente sostituito senza conseguenze economiche
rilevanti.
Lesione dei diritti di credito: diverse sono le
ipotesi di lesione del credito che si possono verificare:
- a) Lesione totale del credito, come nel caso della morte di
un dipendente o della distruzione di un immobile locato;
- b) Lesione temporanea del credito, per esempio a seguito
dell'infortunio di un dipendente;
- c) Concorso di un terzo nell'inadempimento contrattuale
altrui, in cui la responsabilità è contrattuale solo nei confronti di una delle
parti. Un esempio tipico è la doppia alienazione, specie se il terzo è
consapevole della preesistenza del contratto;
- d) Lesione della libertà contrattuale, quando un terzo,
mediante comportamenti illeciti, induce alla conclusione di un contratto
altrimenti non voluto, come nel noto caso del "falso De Chirico".
Lesione delle Situazioni di Fatto: La giurisprudenza
ha esteso la tutela risarcitoria anche alle situazioni di fatto, come il
mantenimento nei rapporti di convivenza non matrimoniale o la lesione del
possesso di un bene anche in assenza di un diritto formale su di esso.
Lesione degli Interessi Legittimi: Più recentemente,
è stata riconosciuta la tutela risarcitoria anche per la lesione degli
interessi legittimi. Un esempio è rappresentato dai casi in cui la Pubblica
Amministrazione viola una norma posta nell'interesse generale, ma che reca un
pregiudizio anche, sebbene indirettamente, all'interesse di un privato o, più
in generale, che ponga in essere atti amministrativi illegittimi per i quali l’annullamento
disposto da TAR non elimini i danni provocati medio tempore.
Questo percorso storico-interpretativo mostra la progressiva
espansione del concetto di "danno ingiusto", in risposta alle
esigenze di tutela delle sempre più complesse situazioni soggettive emergenti
nella società contemporanea.
Responsabilità da fatto illecito e elemento soggetto: il dolo e la colpa
Il dolo e la colpa rappresentano due concetti fondamentali
nel diritto, sia civile che penale, in relazione alla valutazione della
responsabilità extracontrattuale di un soggetto. La responsabilità
extracontrattuale è spesso al centro delle discussioni legali quando si tratta
di determinare la colpevolezza o la responsabilità di un individuo.
Il dolo è caratterizzato dalla volontà di provocare un
danno. Questo implica che il soggetto agisce con consapevolezza e intenzione di
causare un determinato evento lesivo. In termini di responsabilità
extracontrattuale, il dolo rappresenta un comportamento intenzionalmente
dannoso.
La colpa, invece, rappresenta una forma di responsabilità
extracontrattuale in cui non vi è una volontà esplicita di causare danno, ma l'evento
dannoso avviene a causa di imprudenza, imperizia o negligenza.
- Imprudenza: comportamento avventato o precipitoso, in cui il
soggetto non valuta adeguatamente le conseguenze delle proprie azioni.
- Imperizia: mancanza delle necessarie competenze o abilità in
un determinato campo o attività, che porta a un danno.
- Negligenza: mancanza di attenzione o cura nello svolgimento
di un'attività, con conseguente produzione di un danno.
Dal punto di vista civilistico, sia il dolo che la colpa
possono dar luogo a responsabilità extracontrattuale e, pertanto, dare diritto
al risarcimento del danno. La distinzione tra i due non implica necessariamente
una diversa quantificazione del risarcimento.
In ambito penale, invece, la responsabilità
extracontrattuale derivante da dolo o colpa riveste maggiore importanza. Molte
norme prevedono pene diverse a seconda che il reato sia stato commesso con dolo
o con colpa, e in molti casi è essenziale differenziare le due ipotesi o
valutare l'intensità del dolo e della colpa per graduare la pena.
Vi sono poi due situazioni di confine tra dolo e colpa che
possono creare ambiguità:
- Dolo eventuale: in questa ipotesi, non vi è una vera e
propria volontà di provocare un danno, ma il soggetto si rappresenta la
possibilità che ciò avvenga e accetta tale eventualità.
- Colpa cosciente: qui il soggetto agisce con imprudenza, pur
rappresentandosi la possibilità di un evento dannoso, ma confida di poterlo
evitare.
La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente può
essere sottile e talvolta problematica, come nei casi citati negli appunti (ad
esempio, la differenza tra un inesperto che spara e un poliziotto che spara).
Questa distinzione assume particolare rilievo in diritto penale, dove può
influire notevolmente sulla responsabilità extracontrattuale e, di conseguenza,
sulla determinazione della pena.
Questa distinzione è stata utilizzata in un noto caso
giudiziario.
Il "Caso Sandri" ha avuto origine dalla tragica
morte di Gabriele Sandri, un tifoso della Lazio, ucciso da un colpo di pistola
sparato da Luigi Spaccarotella, un agente di polizia, durante degli scontri tra
tifosi avvenuti in un'area di servizio autostradale nel 2007. Il poliziotto ha
sparato ma si trovava a decine di metri di distanza nell’altro lato
dell’autostrada.
Il nodo centrale del dibattito giudiziario riguardava la
qualificazione giuridica del comportamento di Spaccarotella. La questione era
se l'agente avesse agito con colpa cosciente, ovvero se, pur avendo previsto la
possibilità di causare un danno, avesse confidato di evitare l'evento dannoso,
oppure con dolo eventuale, ossia accettando la possibilità che il suo
comportamento potesse portare a un esito letale.
In primo grado, il comportamento dell'agente fu qualificato
come colpa cosciente, con una condanna a una pena detentiva minore. Tuttavia,
in secondo grado, la Corte d'Appello riteneva sussistente il dolo eventuale,
probabilmente valorizzando le circostanze concrete e l’impossibilità di poter
confidare ragionevolmente (secondo le circostanze concrete) nel poter evitare
il danno.
Il nesso di causalità nella responsabilità extracontrattuale
Il nesso di causalità è un concetto fondamentale nel
diritto, rappresentando il collegamento eziologico tra un evento, che può
derivare da un'azione umana o da un fenomeno naturale, e una determinata
conseguenza di rilevanza per l'ordinamento giuridico. Questo collegamento è
particolarmente importante quando si esamina la responsabilità extracontrattuale.
Il codice civile, pur non fornendo una definizione esplicita
di causalità, all'art. 2043 c.c., affronta la tematica della responsabilità
extracontrattuale, stabilendo che il danno ingiusto deve essere causato da un
fatto illecito e che chi ha commesso il fatto è obbligato a risarcire. Il
codice penale, con un maggiore dettaglio, esplora ulteriormente il concetto.
L'art. 40, ad esempio, stabilisce un principio generale di causalità,
evidenziando che in assenza di un diretto legame causale, non può esserci
punizione. Questo è fondamentale anche nella valutazione della responsabilità
extracontrattuale.
Se il comportamento e il danno sono strettamente correlati,
determinare il nesso di causalità è relativamente semplice, come quando tampono
un'auto e il paraurti si rompe. Tuttavia, la responsabilità extracontrattuale
può diventare più complessa da determinare quando ci sono intervalli di tempo
tra il comportamento e il danno o quando la causa esatta di un danno non è
chiara.
La giurisprudenza italiana ha lavorato nel tempo per
affinare la comprensione del nesso di causalità, soprattutto in situazioni in
cui possono esistere molteplici cause. Non è sufficiente, infatti, prendere in
considerazione ogni singolo antecedente come potenziale causa. Ad esempio, se
dopo un incidente automobilistico un passeggero che ho ferito muore a causa di
un ulteriore incidente causato dall'ambulanza, non posso essere ritenuto
responsabile della sua morte. Questa sfumatura è essenziale nella valutazione
della responsabilità extracontrattuale.
Nel diritto civile, chi sostiene di aver subito un danno ha
l'onere di dimostrare il nesso causale tra l'azione e il danno stesso.
Contemporaneamente, chi ha causato il danno ha l'onere di dimostrare che un
evento esterno potrebbe aver interrotto questo nesso, potenzialmente
esonerandolo dalla responsabilità extracontrattuale. Infine, è fondamentale
comprendere che il diritto civile e il diritto penale differiscono nel grado di
prova richiesto: nel diritto civile, il principio della "preponderanza
dell'evidenza" o del "più probabile che non" guida la
valutazione del nesso di causalità, enfatizzando la centralità della
responsabilità extracontrattuale.