18 ottobre 2023
La responsabilità extracontrattuale rappresenta un concetto fondamentale nel diritto civile, che si attiva quando un soggetto causa un danno a terzi al di fuori di qualsiasi o a prescindere da un rapporto contrattuale preesistente. Questo tipo di responsabilità si basa su vari elementi chiave: il comportamento illecito, il danno ingiusto, il dolo e la colpa, e il nesso di causalità tra il comportamento e il danno. Nell'articolo successivo, esploreremo in dettaglio la definizione e la natura della responsabilità extracontrattuale, analizzando ciascuno dei suoi elementi costitutivi per offrire una comprensione chiara e approfondita di questo principio giuridico essenziale.
Responsabilità extracontrattuale: introduzione
La responsabilità extracontrattuale rappresenta quella particolare categoria di responsabilità che sorge non in relazione alla violazione di un contratto, ma a causa di un fatto illecito: in realtà, ci sono casi in cui uno stesso comportamento rappresenta sia una violazione contrattuale che un fatto illecito, come nel caso del medico che cura non correttamente il paziente.
La responsabilità extracontrattuale è principalmente disciplinata dagli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile italiano, i quali stabiliscono che chiunque cagiona ad altri un danno ingiustamente, mediante fatto colposo o doloso, è tenuto a risarcirlo.
Diversamente da quella contrattuale, dove il legame tra le parti è definito da un accordo specifico e le obbligazioni nascono da quel contratto, nella responsabilità extracontrattuale l'obbligo di risarcimento nasce direttamente dalla legge e dalla commissione di un comportamento illecito.
Tipologie di responsabilità extracontrattuale: fatto illecito, responsabilità indiretta e oggettiva
Nel panorama giuridico italiano, la responsabilità extracontrattuale si articola in diverse tipologie, ognuna con proprie peculiarità e presupposti.
Anzitutto, vi è la responsabilità da fatto illecito, la quale scaturisce direttamente dal comportamento del soggetto tenuto al risarcimento. Questo tipo di responsabilità si basa sull'elemento soggettivo del fatto, ovvero sulla presenza di dolo o colpa. In altre parole, il soggetto è tenuto a risarcire il danno se ha agito con consapevolezza e volontarietà (dolo) o se, pur senza intenzionalità, ha manifestato una negligenza, imprudenza o imperizia (colpa).
Successivamente, troviamo la responsabilità indiretta, la quale prevede che un soggetto risponda per il fatto illecito commesso da un'altra persona. Questo tipo di responsabilità è tipico in situazioni in cui la legge ritiene che un individuo debba rispondere per le azioni di terzi, come nel caso dei genitori per i figli minorenni, del tutore per il tutelato, del precettore, del baby sitter o del datore di lavoro per i fatti illeciti commessi dai propri dipendenti.
Infine, la responsabilità oggettiva rappresenta una categoria di responsabilità particolarmente stringente. In questa ipotesi, la responsabilità è quasi automaticamente imputata a un soggetto, indipendentemente dalla presenza di dolo o colpa. L'elemento soggettivo, infatti, viene escluso, e ciò che conta è la mera verificazione dell'evento dannoso. Tuttavia, il soggetto può liberarsi da questa responsabilità in circostanze particolari, come dimostrando di aver fatto tutto il possibile per prevenire il danno, o invocando cause di esonero quali il caso fortuito, la forza maggiore, o il fatto dello stesso danneggiato.
Nel sistema giuridico italiano, la responsabilità da fatto illecito rappresenta la regola generale in materia di responsabilità extracontrattuale: si applica in ogni circostanza in cui si verifichi un danno ingiusto causato per il comportamento doloso o colposo di un soggetto.
Al contrario, le altre forme di responsabilità, come quella indiretta e quella oggettiva, intervengono solo in specifiche fattispecie delineate dalla legge. Non si tratta, quindi, di categorie di applicazione universale, ma in qualche modo di eccezioni alla regola generale del fatto illecito.
La responsabilità oggettiva, in particolare, è applicabile solo in determinate circostanze stabilite espressamente dalla normativa.
Ad esempio, si applica in relazione all'esercizio di attività pericolose, dove il mero svolgimento di tale attività può generare un danno, indipendentemente dalla presenza di colpa o dolo, oppure in casi di danni causati da animali o da beni in custodia, ecc.
In conclusione, mentre la responsabilità da fatto illecito rappresenta la regola generale, le altre forme di responsabilità extracontrattuale sono strettamente legate a circostanze specifiche previste dalla legge, delineando un quadro complesso e stratificato della materia.
L'Articolo 2043 cc e gli Elementi Costitutivi della responsabilità da fatto illecito
L'articolo 2043 del Codice Civile italiano recita: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Questa norma sancisce uno dei pilastri del diritto civile, ponendo le basi per la responsabilità extracontrattuale.
Affinché vi sia l'obbligo di risarcimento, è necessario che siano presenti alcuni elementi costitutivi:
- a) L’esistenza di un fatto: Si tratta di un comportamento, un'azione o una omissione, che sia riconducibile a un soggetto determinato.
- b) La presenza di dolo o colpa: Non è sufficiente la mera esistenza di un fatto; è necessario che esso sia imputabile al soggetto. Tale imputazione può derivare dal dolo, ovvero dalla volontà consapevole di compiere un atto lesivo, o dalla colpa, intendendo con ciò una negligenza, imprudenza o imperizia nella realizzazione del fatto.
- c) La presenza di un danno ingiusto: Il danno deve essere ingiusto, ovvero lesivo di particolari diritti del soggetto e non derivante dall'esercizio di un diritto del danneggiante.
- d) Deve ricorrere il Nesso di causalità tra fatto e danno: È fondamentale che tra il comportamento doloso o colposo e il danno subito vi sia un rapporto causale diretto. In altre parole, il danno deve essere una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.
Solo quando tutti questi elementi sono presenti contemporaneamente, si attiva l'obbligo di risarcire il danno ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile.
Responsabilità extracontrattuale e esercizio di un diritto
Nel panorama giuridico italiano, affinché un danno sia risarcibile, è essenziale che esso venga considerato "ingiusto".
Il concetto di ingiustizia si lega strettamente alla liceità o meno del comportamento che ha determinato il pregiudizio e si lega, come diremo nel prossimo paragrafo, alla tipologia di diritto che viene leso.
È intanto da sottolineare che non tutti i danni comportano una responsabilità extracontrattuale e l'obbligo di risarcimento per chi li ha causati.
Un esempio chiarificatore di questo principio riguarda l'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge: chi tiene un comportamento che la legge qualifica come diritto, come potrebbe essere ritenuto responsabile del danno che derivi a terzi da tale comportamento?
Supponiamo che una persona decida di aprire un ristorante nelle immediate vicinanze di un altro esercizio già esistente. L'arrivo di un nuovo concorrente potrebbe determinare una riduzione della clientela per il ristorante preesistente, causandogli di fatto un danno economico. Tuttavia, questo danno non è risarcibile, nonostante sia reale e tangibile. Il motivo risiede nel fatto che l'apertura di un nuovo ristorante è un'espressione legittima del diritto d'impresa e di concorrenza, un diritto riconosciuto e tutelato dalla legge. In altre parole, il danno subito dal ristorante preesistente, pur essendo reale, non è considerato "ingiusto", poiché il nuovo imprenditore ha causato il pregiudizio esercitando un proprio diritto legittimo.
Questo esempio sottolinea l'importanza di distinguere tra danni che scaturiscono da comportamenti illeciti e quelli che, pur essendo pregiudizievoli, derivano dall'esercizio legittimo di un diritto. Solo nel primo caso, il danno sarà qualificato come "ingiusto" e, di conseguenza, risarcibile.
Il concetto di ingiustizia del danno
Il concetto di "danno ingiusto" ha subito una significativa evoluzione nel diritto italiano, spesso intrecciandosi con questioni di responsabilità extracontrattuale. Per "danno ingiusto" si intende un pregiudizio che leda particolari situazioni soggettive ritenute meritevoli di tutela dalla legge.
Lesione dei Diritti Assoluti: Inizialmente, il sistema giuridico riconosceva come risarcibili solo le lesioni ai cosiddetti diritti assoluti. Questi comprendevano:
- a) I diritti della personalità, come l'integrità fisica e morale dell'individuo;
- b) Il diritto di proprietà, in quanto diritto inviolabile su un bene o una risorsa;
- c) Il diritto al mantenimento, in quelle circostanze in cui il mantenimento era previsto come dovere, ad esempio in relazione ai rapporti familiari.
Un cambiamento epocale, anche in termini di responsabilità extracontrattuale, è avvenuto tra gli anni '50 e '70, quando la giurisprudenza ha iniziato a riconoscere come risarcibili anche le lesioni ai diritti di credito. Il celebre "Caso Superga" e il "Caso Meroni" ne sono esempi paradigmatici.
Il "Caso Superga" è uno dei più tristemente noti episodi nella storia dello sport italiano e ha avuto notevoli ripercussioni anche dal punto di vista giuridico. Il 4 maggio 1949, un aereo che trasportava la squadra di calcio del Torino, noti come "Grande Torino", si schiantò contro la collina di Superga, vicino a Torino, causando la morte di tutti gli occupanti, tra cui gran parte dei giocatori della squadra. Dal punto di vista giuridico, il caso ha dato origine a una serie di controversie relative alla responsabilità extracontrattuale e al risarcimento dei danni invocati dal Torino calcio, che non poteva più disporre delle prestazioni lavorative dei suoi dipendenti. La Cassazione non riconobbe il risarcimento per il danno relativo a tale diritto di credito. La Corte riteneva che il danno subito dal creditore non fosse diretto e immediato, ma piuttosto una conseguenza indiretta e mediata dalla morte dei giocatori. In sostanza, la giurisprudenza dell'epoca era ancora molto riluttante a estendere la tutela risarcitoria alle lesioni dei diritti di credito, e il "Caso Superga" è un esempio emblematico di questa riluttanza.
Il "Caso Meroni" rappresenta una pietra miliare nella giurisprudenza italiana in merito alla tutela risarcitoria dei diritti di credito. La controversia ha avuto origine a seguito di un incidente stradale in cui fu coinvolto Meroni, un calciatore professionista, che rimase gravemente infortunato.
Il datore di lavoro di Meroni, ovvero la società calcistica per cui giocava, chiese il risarcimento del danno sostenendo di aver subito una perdita economica a causa dell'impossibilità di utilizzare le prestazioni lavorative del calciatore a seguito dell'incidente. La richiesta era basata sulla lesione di un diritto di credito, in quanto la società aveva un contratto con il giocatore e quindi un diritto di "credito" alle sue prestazioni lavorative.
La Corte di Cassazione, con una decisione storica, riconobbe per la prima volta in modo esplicito il principio secondo cui anche i diritti di credito, e non solo i diritti assoluti, possono essere tutelati in caso di lesione. Si trattava di un passaggio fondamentale nella giurisprudenza italiana, in quanto ampliava notevolmente la portata della responsabilità civile extracontrattuale. Da segnalare che, nonostante questo riconoscimento astratto del diritto al risarcimento, nel caso concreto poi nel proseguo della causa non venne concesso il risarcimento alla società calcistica non essendoci la prova che la non utilizzabilità delle prestazioni lavorative di Meroni avesse effettivamente causato un danno. In altre parole, si ritenne che, pur in presenza di una lesione di un diritto di credito, occorreva sempre dimostrare l'effettivo pregiudizio economico subito. Ciò può non avvenire, ad esempio, se la presenza del lavoratore non è fondamentale per l'attività dell'impresa o se il lavoratore può essere facilmente sostituito senza conseguenze economiche rilevanti.
Lesione dei diritti di credito: diverse sono le ipotesi di lesione del credito che si possono verificare:
- a) Lesione totale del credito, come nel caso della morte di un dipendente o della distruzione di un immobile locato;
- b) Lesione temporanea del credito, per esempio a seguito dell'infortunio di un dipendente;
- c) Concorso di un terzo nell'inadempimento contrattuale altrui, in cui la responsabilità è contrattuale solo nei confronti di una delle parti. Un esempio tipico è la doppia alienazione, specie se il terzo è consapevole della preesistenza del contratto;
- d) Lesione della libertà contrattuale, quando un terzo, mediante comportamenti illeciti, induce alla conclusione di un contratto altrimenti non voluto, come nel noto caso del "falso De Chirico".
Lesione delle Situazioni di Fatto: La giurisprudenza ha esteso la tutela risarcitoria anche alle situazioni di fatto, come il mantenimento nei rapporti di convivenza non matrimoniale o la lesione del possesso di un bene anche in assenza di un diritto formale su di esso.
Lesione degli Interessi Legittimi: Più recentemente, è stata riconosciuta la tutela risarcitoria anche per la lesione degli interessi legittimi. Un esempio è rappresentato dai casi in cui la Pubblica Amministrazione viola una norma posta nell'interesse generale, ma che reca un pregiudizio anche, sebbene indirettamente, all'interesse di un privato o, più in generale, che ponga in essere atti amministrativi illegittimi per i quali l’annullamento disposto da TAR non elimini i danni provocati medio tempore.
Questo percorso storico-interpretativo mostra la progressiva espansione del concetto di "danno ingiusto", in risposta alle esigenze di tutela delle sempre più complesse situazioni soggettive emergenti nella società contemporanea.
Responsabilità da fatto illecito e elemento soggetto: il dolo e la colpa
Il dolo e la colpa rappresentano due concetti fondamentali nel diritto, sia civile che penale, in relazione alla valutazione della responsabilità extracontrattuale di un soggetto. La responsabilità extracontrattuale è spesso al centro delle discussioni legali quando si tratta di determinare la colpevolezza o la responsabilità di un individuo.
Il dolo è caratterizzato dalla volontà di provocare un danno. Questo implica che il soggetto agisce con consapevolezza e intenzione di causare un determinato evento lesivo. In termini di responsabilità extracontrattuale, il dolo rappresenta un comportamento intenzionalmente dannoso.
La colpa, invece, rappresenta una forma di responsabilità extracontrattuale in cui non vi è una volontà esplicita di causare danno, ma l'evento dannoso avviene a causa di imprudenza, imperizia o negligenza.
- Imprudenza: comportamento avventato o precipitoso, in cui il soggetto non valuta adeguatamente le conseguenze delle proprie azioni.
- Imperizia: mancanza delle necessarie competenze o abilità in un determinato campo o attività, che porta a un danno.
- Negligenza: mancanza di attenzione o cura nello svolgimento di un'attività, con conseguente produzione di un danno.
Dal punto di vista civilistico, sia il dolo che la colpa possono dar luogo a responsabilità extracontrattuale e, pertanto, dare diritto al risarcimento del danno. La distinzione tra i due non implica necessariamente una diversa quantificazione del risarcimento.
In ambito penale, invece, la responsabilità extracontrattuale derivante da dolo o colpa riveste maggiore importanza. Molte norme prevedono pene diverse a seconda che il reato sia stato commesso con dolo o con colpa, e in molti casi è essenziale differenziare le due ipotesi o valutare l'intensità del dolo e della colpa per graduare la pena.
Vi sono poi due situazioni di confine tra dolo e colpa che possono creare ambiguità:
- Dolo eventuale: in questa ipotesi, non vi è una vera e propria volontà di provocare un danno, ma il soggetto si rappresenta la possibilità che ciò avvenga e accetta tale eventualità.
- Colpa cosciente: qui il soggetto agisce con imprudenza, pur rappresentandosi la possibilità di un evento dannoso, ma confida di poterlo evitare.
La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente può essere sottile e talvolta problematica, come nei casi citati negli appunti (ad esempio, la differenza tra un inesperto che spara e un poliziotto che spara). Questa distinzione assume particolare rilievo in diritto penale, dove può influire notevolmente sulla responsabilità extracontrattuale e, di conseguenza, sulla determinazione della pena.
Questa distinzione è stata utilizzata in un noto caso giudiziario.
Il "Caso Sandri" ha avuto origine dalla tragica morte di Gabriele Sandri, un tifoso della Lazio, ucciso da un colpo di pistola sparato da Luigi Spaccarotella, un agente di polizia, durante degli scontri tra tifosi avvenuti in un'area di servizio autostradale nel 2007. Il poliziotto ha sparato ma si trovava a decine di metri di distanza nell’altro lato dell’autostrada.
Il nodo centrale del dibattito giudiziario riguardava la qualificazione giuridica del comportamento di Spaccarotella. La questione era se l'agente avesse agito con colpa cosciente, ovvero se, pur avendo previsto la possibilità di causare un danno, avesse confidato di evitare l'evento dannoso, oppure con dolo eventuale, ossia accettando la possibilità che il suo comportamento potesse portare a un esito letale.
In primo grado, il comportamento dell'agente fu qualificato come colpa cosciente, con una condanna a una pena detentiva minore. Tuttavia, in secondo grado, la Corte d'Appello riteneva sussistente il dolo eventuale, probabilmente valorizzando le circostanze concrete e l’impossibilità di poter confidare ragionevolmente (secondo le circostanze concrete) nel poter evitare il danno.
Il nesso di causalità nella responsabilità extracontrattuale
Il nesso di causalità è un concetto fondamentale nel diritto, rappresentando il collegamento eziologico tra un evento, che può derivare da un'azione umana o da un fenomeno naturale, e una determinata conseguenza di rilevanza per l'ordinamento giuridico. Questo collegamento è particolarmente importante quando si esamina la responsabilità extracontrattuale.
Il codice civile, pur non fornendo una definizione esplicita di causalità, all'art. 2043 c.c., affronta la tematica della responsabilità extracontrattuale, stabilendo che il danno ingiusto deve essere causato da un fatto illecito e che chi ha commesso il fatto è obbligato a risarcire. Il codice penale, con un maggiore dettaglio, esplora ulteriormente il concetto. L'art. 40, ad esempio, stabilisce un principio generale di causalità, evidenziando che in assenza di un diretto legame causale, non può esserci punizione. Questo è fondamentale anche nella valutazione della responsabilità extracontrattuale.
Se il comportamento e il danno sono strettamente correlati, determinare il nesso di causalità è relativamente semplice, come quando tampono un'auto e il paraurti si rompe. Tuttavia, la responsabilità extracontrattuale può diventare più complessa da determinare quando ci sono intervalli di tempo tra il comportamento e il danno o quando la causa esatta di un danno non è chiara.
La giurisprudenza italiana ha lavorato nel tempo per affinare la comprensione del nesso di causalità, soprattutto in situazioni in cui possono esistere molteplici cause. Non è sufficiente, infatti, prendere in considerazione ogni singolo antecedente come potenziale causa. Ad esempio, se dopo un incidente automobilistico un passeggero che ho ferito muore a causa di un ulteriore incidente causato dall'ambulanza, non posso essere ritenuto responsabile della sua morte. Questa sfumatura è essenziale nella valutazione della responsabilità extracontrattuale.
Nel diritto civile, chi sostiene di aver subito un danno ha l'onere di dimostrare il nesso causale tra l'azione e il danno stesso. Contemporaneamente, chi ha causato il danno ha l'onere di dimostrare che un evento esterno potrebbe aver interrotto questo nesso, potenzialmente esonerandolo dalla responsabilità extracontrattuale. Infine, è fondamentale comprendere che il diritto civile e il diritto penale differiscono nel grado di prova richiesto: nel diritto civile, il principio della "preponderanza dell'evidenza" o del "più probabile che non" guida la valutazione del nesso di causalità, enfatizzando la centralità della responsabilità extracontrattuale.
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