Abusivismo edilizio: quali sanzioni?
L'articolo analizza il fenomeno dell'abusivismo edilizio, definendolo come la realizzazione di costruzioni o modifiche a strutture esistenti senza le autorizzazioni richieste, in violazione delle normative urbanistiche.
L'articolo illustra le sanzioni applicabili, distinguendo tra sanzioni penali (come arresto e ammende), amministrative (incluse multe e obblighi di demolizione), e civili che possono impattare la validità dei contratti immobiliari. Si dettaglia come la legislazione italiana si prefigge di disincentivare l'abusivismo edilizio e di tutelare l'ordine urbanistico tramite un sistema sanzionatorio che comprende misure correttive e punitive.
Inoltre, si discute l'impatto dell'abusivismo sui contratti di
compravendita, appalto, locazione e somministrazione, con specifico riferimento
alle conseguenze legali e ai requisiti per la validità di tali contratti in
presenza di irregolarità edilizie.

Abusivismo edilizio: cos’è e come è sanzionato?
L'abusivismo, nel contesto del diritto urbanistico e
ambientale, si riferisce alla realizzazione di opere edilizie senza le
necessarie autorizzazioni o in contrasto con le norme vigenti in materia di
edilizia e urbanistica. Questo termine può coprire una vasta gamma di
violazioni, come la costruzione di nuovi edifici, ampliamenti o modifiche a
strutture esistenti, cambiamenti di destinazione d'uso senza permessi, o
l'occupazione di suolo pubblico senza titolo.
Le azioni abusivistiche possono avere diverse
motivazioni, che vanno dalla semplice ignoranza delle normative vigenti al
tentativo deliberato di aggirare le leggi per risparmiare sui costi di
costruzione o per ottenere vantaggi illegali. L'abusivismo è una problematica
rilevante perché può avere impatti negativi sull'ambiente, sul tessuto urbano e
sociale, sulla sicurezza degli edifici e sulla salute pubblica.
Nel contrastare l'abusivismo, le autorità possono
adottare misure quali:
- Sanzioni penali: esistono specifici reati che
sanzionano l’abusivismo edilizio;
- Sanzioni amministrative: a seconda della gravità
dell'infrazione, possono essere imposte multe, obblighi di demolizione o altre
sanzioni.
- Sanzioni civili: esistono norme specifiche, sulle quali
ora torneremo, che creano ostacoli alla conclusione di contratti che hanno ad
oggetto immobili abusivi.
Le sanzioni penali per le costruzioni abusive
Le sanzioni penali per l'abusivismo edilizio in Italia
sono contemplate per reprimere comportamenti che violano la normativa
urbanistica, oltre alle sanzioni amministrative. A seconda della gravità del
reato commesso, il codice penale prevede diverse pene:
- Ammende per inosservanza delle norme: Per chi
trasgredisce le norme, le prescrizioni e le modalità esecutive degli strumenti
urbanistici o del permesso di costruire, è prevista un'ammenda fino a 20.658
euro. Questo si applica anche in caso di non rispetto dei regolamenti edilizi.
- Arresto e ammenda per lavori in difformità o assenza
del permesso: Se i lavori vengono eseguiti in totale difformità dal permesso di
costruire, o in sua assenza, o se si prosegue nonostante l'ordine di
sospensione, la legge prevede l'arresto fino a due anni e un'ammenda da 10.328
a 103.290 euro.
- Arresto e ammenda per lottizzazione abusiva: Nel caso
di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, o per interventi edilizi
in zone vincolate senza il permesso o in modo sostanzialmente difforme da esso,
la pena è l'arresto fino a due anni e un'ammenda da 30.986 a 103.290 euro.
- Confisca dei terreni e delle opere: La sentenza
definitiva di condanna per lottizzazione abusiva comporta la confisca dei
terreni e delle opere abusivamente realizzate, che vengono acquisiti
gratuitamente al patrimonio del comune.
- Applicazione a interventi realizzati senza SCIA: Le
disposizioni si applicano anche agli interventi edilizi che potrebbero essere
realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA),
eseguiti in assenza o in totale difformità da essa.
Queste sanzioni hanno lo scopo di disincentivare la
realizzazione di opere in violazione della legge e di tutelare il paesaggio,
l'ambiente e l'ordine urbanistico, garantendo che gli interventi edilizi siano
conformi alle disposizioni normative vigenti.
Abusivismo edilizio: le sanzioni amministrative
Nel contesto giuridico italiano, le sanzioni
amministrative per l'abuso edilizio sono severe e mirano a prevenire e
reprimere la realizzazione di opere in violazione delle normative urbanistiche.
Secondo la legge:
- Interventi in difformità dal permesso di costruire: Se
vengono realizzate opere edilizie che si discostano significativamente da
quanto autorizzato nel permesso di costruire, sia per tipologia che per
dimensioni o uso, si configura un abuso edilizio.
- Ingiunzione alla demolizione: Il responsabile
dell'ufficio comunale competente, una volta accertato l'abuso, deve ingiungere
al proprietario e al responsabile dell'abuso di rimuovere o demolire l'opera
abusiva, indicando nell'ingiunzione l'area soggetta ad acquisizione gratuita da
parte del comune.
- Acquisizione gratuita al patrimonio del Comune: Se non
viene eseguita la demolizione entro 90 giorni dall'ingiunzione, l'immobile e
l'area su cui insiste, limitata ad un massimo di dieci volte la superficie
abusivamente costruita, vengono acquisiti gratuitamente dal comune.
- Sanzione pecuniaria: In caso di inottemperanza
all'ingiunzione di demolizione, viene irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria che varia da 2.000 euro a 20.000 euro, a seconda della gravità
dell'infrazione. In situazioni particolarmente serie, come quelle che
coinvolgono aree a rischio idrogeologico, la sanzione è sempre applicata nella
misura massima.
- Demolizione a spese dei responsabili: L'opera
acquisita è demolita a spese di chi ha commesso l'abuso, a meno che non vengano
riconosciuti prevalenti interessi pubblici che giustifichino la conservazione
dell'opera, purché questa non contrasti con importanti interessi urbanistici o
ambientali.
- Acquisizione in caso di vincoli: Per gli interventi
eseguiti su aree con vincoli di inedificabilità, in caso di mancata
demolizione, l'acquisizione gratuita avviene a favore delle amministrazioni che
hanno competenza sulla vigilanza del vincolo.
Queste disposizioni sono esemplificative di come
l'ordinamento giuridico italiano affronti l'abusivismo edilizio, ponendo in
essere un sistema sanzionatorio che prevede sia misure correttive (come la
demolizione) che punitivo-amministrative (come sanzioni pecuniarie).
L'obiettivo è scoraggiare la realizzazione di opere abusive e ripristinare la
legalità e l'ordine urbanistico, tutelando il paesaggio e l'ambiente.
Contratto e abusivismo edilizio: sanzioni e contratto di compravendita
La Legge 47 del 1985, nota anche come "Legge
Ponte", stabilisce dei limiti precisi sui contratti riguardanti immobili
abusivi per contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio in Italia. Secondo
l'articolo 40 di questa legge:
- Nullità degli atti: Gli atti tra vivi che
trasferiscono diritti reali su edifici o loro parti, se non si tratta di atti
di costituzione, modificazione o estinzione di diritti di garanzia o di
servitù, sono nulli se non rispettano determinati requisiti. Non possono essere
rogati senza che venga dichiarato, dall'alienante, l'esistenza di una licenza o
di una concessione edilizia, o di una concessione in sanatoria, o senza che sia
allegata la copia della domanda di concessione con gli estremi dell'avvenuta
presentazione.
- Richiesta di sanatoria: Se l'edificio è stato
costruito senza le necessarie autorizzazioni, per poter rogare l'atto è
necessario allegare la documentazione che attesta la presentazione della
domanda di sanatoria, inclusi i dettagli sul versamento delle rate
dell'oblazione previste dalla legge.
- Opere anteriori al 1967: Per le costruzioni iniziate
prima del 1° settembre 1967, non è necessaria la licenza edilizia, ma può
essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante
l'inizio dei lavori in data anteriore a tale termine. Questa dichiarazione può
essere inserita nell'atto di trasferimento o allegata come documento separato.
- Edifici di proprietà comunale: Per gli edifici di
proprietà comunale, la licenza edilizia può essere sostituita dalla
deliberazione che ha approvato il progetto o autorizzato l'opera.
- Conferma degli atti: Se la mancanza di dichiarazioni o
documenti non deriva dall'assenza della licenza o della concessione, o dalla
mancanza della domanda di sanatoria al momento della stipulazione degli atti, è
possibile confermare gli atti anche unilateralmente, redigendo un atto
successivo che includa le informazioni o i documenti mancanti.
- Eccezioni alla nullità: Le nullità previste non si
applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari, sia
individuali sia concorsuali, né a quelli derivanti da procedure di
amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa.
Queste disposizioni legali mirano a garantire che gli
immobili siano costruiti e trasferiti nel rispetto delle normative
urbanistiche, fornendo strumenti per la tutela dell'ordine e del decoro urbano
e per la prevenzione dell'abusivismo edilizio.
Nullità del contratto di compravendita e abusi minori
La questione dei limiti ai contratti aventi per
oggetto immobili abusivi trova una specifica trattazione alla luce della
sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 8230 del 2019. In questa sentenza si
afferma che la nullità prevista dall'art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dagli
artt. 17 e 40 della L. n. 47 del 1985 è una forma di nullità
"testuale" secondo l'art. 1418 c.c., comma 3. Ciò implica che la
nullità interviene in presenza di atti tra vivi che trasferiscono diritti reali
su immobili, quando questi non includono i dettagli del titolo abilitativo.
Tuttavia, per la validità dell'atto, è sufficiente che l'alienante dichiari
l'esistenza di un titolo urbanistico reale e specifico per l'immobile in
questione, prescindendo dalla conformità o meno della costruzione a tale
titolo.
La sentenza distingue nettamente tra la mancanza
totale di titolo abilitativo — una violazione grave che può portare alla
nullità dell'atto — e gli abusi edilizi minori che, pur rappresentando una
difformità rispetto al progetto autorizzato, non incidono in modo significativo
sulla validità dell'atto di vendita. Questi ultimi si riferiscono a modifiche
non sostanziali, che non alterano la destinazione d'uso, la volumetria o le
caratteristiche essenziali dell'edificio.
Per quanto riguarda la responsabilità del venditore,
se un immobile viene venduto con la dichiarazione di conformità ai permessi
edilizi, ma successivamente si scoprono difformità o abusi, il venditore
potrebbe essere tenuto a rispondere per inadempimento. Il compratore, in tale
circostanza, avrebbe il diritto di richiedere un risarcimento per i danni
subiti, che potrebbero includere i costi di adeguamento o la differenza di
valore dell'immobile.
La prescrizione dell'azione da parte del compratore
nei confronti del venditore per abusi edilizi non dichiarati nel rogito
notarile non è soggetta ai termini ristretti della garanzia per i vizi della
cosa venduta, ma segue la prescrizione ordinaria di 10 anni. Questo termine
decorre dal momento in cui l'acquirente ha effettivamente scoperto l'abuso, non
dalla data del rogito.
Infine, la sentenza sottolinea l'importanza della
trasparenza nelle trattative. Un accordo preventivo tra le parti che riconosca
le eventuali difformità o abusi potrebbe limitare le responsabilità future del
venditore, a condizione che tali difformità siano state considerate nel
determinare il prezzo di vendita.
Per quanto riguarda il notaio, la legge non gli
attribuisce la responsabilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni
del venditore in merito alla conformità urbanistica dell'immobile. Il suo
compito è assicurarsi che l'atto contenga la dichiarazione dell'alienante sugli
estremi del titolo urbanistico o della sanatoria, se presente.
Abusivismo e contratto preliminare di compravendita
Il contratto preliminare di compravendita, noto anche
come compromesso, è un accordo con il quale le parti si impegnano a concludere
in futuro un contratto definitivo di compravendita, rispettando i termini e le
condizioni stabiliti nel preliminare stesso. Il contratto preliminare deve
contenere gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, tra cui: Identificazione
delle parti contraenti; Descrizione dettagliata del bene oggetto della vendita;
Prezzo concordato per la vendita; Modalità e tempi di pagamento; Termine entro
cui deve essere stipulato il contratto definitivo.
Questo tipo di contratto è particolarmente utilizzato
nel settore immobiliare per vincolare le parti prima della vendita effettiva,
che avviene con l'atto di trasferimento della proprietà (rogito notarile). Il
preliminare di vendita dà sicurezza sia al venditore, che ha la garanzia
dell'impegno dell'acquirente, sia all'acquirente, che può procedere alle
verifiche sull'immobile o ottenere il finanziamento necessario per l'acquisto.
La giurisprudenza prevalente, come evidenziato dalla
sentenza della Cassazione n. 6191 del 2021, interpreta l'articolo 40 della
Legge n. 47 del 1985, affermando che la nullità prevista per i contratti
relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria non è
applicabile al contratto preliminare di vendita. Questo perché il contratto
preliminare produce effetti obbligatori e non traslativi, ovvero impegna le
parti a concludere in futuro un contratto definitivo ma non trasferisce la
proprietà dell'immobile.
La ratio di questa interpretazione risiede nel tenore
letterale della norma, che si riferisce esplicitamente a "atti tra vivi
aventi per oggetto diritti reali" e non a contratti obbligatori come il
preliminare. Inoltre, dal punto di vista pratico, la concessione edificatoria o
la concessione in sanatoria potrebbero essere ottenute dopo la stipula del
contratto preliminare ma prima del definitivo, rendendo possibile regolarizzare
la situazione e procedere alla vendita senza incorrere in nullità.
Pertanto, anche se al momento della firma del
preliminare l'immobile non fosse in regola con le concessioni edilizie, ciò non
inficia la validità del contratto preliminare stesso. In caso di successiva
regolarizzazione, il contratto definitivo potrà essere stipulato senza
problemi. Se invece l'immobile non venisse regolarizzato, il contratto
definitivo non potrebbe essere concluso e ciò potrebbe dare luogo
all'applicazione di rimedi come il risarcimento danni.
Le sentenze sono quasi tutte concordi con questo
orientamento, anche se non ne manca qualcuna rara di segno contrario. Ad esempio
Cass. 17 dicembre 2013, n. 28194 ha indicato che “il contratto preliminare di
vendita di un immobile irregolare al punto di vista urbanistico è nullo per la
comminatoria di cui all'art. 40, 2º comma, l. 28 febbraio 1985 n. 47, che,
sebbene riferita agli atti di trasferimento con immediata efficacia reale, si
estende al preliminare, con efficacia meramente obbligatoria, in quanto avente
ad oggetto la stipulazione di un contratto definitivo nullo per contrarietà a
norma imperativa”.
Tornando all’orientamento di gran lunga prevalente,
sottolineiamo che la distinzione tra effetti obbligatori e traslativi è
fondamentale in questo contesto: mentre il contratto preliminare impegna le
parti verso la conclusione futura del contratto definitivo, solo quest'ultimo
ha l'effetto di trasferire la proprietà e, quindi, è solo a quest'ultimo che si
applica la sanzione della nullità qualora l'immobile sia privo delle necessarie
autorizzazioni edilizie al momento della sua stipulazione.
Costruzione edilizia senza autorizzazioni e contratto di appalto
Il contratto di appalto è un tipo di contratto tipico
regolato dal Codice Civile che si caratterizza per l'obbligo, da parte
dell'appaltatore, di compiere un'opera o un servizio in cambio di un
corrispettivo in denaro stabilito con il committente. Nell'ambito delle
costruzioni edilizie, l'appaltatore si impegna a realizzare un'opera
immobiliare, che può consistere nella costruzione di un edificio, nella sua
ristrutturazione o in altri lavori di ingegneria civile.
Il contratto di appalto di un'opera abusiva, ovvero
realizzata senza le necessarie autorizzazioni amministrative, è considerato
nullo per illiceità dell'oggetto secondo l'articolo 1418 del Codice Civile.
Questa nullità deriva dal fatto che l'oggetto del contratto è contrario alle
norme urbanistico-edilizie vigenti e può anche configurare un illecito penale.
Inoltre, l'articolo 1346 del Codice Civile sottolinea che l'oggetto del
contratto deve essere possibile, lecito e determinato o determinabile.
In caso di appalto per lavori edilizi non autorizzati,
la normativa è chiara: il contratto non può sortire alcun effetto legale
proprio perché basato su un oggetto illecito. Di conseguenza, l'appaltatore non
può esigere il pagamento del corrispettivo pattuito o il risarcimento previsto
dall'articolo 1671 del Codice Civile per lavori eseguiti, poiché l'accordo
stesso è privo di efficacia giuridica sin dalla sua stipulazione. Inoltre,
questa nullità è insuscettibile di convalida, come specificato dall'articolo
1423 del Codice Civile, il che significa che non è possibile rendere valido il
contratto in un momento successivo.
La gravità di questo tipo di nullità è tale che non
viene considerata scusabile nemmeno l'ignoranza del mancato rilascio della
concessione edilizia da parte dell'appaltatore. La legge, infatti, presume che
con l'uso della normale diligenza, il costruttore avrebbe potuto e dovuto
essere a conoscenza della situazione legale dell'immobile. Inoltre, l'articolo
6 della Legge n. 47 del 1985 impone un obbligo giuridico di rispettare la
normativa sulle concessioni edilizie, rafforzando così la responsabilità dell'appaltatore
nel verificare la regolarità urbanistica dell'opera da realizzare.
Abusivismo edilizio e contratto di locazione
Il contratto di locazione di un immobile abusivo
presenta delle peculiarità giuridiche che lo differenziano dal contratto di
compravendita. Nel caso della locazione, l'oggetto del contratto non è
l'immobile in sé, bensì il diritto di godimento dello stesso. La Cassazione,
con la sentenza n. 22312 del 24 ottobre 2007, ha chiarito che il carattere
abusivo di un immobile o la mancanza di una certificazione di abitabilità non
comportano la nullità del contratto di locazione. Questo perché tali carenze
non influenzano la liceità della prestazione oggetto del contratto, ai sensi
dell'art. 1346 c.c., né la causa del contratto ex art. 1343 c.c., che si
riferisce alla contrarietà all'ordine pubblico. Inoltre, la nullità prevista
dall'art. 40 della Legge n. 47 del 1985 si applica esclusivamente ai negozi
giuridici che hanno effetti reali, come la compravendita, e non a quelli
obbligatori come la locazione.
Tuttavia, è importante sottolineare che, anche in
assenza di una nullità del contratto di locazione, potrebbero sorgere problemi
qualora l'immobile non sia idoneo all'uso concordato. Se, per esempio, un
immobile abusivo non rispettasse i requisiti minimi per l'abitabilità o per
l'uso commerciale stabilito, il conduttore potrebbe avanzare legittime
contestazioni. In tali circostanze, il conduttore potrebbe richiedere una
riduzione del canone di locazione oppure, a seconda della gravità delle
mancanze, la risoluzione del contratto. Questo perché la legge tutela il
conduttore nel caso in cui l'immobile locato non sia effettivamente idoneo
all'uso pattuito, indipendentemente dal fatto che l'immobile sia abusivo o
meno.
Abusivismo e contratto di somministrazione per le forniture
La normativa italiana impone restrizioni specifiche
sui contratti di somministrazione delle utenze per gli immobili abusivi. L'art.
15 della legge n. 10 del 1977 e successivamente l'art. 45 della legge n. 47 del
1985 hanno stabilito che le aziende erogatrici di servizi pubblici, come
energia elettrica, acqua e gas, non possono attivare forniture per immobili
privi di permesso di costruire o iniziati senza titolo dopo il 30 gennaio 1977,
a meno che non fossero già presenti contratti di somministrazione stipulati
prima del 17 marzo 1985.
Attualmente, l'art. 48 del D.P.R. n. 380/01 conferma
che le prestazioni di servizi pubblici non possono essere somministrate a
immobili abusivi. Chi richiede tali servizi deve fornire una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio che attesti la presenza di un permesso di costruire
regolare o, nel caso di opere abusive, l'esistenza di un permesso in sanatoria
o la domanda per ottenerlo, con la prova del pagamento delle obbligazioni
dovute.
Se tali dichiarazioni non vengono fornite o non
corrispondono al vero, il contratto di somministrazione è considerato nullo.
Inoltre, il funzionario responsabile della stipulazione del contratto di
somministrazione in assenza delle dichiarazioni richieste è passibile di
sanzioni pecuniarie.
La sentenza della Cassazione n. 539 del 1996 precisa
che l'obbligo imposto alle aziende erogatrici è di natura formale: si richiede
di controllare la presenza della dichiarazione con gli estremi del permesso di
costruire o della sanatoria, ma non si estende a verifiche sostanziali sulla
reale esistenza del permesso o sulla conformità delle opere a tale permesso. In
altre parole, la nullità dei contratti di somministrazione non si applica nei
casi in cui la dichiarazione non sia veritiera, salvo quando l'irregolarità
emerge dalla documentazione fornita dal richiedente. Questo principio mira a
bilanciare la necessità di controllo da parte delle aziende erogatrici con la
realistica fattibilità di tale controllo.