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Rinuncia alla domanda dopo la precisazione delle conclusioni in conclusionale o replica: Cassazione Sezioni Unite 7 febbraio 2024 n. 3453

17 febbraio 2024

La sentenza della Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453 (scaricabile in pdf in allegato alla presente pagina), costituisce un importante punto di riferimento in merito alla rinuncia della domanda dopo la precisazione delle conclusioni, sia in comparsa conclusionale che in memoria di replica. Tale pronuncia della Corte Suprema offre un'analisi dettagliata e articolata su questa delicata questione processuale, ponendo chiarezza su alcuni punti fondamentali che riguardano il principio dispositivo e il rispetto del contraddittorio nel contesto processuale. La sentenza Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453, sulla rinuncia della domanda dopo la precisazione delle conclusioni, in comparsa conclusionale o replica, chiarisce che, nonostante la natura principalmente illustrativa di atti come la comparsa conclusionale e la memoria di replica, è comunque possibile rinunciare alla domanda o ai suoi singoli capi anche dopo la precisazione delle conclusioni. Questo principio si basa sulla possibilità di restrizione del thema decidendum, consentendo alle parti di modificare o rinunciare alla domanda o alle eccezioni precedentemente formulate, anche in fasi avanzate del processo. Il presente articolo approfondisce le implicazioni della sentenza della Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453, sulla rinuncia alla domanda dopo la precisazione delle conclusioni, esaminando i suoi principi fondamentali. La sentenza è scaricabile in pdf in allegato alla presente pagina.

Cassazione Sezioni Unite 7 febbraio 2024 n 3453
Cassazione Sezioni Unite 7 febbraio 2024 n 3453

Cassazione Sezioni Unite rinuncia domanda dopo la precisazione delle conclusioni in conclusionale o replica: introduzione su Cass. 7 febbraio 2024 n. 3453

La sentenza della Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453, riguarda la questione della modifica o rinuncia della domanda dopo la precisazione delle conclusioni in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica.

La sentenza Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453, sulla modifica o rinuncia della domanda dopo la precisazione delle conclusioni (in comparsa conclusionale o replica) chiarisce che nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti (comparsa conclusionale e memoria di replica), è comunque possibile rinunciare alla domanda o ai suoi singoli capi anche dopo la precisazione delle conclusioni.

Questo perché, sebbene gli scritti conclusivi di parte siano volti ad illustrare quanto già discusso e non possano contenere nuovi argomenti (nova), è ammessa la restrizione del thema decidendum, ossia la possibilità di modificare o rinunciare alla domanda o ad eccezioni precedentemente formulate.

Indica, infatti, la sentenza Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453, sulla modifica o rinuncia della domanda dopo la precisazione delle conclusioni (in comparsa conclusionale o replica) che: “Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova.

Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione; Cass. 15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione; Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965)” (Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453, sulla modifica o rinuncia della domanda dopo la precisazione delle conclusioni, in comparsa conclusionale o replica).

Per Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453 la rinuncia alla domanda può avvenire anche dopo la precisazione delle conclusioni, in conclusionale o memoria di replica

La rinuncia può avvenire sia prima che dopo la precisazione delle conclusioni, e anche dopo quest'ultima, a preclusioni ormai maturate, sebbene sia vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande o eccezioni. Questo principio si basa sul concetto dispositivo, che permette alle parti di rinunciare alla domanda o a parti di essa.

Indica, infatti, la sentenza Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453, sulla modifica o rinuncia della domanda dopo la precisazione delle conclusioni (in comparsa conclusionale o replica) che: “Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni.

Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda).

Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa” (Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453, sulla modifica o rinuncia della domanda dopo la precisazione delle conclusioni, in comparsa conclusionale o replica).

Sezioni Unite 3453 del 2024 (scaricabile in pdf) e rispetto del contraddittorio

È importante notare che questa modifica delle richieste, sebbene eccezionale, rispetta il contraddittorio nel processo, e il giudice potrebbe decidere di rimettere la causa sul ruolo per estendere la discussione alla situazione creata dalla rinuncia.

La sentenza chiarisce inoltre che non sussiste la perplessità riguardo all'inefficacia della rinuncia, poiché la prospettazione di un parzialmente diverso thema decidendum non influenzerebbe la questione di giurisdizione.

Sul punto, infatti, Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453, sulla modifica o rinuncia della domanda dopo la precisazione delle conclusioni, in comparsa conclusionale o replica indica che “Nel completo rispetto del contraddittorio, peraltro, proprio per il fatto che si tratta di un caso eccezionale di modifica delle proprie richieste, sia pure in senso restrittivo, il giudice potrà provvedere, se ritenga rilevante la modifica ai fini delle difese, alla rimessione della causa sul ruolo al fine di estendere la discussione alla situazione creatasi a domanda o capi di domanda rinunciati. Non ha, dunque, ragione di porsi la perplessità avanzata nell'ordinanza interlocutoria, secondo cui la rinuncia potrebbe restare inefficace, in quanto la prospettazione di un parzialmente diverso thema decidendum influenzerebbe la questione di giurisdizione”.

Infine, la sentenza sottolinea che il bilanciamento tra il principio dispositivo, che dà alle parti la sovranità delle loro scelte difensive, e gli effetti che ciò comporta per tutte le parti del giudizio è stato risolto dal legislatore mediante la prevalenza del primo, garantendo il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa di tutte le parti coinvolte nel processo.

Rinuncia domanda dopo la precisazione delle conclusioni: conclusioni

La sentenza della Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453, rappresenta un importante punto di riferimento, offrendo chiarezza e orientamento in merito alla rinuncia alla domanda dopo la precisazione delle conclusioni, sia in comparsa conclusionale che in memoria di replica.

Attraverso questa pronuncia, la Corte Suprema ha confermato il principio di dispositivo nel processo, consentendo alle parti di modificare o rinunciare alla domanda anche in fasi avanzate del procedimento. Tuttavia, la sentenza evidenzia che è fondamentale che tali modifiche avvengano nel rispetto del contraddittorio e dei principi di equità processuale. La sentenza sottolinea l'importanza di garantire alle parti coinvolte nel processo la possibilità di replicare e difendersi adeguatamente di fronte a eventuali modifiche della domanda.

Inoltre, la decisione della Cassazione Sezioni Unite evidenzia la necessità di bilanciare il principio dispositivo, che attribuisce alle parti la sovranità delle proprie scelte difensive, con il diritto al contraddittorio e alla piena difesa. Pertanto, è essenziale che i professionisti del diritto comprendano appieno le implicazioni di questa sentenza e le applichino in modo adeguato nelle loro pratiche forensi, al fine di garantire un processo equo e trasparente per tutte le parti coinvolte.

Sentenza Cassazione Sezioni Unite 7 febbraio 2024 n. 3453 scaricabile in pdf

La sentenza Cassazione Sezioni Unite 7 febbraio 2024 n. 3453 qui commentata è scaricabile in pdf in allegato alla presente pagina.

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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