Blog

Mediazione domanda riconvenzionale: è obbligatoria?

17 febbraio 2024

Vi è un obbligo di mediazione per la domanda riconvenzionale? La sentenza della Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3452, affronta la questione relativa all'obbligo di provvedere alla mediazione nel caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, quando la mediazione obbligatoria è già stata effettuata ritualmente, ma solo in relazione alla domanda principale. In sostanza, si discute se la mediazione precedentemente effettuata soddisfi l'obbligo legale di mediazione anche per la domanda riconvenzionale. Le Sezioni Unite escludono che il tentativo obbligatorio di mediazione sia una condizione necessaria per la proposizione della domanda riconvenzionale: e ciò, per la sentenza in commento, vale non solo per le domande riconvenzionali connesse con la domanda principale ma anche per quelle “eccentriche”, vale a dire che non siano connesse con la domanda principale. Vediamo le motivazioni di Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3452, scaricabile in pdf in allegato alla pagina.

mediazione obbligatoria domanda riconvenzionale
Sezioni Unite 3452 del 2024 su mediazione obbligatoria e domanda riconvenzionale

Principio di diritto di Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3452

Partiamo dalla fine: la sentenza della Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3452 sulla mediazione obbligatoria in relazione alla domanda riconvenzionale, esprime il seguente principio di diritto: “La condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile”.

Tale soluzione, come vedremo, riguarda ogni tipologia di domanda riconvenzionale: non solo quella connessa alla domanda principale ma anche quella eccentrica, vale a dire non collegata direttamente con la questione proposta da parte attrice.

Sulla distinzione tra domanda riconvenzionale connessa alla principale e domande “eccentriche”

La sentenza della Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3452, analizza la distinzione tra due tipologie di domande riconvenzionali: quelle "collegate all'oggetto della lite" e quelle "eccentriche".

Ciò essendosi posta la questione, da risolvere, se nelle due ipotesi la soluzione sulla necessità della mediazione per la domanda riconvenzionale debba essere differente.

La prima tipologia si riferisce alle domande riconvenzionali che sono strettamente legate all'oggetto della causa principale, richiedendo un collegamento obiettivo tra la domanda principale e quella riconvenzionale. Questo collegamento obiettivo è considerato essenziale per rendere opportuna e appropriata la celebrazione del simultaneus processus, ovvero il processo congiunto della domanda principale e della domanda riconvenzionale. La decisione sull'ammissibilità di una domanda riconvenzionale di questo tipo è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve motivare la sua decisione, specialmente se considera la domanda riconvenzionale inammissibile.

D'altra parte, la seconda tipologia di domande riconvenzionali, definite "eccentriche", non è obiettivamente ricollegabile all'oggetto della causa principale. La sentenza evidenzia che la genericità dei termini utilizzati per distinguere le due tipologie di domande ha portato a un'estensione della lite tra le parti riguardo alla presenza di un collegamento oggettivo.

Tuttavia, la sentenza sottolinea che una pluralità di indici positivi presenti nell'ordinamento non differenzia le due tipologie di domande riconvenzionali per quanto riguarda gli effetti dell'obbligo della mediazione come condizione di proponibilità della domanda riconvenzionale.

Sezioni Unite 3452 del 2024: introduzione su mediazione obbligatoria

La sentenza della Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3452, ricorda anzitutto che con l'articolo 5, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, è stata reintrodotta nel sistema giuridico italiano la mediazione civile, dopo che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272 del 2012, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, dello stesso decreto per eccesso di delega.

La normativa prevede che chi intende avviare un'azione giudiziale in materia di determinate controversie sia tenuto a sottoporsi preliminarmente al procedimento di mediazione, il quale costituisce una condizione essenziale per la procedibilità della domanda giudiziale. Tale obbligo deve essere rispettato pena la decadenza, e il mancato rispetto può essere eccepito dal convenuto o rilevato d'ufficio dal giudice entro la prima udienza.

La sentenza chiarisce che l'improcedibilità può essere sollevata dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza. Se il giudice rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata ma non è conclusa, viene fissata una successiva udienza dopo il termine di tre mesi previsto dalla legge, il quale può essere esteso di ulteriori tre mesi su accordo delle parti.

Quindi, chiunque intenda avviare una causa giudiziaria in tali ambiti è tenuto a tentare preliminarmente la risoluzione stragiudiziale della controversia tramite il procedimento di mediazione disciplinato dal Decreto Legislativo sopra citato, il cui svolgimento è affidato a specifici organismi di mediazione.

La condizione di procedibilità della domanda giudiziale rappresenta un presupposto processuale, e il suo mancato rispetto può essere sanato retroattivamente se il giudice rileva il mancato esperimento del tentativo di mediazione o la sua pendenza, permettendone così la conclusione. Pur non trattandosi di una sospensione tecnica, il differimento della trattazione della causa comporta comunque un ritardo nella procedura giudiziaria, il cui termine finale sarà determinato dalle esigenze del calendario del giudice.

Mediazione domanda riconvenzionale: obbligo e richieste connesse

La sentenza della Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3452, fornisce chiarimenti importanti sulla mediazione e le domande riconvenzionali non eccentriche. Nel contesto delle riconvenzionali non eccentriche, la disposizione e la logica della legge inducono a considerarle non soggette alla condizione della mediazione obbligatoria, poiché si collegano direttamente all'oggetto del processo già introdotto dall'attore.

La legge non stabilisce esplicitamente che le domande riconvenzionali siano soggette alla mediazione obbligatoria, né fornisce le modalità procedurali in tal senso. Nonostante recenti interventi normativi sul tema, il legislatore non ha ritenuto opportuno intervenire in merito.

La mediazione si inserisce in un contesto di riforma giudiziaria finalizzata a promuovere la risoluzione alternativa delle controversie al fine di alleviare il carico della giustizia ordinaria, considerata una risorsa non illimitata. Questo intento è espresso anche attraverso strumenti come la negoziazione assistita, il trasferimento delle controversie all'arbitrato e, appunto, la mediazione.

La mediazione, insieme ad altre disposizioni, mira a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e ad accelerare i tempi di definizione del contenzioso civile. Rientra tra le condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, con l'obiettivo di incentivare la conciliazione e la risoluzione delle controversie al di fuori del processo giudiziario.

Per quanto riguarda le riconvenzionali non eccentriche, una volta che la mediazione è stata già tentata senza successo dall'attore prima dell'avvio del processo o nel termine concesso dal giudice, la condizione di procedibilità è considerata soddisfatta e il processo procede davanti al giudice. La mediazione obbligatoria non si applica quindi alla domanda riconvenzionale non eccentrica, poiché la sua funzione deflattiva sul processo risulta inefficace una volta che il processo è già in corso.

Imporre ulteriori tentativi obbligatori di mediazione per ogni nuova domanda proposta nel corso del processo, oltre a ritardare la procedura giudiziaria, contrasta con lo scopo deflattivo della mediazione stessa. Pertanto, la sentenza chiarisce che la mediazione obbligatoria non si applica alle riconvenzionali non eccentriche, poiché non serve più il fine di evitare la proliferazione di cause davanti all'organo giudiziario una volta che il processo è stato avviato.

Le domande riconvenzionali eccentriche e l’obbligo di una nuova mediazione

La sentenza della Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3452, chiarisce che la mediazione non è obbligatoria neppure per le domande riconvenzionali eccentriche.

Questo principio è derivato dall'analisi della finalità della mediazione obbligatoria, che mira a promuovere la rapida risoluzione delle controversie e a ottimizzare l'uso delle risorse giurisdizionali. L'istituto della mediazione non può essere utilizzato in modo disfunzionale, creando ostacoli al regolare funzionamento della giustizia. Il legislatore ha bilanciato attentamente l'applicazione dell'istituto della mediazione affinché non comprometta l'efficienza del sistema giudiziario.

In particolare, la sentenza Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3452 evidenzia proprio che “se è vero che anche un ripetuto strumento conciliativo extragiudiziale potrebbe condurre, a volte, ad una soluzione favorevole della lite al secondo, al terzo o ulteriore tentativo, è pur vero che così si finirebbe per contraddire l'intento di rendere più rapida e meno onerosa per tutti la risoluzione della controversia, quando questa sia ormai comunque instaurata”.

La medesima sentenza evidenzia quindi proprio che “ la mediazione obbligatoria ha la sua ratio nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l'utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l'istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle predette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l'applicazione dell'istituto, e dall'altro lo stesso non si determini una sorta di "effetto boomerang" sull'efficienza della risposta di giustizia”.

Inoltre, la sentenza sottolinea il ruolo del giudice nel tentativo di conciliazione durante tutto il corso del processo, secondo quanto previsto dagli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile. È compito del mediatore esortare le parti a discutere tutti gli aspetti della controversia, comprese le richieste del convenuto, al fine di raggiungere un accordo amichevole.

La mediazione rappresenta quindi un'opportunità per le parti di risolvere la disputa in modo alternativo rispetto al rigoroso applicare delle norme legali, cercando un equilibrio tra i loro interessi. Infine, la sentenza afferma il principio di diritto secondo cui la mediazione è condizione di procedibilità solo per l'atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, ribadendo che il mediatore deve considerare tutte le richieste e gli interessi delle parti, mentre spetta al giudice svolgere il tentativo di conciliazione durante tutto il processo, quando possibile.

Mediazione obbligatoria domanda riconvenzionale: le ragioni della proponibilità immediata anche per quella eccentrica

La motivazione della sentenza è ampia in relazione alla questione dell0’obbligo di mediazione per le domande riconvenzionali eccentriche.

Rinviamo al testo integrale della sentenza ma riportiamo tre aspetti di rilievo utilizzati come argomenti per escludere obbligo di mediazione.

Tra le altre cose Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3452 evidenzia che:

Anzitutto la sentenza sulla mediazione obbligatoria in relazione alla domanda riconvenzionale evidenzia che “i tanti distinguo rivelano l'imbarazzo, percepito dalle stesse decisioni che li propongono, di ritardare il processo con ulteriori oneri, quando le parti comunque non siano addivenute ad un accordo bonario palesando una indisponibilità al riguardo: onde si palesa trattarsi di un adempimento non conforme al parametro di ragionevolezza, in quanto non funzionale allo scopo di evitare l'intervento della giurisdizione mediante un componimento bonario della lite. In tal modo, essa è foriera di eccessiva incertezza del diritto”.

Un secondo aspetto di rilievo è il seguente: “Per la Corte costituzionale, dunque, la mediazione obbligatoria non viola il diritto di azione, sancito dalla Costituzione, soltanto laddove risulti idoneo a produrre il risultato vantaggioso del c.d. effetto deflattivo, senza mai divenire tale da provocare un inutile prolungamento dei tempi del giudizio.

Le indicazioni del giudice delle leggi additano, in sostanza, una linea di equilibrio fra il principio di azione di ordine costituzionale e le deroghe che possono esservi apportate in funzione di interessi di estrema rilevanza, ma confermano il carattere eccezionale delle ipotesi limitative: ne deriva che le condizioni di procedibilità stabilite dalla legge non possono essere aggravate da una interpretazione che conduca ad estenderne la portata (Cass. 21 gennaio 2004, n. 967, con riguardo alla conciliazione lavoristica)”.

Infine, Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3452 sull’obbligo di mediazione per la domanda riconvenzionale eccentrica sottolinea che “La mediazione obbligatoria svolge un ruolo proficuo, solo se non si presti ad eccessi o abusi. La mediazione, più che accertamento di diritti, è "contemperamento di interessi", con semplicità di forme e rapidità di trattazione, anche senza verifiche fattuali: è una sorta di "esperimento" finalizzato ad un accordo negoziale, che va certamente tentato, nella prospettiva assunta dal legislatore, ma prima di intraprendere la causa in funzione di scongiurare la originaria iscrizione a ruolo, e che non avrebbe senso diluire e prolungare oltre misura.

Ma la soluzione che volesse sottoporre la domanda riconvenzionale a mediazione obbligatoria dovrebbe - per coerenza - essere estesa ad ogni altra domanda fatta valere in giudizio, diversa ed ulteriore rispetto a quella inizialmente introdotta dall'attore: non solo, quindi, la domanda riconvenzionale, ma anche la riconvenzionale a riconvenzionale (c.d. reconventio reconventionis), la domanda proposta da un convenuto verso l'altro, oppure da e contro terzi interventori, volontari o su chiamata.

Del pari, potrebbero esperirsi tante successive mediazioni non simultanee, con una assai poco efficiente gestione separata dei conflitti, che difficilmente condurrebbe ad un proficuo ed unitario accordo fra tutte le parti; mentre il processo necessariamente vedrebbe una trattazione disordinata e disarticolata, in attesa dell'esperimento di tanti tentativi di conciliazione stragiudiziali”.

Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3452 PDF

La sentenza Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3452 è scaricabile in pdf tra gli allegati alla presente pagina.

File Allegati:
Marco Ticozzi Avvocato Venezia

Richiedi una consulenza

contattaci