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La concorrenza parassitaria: significato e funzionamento

25 febbraio 2024

Quale è il significato di concorrenza parassitaria? La concorrenza sleale si caratterizza per l'utilizzo di tecniche, pratiche, comportamenti e mezzi illeciti e scorretti al fine di ottenere un vantaggio sui competitori o di arrecare loro un danno. Tale concetto trova fondamento nell'art. 2598 del codice civile, il quale stabilisce che chiunque compie atti di concorrenza sleale mette in atto comportamenti quali l'uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli legittimamente usati da altri, l'imitazione servile dei prodotti di un concorrente o la diffusione di notizie atte a determinarne il discredito. In questo contesto, la concorrenza parassitaria emerge come una delle forme più insidiose di pratiche sleali, mettendo a rischio l'integrità delle imprese e compromettendo la lealtà nella competizione. Questo articolo esplorerà il significato della concorrenza parassitaria, evidenziando la sua rilevanza nell'ambito giuridico e commerciale. In particolare, si analizzerà la recente sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 18 gennaio 2024, che offre importanti chiarimenti su questa forma di concorrenza sleale. Prima di entrare nei dettagli della decisione giudiziaria, è essenziale comprendere il concetto stesso di concorrenza parassitaria e come si distingua dalle altre forme di comportamenti sleali nell'arena commerciale.

Concorrenza parassitaria significato
Concorrenza parassitaria: quale significato?

Che cos’è la concorrenza sleale?

La concorrenza sleale rappresenta una violazione dell'equità e della lealtà nel mercato, in cui gli imprenditori competono per ottenere un vantaggio commerciale. In un contesto di libero mercato, l'accesso è aperto a tutti gli imprenditori, e la competizione avviene sulla base della qualità dei prodotti, dei servizi e delle strategie commerciali adottate.

Gli imprenditori traggono forza dal possesso e dall'uso esclusivo di segni distintivi e altri diritti di proprietà industriale, che consentono loro di essere riconosciuti dai consumatori e di distinguersi dalla concorrenza. Tuttavia, quando tali diritti vengono usurpati da altri imprenditori, si configura la concorrenza sleale, che si manifesta in varie forme, ognuna caratterizzata da comportamenti contrari alla lealtà e alla correttezza nel mercato.

Le forme più comuni di concorrenza sleale sono:

  • Imitazione servile: Consiste nell'imitare in modo sostanziale e indistinguibile i prodotti, i servizi o le strategie commerciali di un concorrente, al fine di confondere i consumatori e trarre indebitamente vantaggio dal lavoro altrui.
  • Denigrazione e appropriazione di pregi: Questa forma di concorrenza sleale si verifica quando un imprenditore denigra i prodotti o i servizi di un concorrente o si attribuisce indebitamente pregi o qualità che non possiede, al fine di screditare il concorrente e attrarre clienti.
  • Altri atti di concorrenza sleale: Questa categoria include una vasta gamma di comportamenti che possono danneggiare la concorrenza e il mercato. Ciò può includere pratiche volte ad alterare la situazione del mercato senza prendere di mira un concorrente specifico, o azioni dirette contro un concorrente specifico.

Tutti gli atti di concorrenza sleale sono soggetti a sanzioni, che possono includere provvedimenti inibitori per porre fine alla condotta sleale, nonché altre forme di rimedio previste dalla legislazione, come risarcimenti danni e altre misure correttive.

In conclusione, la concorrenza sleale mina l'equità e la trasparenza del mercato, danneggiando sia i concorrenti che i consumatori. È quindi fondamentale per il corretto funzionamento del sistema economico contrastare efficacemente tali pratiche e garantire un ambiente commerciale equo e competitivo per tutte le imprese.

Concorrenza parassitaria: quale significato?

La concorrenza parassitaria rappresenta una delle forme più insidiose di concorrenza sleale nell'ambito giuridico e commerciale. Inquadrandosi all'interno delle disposizioni dell'articolo 2598 del codice civile, questa pratica è stata definita e analizzata da studiosi e giuristi nel corso degli anni, ponendo l'accento sul suo impatto negativo sul mercato e sulle imprese coinvolte.

Questa forma di concorrenza sleale si manifesta attraverso una serie di comportamenti che mirano a trarre vantaggio dalle iniziative e dalle idee degli altri operatori economici senza un adeguato investimento di risorse proprie. Tale comportamento è considerato sleale poiché mina l'originalità e l'individualità delle iniziative imprenditoriali altrui, generando un danno economico e reputazionale per le imprese coinvolte.

La concorrenza parassitaria si caratterizza per una sistematica imitazione delle iniziative o idee dei concorrenti, con l'obiettivo di ridurne l'unicità e di trarne un vantaggio competitivo ingiusto. Questa pratica è considerata lesiva non solo per la concorrenza stessa, ma anche per il mercato nel suo complesso, in quanto può compromettere l'innovazione e la diversificazione dei prodotti e dei servizi offerti.

Gli elementi costitutivi della concorrenza parassitaria includono lo sfruttamento delle iniziative o idee altrui, l'originalità di tali iniziative o idee, l'idoneità dell'imitazione a recare danno all'impresa altrui e la sua sistematicità nel tempo. Questi elementi sono fondamentali per stabilire la presenza di una condotta sleale e per intraprendere eventuali azioni legali volte a contrastarla e a tutelare gli interessi delle imprese danneggiate.

È importante sottolineare che, analogamente ad altri atti di concorrenza sleale, la concorrenza parassitaria è considerata vietata per la sua capacità oggettiva di ledere il concorrente, indipendentemente da eventuali elementi psicologici del soggetto agente. In altre parole, anche in assenza di colpa o dolo, questa pratica è illegittima e può essere sanzionata dalle autorità competenti.

Corte d'Appello di Venezia del 18 gennaio

La sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 18 gennaio 2024 riguarda la questione della concorrenza sleale parassitaria, un fenomeno giuridico che si configura quando un imprenditore opera sistematicamente seguendo le orme di un concorrente, imitando non solo i prodotti ma anche le iniziative imprenditoriali rilevanti di quest'ultimo. Tale comportamento mira a danneggiare l'azienda dell'altro imprenditore attraverso mezzi che non rispettano i principi della correttezza professionale.

La sentenza sottolinea che la concorrenza parassitaria si distingue dai casi tipici di concorrenza sleale, quali l'imitazione servile dei prodotti o la denigrazione dell'azienda concorrente. In questo contesto, l'elemento centrale è la sistematicità e la durata nel tempo dell'imitazione delle iniziative imprenditoriali del concorrente, che si traduce in un "cammino costante sulle orme altrui".

Per configurare la concorrenza parassitaria, devono essere presenti una pluralità di episodi imitativi protratti nel tempo, dimostrando una coordinazione e una continuità nel perseguire l'obiettivo di sfruttare sistematicamente le iniziative dell'altro imprenditore. Questa valutazione richiede un approccio funzionale che metta in evidenza la coerenza e la coesione degli episodi imitativi, inclusi quelli di natura pubblicitaria, nell'ambito di un periodo di tempo determinato.

In particolare, la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 18 gennaio 2024 evidenzia che “Innanzi tutto deve essere ricordato che la condotta di concorrenza sleale c.d. parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti, ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale; essa si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale (Cass. n. 25607/2018).

Quindi la concorrenza parassitaria ricorre in presenza di una sistematica imitazione, protratta nel tempo, delle iniziative commerciali di un concorrente che si traduce in un "cammino costante sulle orme altrui". Ne consegue che per configurare l'illecito vi deve essere una pluralità di episodi imitativi di iniziative del concorrente protratte in un determinato lasso di tempo: deve quindi essere utilizzato un criterio di valutazione funzionale che ponga in evidenza la coordinazione di tutti gli episodi imitativi volti allo sfruttamento sistematico delle iniziative eterogenee altrui, anche sotto il profilo pubblicitario”.

In conclusione, la sentenza chiarisce che per ritenere sussistente la concorrenza parassitaria è necessario dimostrare non solo l'imitazione delle iniziative imprenditoriali del concorrente, ma anche la loro sistematicità, durata nel tempo e coordinazione nell'intento di trarre vantaggio indebito dall'attività altrui.

Il caso esaminato dalla Corte d’Appello di Venezia sulla concorrenza parassitaria

Il caso esaminato dalla sentenza riguarda un'impresa operante nel settore delle macchine per il riciclo di materiale plastico, che aveva sviluppato e commercializzato una macchina denominata "F." con una forma esteriore distintiva e riconoscibile. Alcune altre società, B.P. S.r.l., E. S.r.l. e G. S.p.a., senza esperienza nel settore, avevano iniziato a commercializzare una macchina chiamata "B.", con una forma esteriore molto simile a quella della macchina "F.". Inoltre, queste società avevano affermato falsamente che il loro prodotto era innovativo e frutto di investimenti nella ricerca nel settore.

L'azienda originale, F. S.r.l., ha quindi avviato un'azione legale contro queste società, affermando che la loro condotta costituiva concorrenza sleale sia per l'imitazione del prodotto sia per la scorrettezza professionale. Tuttavia, l'appellante si è trovato in disaccordo con la decisione del primo giudice, sostenendo che l'imitazione integrale della macchina "F." e la pubblicizzazione della macchina "B." costituivano atti di concorrenza sleale parassitaria.

La Corte d'Appello ha respinto questa tesi, sostenendo che la semplice creazione di una macchina simile, anche se esteticamente e funzionalmente simile a quella di F. S.r.l., non costituiva necessariamente concorrenza sleale parassitaria. Non vi era prova che B.P. S.r.l. avesse utilizzato le conoscenze e la tecnica costruttiva sviluppata da F. S.r.l. Inoltre, l'esposizione del macchinario nelle fiere di settore e la pubblicizzazione tramite brochure e video pubblicitari erano considerate attività legittime nel contesto della libera concorrenza.

In sintesi, la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per dimostrare un'imitazione sistematica e una appropriazione indebita delle iniziative commerciali di F. S.r.l. da parte di B.P. S.r.l. e delle altre società. Di conseguenza, ha respinto le accuse di concorrenza sleale parassitaria, stabilendo che le attività delle società concorrenti erano conformi alle regole di libera concorrenza.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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