2 settembre 2024
Rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione la questione della manipolazione dell'Euribor. L'articolo si propone di analizzare la sentenza della Prima Sezione della Corte di Cassazione n. 19900 del 19 luglio 2024, che ha appunto rimesso alle Sezioni Unite una questione di fondamentale importanza in materia di diritto bancario: la validità dei contratti di mutuo contenenti una clausola di determinazione degli interessi basata sull'indice Euribor, indice che è stato oggetto di manipolazione. La sentenza ha messo in discussione l'orientamento precedente della Terza Sezione, sollevando dubbi sulla configurabilità di tali contratti come "negozi a valle" rispetto alle intese restrittive della concorrenza accertate dalla Commissione Europea. Inoltre, la Corte ha posto l'accento su due punti critici: la possibilità che l'alterazione dell'Euribor rappresenti una causa di nullità della clausola per indeterminabilità dell'oggetto e l'eventualità che tale alterazione costituisca piuttosto un vizio nel processo di formazione della volontà contrattuale, potenzialmente rilevante solo per danni o annullabilità del contratto.
Le questioni poste alle Sezioni Unite della Cassazione sulla manipolazione dell'Euribor
Partiamo dalla fine, vale a dire dalle questioni poste all'attenzione delle Sezioni Unite. La sentenza della prima sezione ha, in particolare, chiesto:
- se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all’indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell’Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell’esistenza di tale intesa e dell’intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;
- se la alterazione dell’Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell’oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell’ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni.
Cosa si intede per manipolazione dell'Euribor?
Una breve premessa per ricordare da cosa deriva la questione.
La manipolazione dell’Euribor si riferisce a una serie di pratiche illecite messe in atto da alcune banche per alterare artificialmente l’indice Euribor (Euro Interbank Offered Rate), che è un parametro di riferimento utilizzato per determinare i tassi di interesse applicati ai contratti di mutuo e ad altri strumenti finanziari. L’Euribor rappresenta la media dei tassi di interesse ai quali un gruppo di banche primarie si presta denaro a breve termine sul mercato interbancario europeo.
Nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, la Commissione Europea ha accertato che alcune banche avevano partecipato a un’infrazione continuata dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che proibisce le intese restrittive della concorrenza. Queste banche avevano manipolato l’Euribor creando un’asimmetria informativa nel mercato, con l’obiettivo di influenzare i tassi a loro favore, riducendo i flussi di cassa che avrebbero dovuto pagare o aumentando quelli che dovevano ricevere.
Questa manipolazione ha avuto effetti diretti su una vasta gamma di prodotti finanziari, compresi i mutui a tasso variabile, che utilizzano l’Euribor come riferimento per il calcolo degli interessi. La questione legale centrale riguarda la validità dei contratti di mutuo basati su un tasso Euribor manipolato: se tali contratti debbano essere considerati nulli perché basati su un indice frutto di un accordo anticoncorrenziale, o se la manipolazione possa costituire solo un vizio della volontà contrattuale, rilevante per eventuali richieste di danni o annullamento del contratto.
L’Orientamento della Terza Sezione della Corte di Cassazione sulla Validità dei Mutui Collegati all’Euribor
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha sviluppato un orientamento in merito alla validità dei contratti di mutuo che prevedono un tasso di interesse determinato sulla base dell’Euribor, indice che è stato oggetto di manipolazione da parte di alcune banche. Questo orientamento è stato espresso attraverso due decisioni fondamentali: l’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023 e la sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024.
Ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023
In questa ordinanza, la Corte ha affrontato direttamente l’impatto delle pratiche manipolative sul mercato dei tassi di interesse, stabilendo che l’accordo manipolativo posto in essere da alcune banche costituisce una “prova privilegiata” a supporto delle richieste di nullità dei tassi di interesse basati sull’Euribor. La Corte ha chiarito che tali richieste possono essere accolte anche se il soggetto finanziatore specifico non ha partecipato direttamente all’intesa illecita. Questo principio si fonda sull’articolo 2 della legge n. 287/1990, secondo il quale qualsiasi contratto che costituisce un’applicazione delle intese illecite concluse “a monte” è nullo, indipendentemente dal coinvolgimento diretto di tutte le parti.
Manipolazione Euribor e Sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024
Questa sentenza ha ulteriormente precisato i criteri per valutare la validità delle clausole contrattuali che fanno riferimento all’Euribor. In particolare, la Corte ha indicato che per stabilire se un contratto di mutuo possa considerarsi nullo, occorre verificare se esso sia un contratto “a valle” rispetto alle intese restrittive della concorrenza che hanno alterato l’Euribor. Queste intese, sanzionate dalla Commissione Europea nel 2013 e nel 2016, possono rendere nullo il contratto di mutuo se si dimostra che uno dei contraenti era a conoscenza dell’intesa e intendeva avvalersene.
Inoltre, la Corte ha discusso il rilievo delle alterazioni illecite sull’efficacia delle clausole contrattuali. Se il parametro dell’Euribor, concordato dalle parti, risulta alterato da condotte illecite di terzi, esso perde la capacità di esprimere la volontà negoziale delle parti, compromettendo così la validità della clausola stessa. In tal caso, secondo i principi generali dell’ordinamento, il parametro deve essere sostituito o, in mancanza di un sostituto adeguato, la clausola deve essere considerata inefficace, determinando una nullità parziale sopravvenuta del contratto.
Rimessione alle Sezioni Unite della questione dell'euribor manipolato: Sentenza della Prima Sezione della Corte di Cassazione n. 19900 del 19 luglio 2024
La sentenza della Prima Sezione della Corte di Cassazione n. 19900 del 19 luglio 2024, riconsiderando l’orientamento espresso dalla Terza Sezione, ha espresso perplessità sull’interpretazione adottata in precedenti pronunce relative alla nullità dei contratti di mutuo legati all’Euribor manipolato. In particolare, la sentenza si è soffermata su diversi aspetti cruciali che meritano un’attenta analisi.
Validità dei Contratti di Mutuo e Collegamento con le Intese Illecite sulla manipolazione dell'Euribor
La sentenza in questione ha sottolineato come l’orientamento della Terza Sezione, che prevede la nullità automatica dei contratti di mutuo collegati all’Euribor manipolato, presenti delle criticità. La Prima Sezione ha evidenziato che, sebbene la Commissione Europea abbia accertato l’esistenza di intese restrittive della concorrenza tra il 2005 e il 2008, tali intese riguardavano specificamente il mercato dei derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD) e non direttamente i mutui a tasso variabile. Da questo punto di vista, i contratti di mutuo non possono essere considerati “a valle” rispetto all’intesa illecita, mancando un collegamento funzionale diretto tra il contratto di mutuo e l’accordo anticoncorrenziale.
La sentenza chiarisce che la nullità dei contratti “a valle” dovrebbe essere limitata ai casi in cui tali contratti costituiscano effettivamente l’attuazione diretta dell’intesa illecita, il che non è il caso per i mutui legati all’Euribor. Questo approccio restrittivo evita di estendere in maniera indiscriminata il principio della nullità a tutti i contratti di mutuo basati sull’Euribor, soprattutto considerando che tali contratti possono, in alcuni casi, risultare vantaggiosi per i consumatori, almeno nel breve termine.
Effetti dell’Alterazione dell’Euribor sul Consenso delle Parti
Un altro punto centrale della sentenza riguarda l’effetto che l’alterazione dell’Euribor ha sul consenso delle parti al momento della stipula del contratto. La Prima Sezione osserva che l’alterazione del parametro Euribor potrebbe aver indotto una falsa rappresentazione della realtà nelle parti, compromettendo il loro processo di formazione della volontà. Tuttavia, ciò non conduce necessariamente alla nullità del contratto, ma piuttosto apre la strada a possibili azioni per l’annullamento del contratto o per il risarcimento dei danni, qualora siano presenti i presupposti per tali rimedi.
Inoltre, la sentenza ribadisce che l’Euribor è un mero indice di mercato utilizzato per il calcolo del tasso di interesse e che l’accordo contrattuale si forma sulla base dell’indice così come ufficialmente stabilito. Di conseguenza, l’alterazione del processo di rilevazione dell’Euribor, pur potendo costituire un illecito, non incide automaticamente sulla validità della clausola contrattuale che lo richiama.
Manipolazione Euribor Sezioni Unite: Critiche alla Generalizzazione della Nullità dei Contratti
Infine, la sentenza mette in guardia contro un’estensione generalizzata del principio di nullità a tutti i contratti di mutuo collegati all’Euribor. La Corte evidenzia che un’applicazione troppo estensiva di tale principio potrebbe portare a risultati inefficaci e potenzialmente dannosi per i contraenti che, pur essendo a conoscenza dell’intesa illecita, potrebbero subire conseguenze negative dalla nullità del contratto.
Per tutte queste ragioni, la sentenza n. 19900 del 2024 ritiene necessario un ripensamento dell’orientamento della Terza Sezione e decide di rimettere la questione alle Sezioni Unite per una decisione uniforme che possa garantire una maggiore coerenza giuridica in materia.
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