8 novembre 2024
La questione relativa alla mancata iscrizione nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB) da parte di soggetti incaricati di riscuotere crediti cartolarizzati ha sollevato numerosi dibattiti giuridici. In particolare, ci si chiede se l'omessa iscrizione comporti l'invalidità degli atti di riscossione, o se questa irregolarità impatti esclusivamente sul rapporto con le autorità di vigilanza. Con il presente articolo, analizzeremo la normativa di riferimento, esamineremo il parere della Corte di Cassazione e approfondiremo la recente sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 9 settembre 2024, che ha portato nuova luce sul tema.
La questione giuridica: Mancata iscrizione all’albo 106 TUB
La questione fondamentale riguarda gli effetti della mancata iscrizione all’albo ex art. 106 TUB per quei soggetti a cui viene affidato il recupero di crediti cartolarizzati. È rilevante domandarsi se la mancata iscrizione incida sulla validità degli atti di riscossione effettuati e quale sia il peso di tale mancanza nelle relazioni con i soggetti debitori, nonché nel rispetto della normativa civilistica e bancaria. La giurisprudenza recente, pur con orientamenti divergenti, sta cercando di fare chiarezza su questo punto critico.
La norma: cosa prevede l’art. 106 TUB
L’articolo 106 del Testo Unico Bancario disciplina l’iscrizione all’albo dei soggetti che esercitano professionalmente l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L’iscrizione all’albo ha la funzione di assicurare che tali soggetti operino nel rispetto delle normative e sotto la vigilanza delle autorità preposte, al fine di garantire la trasparenza e la sicurezza del sistema finanziario. In linea generale, la mancata iscrizione può determinare sanzioni amministrative e, in certi casi, rilevare sul piano penale, ma non sempre è chiaro se tale omissione influisca direttamente sulla validità degli atti posti in essere.
La posizione della Corte di Cassazione sulla mancata iscrizione all’albo
La Corte di Cassazione, nella recente ordinanza n. 7243 del 18 marzo 2024, ha espresso un parere chiaro, ma non unanime, riguardo agli effetti della mancata iscrizione all’albo 106 TUB. Secondo la Cassazione, l’omessa iscrizione non comporta l’invalidità degli atti di riscossione del credito, affermando che:
"Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati a un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica."
La Cassazione sottolinea come tale normativa abbia una valenza più amministrativa che civilistica. Di conseguenza, la mancanza di iscrizione nell’albo 106 TUB può rilevare sul piano dei rapporti con l’autorità di vigilanza o in presenza di illeciti amministrativi o penali, ma non influenza direttamente la validità degli atti di riscossione.
La sentenza della Corte d’Appello di Venezia: limiti alla riscossione del credito
La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 1579 del 9 settembre 2024, ha ripreso le considerazioni della Cassazione, ribadendo che la mancata iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB non preclude la riscossione del credito. Tuttavia, la Corte introduce una rilevante precisazione, indicando che:
"Il difetto della citata iscrizione consente al cessionario di agire secondo le ordinarie regole codicistiche, esclusa pertanto la possibilità d'invocare le disposizioni della L. n. 130 del 1999 laddove deroganti, in senso più favorevole per la società di cartolarizzazione, alla disciplina civilistica sull'accertamento e/o la riscossione del credito."
Questo significa che, pur potendo riscuotere il credito, il cessionario che non rispetta l'obbligo di iscrizione all’albo 106 TUB perde la facoltà di avvalersi di alcune agevolazioni previste dalla legge n. 130 del 1999, mirate a favorire le operazioni di cartolarizzazione. In altre parole, il cessionario sarà soggetto alle ordinarie norme civilistiche, senza beneficiare delle deroghe consentite dalla L. n. 130 del 1999.
Conclusione: la rilevanza della mancata iscrizione all’albo 106 TUB
L’omessa iscrizione all’albo di cui all’art. 106 TUB ha una rilevanza significativa, ma limitata agli aspetti di regolamentazione amministrativa e ai rapporti con l’autorità di vigilanza. La giurisprudenza di merito e di legittimità conferma che tale omissione non influisce sull’invalidità degli atti di riscossione, ma comporta l’applicazione delle ordinarie regole civilistiche, precludendo il ricorso alle agevolazioni della legge 130 del 1999. In un panorama giuridico caratterizzato da posizioni in evoluzione, sarà interessante monitorare eventuali nuove pronunce che possano ulteriormente chiarire i confini di tale problematica.
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