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Cessione ramo d'azienda: requisiti, effetti, trasferimento contratti, ecc.

21 luglio 2023

La disciplina sulla cessione del ramo d’azienda si preoccupa soprattutto di assicurare che l’attività ceduta sia effettivamente tale. L’esigenza è quella di evitare che la cessione noi coinvolga effettivamente un’azienda o un suo ramo, ma solo alcuni rapporti che nel loro insieme non possano definirsi organizzati per lo svolgimento di una specifica attività economica.
Come noto, la cessione d’azienda o di un suo ramo comporta, come regola generale, anche il trasferimento dei contratti senza necessità del consenso dei soggetti ceduti. Dall’esame delle sentenze emerge l’esigenza di consentire l’applicazione di tale previsione solo quando ci si trovi di fronte a un’effettiva cessione di ramo d’azienda e non anche quando il trasferimento riguardi rapporti che nel loro insieme non costituiscono un’attività economica organizzata.

Cessione Ramo D'azienda
Cessione Ramo D'azienda

Cessione ramo d’azienda: introduzione

Come noto, l’art. 2555 c.c. indica che “l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”.

Si tratta dunque di una pluralità di beni (potenzialmente mobili, immobili, materiali e immateriali, contratti e rapporti giuridici, ecc.) ma non intesi separatamente giacché, per aversi azienda o un suo ramo, occorre che siano organizzati per consentire l’esercizio di una data attività economica.

Inoltre, l’art. 2112 c.c. indica che “si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda”.

La previsione si applica anche alla cessione di ramo d’azienda, anche se in questa specifica ipotesi si pongono delle questioni ulteriori, tanto che la norma indica che “le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.

La particolarità della fattispecie relativa al ramo d’azienda, che giustifica una maggiore attenzione, è data dal fatto che, mentre la cessione dell’intera attività economica svolta da un soggetto non dovrebbe porre particolari questioni perché quella che viene ceduta è l’intera attività economica, la cessione di un solo ramo d’azienda potrebbe richiede approfondimenti laddove non contenga la cessione di una effettiva attività ma sia diretta a spostare solo taluni beni o rapporti.

Alla luce di tali indicazioni, è possibile anzitutto porre in luce come per la validità di una cessione di un ramo d’azienda si chieda, nella sostanza, solo che la cessione coinvolga una effettiva attività economica.

La giurisprudenza sulla cessione di ramo d’azienda

Vi sono moltissime sentenze sulla cessione di ramo d’azienda, proprio per la necessità di evitare che la cessione di ramo d’azienda non sia una effettiva cessione di un’attività organizzata ma solamente di alcuni rapporti o contratti, che in ipotesi di voglia trasferire senza il consenso del contraente ceduto.

Quel che pare opportuno mettere in evidenza è che eventuali ulteriori elementi (presenza di determinati beni, esistenza e continuazione di una attività in esercizio, riassunzione dei dipendenti, ecc.) esaminati o richiesti dalla giurisprudenza, non sono propriamente requisiti che deve soddisfare ogni cessione di ramo d’azienda ma rappresentano solo aspetti che nel caso concreto, alla luce della specificità di quella impresa o dell’attività esercitata in quel ramo, nel merito si sono ritenuti necessari per considerare valida la cessione di ramo d’azienda.

Ad esempio, ci sono attività che non hanno una sede operativa o per le quali tale sede non ha comunque alcun rilievo concreto, avendo una funzione di rappresentanza o comodità: pensiamo proprio al caso degli agenti o di altri lavoratori autonomi che si recano dai clienti di una data impresa o di un suo ramo, che potrebbe quindi non avere una sede (peraltro gli avvenimenti dell’ultimo anno rendono evidente come molte attività siano esercitabili a distanza, perfino in presenza di dipendenti).

Tutto questo per dire che si deve ritenere sussistente il ramo di azienda se vi sia cessione di una attività economica organizzata. Non sono richiesti requisiti ulteriori: nella giurisprudenza sulla cessione di ramo d’azienda sono indicati solo elementi di fatto di solito ricorrenti, che però vanno valutati di volta in volta, a seconda della specifica attività.

La giurisprudenza di Cassazione

A ben vedere, tale nostra osservazione è tenuta presente anche dalla Cassazione.

Cass. 28 aprile 2014, n. 9361, ad esempio, indica che “per «ramo d'azienda», come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e (come affermato anche dalla corte di giustizia, sentenza 24 gennaio 2002, in C-51/00) consenta l'esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo; il relativo accertamento presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione, in ciò differenziandosi dalla cessione del contratto ex art. 1406 c.c. che attiene alla vicenda circolatoria del solo contratto e comporta la mera sostituzione di uno dei soggetti contraenti, nonché il consenso del lavoratore ceduto”.

Da sottolineare, appunto, il fatto che ciò che si richiede è la presenza di una attività organizzata ceduta: gli elementi da verificare non sono requisiti imprescindibili ma situazioni da verificare caso per caso, in relazione al tipo di impresa, tanto che gli elementi materiali e immateriali sono indicati solo come eventuali. Peraltro, anche Cass. 7 dicembre 2017, n. 29422 indica che possa esserci una cessione d'azienda o di un suo ramo in presenza di “cessione o meno di elementi materiali”.

Vi è poi da considerare che la giurisprudenza della Cassazione sulla cessione di ramo d’azienda tende a leggere in senso ampio il concetto di azienda ceduta.

Ad esempio, è ritenuta valida la cessione di ramo d’azienda laddove vi sia la cessione di una impresa non attiva ma in cui vi sia una potenziale attitudine all’esercizio della sua attività: Cass. 17 novembre 2017, n. 27290 indica che “ai fini della qualificazione di un negozio quale cessione di azienda - assoggettabile ad imposta di registro anziché ad iva - non occorre che il complesso ceduto permetta l'esercizio attuale dell'attività di impresa, essendo sufficiente la sua potenziale attitudine a tale esercizio”.

Oppure, si è ancora ritenuta valida la cessione di ramo d’azienda pur quando il contratto escludeva dalla cessione alcuni beni aziendali, a condizione che risultasse che l’attività poteva proseguire anche in modo ridotto o ristrutturato: Cass. 09 agosto 1991, n. 8678 indica che “perché si abbia cessione di azienda anche agli effetti dell'imposta di registro, non è affatto indispensabile che i contraenti si astengano dall'escludere dalla cessione determinati beni aziendali purché risulti [possibile la] continuazione dell'esercizio di quella determinata azienda anche se ridotto o in parte ristrutturato rispetto a quello precedente alla cessione”. Tale ultima sentenza è di rilievo perché la decisione ha indicato in particolare che tali beni esclusi possono anche essere “elementi essenziali dell'azienda stessa […] rispetto alla precedente organizzazione di essa, purché essi siano surrogabili con altri, sia pure in un momento successivo, o non più indispensabili rispetto ad una diversa organizzazione”.

È necessaria la presenza di beni materiali o immateriali per la validità del trasferimento del ramo d’azienda?

Si discute talvolta se per la validità del contratto di cessione di ramo d’azienda sia necessaria la presenza di beni materiali e immateriali.

Come indicato, per la cessione di ramo d’azienda, il requisito essenziale è che i beni rappresentati il ramo d’azienda ceduto siano organizzati per lo svolgimento dell’attività economica trasferita: i vari elementi che generalmente compongono il ramo d’azienda non sono requisiti della cessione del ramo d’azienda ma elementi talvolta ricorrenti, da valutare caso per caso.

Perfino la presenza di beni materiali o immateriali può legittimamente non esserci in un contratto di cessione di ramo d’azienda.

Lo abbiamo già indicato citando Cass. 28 aprile 2014, n. 9361, per la quale nella cessione di ramo d’azienda è “eventuale [il] trasferimento di elementi materiali o immateriali”.

Cass. 2 marzo 2012, n. 3301, inoltre, indica che “la nozione del trasferimento di azienda deve essere intesa in senso estensivo, ricomprendendo tutte le ipotesi di trasferimento anche di una singola attività di impresa, sempre che sia riscontrabile un complesso di beni o di rapporti interessati al fenomeno traslativo, anche quindi in assenza del trasferimento di significativi beni patrimoniali, materiali o immateriali”.

Come abbiamo indicato, la valutazione deve essere fatta nel caso concreto, non essendo sempre necessaria per la cessione di un ramo d’azienda la presenza di beni materiali o di altro tipo.

La giurisprudenza più recente è in questo senso anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Infatti, la Corte di giustizia UE, con sentenza 6 settembre 2011, nella causa C-108/10 ha statuito che “per quanto concerne, in primo luogo, la mancanza di elementi patrimoniali, la Corte ha giudicato ripetutamente che, in determinati settori, l’attività si basa essenzialmente sulla manodopera. Alla luce di ciò, un complesso strutturato di lavoratori, malgrado la mancanza di significativi elementi patrimoniali, materiali o immateriali, può corrispondere a un’entità economica ai sensi della direttiva 77/187 (v. in particolare, per quanto concerne i servizi di pulizia, le citate sentenze Hernández Vidal e a., punto 27, nonché Hidalgo e a., punto 26; v. altresì, in merito alla direttiva 2001/23, sentenza 20 gennaio 2011, causa C‑463/09, CLECE, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39).

Questa giurisprudenza è applicabile alla fattispecie di cui alla controversia principale, dal momento che sembra che nessuna delle attività svolte dal gruppo di lavoratori in questione necessiti della disponibilità di significativi elementi patrimoniali. La qualificazione del gruppo di lavoratori quale entità economica non può essere esclusa pertanto per il fatto che detta entità non comprende, a parte il citato personale, elementi patrimoniali materiali o immateriali”.

Peraltro, sempre in tema di cessione di ramo d’azienda, identica conclusione era stata fornita anche dalla S.C., che ha accolto una “nozione di trasferimento di impresa con più attenuati caratteri di materializzazione e che cioè -in linea con un assetto produttivo diretto a dare sempre maggiore rilevanza alla capacità professionale e alle conoscenze tecniche dei lavoratori- consideri "attività economica" suscettibile di figurare come oggetto di detto trasferimento anche i soli lavoratori, che per essere stati addetti ad un ramo della impresa e per avere acquisito un complesso di nozioni e di esperienze, siano capaci di svolgere autonomamente -e, quindi, pur senza il supporto di beni immobili, macchine, attrezzi di lavoro o di altri beni- le proprie funzioni anche presso il nuovo datore di lavoro” (Cass. 23 luglio 2002, n. 10761).

Altri elementi discussi della Cessione di ramo d’azienda

Nei contenziosi sulla cessione del ramo d’azienda, talvolta si discute di situazioni che astrattamente potrebbero portare a negare la validità alla cessione stessa del ramo d’azienda.

Ad esempio, come indicato, la Corte di Giustizia UE ritiene che la cessione del ramo d’azienda possa essere valida e considerabile tale anche in presenza tra i beni trasferiti di plurimi rapporti di lavoro in assenza invece di beni patrimoniali. Come indica la Cassazione, in questo caso l’organizzazione necessaria per potersi parlare di cessione di ramo d’azienda potrebbe essere riscontrata nel “complesso di nozioni e di esperienze [che tali soggetti] siano capaci di svolgere autonomamente” (Cass. 23 luglio 2002, n. 10761). Cass. 4 marzo 2019, n. 6256 ha di recente precisato, sempre a proposito della cessione di ramo d’azienda, che “l'autonomia del ramo ceduto può ravvisarsi e può sussistere anche in presenza di una struttura dematerializzata o leggera costituita in prevalenza da rapporti di lavoro organizzati, in modo idoneo, anche potenzialmente, allo svolgimento di una attività economica. Simile evenienza presuppone, però, la necessità che i lavoratori ceduti costituiscano un gruppo coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti”.

Ancor di più, la cessione di ramo d’azienda potrebbe riguardare un’attività economica nella quale non vi siano o vi siano pochi beni materiali o immateriali in presenza rapporti lavoro gestiti da lavoratori autonomi (si pensi a un’attività in cui non vi è necessità di dipendenti ma di soli agenti), in luogo dei dipendenti. In questo caso, infatti, si tratta di soggetti non subordinati: il che giustifica ancor di più - rispetto a quanto indicato dalla sentenza Corte di giustizia UE, 6 settembre 2011, nella causa C-108/10 e anche da Cass. 23 luglio 2002, n. 10761- il fatto che l’attività economica possa essere svolta in assenza di una struttura e di beni diversi dai rapporti giuridici attraverso i quali si generava il fatturato, attività gestite autonomamente dagli agenti e procacciatori.

Ricordiamo, peraltro, che, se generalmente l’attività ceduta può riguardare un’impresa in attività, per la validità della cessione del ramo d’azienda “non occorre che il complesso ceduto permetta l'esercizio attuale dell'attività di impresa, essendo sufficiente la sua potenziale attitudine a tale esercizio” (Cass. 17 novembre 2017, n. 27290).

Pur se non è necessario che il ramo d’azienda ceduta sia funzionante al momento della cessione, l’eventuale circostanza che venga ceduta un’attività in esercizio e che l’attività prosegua costituiscono importanti elementi che provano il fatto che i beni ceduti sono organizzati e, quindi, idonei a considerare ceduto un effettivo ramo d’azienda. La Corte di Giustizia UE indica, infatti, che “il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della direttiva consiste nella circostanza che l'entità in questione conservi la propria identità, che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa” (sentenza 7 marzo 1996, cause riunite C - 171/94 e C - 172/94).

Inoltre, come anticipato, la cessione di ramo d’azienda potrebbe non riguardare tutti i beni del ramo d’azienda, essendo possibile che vengano esclusi dalla cessione “elementi essenziali dell'azienda stessa […] rispetto alla precedente organizzazione di essa, purché essi siano surrogabili con altri, sia pure in un momento successivo, o non più indispensabili rispetto ad una diversa organizzazione” (Cass. 09 agosto 1991, n. 8678).

Successione nei contratti a seguito del trasferimento

Come noto, una delle conseguenze più rilevanti in tela di cessione d’azienda o di un suo ramo è la successione nei contratti.

L’art. 2558 c.c. prevede in particolare che “se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale [c.c. 1406, 1722, n. 4, 1902, 2112, 2610]. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto [c.c. 1373] entro tre mesi dalla notizia del trasferimento [c.c. 2964], se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante [c.c. 1918]. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario [c.c. 2561, 2562] per la durata dell'usufrutto e dell'affitto”.

Una questione ricorrente nella pratica in tema di cessione d’azienda e di un suo ramo, è quali siano i contratti ceduto e quali invece quelli personali.

Recentemente Cass. 11 giugno 2018, n. 15065 ha precisato che “in tema di successione nei contratti ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti «contratti di azienda» (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale) e ai cosiddetti «contratti di impresa» (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili)”.

Cessione ramo d’azienda: conclusioni

Alla luce di tali indicazioni, si può dunque concludere che la cessione di ramo d’azienda sia tale laddove il contratto coinvolga un’attività economica organizzata, che viene ceduta potendo proseguire. L’effettiva prosecuzione dell’attività, pur a distanza di tempo e con delle modiche nei beni aziendali, costituisce chiaro indice della effettività di tale cessione.

Per contro, la giurisprudenza ritiene non sempre necessari beni strumentali o comunque materiali tra quelli ceduti ai fini della validità della cessione del ramo d’azienda: ciò, quantomeno, per le attività che utilizzino principalmente o esclusivamente la forza lavoro; ciò, ancor di più, quando, questa forza lavoro consista nell’attività di lavoratori autonomi, che non necessitano di una costante direzione e di beni aziendali.

Più in generale, nella cessione di ramo d’azienda, al fine di verificare la ricorrenza dei requisiti per verificare se i beni ceduti rappresentino effettivamente un ramo d’azienda, occorre indagare se l’insieme di ciò che è ceduto e idoneo o almeno potenzialmente idoneo a proseguire l’attività economica. I vari elementi generalmente considerati a tal fine (ad esempio beni mobili, immobili, materiali e immateriali, contratti e rapporti giuridici, dipendenti, collaboratori autonomi, ecc.), non sono requisiti che devono ricorrere in ogni ipotesi ma solo elementi di fatto generalmente -ma non sempre- presenti: vanno dunque valutati caso per caso, essendo ammissibile anche la cessione di ramo d’azienda con soli dipendenti o rapporti di lavoro autonomo.

di Marco Ticozzi

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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