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Covid 19 e rinegoziazione contrattuale: Coronavirus e contratti tra buona fede e equità

28 dicembre 2020

Covid 19 e rinegoziazione contrattuale: Coronavirus e contratti tra buona fede e equità. L’emergenza Coronavirus ha posto la questione della sorte dei contratti di durata che diventino squilibrati, pur non incidendo gli effetti del Covid 19 direttamente sulla possibilità della prestazione oggetto del contratto o sull’equilibrio delle prestazioni.
Se non è possibile applicare l’istituto della impossibilità sopravvenuta, magari anche solo temporanea oppure quello della rescissione, non vi è alcuna tutela per il contraente che subisca gli effetti negativi della crisi? Ha diritto a ottenere la rinegoziazione del contratto?
Covid 19 e rinegoziazione del contratto: ecco la recente Ordinanza 21 dicembre 2020 del Tribunale di Treviso, dott. Barbazza su Coronavirus e contratti tra buona fede e equità, scaricabile in pdf.

Covid 19 E Rinegoziazione Contrattuale
Covid 19 E Rinegoziazione Contrattuale: Coronavirus E Contratti Tra Buona Fede E Equità

Covid 19 e rinegoziazione del contratto - Coronavirus e contratti tra buona fede e equità: introduzione

Covid 19 e rinegoziazione contrattuale: Coronavirus e contratti tra buona fede e equità.

Il tema è delicato.

Da un lato, chiaramente alle fattispecie che riguardano il Covid 19 restano applicabili i comuni istituti dell’impossibilità della prestazione, al limite temporanea, e della rescissione del contratto. Ma si tratta di ipotesi non così facilmente rinvenibili nella pratica perché l’emergenza Coronavirus dovrebbe incidere direttamente sulla possibilità prestazione o sul sinallagma contrattuale.

Fuori da queste ipotesi le problematiche si pongono e possono essere frequenti: la risposta non sembra facile perché si potrebbe anche dire che, se non ci si trova nei casi regolati, il contraente che subisce un pregiudizio economico non ha rimedio, se l’alea del contratto addossava su di lui dei rischi che avevano solo una indiretta incidenza nel contratto.

Covid 19 e rinegoziazione contrattuale, Coronavirus e contratto squilibrato tra buona fede e equità: quali casi?

I casi ai quali ci riferiamo sono quelli per i quali la prestazione è ancora possibile e l’emergenza Covid 19 non incide quindi sull’impossibilità della prestazione o sull’equilibrio tra le due prestazioni, quanto piuttosto sulla possibilità concreta di una parte di trarre vantaggio da tale prestazione che riceve.

Si può pensare all’inquilino che abbia preso in locazione una casa in montagna nella quale potrebbe andare ma senza possibilità di muoversi; il ristorante che ha in locazione l’immobile in cui può magari anche esercitare l’attività ma senza avere clienti; il B&B che paghi un canone di locazione ma non abbia clienti; oppure, come nel caso affrontato dal Tribunale di Treviso, un imprenditore che abbia acquistato del vino che non ha più interesse ad avere per la crisi del mercato e la difficoltà a rivenderlo.

Si tratta di ipotesi in cui la crisi del Coronavirus non incide sulla possibilità della prestazione e non altera l’equilibrio delle prestazioni: il vino ha ancora il suo valore ed è possibile consegnarlo; l’imprenditore non lamenta un’impossibilità della prestazione o uno squilibrio tra le prestazioni, ma la difficoltà di venderlo a valle.

E questo, come evidenziato negli esempi di cui sopra, è ciò che può avvenire in molte situazioni nelle quali un imprenditore ha in locazione un immobile o si rifornisce da fornitori, non riuscendo però far rendere adeguatamente la sua attività con l’utilizzo di questi elementi.

Covid 19 e rinegoziazione del contratto - Coronavirus e contratti tra buona fede e equità: che fare?

Come abbiamo evidenziato, in questi ipotesi la soluzione potrebbe anche essere quella di lasciare privo di tutela tale soggetto perché in questi il rischio contrattuale è a suo carico.

Probabilmente al riguardo sarebbe stato utile un intervento del legislatore, solo in minima parte attuato: ad esempio con i crediti di imposta per gli affitti.

Le difficoltà di molte imprese sono evidenti e l’iniquità della risposta ancor di più.

Ed ecco l’Ordinanza 21 dicembre 2020 del Tribunale di Treviso che offre una prospettiva particolare.

Covid 19 e rinegoziazione contrattuale: Ordinanza 21 dicembre 2020 del Tribunale di Treviso, dott. Barbazza su Coronavirus e contratti squilibrati tra buona fede e equità

L’Ordinanza 21 dicembre 2020 del Tribunale di Treviso, dott. Barbazza ricorda anzitutto il caso: “con provvedimento di ingiunzione provvisoriamente esecutivo veniva ingiunto all’odierna attrice opponente di pagare senza dilazione la somma di € 160.701,00 oltre interessi e spese.

Sin dalla corrispondenza fra le parti risalente alla fase stragiudiziale risulta che la debitrice, pur non contestando di aver stipulato un contratto di compravendita di vino con la convenuta opposta e di non aver ritirato il prodotto, ha evidenziato la volontà di voler risolvere il contratto a causa delle implicazioni derivanti dalla “Pandemia da CoViD-19 che ha causato la limitazione della vendita al dettaglio, l’annullamento degli ordini e dei contratti con la conseguente impossibilità di rivendita del prodotto” agli esercenti al dettaglio” (Ordinanza 21 dicembre 2020 del Tribunale di Treviso, dott. Barbazza su Covid 19 e rinegoziazione contrattuale - Coronavirus e contratti tra buona fede e equità).

Coronavirus e contratti tra buona fede e equità: Ordinanza 21 dicembre 2020 del Tribunale di Treviso, dott. Barbazza su Covid 19 e rinegoziazione del contratto

Il provvedimento giunge a ritenere dovuto in questo caso l’obbligo di rinegoziazione: “in relazione agli effetti della pandemia causata dal Co.Vi.D.-19, infatti, nel caso dei contratti a prestazioni corrispettive, sussiste ancor più un obbligo delle parti, di contrattare al fine di addivenire ad un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell’alea normale dello stesso sussistente al momento della contrattazione iniziale (nel caso di specie il contratto è stato concluso a settembre 2019, prima dell’inizio della crisi pandemica e di ogni avvisaglia di essa nel nostro Paese).

Ebbene, da ciò deriva che, in assenza di rinegoziazione del contratto, deve ritenersi doveroso fare ricorso alla clausola generale di buona fede e di solidarietà sancita dall’art. 2 della Carta costituzionale al fine di riportare il contratto entro i limiti della sua normale alea.

Tale soluzione, peraltro già stata seguita nella giurisprudenza di merito, in relazione ad altri contratti sinallagmatici, in sede cautelare (nello specifico, con riferimento ai termini di un contratto di locazione per il quale il conduttore aveva visto la propria attività ridotta a causa delle misure emergenziali, disponendo la riduzione dei canoni di locazione e la sospensione della garanzia fideiussoria, cfr. Tribunale Roma, 27 agosto 2020), merita di essere condivisa ma al contempo rimeditata nel presente caso, in quanto di fronte ad un fenomeno straordinario che ha sconvolto la realtà socio-economica, prima ancora che giuridica, interagendo sulla sfera dei diritti personali e dei processi economici e sociali – è necessario che la giurisprudenza adotti una prospettiva nuova di carattere anch’essa extra-ordinaria” (Ordinanza 21 dicembre 2020 del Tribunale di Treviso, dott. Barbazza su Covid 19 e rinegoziazione contrattuale - Coronavirus e contratti tra buona fede e equità).

Il provvedimento prosegue oltre, peraltro in una prospettiva leggermente diversa da quella dei provvedimenti che si erano pronunciati sulla questione: “se, da un lato, in base al testo normativo dell’art. 1467, comma terzo, cod. civ. e all’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, la rettifica delle condizioni contrattuali ‘‘squilibrate’’ può essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con l’azione di risoluzione, dall’altro la crisi economica dipesa dalla pandemia Covid e la chiusura forzata delle attività commerciali – ed in particolare di quelle legate al settore della ristorazione – devono qualificarsi quale sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale.

Il Tribunale di Roma citato ritiene che la soluzione di fronte a tale situazione di sopravvenienze eccezionali non regolate dalla legge o dal contratto che generino un evidente squilibrio delle prestazioni, sia, quantomeno in sede cautelare, l’intervento del giudice in ragione del mancato adempimento delle parti all’obbligo di rinegoziare in buona fede del contenuto del contratto.

Tuttavia (condividendo sul punto le osservazioni mosse dalla dottrina più recente) si ritiene che tale intervento giudiziale sia possibile semplicemente, concorrendone i presupposti e senza far un sovrabbondante ricorso alla generale clausola di buona fede, anche solo in ragione dei poteri equitativi concessi al giudice dall’art. 1374 cod. civ., con onere alle parti di invocarne e provarne correttamente i motivi di applicazione o esclusione nel caso di specie” (Ordinanza 21 dicembre 2020 del Tribunale di Treviso, dott. Barbazza su Covid 19 e rinegoziazione contrattuale - Coronavirus e contratti tra buona fede e equità).

Covid 19 e rinegoziazione del contratto - Coronavirus e contratti tra buona fede e equità: la decisione.

Alla luce delle indicazioni che precedono, l’Ordinanza 21 dicembre 2020 del Tribunale di Treviso, dott. Barbazza su Covid 19 e rinegoziazione contrattuale (Coronavirus e contratti tra buona fede e equità) ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto: “ciò considerato, sussistono allora ai fini del provvedimento ex art. 649 cod. proc. civ., giustificati motivi per sospendere la provvisoria esecuzione concessa al provvedimento di ingiunzione opposto n. 2019/2020 emesso dal Tribunale di Treviso il 14 luglio 2020” (Ordinanza 21 dicembre 2020 del Tribunale di Treviso, dott. Barbazza su Covid 19 e rinegoziazione contrattuale - Coronavirus e contratti tra buona fede e equità).

Coronavirus e contratti tra buona fede e equità: conclusioni su Covid 19 e rinegoziazione contrattuale.

Il tema del Covid 19 e dell’obbligo di rinegoziazione contrattuale, che deriva dall’emergenza Coronavirus e dalle disposizioni per i contratti su buona fede e equità, è recente e i risultati della giurisprudenza non sono quindi consolidati.

L’Ordinanza 21 dicembre 2020 del Tribunale di Treviso, dott. Barbazza su Covid 19 e rinegoziazione contrattuale (Coronavirus e contratti tra buona fede e equità) è però in linea con precedenti decisioni, pur con le evidenziate differenziazioni, ed è una decisione di sicuro interesse, anche pratico per tutti gli imprenditori che abbiano difficoltà economiche derivanti dal Covid 19 che non trovano tutela nelle disposizioni sull’impossibilità della prestazione e rescissione del contratto.

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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