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Il decreto legge e il decreto legislativo: differenza, procedura e limiti

25 aprile 2025

Decreto legge e decreto legislativo: cosa sono? quale differenza vi è tra questi due atti con forza si legge? Spesso confusi tra loro, il decreto legge e il decreto legislativo sono strumenti diversi che il Governo utilizza per adottare norme con forza di legge, ma secondo modalità e finalità molto differenti. In questo articolo spieghiamo cosa sono, come vengono adottati, quali limiti devono rispettare e quando il loro utilizzo può generare criticità istituzionali o giuridiche. Una guida chiara per orientarsi tra due strumenti fondamentali del diritto pubblico italiano.

Decreto legge e decreto legislativo differenza

Definizione e caratteristiche del decreto legge

Il decreto legge è un atto normativo con forza di legge adottato dal Governo in situazioni di necessità e urgenza. È disciplinato dall’art. 77 della Costituzione italiana, che consente all’Esecutivo di emanare provvedimenti provvisori che abbiano valore di legge, ma solo in casi straordinari che richiedano un intervento immediato, senza attendere i tempi ordinari del procedimento legislativo parlamentare.

Una delle principali caratteristiche del decreto legge è la sua immediata efficacia: entra in vigore dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza necessità di una preventiva approvazione da parte del Parlamento. Tuttavia, affinché il provvedimento mantenga la sua validità, deve essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua emanazione. In caso contrario, perde efficacia sin dall’inizio (ex tunc), con l’obbligo per il Parlamento di regolare gli effetti eventualmente già prodotti.

Il decreto legge è quindi uno strumento eccezionale, da utilizzare con rigore. La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che il ricorso eccessivo o ingiustificato a questo strumento mina l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Nella pratica, però, capita spesso che il Governo ne faccia uso anche in situazioni che sollevano dubbi sull’effettiva sussistenza dei presupposti di urgenza. In studio riceviamo frequentemente richieste di chiarimento su provvedimenti entrati in vigore in tempi rapidissimi e con effetti immediati, proprio per via della natura peculiare del decreto legge.

Il decreto legislativo: cos’è e quando si utilizza

Il decreto legislativo è uno strumento normativo anch’esso dotato di forza di legge, ma profondamente diverso dal decreto legge, sia per quanto riguarda la procedura di adozione, sia per le finalità. È previsto dall’art. 76 della Costituzione italiana e viene adottato dal Governo sulla base di una delega legislativa conferita dal Parlamento tramite una legge delega.

La legge delega stabilisce in modo dettagliato l’oggetto, i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell’elaborazione del decreto legislativo, oltre a fissare un termine entro cui esercitare la delega. Questo meccanismo permette al Parlamento di demandare al Governo l’attuazione normativa di riforme complesse, che richiederebbero tempo e competenze tecniche specifiche non sempre disponibili nei tempi parlamentari ordinari.

Si ricorre al decreto legislativo, ad esempio, per attuare riforme organiche in materia di diritto del lavoro, fisco, pubblica amministrazione o giustizia. Il Governo, però, non ha alcuna discrezionalità politica nel contenuto: deve rispettare rigorosamente le indicazioni fornite dalla legge delega. È uno strumento che risponde a esigenze di programmazione e razionalizzazione, non a urgenze contingenti. E proprio per questa natura programmata, è molto diverso dal decreto legge, con cui è spesso confuso dai non addetti ai lavori.

Procedura di adozione del decreto legge

L’adozione del decreto legge segue un iter specifico che inizia con la deliberazione del Consiglio dei Ministri. Una volta approvato, il testo viene immediatamente firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, acquistando efficacia giuridica dal giorno stesso. Questo consente al Governo di intervenire rapidamente su situazioni ritenute gravi e urgenti, senza attendere i tempi del dibattito parlamentare.

Dopo la pubblicazione, il decreto legge deve essere trasmesso alle Camere per l’avvio della procedura di conversione. Il Parlamento ha 60 giorni di tempo per convertirlo in legge, eventualmente anche con modifiche. Se la conversione non avviene entro tale termine, il decreto decade retroattivamente, salvo che il Parlamento approvi una legge che salvi gli effetti prodotti. In questo caso, si apre una questione delicata: la gestione degli atti compiuti in base a una norma ormai priva di efficacia.

Negli ultimi anni, è emerso un uso ricorrente di decreti legge anche in settori non sempre urgenti, come il fisco o la scuola, suscitando critiche da parte della dottrina e della giurisprudenza. In molti casi, si è assistito a una “conversione blindata”, con il Parlamento che approva il testo senza modifiche sostanziali, limitando il dibattito democratico. È una prassi che pone interrogativi sul corretto equilibrio tra potere legislativo ed esecutivo, e che in più occasioni ha richiesto l’intervento della Corte Costituzionale.

L’uso forzato della decretazione d'urgenza e il nodo dei tempi parlamentari

Negli ultimi decenni, il decreto legge è stato utilizzato dal Governo non solo per fronteggiare situazioni realmente urgenti, ma anche – in modo sempre più frequente – come strumento per accelerare l’adozione di norme che altrimenti, nel percorso parlamentare ordinario, richiederebbero mesi o addirittura anni. In alcuni casi, il Governo ha adottato decreti legge con entrata in vigore differita, cioè posticipata alla data della conversione, un paradosso rispetto alla logica stessa dell’urgenza. È un uso “funzionale” alla volontà politica di controllare i tempi e i contenuti dell’iter legislativo, ma spesso in contrasto con il dettato costituzionale.

In pratica, si sfrutta la disciplina dei decreti legge per rosicchiare spazio al Parlamento, presentando testi già pronti, spesso corposi e complessi, che arrivano alle Camere come un “pacchetto chiuso” e devono essere approvati entro sessanta giorni, pena la decadenza. Questo meccanismo, sebbene formalmente legittimo, riduce lo spazio di discussione, di confronto e di emendamento – soprattutto per le forze di opposizione, che si trovano di fronte a una tempistica ristretta e a margini di manovra ridotti.

È evidente che la lentezza del procedimento legislativo ordinario rappresenta una criticità in contesti che richiedono tempestività. Tuttavia, comprimere il dibattito parlamentare rischia di minare i principi del pluralismo e della rappresentanza. La questione è delicata: se da un lato vi è l’esigenza di adottare rapidamente misure legislative, dall’altro non si può sacrificare il ruolo del Parlamento, cuore della democrazia rappresentativa, e unico luogo in cui anche le minoranze hanno diritto di parola e di proposta. La Corte Costituzionale, pur non entrando nel merito delle scelte politiche, ha più volte richiamato al rispetto rigoroso dei presupposti costituzionali del decreto legge.

Differenza tra decreto legge e decreto legislativo

La distinzione tra decreto legge e decreto legislativo è fondamentale per comprendere il funzionamento del sistema normativo italiano. Il decreto legge è un provvedimento adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza, con efficacia immediata, ma che necessita della conversione in legge da parte del Parlamento entro 60 giorni. Il decreto legislativo, invece, è emanato dal Governo su delega del Parlamento, che stabilisce i principi e i criteri direttivi da seguire, oltre al termine entro cui esercitare la delega.

Mentre il decreto legge risponde a esigenze impellenti e ha un’efficacia temporanea, il decreto legislativo è il risultato di una programmazione legislativa più articolata e tecnica. Inoltre, il decreto legge entra in vigore subito dopo la pubblicazione, mentre il decreto legislativo segue un iter più lungo, che include la consultazione di pareri e l’eventuale coinvolgimento di commissioni parlamentari.

È importante sottolineare che entrambi gli strumenti hanno forza di legge, ma differiscono per origine, procedimento e finalità. La scelta tra l’uno o l’altro dipende dalla natura dell’intervento normativo richiesto e dalla necessità di bilanciare l’efficacia dell’azione governativa con il rispetto delle prerogative parlamentari.

Limiti costituzionali e giurisprudenziali

L’adozione di decreti legge e decreti legislativi è soggetta a limiti costituzionali ben precisi. Per quanto riguarda il decreto legge, l’articolo 77 della Costituzione stabilisce che può essere adottato solo in casi straordinari di necessità e urgenza, e deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge il giorno stesso della sua emanazione. Inoltre, la legge n. 400/1988 prevede che il decreto legge non possa contenere disposizioni estranee all’oggetto o alla finalità del provvedimento.

La Corte Costituzionale svolge un ruolo centrale nel garantire il rispetto di questi limiti. Negli anni, ha più volte dichiarato l’illegittimità di decreti legge privi dei presupposti di necessità e urgenza o contenenti disposizioni eterogenee rispetto all’oggetto dichiarato. Il suo intervento ha contribuito a delimitare con maggiore precisione il perimetro entro il quale il Governo può esercitare il potere di decretazione d’urgenza.

Anche in materia di decreti legislativi, l’articolo 76 della Costituzione impone che la delega sia conferita con legge che stabilisca in modo chiaro i principi e i criteri direttivi, l’oggetto e il termine. Il mancato rispetto di questi parametri espone il decreto legislativo al rischio di essere dichiarato incostituzionale per eccesso di delega.

È importante sottolineare che la Corte non entra mai nel merito politico delle scelte legislative. Il suo compito si limita a verificare che i presupposti formali e procedurali richiesti dalla Costituzione siano rispettati. Questa funzione di controllo di legittimità formale è essenziale per assicurare che l’equilibrio tra i poteri dello Stato non venga alterato e che il principio di legalità rimanga il cardine dell’ordinamento democratico.

Sigla degli atti normativi

Nella pratica legislativa e giuridica italiana, gli atti normativi vengono frequentemente indicati mediante sigle ufficiali, che sintetizzano la natura e l’origine dell’atto. Le principali sigle utili in questo contesto sono: • l. – legge ordinaria • l. cost. – legge costituzionale • d.l. – decreto-legge • d.lgs. – decreto legislativo • d.p.r. – decreto del Presidente della Repubblica • d.p.c.m. – decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri • d.m. – decreto ministeriale

Per quanto riguarda il tema specifico di questo articolo, è utile ricordare che: • La sigla d.l. identifica il decreto-legge, adottato dal Governo in casi di necessità e urgenza. • La sigla d.lgs. indica il decreto legislativo, adottato su delega parlamentare.

Nella prassi, si trovano a volte piccole variazioni grafiche, come l’uso delle lettere maiuscole (D.L. o D.Lgs.) oppure della minuscola (d.l., d.lgs.). La forma più corretta nei testi giuridici è l’uso minuscolo con il punto tra le lettere, secondo gli standard della Gazzetta Ufficiale e delle principali fonti istituzionali.

Conoscere queste abbreviazioni è importante per riconoscere rapidamente il tipo di atto a cui si fa riferimento, soprattutto nei testi normativi, nei documenti ufficiali o nelle sentenze della Corte Costituzionale.

Conclusioni: quale strumento per quale esigenza

Il sistema costituzionale italiano offre due strumenti distinti ma entrambi potenti a disposizione del Governo: il decreto legge e il decreto legislativo. Saperli distinguere non è solo una questione tecnica, ma aiuta a comprendere meglio i meccanismi con cui si produce la normativa che incide quotidianamente su diritti, obblighi e assetti istituzionali.

Il decreto legge, per sua natura, è una risposta rapida a situazioni eccezionali: pensiamo, ad esempio, ai provvedimenti adottati nei primissimi giorni della pandemia da Covid-19, quando l’urgenza richiedeva misure immediate in materia sanitaria, lavorativa e di ordine pubblico. Il decreto legislativo, invece, è uno strumento costruito per interventi strutturati, come le riforme del processo civile o penale, che necessitano di analisi tecnica, coerenza sistematica e attuazione programmata.

Non esiste uno strumento migliore in assoluto: esiste quello più adeguato al tipo di intervento. È però fondamentale che il loro uso rispetti i vincoli costituzionali e non diventi una scorciatoia per aggirare il confronto parlamentare. Per questo motivo, anche in ambito legale, è importante monitorare il contenuto e il percorso normativo di ogni provvedimento, soprattutto in fasi politiche in cui la produzione legislativa è particolarmente intensa e concentrata nelle mani dell’Esecutivo.

FAQ su decreto legislativo e decreto legge

Cos’è un decreto legislativo?

È un atto normativo con forza di legge adottato dal Governo su delega del Parlamento. La delega è conferita tramite una legge che stabilisce i principi, i criteri e il termine entro cui il Governo può legiferare. È tipico degli interventi strutturati e programmati.

Cos’è un decreto legge?

È un provvedimento adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza. Ha efficacia immediata ma deve essere convertito in legge entro 60 giorni dal Parlamento, altrimenti perde efficacia sin dall’inizio.

Qual è la differenza tra decreto legge e decreto legislativo?

Il decreto legge è urgente e provvisorio, mentre il decreto legislativo è delegato e programmato. Il primo nasce da una decisione autonoma del Governo, il secondo da una delega parlamentare.

Quale è la sigla del decreto legge e del decreto legislativo?

La sigla del decreto legge è d.l., mentre quella del decreto legislativo è d.lgs.. Entrambe si trovano frequentemente nei testi normativi ufficiali. È possibile incontrare anche varianti grafiche in maiuscolo (D.L., D.Lgs.), ma la forma corretta secondo gli standard redazionali è quella con lettere minuscole e punti. Queste abbreviazioni aiutano a identificare rapidamente la natura dell’atto normativo a cui si fa riferimento.

Il Parlamento può modificare un decreto legge?

Sì, durante l’iter di conversione, le Camere possono modificare, integrare o eliminare parti del decreto. Tuttavia, spesso il tempo ristretto rende difficile un esame approfondito.

Si può impugnare un decreto legge o un decreto legislativo?

Entrambi possono essere oggetto di sindacato da parte della Corte Costituzionale se si ritiene che violino principi costituzionali, ad esempio per assenza di requisiti o per eccesso di delega.

Un decreto legislativo entra in vigore subito?

No. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore nel termine indicato (di norma 15 giorni dopo), salvo che la norma disponga diversamente.

Un decreto legge può avere efficacia retroattiva?

Solo in casi eccezionali e se previsto espressamente nel testo, ma la retroattività deve rispettare i limiti posti dalla Costituzione, in particolare in ambito penale.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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