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Eredi legittimi: chi sono, ordine e quote dell’eredità

27 agosto 2026

Eredi legittimi: chi sono? Sono i soggetti individuati dalla legge ai quali può essere devoluta l’eredità quando manca un testamento oppure quando il testamento non dispone dell’intero patrimonio. Ne fanno parte, secondo le diverse situazioni familiari, il coniuge o la parte dell’unione civile, i figli, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, gli altri parenti entro il sesto grado e, nei casi previsti dalla legge, i discendenti che subentrano per rappresentazione. Non tutti, però, ereditano contemporaneamente e le quote cambiano in base ai familiari che sopravvivono al defunto. Inoltre, eredi legittimi e legittimari non sono la stessa cosa: i secondi sono i familiari ai quali la legge riserva determinati diritti anche in presenza di un testamento. Vediamo quindi come funziona l’ordine della successione e quanto può spettare nei casi più frequenti.

Eredi legittimi

Eredi legittimi: chi sono e quando ereditano

Quando una persona muore, occorre anzitutto verificare se abbia lasciato un testamento e, in caso positivo, se questo disponga dell’intero patrimonio. È da questa verifica che dipende l’applicazione delle regole sulla successione prevista dalla legge. L’art. 457 c.c. stabilisce infatti che l’eredità si devolve per legge o per testamento e che la successione legittima interviene quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Gli eredi legittimi sono quindi i soggetti individuati dalla legge per la devoluzione del patrimonio non regolata dalla volontà testamentaria. L’art. 565 c.c. comprende tra i successibili il coniuge, la parte dell’unione civile, i discendenti, gli ascendenti, gli altri parenti entro il sesto grado e, in mancanza di questi soggetti, lo Stato. La presenza di più familiari richiede però di applicare le specifiche regole di concorso previste dagli artt. 566-586 c.c.: non è corretto immaginare una semplice graduatoria nella quale ogni categoria esclude necessariamente tutte quelle successive.

Un’altra distinzione pratica riguarda il momento in cui si acquista effettivamente l’eredità. Alla morte si apre la successione, ma il familiare individuato dalla legge è inizialmente un chiamato all’eredità: diventa erede con l’accettazione, espressa o tacita, salvo le particolari ipotesi previste dall’ordinamento. L’art. 480 c.c. fissa, in via ordinaria, in dieci anni il termine per esercitare il diritto di accettare. Diversa è la posizione del legatario, che acquista il legato senza necessità di accettazione. La distinzione assume rilievo anche per i diritti di abitazione e di uso spettanti al coniuge superstite, qualificati dalla giurisprudenza come legato ex lege.

Su questo quadro incide anche il momento dell’apertura della successione. Cass. civ., Sez. II, ordinanza 13 giugno 2026, n. 19685 ha ribadito che è il momento della morte a determinare la legge applicabile e l’individuazione dei soggetti ai quali l’eredità deve essere devoluta. La stessa decisione ha precisato che una persona può essere destinataria contemporaneamente di una quota testamentaria e di una quota spettante per legge, senza che ciò determini necessariamente due distinte delazioni ereditarie.

Quando è la legge a stabilire chi riceve l’eredità

La successione regolata dalla legge opera anzitutto quando il defunto non ha fatto testamento. Può però intervenire anche quando un testamento esiste ma riguarda soltanto una parte dei beni: in questo caso le disposizioni testamentarie regolano ciò che è stato espressamente attribuito, mentre per il patrimonio rimasto fuori dal testamento si applicano le regole della successione legittima.

Per capire chi può ricevere l’eredità occorre ricostruire la situazione familiare esistente al momento della morte. In termini generali vengono in considerazione:

  • il coniuge o la parte dell’unione civile;
  • i figli;
  • gli ascendenti;
  • i fratelli e le sorelle;
  • gli altri parenti entro il sesto grado;
  • nei casi previsti dagli artt. 467 e 468 c.c., i discendenti che subentrano per rappresentazione;
  • lo Stato, quando non vi siano altri successibili.

Questo elenco non deve essere letto come una fila rigida. Il coniuge, ad esempio, può concorrere con i figli; se non vi sono discendenti può concorrere con ascendenti, fratelli e sorelle. La presenza di determinati familiari modifica quindi sia l’individuazione dei chiamati sia la misura delle rispettive quote.

Nella pratica, il primo errore da evitare è partire immediatamente da una percentuale senza avere prima ricostruito chi era in vita al momento dell’apertura della successione e quali rapporti giuridicamente rilevanti esistevano con il defunto. Anche una rinuncia può modificare la devoluzione, ma la rappresentazione non opera automaticamente in ogni caso: occorre verificare se ricorrano i presupposti degli artt. 467 e 468 c.c. e, in mancanza, se trovino applicazione l’accrescimento o la devoluzione a chiamati ulteriori.

Va inoltre tenuto distinto l’asse sul quale opera la successione legittima dal calcolo utilizzato per verificare l’eventuale lesione dei diritti dei legittimari. Nel primo caso si considera il patrimonio ereditario lasciato dal defunto, tenendo conto delle relative passività; nel secondo possono assumere rilievo anche le donazioni effettuate in vita attraverso il diverso meccanismo della riunione fittizia. Confondere i due calcoli può portare a conclusioni errate sulle quote realmente spettanti.

Eredi legittimi: ordine tra coniuge, figli e parenti

Nella maggior parte delle successioni il primo problema concreto riguarda il rapporto tra coniuge e figli. La legge attribuisce a entrambi una posizione centrale, ma le rispettive quote cambiano in funzione del numero dei discendenti. Se il defunto lascia il coniuge e un solo figlio, l’art. 581 c.c. prevede che ciascuno riceva la metà dell’eredità. Se invece i figli sono due o più, al coniuge spetta un terzo e ai figli complessivamente spettano i restanti due terzi, da dividere tra loro in parti uguali.

Quando manca il coniuge, i figli succedono in parti uguali. La disciplina successoria non distingue, sotto questo profilo, tra figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio. Occorre inoltre considerare l’eventuale operatività della rappresentazione quando un figlio non possa o non voglia accettare e ricorrano i presupposti perché i suoi discendenti subentrino nel suo luogo e grado.

Diversa è la situazione quando il defunto non lascia figli. In tal caso il coniuge può concorrere con ascendenti e fratelli o sorelle. L’art. 582 c.c. attribuisce al coniuge due terzi dell’eredità, mentre il terzo residuo viene distribuito secondo le regole dell’art. 571 c.c.; quando sono presenti ascendenti, deve essere rispettata la quota minima loro spettante. La disciplina successoria prevista per il coniuge trova applicazione anche alla parte dell’unione civile in forza dell’art. 1, comma 21, legge n. 76/2016.

Un caso che genera spesso dubbi è quello della separazione. Il coniuge separato senza addebito conserva i diritti successori del coniuge non separato. Inoltre, quando ricorrono i presupposti dell’art. 540, comma 2, c.c., può conservare i diritti di abitazione e di uso sulla casa familiare. Cass. civ., Sez. II, sentenza 4 giugno 2026, n. 18000 ha inoltre precisato che la semplice permanenza nella casa, quando costituisce esercizio del diritto di abitazione, non equivale necessariamente al possesso di beni ereditari rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c. Il coniuge divorziato, invece, non partecipa alla successione in qualità di coniuge superstite.

Particolare attenzione richiedono quindi i diritti sulla casa familiare. Al ricorrere dei presupposti dell’art. 540, comma 2, c.c., al coniuge spettano il diritto di abitazione sulla casa destinata a residenza familiare e quello di uso sui mobili che la corredano, purché la casa e i mobili siano di proprietà del defunto o comuni.

Quanto spetta a ciascuno: quote ed esempi pratici

Le percentuali diventano più comprensibili se applicate alle situazioni familiari che ricorrono più spesso. Prima di effettuare il calcolo occorre però determinare quali beni appartengano effettivamente all’eredità e quali passività debbano essere considerate. Soltanto dopo questa ricostruzione è possibile applicare le quote previste dalla legge.

Principali quote nella successione legittima:

  • Coniuge e un figlio: al coniuge spetta la metà dell’eredità e al figlio l’altra metà.
  • Coniuge e due o più figli: al coniuge spetta un terzo dell’eredità; ai figli spettano complessivamente i restanti due terzi, da dividere tra loro in parti uguali.
  • Solo coniuge: al coniuge spetta l’intera eredità, se non vi sono altri successibili con i quali la legge preveda un concorso.
  • Solo figli: ai figli spetta l’intera eredità, da dividere tra loro in parti uguali.
  • Coniuge con ascendenti e/o fratelli e sorelle: al coniuge spettano i due terzi dell’eredità. Il restante terzo è devoluto agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle secondo le regole dell’art. 571 c.c.; agli ascendenti deve essere comunque garantita una quota complessiva non inferiore a un quarto dell’eredità.
  • Solo genitori: se il defunto non lascia figli, fratelli o sorelle né loro discendenti, l’eredità è divisa in parti uguali tra i due genitori.
  • Un solo genitore: se il defunto non lascia figli, fratelli o sorelle né loro discendenti e sopravvive uno solo dei genitori, a quest’ultimo spetta l’intera eredità. Se invece vi sono fratelli o sorelle, occorre applicare le diverse regole sul concorso previste dall’art. 571 c.c.
  • Solo fratelli e sorelle: se il defunto non lascia discendenti, genitori né altri ascendenti, l’eredità spetta ai fratelli e alle sorelle secondo l’art. 570 c.c. I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono la metà della quota spettante ai germani.
  • Altri parenti: se il defunto non lascia discendenti, genitori, altri ascendenti, fratelli o sorelle, né loro discendenti, l’eredità spetta al parente o ai parenti più prossimi, senza distinzione di linea. La successione non ha luogo tra parenti oltre il sesto grado.
  • Nessun successibile: quando non vi sono altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato ai sensi dell’art. 586 c.c.

Un esempio semplice aiuta a capire il meccanismo. Se l’asse ereditario netto è pari a 300.000 euro e il defunto lascia il coniuge e un figlio, a ciascuno spettano 150.000 euro. Con lo stesso patrimonio, se i figli sono due, al coniuge spettano 100.000 euro e ai figli complessivamente 200.000 euro, quindi 100.000 euro ciascuno. Non cambia soltanto la percentuale attribuita al coniuge: cambia la quota complessivamente spettante alla categoria dei discendenti.

Più articolato è il caso in cui non vi siano figli e concorrano con il coniuge i genitori o i fratelli del defunto. Qui non è sufficiente dividere automaticamente il terzo residuo in parti uguali, perché devono essere applicate le regole specifiche previste per il concorso tra ascendenti e fratelli, comprese quelle relative ai fratelli germani e unilaterali.

Nel calcolo concreto occorre inoltre verificare i diritti di abitazione e uso del coniuge superstite. Cass. civ., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4847 ha elaborato, con riferimento alla successione legittima, la soluzione secondo cui tali diritti vengono considerati prima della divisione e la quota del coniuge viene poi determinata sulla massa residua.

Questa soluzione non può però essere trasferita automaticamente alla successione testamentaria. In tale ambito il valore dei diritti sulla casa deve essere coordinato con il calcolo della disponibile e delle quote di riserva dei legittimari secondo l’art. 540, comma 2, c.c. Lo hanno precisato Cass. civ., Sez. II, sentenza 3 dicembre 2024, n. 30973 e Cass. civ., Sez. II, sentenza 4 giugno 2026, n. 17995. Per questo, soprattutto quando l’eredità comprende la casa familiare, più immobili o vi sono legittimari potenzialmente lesi, una semplice percentuale non è sufficiente a stabilire ciò che ciascun interessato riceverà concretamente.

Eredi legittimi e legittimari: qual è la differenza

Eredi legittimi e legittimari sono espressioni simili, ma indicano situazioni giuridiche diverse. Gli eredi legittimi sono i soggetti chiamati dalla legge quando manca, in tutto o in parte, una disposizione testamentaria. I legittimari, invece, sono i familiari ai quali l’ordinamento riserva una parte del patrimonio anche quando esiste un testamento. La distinzione diventa particolarmente importante quando il defunto ha disposto dei propri beni in favore di altre persone o ha effettuato donazioni durante la vita.

L’art. 536 c.c. individua come legittimari il coniuge, i figli e, soltanto in mancanza di figli, gli ascendenti; alla parte dell’unione civile si applica la disciplina successoria del coniuge. Fratelli e sorelle, invece, possono essere chiamati nella successione legittima, ma non sono legittimari. Di conseguenza, un fratello può essere completamente escluso attraverso un testamento, mentre la posizione di un figlio richiede di verificare il rispetto della quota che la legge gli riserva.

La differenza produce conseguenze concrete:

  • nella successione legittima si stabilisce chi eredita in assenza totale o parziale di testamento e in quale misura;
  • nella successione necessaria si verifica se le attribuzioni testamentarie e le donazioni abbiano rispettato i diritti riservati ai legittimari;
  • se la quota di riserva è lesa, il legittimario può ricorrere, ricorrendone i presupposti, all’azione di riduzione.

Nella successione in parte testamentaria e in parte intestata, quanto il legittimario riceve in base alla devoluzione legale deve essere considerato nel calcolo della sua complessiva posizione, prima di stabilire se residui una lesione della quota di riserva e se sia necessaria l’azione di riduzione. Sul punto è rilevante Cass. civ., Sez. II, ordinanza 22 giugno 2023, n. 17856.

C’è poi una precisazione importante. Essere legittimario non significa necessariamente avere già acquistato la qualità di erede. Cass. civ., Sez. II, ordinanza 16 settembre 2025, n. 25434 ha ribadito che il legittimario totalmente pretermesso può acquistare tale qualità in conseguenza dell’accoglimento dell’azione di riduzione. Cass. civ., Sez. II, sentenza 9 aprile 2025, n. 9364 ha inoltre affrontato l’onere di allegazione e prova della lesione della legittima. È quindi inesatto utilizzare indifferentemente le espressioni “legittimario”, “chiamato” ed “erede”.

Cosa succede con fratelli, genitori e parenti più lontani

Quando il defunto non lascia figli, possono assumere rilievo genitori, ulteriori ascendenti, fratelli e sorelle. Anche in questo caso non basta verificare semplicemente quale parente sia più vicino: occorre stabilire quali categorie concorrano e applicare le specifiche regole previste dal codice civile. Se manca anche il coniuge, il quadro può cambiare sensibilmente.

In presenza di genitori e fratelli o sorelle trova applicazione l’art. 571 c.c. Tutti concorrono per capi, ma la quota spettante ai genitori non può essere complessivamente inferiore alla metà dell’eredità. Se sono presenti fratelli germani e unilaterali, inoltre, le rispettive posizioni non sono identiche: al fratello o alla sorella unilaterale spetta la metà della quota attribuita al germano o al genitore.

Quando vengono meno le categorie familiari più prossime, la successione può raggiungere gli altri parenti entro il sesto grado. In linea generale, il grado più prossimo esclude quello più remoto, fermo restando il possibile funzionamento della rappresentazione nei casi previsti dalla legge. Se non esistono parenti successibili entro tale limite, l’eredità è devoluta allo Stato ai sensi dell’art. 586 c.c.; l’acquisto avviene di diritto, senza necessità di accettazione e senza possibilità di rinuncia.

Particolare attenzione merita proprio la rappresentazione. Questo istituto consente, nei casi previsti dagli artt. 467 e 468 c.c., ai discendenti dei figli e ai discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto di subentrare nel luogo e nel grado dell’ascendente che non possa o non voglia accettare. La divisione avviene per stirpi secondo le regole previste dalla legge.

Cass. civ., Sez. II, ordinanza 7 febbraio 2025, n. 3140 ha precisato che, quando ricorrono i presupposti della rappresentazione, il discendente subentra nel luogo e nel grado dell’ascendente che non può o non vuole accettare l’eredità. Il rappresentante succede direttamente al defunto, ma deve comunque accettare l’eredità nei modi previsti dalla legge. Cass. civ., Sez. II, sentenza 6 ottobre 2022, n. 29146 ha inoltre chiarito che la rappresentazione deve essere verificata prima dell’accrescimento. Per questa ragione, la rinuncia di un chiamato non consente di stabilire automaticamente chi riceverà la sua quota.

Chi sono gli eredi legittimi se c’è un testamento

L’esistenza di un testamento non impedisce sempre l’applicazione delle regole previste per gli eredi legittimi. La successione testamentaria e quella legale possono infatti coesistere quando il defunto ha disposto soltanto di una parte del proprio patrimonio. L’art. 457 c.c. prevede espressamente che la successione legittima intervenga quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Si possono distinguere tre situazioni ricorrenti:

  • se il testamento dispone dell’intero patrimonio, la devoluzione segue le volontà testamentarie, ferma la tutela eventualmente spettante ai legittimari;
  • se il testamento riguarda soltanto una parte dell’eredità, i beni o le quote non regolati vengono devoluti secondo le norme sulla successione legittima;
  • se determinate disposizioni testamentarie risultano invalide o inefficaci, occorre verificare se e in quale misura trovi nuovamente spazio la devoluzione prevista dalla legge.

Un caso pratico può essere quello di una persona che attribuisce con testamento determinati beni senza regolare il resto del proprio patrimonio. Non si può concludere, per il solo fatto che esista un testamento, che le norme sulla successione legittima siano irrilevanti: occorrerà interpretare le disposizioni testamentarie e stabilire quale parte dell’eredità sia rimasta priva di una destinazione testamentaria.

Ancora diversa è l’ipotesi in cui il testamento incida sui diritti di un legittimario. Cass. civ., Sez. II, ordinanza 22 giugno 2023, n. 17856 ha affrontato il rapporto tra devoluzione legale e tutela della quota di riserva nella successione mista. In tale situazione, quanto il legittimario riceve sulla parte devoluta per legge deve essere considerato nella valutazione complessiva della sua posizione, prima di stabilire se residui una lesione e se sia necessaria la riduzione.

La distinzione ha un'importante conseguenza pratica: ricevere per testamento meno di quanto si sarebbe ottenuto in assenza di testamento non dimostra da solo una lesione della legittima. Per accertarla occorre determinare la quota di riserva sulla massa di calcolo prevista dalla legge, tenendo conto anche delle donazioni attraverso la riunione fittizia. Successione legittima e tutela dei legittimari devono quindi essere esaminate separatamente, anche quando operano all’interno della stessa vicenda ereditaria.

Casi particolari ed errori da evitare nella pratica

Uno degli errori più frequenti consiste nel considerare erede chiunque sia indicato dalla legge come possibile successore. In realtà, salvo le specifiche eccezioni previste dall’ordinamento, il chiamato acquista l’eredità attraverso l’accettazione, che può essere espressa oppure tacita. Diversa è la posizione del legatario, che acquista il legato senza necessità di accettazione. Questa distinzione è particolarmente rilevante per i diritti di abitazione e di uso attribuiti al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c.

Anche la rinuncia deve essere esaminata prima di compiere atti incompatibili con tale scelta. Una volta acquistata la qualità di erede, infatti, non è possibile cancellarla semplicemente dichiarando successivamente di rinunciare. Cass. civ., Sez. II, ordinanza 15 dicembre 2025, n. 32703 ha richiamato il principio semel heres, semper heres: chi ha già acquistato l’eredità non può eliminare retroattivamente tale qualità mediante una successiva rinuncia.

Altri errori ricorrenti sono:

  • confondere la quota spettante nella successione legittima con la quota di riserva spettante a un legittimario;
  • ritenere che la rinuncia di un familiare comporti sempre l’aumento automatico delle quote degli altri;
  • dimenticare di verificare se ricorrano i presupposti della rappresentazione;
  • calcolare la lesione della legittima considerando soltanto i beni presenti al momento della morte e ignorando le donazioni rilevanti.

Quest’ultimo punto è particolarmente importante. Per verificare la lesione dei diritti riservati non basta confrontare ciò che il familiare ha ricevuto con quanto avrebbe ottenuto in una normale successione senza testamento. Occorre effettuare la riunione fittizia prevista dall’art. 556 c.c. e determinare così la quota disponibile e quella riservata.

Anche l’azione di riduzione richiede quindi una ricostruzione patrimoniale concreta. Cass. civ., Sez. II, sentenza 9 aprile 2025, n. 9364 ha precisato che il legittimario non deve necessariamente indicare fin dall’atto introduttivo l’esatto valore matematico della lesione, purché alleghi concretamente l’insufficienza di quanto ricevuto e fornisca gli elementi necessari al calcolo. Quando vi sono testamenti, precedenti donazioni, rinunce o numerosi familiari potenzialmente interessati, ricostruire la devoluzione prima di compiere atti sull’eredità può evitare successive contestazioni e rende utile una valutazione con un avvocato esperto in successioni.

Conclusioni

Stabilire chi debba ricevere un’eredità non significa soltanto individuare il parente più vicino al defunto. Occorre verificare se esista un testamento, quali familiari fossero presenti al momento della morte, se alcuni di essi possano concorrere tra loro e se siano intervenute rinunce. Solo dopo questa ricostruzione è possibile determinare correttamente le quote e comprendere gli effetti dell’accettazione.

La distinzione tra eredi legittimi e legittimari resta uno dei passaggi più importanti. I primi vengono individuati dalla legge per la devoluzione dell’eredità non regolata dal testamento; i secondi hanno invece diritto alla quota di riserva prevista dalla legge e possono reagire quando disposizioni testamentarie o donazioni la abbiano lesa. Per questo le percentuali della successione legittima non devono essere confuse con quelle utilizzate per verificare la lesione della legittima.

Nelle situazioni più semplici, come il concorso tra coniuge e figli, le quote possono essere individuate con relativa immediatezza. Il quadro diventa più articolato quando vi sono ascendenti e fratelli, rinunce, discendenti che possono subentrare per rappresentazione, un testamento parziale, donazioni effettuate durante la vita oppure diritti del coniuge sulla casa familiare. In questi casi, un calcolo effettuato senza ricostruire prima la vicenda successoria può portare a risultati sbagliati.

Prima di accettare, rinunciare, dividere i beni o contestare le attribuzioni ricevute è quindi utile verificare la propria effettiva posizione giuridica e le conseguenze degli atti che si intendono compiere. Quando la successione presenta elementi di complessità, l’assistenza di un avvocato esperto in diritto successorio può consentire di individuare le regole applicabili e prevenire contestazioni tra i soggetti interessati.

Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.

Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca’ Foscari Venezia - Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.

FAQ su eredi legittimi

Chi sono gli eredi legittimi?

Gli eredi legittimi sono i soggetti ai quali la legge devolve l’eredità quando manca un testamento oppure quando il testamento non dispone dell’intero patrimonio. A seconda della situazione familiare possono essere chiamati il coniuge o la parte dell’unione civile, i figli, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, gli ulteriori parenti entro il sesto grado e, nei casi previsti, i discendenti per rappresentazione.

Chi sono gli eredi legittimi se una persona muore senza testamento?

Occorre verificare quali familiari sopravvivano al defunto. Non esiste una graduatoria nella quale ogni categoria esclude automaticamente tutte le successive, perché la legge prevede diversi casi di concorso. Ad esempio, il coniuge può ereditare insieme ai figli oppure, se questi mancano, concorrere con ascendenti e fratelli o sorelle.

Qual è la differenza tra eredi legittimi e legittimari?

Gli eredi individuati dalla successione legittima ricevono il patrimonio, in tutto o in parte, perché manca una corrispondente disposizione testamentaria. I legittimari, invece, sono coniuge, figli e, in assenza di figli, ascendenti: a questi soggetti la legge riserva determinati diritti anche contro disposizioni testamentarie o donazioni che abbiano leso la quota loro spettante.

Quanto eredita il coniuge con uno o più figli?

Se il coniuge concorre con un solo figlio, a ciascuno spetta la metà dell’eredità. Quando i figli sono due o più, al coniuge spetta un terzo e ai figli complessivamente due terzi, da dividere tra loro in parti uguali. Devono inoltre essere verificati, quando ne ricorrono i presupposti, i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili che la corredano.

I fratelli sono sempre eredi del defunto?

No. I fratelli e le sorelle possono essere chiamati all’eredità soltanto nelle situazioni previste dalla disciplina della successione legittima. Possono, ad esempio, concorrere con il coniuge quando mancano discendenti. Inoltre, la posizione dei fratelli germani e di quelli unilaterali non è necessariamente identica ai fini della determinazione delle quote.

Cosa succede se un figlio rinuncia all’eredità?

La sua quota non passa necessariamente e immediatamente agli altri eredi. Occorre verificare se operi la rappresentazione, che può consentire ai suoi discendenti di subentrare nel suo luogo e grado. La rappresentazione opera soltanto nei casi e a favore dei soggetti previsti dagli artt. 467 e 468 c.c.; se ne mancano i presupposti, occorre verificare se trovi applicazione l’accrescimento oppure la devoluzione ai chiamati ulteriori.

Può esserci una successione legittima anche se esiste un testamento?

Sì. Se il testamento dispone soltanto di una parte del patrimonio, per quella non regolata può operare la successione legittima. Occorre però tenere distinta questa situazione dall'eventuale lesione dei diritti dei legittimari: sono due questioni giuridiche diverse e richiedono calcoli differenti.

Un convivente di fatto è un erede legittimo?

Il convivente di fatto non è erede legittimo per il solo fatto della convivenza e non concorre automaticamente alla successione come il coniuge. Può tuttavia essere istituito erede o beneficiario di un legato mediante testamento, nel rispetto delle quote riservate agli eventuali legittimari. La legge n. 76/2016 riconosce inoltre al convivente alcune specifiche tutele relative all’abitazione, che non equivalgono però alla posizione successoria riconosciuta al coniuge o alla parte dell’unione civile.

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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