Blog

IMU coniugi separati: cosa succede se sono comproprietari e hanno residenze diverse

17 ottobre 2025

IMU coniugi separati: chi deve pagare se i due hanno residenze diverse e sono ancora comproprietari della casa? La questione non è banale, soprattutto quando manca un provvedimento di assegnazione o i figli sono maggiorenni. In questo articolo spieghiamo quando l’IMU è dovuta o può essere esclusa, quali sono i requisiti richiesti dalla legge, cosa succede in caso di separazione legale e quali rischi si corrono se non si dimostra la residenza o la dimora abituale. Esaminiamo anche una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Treviso del 1 ottobre 2025 (sentenza presente in allegato nella pagina), seguita dallo Studio Legale Ticozzi Sicchiero & Partners, e il più recente orientamento della Cassazione (ordinanza n. 4303/2025). Negli ultimi anni il nostro dipartimento di diritto di famiglia ha ricevuto decine di richieste di chiarimento da parte di cittadini che si sono visti recapitare richieste IMU dopo aver lasciato la casa coniuga di cui sono proprietari o comproprietari, che non possono usare per l’intervenuta assegnazione all’ex coniuge

IMU coniugi separati comproprietari residenze diverse

Quando la separazione si intreccia con obblighi fiscali

La separazione personale dei coniugi ha effetti che vanno ben oltre gli aspetti affettivi o organizzativi: tra questi, anche la questione fiscale assume un peso significativo. In particolare, la gestione dell’immobile familiare – spesso in comproprietà – apre interrogativi non banali sull’obbligo di pagare l’imposta municipale propria (IMU).

Molti Comuni, a fronte del mero dato catastale e anagrafico, inviano richieste di pagamento automatiche a entrambi i coniugi, anche quando solo uno dei due continua ad abitare nell’immobile. Questo accade perché le amministrazioni non sempre hanno accesso agli atti giudiziari (come l’assegnazione della casa) e si basano su presunzioni legate alla proprietà e alla residenza.

Ecco perché, dopo la separazione, è fondamentale valutare attentamente la posizione fiscale di ciascun coniuge: chi ha il godimento esclusivo dell’immobile? C’è un provvedimento di assegnazione? La residenza è stata effettivamente trasferita? Le risposte a queste domande determinano se e quando l’IMU è dovuta.

Assegnazione della casa coniugale e residenze diverse

L’assegnazione della casa coniugale a uno dei coniugi – solitamente il genitore collocatario dei figli – è una delle decisioni più comuni nei giudizi di separazione. Ma quali sono gli effetti fiscali di questa assegnazione?

Quando il provvedimento è trascritto nei pubblici registri, l’assegnazione produce un vincolo opponibile ai terzi, che incide anche sulla qualificazione dell’immobile ai fini IMU. La giurisprudenza ha chiarito che questa assegnazione, pur non creando un diritto reale classico, può essere assimilata sotto il profilo fiscale a un diritto reale di abitazione. Ciò significa che il coniuge assegnatario è considerato il soggetto che detiene il possesso utile dell’immobile, mentre l’altro, pur proprietario, può non essere tenuto al pagamento dell’IMU, se ha perso ogni disponibilità concreta del bene.

Naturalmente, affinché l’esenzione si applichi, è essenziale che l’assegnatario risieda e dimori abitualmente nell’immobile. In assenza di tali requisiti, il Comune può comunque pretendere l’imposta. Ecco perché l’allineamento tra titolo di godimento, residenza anagrafica e uso reale è un elemento chiave per evitare contestazioni.

La normativa fiscale rilevante

La disciplina dell’IMU ha subito un’evoluzione significativa negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda le situazioni familiari. Fino al 2019, l’art. 13 del D.L. 201/2011 prevedeva che l’imposta non si applicasse alla “casa coniugale assegnata al coniuge” in sede di separazione o divorzio.

Dal 1° gennaio 2020, la Legge 160/2019 ha sostituito questa formulazione, parlando di “casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli”, includendo quindi anche le convivenze more uxorio. La norma attribuisce, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, un diritto di abitazione in capo al genitore assegnatario, escludendo il coniuge non assegnatario – anche se proprietario – dall’obbligo di versamento, a condizione che non abbia più l’uso dell’immobile.

Tuttavia, l’interpretazione della norma non è sempre uniforme tra i Comuni. Alcuni tendono a una lettura più restrittiva, soprattutto in assenza di comunicazioni formali o documentazione aggiornata da parte dei contribuenti. La normativa richiede quindi un approccio prudente e documentato, capace di dimostrare con precisione la reale situazione abitativa e familiare.

Resta però aperta una questione interpretativa rilevante: l’esenzione IMU vale anche quando i figli diventano maggiorenni ma non ancora economicamente autonomi? Il tema, su cui i Comuni non sono uniformi, è affrontato nel paragrafo seguente.

IMU: assegnazione casa coniugale e figli maggiorenni

Una delle questioni più controverse dopo la riforma del 2020 riguarda la sorte dell’esenzione IMU quando i figli diventano maggiorenni. La legge (art. 1, comma 743, L. 160/2019) parla di “casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli”, riconoscendo in capo a quest’ultimo un diritto di abitazione ai soli fini fiscali. Molti Comuni interpretano questa formulazione in senso letterale, ritenendo che l’esenzione spetti solo quando il genitore è “affidatario” di figli minori o disabili gravi (artt. 337-sexies e 337-septies c.c.). In base a questa lettura, l’esenzione cesserebbe automaticamente al compimento della maggiore età dei figli, anche se conviventi. Tuttavia, questa impostazione si rivela in contrasto con la logica del diritto di famiglia. Secondo la consolidata giurisprudenza civile, l’assegnazione della casa familiare non cessa con la maggiore età dei figli, ma solo quando essi diventano economicamente autonomi. Il genitore collocatario continua quindi a utilizzare l’abitazione per garantire un ambiente stabile e idoneo alla prole, anche se maggiorenne. Sul piano fiscale, ciò comporta che la casa resti destinata a soddisfare le esigenze abitative della famiglia e che l’assegnazione continui a produrre effetti, anche ai fini dell’IMU. Una lettura più coerente, anche alla luce dell’art. 337-sexies c.c., è dunque quella che considera la funzione familiare dell’immobile fino all’effettiva indipendenza dei figli, non al loro diciottesimo compleanno.

Cosa accade per i coniugi separati comproprietari

Uno dei casi più frequenti nella prassi è quello in cui i coniugi, pur essendosi separati, restano comproprietari dell’abitazione familiare. Quando manca un provvedimento di assegnazione o non vi è stato trasferimento di quote, sorge il dubbio: entrambi devono pagare l’IMU?

La risposta non è univoca. Se non c’è assegnazione della casa e uno dei due ha lasciato l’immobile, l’IMU può essere richiesta a entrambi i proprietari pro quota, salvo che si riesca a dimostrare l’esclusivo godimento da parte dell’altro coniuge. Ma in assenza di un titolo giudiziale chiaro, questo non è sempre semplice.

Diverso è il caso in cui l’immobile sia stato formalmente assegnato a uno dei due coniugi dal giudice: in questa ipotesi, chi riceve l’assegnazione è considerato, per legge e prassi, il possessore utile del bene, mentre l’altro è escluso dall’imposta, anche se conserva una quota di proprietà. È fondamentale però che l’assegnatario vi abbia la residenza e dimora abituale, altrimenti il quadro può ribaltarsi.

In assenza di una corretta documentazione, i Comuni possono comunque notificare accertamenti anche al comproprietario che ha lasciato l’immobile, basandosi su meri dati catastali. In questi casi, è spesso necessario contestare l’atto, allegando tutta la documentazione utile a dimostrare la reale situazione.

Perché le residenze diverse tra coniugi separati contano

La residenza anagrafica è uno degli elementi centrali per determinare l’applicabilità dell’esenzione IMU. La legge prevede che sia esente l’abitazione principale, cioè quella in cui il contribuente risiede e dimora abitualmente. Quando i coniugi separati hanno residenze diverse, questa condizione può complicare l’applicazione dell’esenzione.

Il caso tipico è quello in cui uno dei due coniugi ha lasciato l’immobile, spostando la propria residenza in un’altra abitazione. Il Comune, rilevando che il proprietario non risiede più nell’immobile, può ritenere che non si tratti più della sua abitazione principale e chiedere il pagamento dell’IMU. Questo avviene anche quando, nei fatti, l’ex coniuge non ha più alcun godimento dell’immobile.

Per evitare il pagamento, è quindi necessario che l’altro coniuge – quello rimasto nella casa – sia in regola con la residenza e l’uso effettivo dell’immobile, e che esista un titolo di assegnazione opponibile, o comunque documentabile. La comunicazione al Comune della nuova situazione, accompagnata da copia del provvedimento giudiziario, è spesso determinante per evitare accertamenti o per impugnarli.

Cosa ha deciso la Corte di Giustizia Tributaria di Treviso nella causa seguita dal nostro studio

Il 1 ottobre 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso ha emesso una sentenza significativa che, per quanto ci risulta, rappresenta il primo precedente locale sull’IMU in caso di separazione dopo la riforma del 2020. Il caso, curato dallo Studio Legale Ticozzi Sicchiero & Partners, riguardava un contribuente che, pur avendo lasciato l’immobile familiare e trasferito la propria residenza, aveva continuato a ricevere richieste di pagamento dell’IMU.

L’immobile, assegnato alla moglie con il decreto di omologa della separazione consensuale, era stato da lei occupato stabilmente. Il Comune aveva negato il rimborso richiesto dal marito, sostenendo che, in mancanza di un diritto reale formale, la soggettività passiva restava anche in capo al comproprietario.

La Corte ha invece riconosciuto che l’assegnazione ha effetti opponibili e rilevanti anche ai fini tributari, richiamando la normativa vigente e la prassi ministeriale. In particolare, ha affermato:

“La nuova disciplina introdotta dalla citata Legge n. 160/2019, ad avviso di questo Giudice, non va ritenuta restrittiva bensì estensiva, come peraltro ribadito da diversi arresti della Corte di Cassazione oltre che dalla interpretazione fornita dal MEF con la circolare n. 1/DF del 18.03.2020 a detta della quale: ‘la differente formulazione della norma … che fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale ed al coniuge, è volta soltanto a chiarire che nell’ambito della assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale’ e che pertanto, ‘nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina’”.

Il Giudice ha quindi ordinato il rimborso dell’IMU per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, riconoscendo che il ricorrente non aveva più la disponibilità del bene e non doveva essere considerato soggetto passivo. Una sentenza che chiarisce, almeno a livello locale, un punto di diritto su cui spesso i Comuni tendono a interpretazioni più rigide.

Casa assegnata al coniuge separato: quando l’imposta è dovuta

Quando due coniugi si separano, e uno dei due lascia l’abitazione familiare, sorge spesso la questione se il proprietario che non vive più nella casa sia comunque tenuto al pagamento dell’IMU. La risposta dipende da una serie di presupposti giuridici e fattuali ben precisi.

Il primo elemento necessario è la presenza di un provvedimento di assegnazione dell’immobile emesso dal giudice. In sua assenza, anche il coniuge che non abita più l’immobile può essere considerato soggetto passivo IMU, in quanto ancora comproprietario e privo di un titolo opponibile che lo escluda dalla disponibilità dell’immobile.

M a neppure l’assegnazione è sufficiente da sola. La normativa (in particolare l’art. 1, comma 741, lett. c, della Legge 160/2019) e la giurisprudenza (tra cui l’ordinanza n. 4303/2025 della Cassazione) richiedono anche che il coniuge assegnatario abbia trasferito la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile.

La Cassazione ha chiarito che: “L’esclusione dal tributo (…) non si determina in ragione della mera esistenza del provvedimento di assegnazione, essendo necessaria anche la dimora e residenza nell’immobile”.

In sintesi:

  • Senza assegnazione: entrambi i comproprietari possono essere tenuti al pagamento dell’IMU pro quota.
  • Con assegnazione ma senza residenza e dimora abituale dell’assegnatario: l’esenzione può essere negata e l’imposta dovuta.
  • Con assegnazione, residenza e dimora effettiva dell’assegnatario: solo quest’ultimo è soggetto passivo IMU, con possibilità di esenzione.

È essenziale che tali condizioni siano verificabili nel tempo. Un trasferimento temporaneo, un cambio di residenza, oppure la mancata trascrizione del provvedimento, possono far venir meno la tutela fiscale. La documentazione aggiornata e la coerenza tra situazione giuridica e anagrafica sono quindi indispensabili per evitare contestazioni.

Comuni e richieste di pagamento: come tutelarsi

Negli ultimi anni si è registrata una crescente attenzione da parte dei Comuni nel recupero dell’IMU, anche in situazioni dove il presupposto impositivo è tutt’altro che chiaro. Molti contribuenti separati, anche se non abitano più nella casa familiare, ricevono accertamenti o solleciti di pagamento, basati sulla proprietà formale dell’immobile e sulla mancanza di residenza.

I Comuni agiscono in via presuntiva: se sei proprietario e non risulti residente, ti considerano soggetto passivo, a meno che tu non riesca a dimostrare il contrario. Ecco perché è fondamentale, in caso di separazione:

  • far trascrivere il provvedimento di assegnazione nei pubblici registri;
  • comunicare al Comune la nuova situazione con documenti idonei (provvedimento giudiziale, certificati di residenza, dichiarazioni sostitutive);
  • raccogliere prove dell’uso esclusivo da parte dell’altro coniuge.

Se si riceve una richiesta di pagamento, non bisogna ignorarla, ma agire tempestivamente: una risposta ben documentata può evitare l’insorgere del contenzioso. Nei casi dubbi, è consigliabile affidarsi a un avvocato esperto, per valutare la legittimità della richiesta e la possibilità di opposizione.

Una sentenza che potrebbe fare scuola: anche la Cassazione interviene

Con l’ordinanza n. 4303 del 19 febbraio 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un punto centrale per la materia dell’IMU in caso di separazione: quando può applicarsi l’esenzione sull’abitazione assegnata al coniuge o al genitore affidatario dei figli?

Il caso riguardava una casa assegnata in sede di separazione, ma nella quale l’assegnatario non aveva trasferito né la residenza anagrafica né la dimora abituale. Il contribuente sosteneva che l’assegnazione fosse sufficiente per ottenere l’esenzione IMU, anche senza il requisito della residenza. La Corte ha respinto questa tesi, affermando un principio chiaro.

Richiamando la normativa vigente – in particolare l’art. 1, comma 741, lettera c), n. 4 della L. 160/2019, e il precedente art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 16/2012 – la Cassazione ha confermato che l’assegnazione dell’immobile attribuisce sì il diritto di abitazione ai soli fini fiscali, ma l’esenzione dall’imposta richiede anche la coesistenza di residenza anagrafica e dimora abituale.

La Corte ha espresso questo concetto con parole inequivocabili: “La sola traslazione della soggettività passiva dell’IMU dal proprietario del bene (liberato dall’obbligo di pagare l’imposta) all’assegnatario dell’alloggio, [non basta], restando impregiudicata la condizione oggettiva della residenza anagrafica e dimora abituale nell’alloggio assegnato, che identifica la generale e non derogata ragione fondante e giustificativa dell’esenzione dal pagamento dell’IMU”.

In sostanza, l’ordinanza ribadisce un principio che oggi va considerato acquisito: l’assegnazione dell’immobile, da sola, non giustifica l’esenzione dall’IMU. È necessario dimostrare che l’assegnatario vi risiede e vi abita stabilmente. Diversamente, l’imposta resta dovuta.

Questo orientamento, in linea con la prassi del MEF e con altre decisioni di merito, rafforza il dovere dei contribuenti di mantenere allineata la documentazione anagrafica e l’uso reale dell’immobile assegnato, per evitare contestazioni e accertamenti da parte dei Comuni.

Conclusioni: attenzione ai dettagli e alla documentazione

La materia dell’IMU in caso di separazione è tutt’altro che definita in modo uniforme. A fare la differenza sono i dettagli concreti: l’esistenza (o meno) di un provvedimento di assegnazione, la trascrizione nei registri, la residenza anagrafica e l’uso effettivo dell’immobile. Tutti questi elementi devono essere coerenti tra loro e ben documentati, altrimenti si rischia di dover affrontare richieste di pagamento IMU anche quando non dovute.

È quindi fondamentale, in caso di separazione, fare subito chiarezza su chi occupa l’immobile, con quale titolo, e come comunicarlo all’amministrazione. Nei casi di incertezza, o quando le richieste sono già arrivate, è essenziale valutare la situazione con un avvocato esperto in materia tributaria e familiare.

Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.

Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso

FAQ: quando si paga e quando no

1. IMU coniugi separati legalmente con residenze diverse: chi paga? Dipende da chi usa l’immobile. Se uno dei due ha l’assegnazione e vi risiede stabilmente, l’altro non paga. Senza assegnazione, entrambi possono essere chiamati al pagamento.

2. IMU coniugi separati comproprietari: c’è esenzione? Solo se uno dei due ha il godimento esclusivo dell’immobile e l’altro ha perso ogni disponibilità, documentabile. In assenza di assegnazione, entrambi possono essere soggetti passivi.

3. IMU assegnazione casa coniugale figli maggiorenni: cambia qualcosa?

In teoria sì, perché la legge parla di ‘genitore affidatario’, ma la giurisprudenza e il diritto di famiglia chiariscono che l’assegnazione prosegue finché i figli non sono economicamente autonomi. Finché l’assegnazione è in vigore e il genitore assegnatario risiede stabilmente nell’immobile, l’esenzione IMU dovrebbe restare applicabile.

4. IMU coniuge separato non assegnatario: deve pagare? Se c’è assegnazione all’altro coniuge e il coniuge non assegnatario ha perso la disponibilità dell’immobile, non deve pagare. Ma serve documentazione chiara.

5. Casa assegnata al coniuge separato IMU: quando è dovuta? Solo se l’assegnatario non risiede e non dimora nell’immobile. Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 4303/2025.

6. IMU casa assegnata al coniuge: chi è soggetto passivo? Il soggetto passivo è l’assegnatario, non il proprietario che ha lasciato la casa, purché siano rispettati i requisiti di residenza e uso stabile.

7. Sentenze Cassazione IMU coniugi separati: cosa dicono? La Cassazione ha precisato che la sola assegnazione non basta per escludere l’IMU: serve anche la residenza e la dimora abituale.

File Allegati:
Marco Ticozzi Avvocato Venezia

Richiedi una consulenza

contattaci