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Il pignoramento presso terzi: come funziona, limiti e difese del debitore

29 ottobre 2025

Il pignoramento presso terzi è una procedura prevista dal codice di procedura civile che consente al creditore di recuperare il proprio credito bloccando somme o beni dovuti al debitore da soggetti terzi, come banche o datori di lavoro. Ma come funziona il pignoramento presso terzi e quali limiti prevede la legge? In sintesi, non tutto può essere pignorato: stipendio, pensione e conto corrente godono di soglie di impignorabilità fissate dall’art. 545 c.p.c., a tutela del minimo vitale del debitore. I pignoramenti presso terzi dell'Agenzia delel Entrate hanno limiti ancora più stirngenti. In questo articolo analizziamo quando è possibile procedere, quanto può essere trattenuto e come il debitore può difendersi, con esempi pratici e riferimenti normativi aggiornati al 2025.

Pignoramento presso terzi

Che cosa significa pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi è una delle forme più utilizzate di esecuzione forzata previste dal codice di procedura civile italiano. Si applica quando il debitore non possiede beni mobili o immobili facilmente aggredibili, ma detiene invece crediti o somme di denaro presso soggetti terzi, come una banca o il datore di lavoro. L’obiettivo è consentire al creditore di ottenere il pagamento delle somme dovute intercettando tali crediti prima che vengano effettivamente riscossi dal debitore.

In termini pratici, si tratta di una procedura che permette al creditore, munito di titolo esecutivo (ad esempio una sentenza o un decreto ingiuntivo), di rivolgersi al tribunale per chiedere che venga bloccato il pagamento al debitore da parte del terzo. L’atto di pignoramento, notificato sia al debitore che al terzo, produce immediatamente l’effetto di vincolare le somme o i beni oggetto della procedura.

Questa forma di pignoramento trova la sua disciplina principale negli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile. Il terzo pignorato ha il dovere di dichiarare al giudice quali rapporti economici o patrimoniali intrattiene con il debitore: un passaggio chiave, perché da quella dichiarazione dipenderà l’esito dell’esecuzione. È uno strumento efficace ma delicato, che richiede attenzione ai tempi e alle modalità formali.

Oggetto e soggetti della procedura

Nel pignoramento presso terzi sono coinvolti tre soggetti principali: il creditore procedente, il debitore esecutato e il terzo pignorato. Ognuno di loro ha un ruolo ben definito e responsabilità precise. Il creditore è colui che avvia la procedura per recuperare un credito non pagato; il debitore è il soggetto che deve la somma; il terzo è chi, a vario titolo, detiene denaro o beni appartenenti al debitore.

Gli esempi più comuni riguardano il pignoramento dello stipendio, quando l’atto viene notificato al datore di lavoro, e il pignoramento del conto corrente, notificato alla banca. In entrambi i casi il terzo è obbligato a bloccare le somme dovute al debitore e a versarle, nei limiti previsti dalla legge, all’ufficiale giudiziario o direttamente al creditore, secondo quanto disposto dal giudice dell’esecuzione.

È importante precisare che il terzo non può ignorare la notifica né rifiutarsi di collaborare: un comportamento omissivo può infatti comportare responsabilità diretta nei confronti del creditore, come stabilito dall’art. 546 c.p.c. Questo evidenzia come il pignoramento presso terzi non sia solo una misura coercitiva nei confronti del debitore, ma coinvolga anche soggetti estranei al rapporto originario, che diventano parte integrante del procedimento.

Requisiti formali dell’atto esecutivo

Perché il pignoramento presso terzi sia valido, è indispensabile che vengano rispettati alcuni requisiti formali precisi. L’atto di pignoramento deve essere redatto per iscritto e contenere l’indicazione del titolo esecutivo (ad esempio, una sentenza passata in giudicato o un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo), nonché del precetto notificato al debitore. Inoltre, deve riportare la specifica dei beni o dei crediti che si intendono pignorare.

L’atto va notificato contemporaneamente al debitore e al terzo, i quali assumono immediata conoscenza dell’esecuzione. Dal momento della notifica, il terzo non può più disporre delle somme o dei beni pignorati, pena la nullità degli atti compiuti e l’esposizione a responsabilità patrimoniale verso il creditore. Il tribunale competente è quello del luogo di residenza del terzo, come previsto dall’art. 26-bis c.p.c.

Infine, il creditore deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e l’atto di pignoramento presso la cancelleria del tribunale entro quindici giorni dalla notifica. In caso contrario, il pignoramento perde efficacia. Si tratta quindi di un procedimento che richiede rigore e tempestività, elementi che spesso rendono utile il supporto di un avvocato esperto in materia di esecuzioni forzate.

Introduzione generale e limiti del pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi è una delle forme più diffuse di espropriazione forzata. Consente al creditore di ottenere la soddisfazione del proprio diritto aggredendo somme o beni che, pur appartenendo al debitore, si trovano nella disponibilità di soggetti terzi, come banche, datori di lavoro o enti previdenziali. Si tratta di un meccanismo che ha l’obiettivo di rendere effettivo il credito, ma allo stesso tempo di tutelare il minimo vitale del debitore, evitando che la misura diventi eccessivamente afflittiva.

L’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce i limiti legali del pignoramento, indicando i casi in cui determinati redditi non possono essere toccati o lo possono essere solo parzialmente. Alcuni crediti, come quelli di natura alimentare, restano totalmente impignorabili, salvo eccezioni autorizzate dal presidente del tribunale. Altri, come gli stipendi, le pensioni o le indennità di licenziamento, possono invece essere pignorati solo entro soglie precise, spesso pari a una quota del reddito netto.

È fondamentale comprendere che un pignoramento eseguito oltre i limiti fissati dalla legge è inefficace per la parte eccedente: il giudice può rilevarlo anche d’ufficio. Per questo, prima di avviare una procedura esecutiva, è opportuno che il creditore verifichi con un avvocato se le somme che intende aggredire rientrano tra quelle legittimamente pignorabili.

Il pignoramento presso terzi dello stipendio: percentuali e concorso di crediti

Il caso più frequente di pignoramento presso terzi riguarda lo stipendio. Quando il debitore è un lavoratore dipendente, il creditore può notificare l’atto al datore di lavoro, che diventa il “terzo pignorato”. Da quel momento il datore è tenuto a trattenere una parte dello stipendio e a versarla, nei limiti di legge, a favore del creditore procedente.

Il limite ordinario è fissato al 20% dello stipendio netto mensile, cioè un quinto. Tuttavia, l’art. 545 c.p.c. prevede eccezioni importanti: se concorrono più crediti di diversa natura, ad esempio un debito fiscale e uno alimentare, la trattenuta complessiva può arrivare fino alla metà dello stipendio. Per i crediti alimentari, la misura deve essere autorizzata dal presidente del tribunale, che può disporre percentuali superiori al quinto a seconda delle circostanze.

Va precisato che il datore di lavoro non può opporsi né rifiutare l’esecuzione: l’atto di pignoramento produce effetti immediati. Qualora il datore non adempia, rischia di essere dichiarato obbligato in proprio al pagamento del debito. Dal punto di vista del debitore, invece, è importante sapere che le trattenute non si applicano alle indennità per malattia, maternità o sussidi di sostentamento, che restano escluse dal pignoramento in quanto destinate a garantire la sopravvivenza quotidiana.

La pensione e i limiti di pignorabilità

Per le pensioni, la legge introduce tutele ancora più rigide. L’art. 545 c.p.c. stabilisce che non possa essere pignorato un importo corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Solo la parte eccedente tale soglia può essere aggredita, e comunque nei limiti già previsti per gli stipendi (un quinto o fino alla metà in caso di concorso di crediti).

Questa regola serve a garantire che il pensionato mantenga un reddito minimo sufficiente a coprire le spese essenziali di vita. Se, ad esempio, una pensione ammonta a 1.500 euro, potranno essere pignorati solo 500 euro al massimo (anzi meno perché il calcolo va fatto con il doppio dell’assegno sociale), sempre nel rispetto delle percentuali stabilite.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la differenza tra pensione e trattamento di fine rapporto (TFR). Mentre la pensione è soggetta ai limiti appena descritti, il TFR può essere pignorato solo nei limiti di un quinto, indipendentemente dal tipo di credito. Anche qui, eventuali violazioni rendono il pignoramento inefficace per la parte eccedente, con possibilità per il giudice di intervenire d’ufficio.

Pignoramento presso terzi dell’Agenzia delle Entrate: regole particolari e limiti

Quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il pignoramento assume caratteristiche leggermente diverse. La procedura è regolata dagli articoli 72-bis e seguenti del D.P.R. 602/1973, che consentono al fisco di agire in via amministrativa, cioè senza passare per il giudice, se il debitore non ha impugnato la cartella. Anche in questo caso, tuttavia, si applicano i limiti dell’art. 545 c.p.c. sullo stipendio e sulla pensione.

Le percentuali sono stabilite per scaglioni di reddito:

  • fino a 2.500 euro mensili, si può pignorare un decimo;
  • tra 2.500 e 5.000 euro, si può pignorare un settimo;
  • oltre 5.000 euro, si applica un quinto.

Per le pensioni, rimane la soglia minima impignorabile di 1.000 euro. In sostanza, anche la riscossione coattiva da parte del fisco deve rispettare il principio del minimo vitale. Tuttavia, la rapidità della procedura fiscale – che non richiede un’udienza davanti al giudice – impone grande attenzione ai termini di opposizione: il debitore ha solo 60 giorni per impugnare gli atti dinanzi al giudice competente.

Il pignoramento presso terzi del conto corrente e la tutela delle somme accreditate

Il pignoramento del conto corrente rappresenta uno dei mezzi più immediati di esecuzione presso terzi, poiché consente di bloccare le somme disponibili sul conto del debitore. Tuttavia, anche in questo caso, la legge prevede tutele specifiche. Quando sul conto vengono accreditati stipendi o pensioni, le somme già depositate prima del pignoramento sono pignorabili solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (circa 1.600 euro al 2025). Se invece l’accredito avviene dopo la notifica del pignoramento, si applicano i limiti ordinari: un quinto o, nei casi di concorso di crediti, fino alla metà.

Ciò significa che un conto con 2.000 euro derivanti da pensione potrà essere bloccato solo per 400 euro circa, lasciando disponibile il resto al debitore. Il vincolo sussiste comunque fino all’intervento del giudice, che verificherà la regolarità dell’esecuzione.

È importante sapere che le somme derivanti da sussidi o indennità assistenziali restano in ogni caso impignorabili, anche se messe su conto corrente. Le banche, ricevuta la notifica, devono individuare e distinguere tali somme, pena la responsabilità verso il debitore per i prelievi illegittimi. Un’analisi accurata delle movimentazioni è quindi essenziale, e spesso un avvocato esperto può chiedere al giudice di escludere formalmente le somme non pignorabili.

Effetti per il debitore e il ruolo del terzo pignorato

Quando il pignoramento presso terzi viene notificato, produce effetti immediati sia per il debitore che per il soggetto terzo coinvolto. Per il debitore, la conseguenza principale è la perdita temporanea della disponibilità dei beni o dei crediti oggetto del pignoramento: non può più prelevarli, utilizzarli né disporne fino alla decisione del giudice dell’esecuzione. In questo periodo, le somme restano “bloccate” e vincolate a garanzia del credito.

Il terzo pignorato, invece, assume un ruolo attivo. Deve presentare una dichiarazione al giudice indicando se e in che misura sia debitore del soggetto esecutato (ad esempio, saldo del conto, stipendio, canoni dovuti). Tale dichiarazione è fondamentale, perché da essa dipende l’effettiva assegnazione delle somme al creditore. Se il terzo omette di rispondere, oppure fornisce dichiarazioni non veritiere, può essere condannato a pagare l’importo dovuto come se fosse lui stesso debitore principale. Per questo motivo, le aziende, le banche e gli enti pubblici trattano con grande cautela le notifiche di pignoramento, rivolgendosi spesso a consulenti o legali per evitare errori formali.

Dal lato del debitore, il pignoramento presso terzi può durare a lungo, soprattutto nei casi di trattenute mensili su stipendio o pensione. Solo il pagamento integrale del debito o la chiusura del procedimento da parte del giudice consente la cessazione del vincolo.

Opposizioni e strumenti di difesa del debitore

Non sempre il pignoramento è legittimo o correttamente eseguito. Il debitore ha diritto di reagire, utilizzando gli strumenti di opposizione previsti dal codice di procedura civile. Le più comuni sono:

  • l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), quando si contesta il diritto del creditore di procedere, ad esempio perché il debito è già estinto o prescritto;
  • l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), utilizzata quando si denunciano vizi formali nell’atto di pignoramento o nella notifica.

Il termine per proporre opposizione è generalmente di 20 giorni dalla conoscenza dell’atto, ma può variare nei casi di riscossione fiscale. È essenziale agire tempestivamente, perché una volta assegnate le somme al creditore diventa difficile recuperarle.

Anche il terzo pignorato può intervenire se ritiene che l’atto sia nullo o che il credito non esista realmente. Può presentare la propria dichiarazione negativa e chiedere al giudice di essere estromesso dal processo esecutivo. Spesso, la consulenza di un avvocato specializzato in diritto dell’esecuzione forzata permette di individuare errori procedurali e bloccare l’esecuzione prima che produca effetti irreversibili.

Esempio pratico e considerazioni professionali

Un lavoratore dipendente con uno stipendio netto di 1.800 € riceve un pignoramento da parte di una banca per un prestito non pagato. Il datore di lavoro, in qualità di terzo pignorato, dovrà trattenere un quinto dello stipendio, cioè 360 € al mese, e versarlo secondo le indicazioni del giudice dell’esecuzione.

Successivamente, il medesimo debitore subisce anche un pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per imposte non versate. In questo caso, l’ente fiscale potrà applicare i propri limiti: poiché lo stipendio è inferiore a 2.500 €, la trattenuta sarà pari a un decimo (180 €). La somma dei due pignoramenti sarà quindi 540 € complessivi, ben al di sotto del limite massimo del 50% previsto dall’art. 545 c.p.c. Se in futuro dovessero aggiungersi altri creditori, l’importo totale delle trattenute non potrà comunque superare 900 €, cioè la metà dello stipendio.

Infine, se il lavoratore percepisce anche una pensione di 900 €, essa non può essere pignorata, perché rientra integralmente nel limite minimo impignorabile di 1.000 € fissato dalla legge. Solo l’eventuale quota eccedente tale importo, in caso di pensioni più alte, sarebbe pignorabile nei limiti ordinari del quinto.

Conclusione

Il pignoramento presso terzi rappresenta un mezzo rapido ed efficace di recupero crediti, ma richiede precisione formale e conoscenza delle norme. Le regole fissate dall’art. 545 c.p.c. mirano a garantire un equilibrio tra l’interesse del creditore e la sopravvivenza economica del debitore, attraverso limiti chiari alla pignorabilità di stipendi, pensioni e conti correnti. Tuttavia, proprio la complessità delle eccezioni e la varietà dei casi concreti rendono indispensabile la consulenza di un professionista. Un avvocato esperto in esecuzioni forzate può valutare la correttezza dell’atto, proporre eventuali opposizioni e individuare la strategia più efficace per tutelare i propri diritti.

Se desideri una consulenza legale sulla tua situazione, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.

Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.

FAQ sul pignoramento presso terzi

1. Quali somme non possono mai essere pignorate?

Non possono essere pignorati i crediti di natura alimentare (se non per altre obbligazioni alimentari), i sussidi di grazia o sostentamento, e le indennità per maternità, malattia o funerali.

2. Quanto dello stipendio può essere pignorato?

In via ordinaria un quinto dello stipendio netto. Tuttavia, se concorrono più crediti (ad esempio fiscali e alimentari), la trattenuta può arrivare fino alla metà dello stipendio.

3. Qual è il limite minimo impignorabile per le pensioni?

La parte di pensione pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo assoluto di 1.000 euro, è sempre impignorabile.

4. L’Agenzia delle Entrate può pignorare lo stipendio senza giudice?

Sì, ma entro i limiti dell’art. 545 c.p.c. e delle norme speciali con percentuali che variano in base al reddito: un decimo, un settimo o un quinto.

5. Il conto corrente può essere pignorato interamente?

No. Se contiene stipendi o pensioni, solo le somme eccedenti il triplo dell’assegno sociale possono essere bloccate.

6. Cosa succede se il datore di lavoro non rispetta il pignoramento?

Può essere dichiarato obbligato in proprio al pagamento del debito, come se fosse lui stesso debitore principale.

7. È possibile opporsi al pignoramento?

Sì, tramite opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, a seconda che si contesti il diritto del creditore o la forma dell’atto.

8. Serve un avvocato per difendersi?

Non è sempre obbligatorio, ma è fortemente consigliato: le norme sono complesse e i termini di impugnazione molto brevi.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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