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Risarcimento danno morte animale domestico d’affezione: danni a cane, gatto, ecc. ucciso o investito

10 agosto 2022

Risarcimento danno morte animale domestico d’affezione: cane, gatto, ecc. ucciso o investito.
È possibile richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale o dei danni che il proprietario o le persone vicine all’animale domestico e d’affezione (cane, gatto, ecc.), che venga ucciso o investito da un terzo, subiscono?
Si discute di questo tema e una recente sentenza del Tribunale di Venezia in una causa da me patrocinata come avvocato ha condannato il responsabile della morte di un animale domestico d’affezione (nella specie un cane) al risarcimento dei danni e del danno non patrimoniale subito sia dal proprietario e sia dalla compagna convivente.

Risarcimento Danno Morte Animale Domestico D’affezione
Risarcimento Danno Morte Animale Domestico D’affezione

Risarcimento danno non patrimoniale morte animale domestico (danni a animali d’affezione quali cane, gatto, ecc.): introduzione.

La questione del risarcimento dei danni e del danno non patrimoniale da morte di un animale domestico e d’affezione (quale cane, gatto, ecc. ucciso o investito) è discussa.

Trib. Catanzaro, 5 maggio 2011, ad esempio, ha negato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da morte di un animale domestico e d’affezione (quale cane, gatto, ecc. ucciso o investito): “della perdita dell'animale di affezione, poi, non sussiste un'ingiustizia costituzionalmente qualificata e non può pertanto essere concessa una somma a titolo di danno non patrimoniale”. Allo stesso modo, Trib. Milano, 20 luglio 2010 ha indicato che “la morte di un animale d'affezione non configura la lesione di un diritto inviolabile della persona, pertanto non è ammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale”.

Altre sentenze, invece, già in passato avevano riconosciuto il diritto a tale risarcimento dei danni e del danno non patrimoniale da morte di un animale domestico e d’affezione (quali cane, gatto, ecc.). Trib. Pavia, 16 settembre 2016, n. 1266 ha indicato che “ritenere che la perdita de qua sia futile e non integri la lesione di interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata, non sembra più rispondente ad una lettura contemporanea delle abitudini sociali e dei relativi valori".

Risarcimento danni morte animale d’affezione (animale domestico quale cane, gatto, ecc. ucciso o investito): la sentenza del Tribunale di Venezia.

Come anticipato, la sentenza del Tribunale di Venezia emessa in una causa da me patrocinata quale avvocato, in un caso si risarcimento dei danni e del danno non patrimoniale da morte di un animale domestico e d’affezione (quale cane, gatto, ecc. ucciso o investito), ha confermato la possibilità di risarcire tale danno non solo al proprietario dell’animale ma anche alle persone vicine (ad esempio il marito o la moglie oppure la compagna o il compagno del proprietario).

In particolare, la sentenza Trib. Venezia 17 dicembre 2020 n. 1936 a proposito del risarcimento dei danni e del danno non patrimoniale per la morte degli animali domestici, indica che “si ritiene di condividere l’orientamento giurisprudenziale di merito recentemente formatosi che, rilevando l'evoluzione della coscienza sociale italiana sul rapporto con gli animali d'affezione domestici, ha in più occasioni riconosciuto la risarcibilità del danno in esame, pur mantenendo fermo il rispetto dei criteri fissati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 26972-5/2008).

In alcune pronunce, la giurisprudenza di merito ha affermato che il rapporto d'affezione con l'animale domestico assume un valore sociale tale da elevarlo al rango di diritto inviolabile della persona umana ai sensi degli artt. 2, 32 e 42 Cost. In questa prospettiva, il rapporto tra padrone animale d'affezione è stato ricostruito come "espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e, quindi, come vero e proprio bene della persona, tutelato dall' art. 2 della Costituzione" (cfr. Trib. Torino, App., 29.10.2012, n. 6296; Trib. Rovereto, 18.10.2009, n. 499; Trib. Parma, sez. I, 2.05.2018, n. 605)” (Trib. Venezia 17 dicembre 2020 n. 1936 in un caso di risarcimento dei danni e del danno non patrimoniale da morte di un animale domestico e d’affezione quale cane, gatto, ecc. ucciso o investito).

La sentenza Trib. Venezia 17 dicembre 2020 n. 1936 in un caso di risarcimento del danno non patrimoniale da morte di un animale domestico e d’affezione quale cane, gatto, ecc., alla luce di tale premessa, conclude quindi indicando che “alla luce di tali considerazioni, va accolta la domanda attorea di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale per la perdita dell’animale d’affezione in conseguenza del fatto illecito del convenuto.

Sotto il profilo probatorio, nel caso di specie, è stata raggiunta la prova, oltre che della ricostruzione del sinistro e della condotta lesiva posta in essere dal convenuto, anche del legame affettivo degli attori – entrambi, a prescindere dalla mera formale intestazione di proprietà - con l’animale, alla luce delle risultanze delle prove testimoniali […] e della documentazione in atti […]. Da un tanto è consentito presumere la sicura sofferenza e il dolore provato dagli attori per la perdita improvvisa del cane.

Tale danno può essere liquidato in via equitativa, tenuto conto della pluridecennale relazione affettiva con il cane con entrambi gli attori ed altresì del verosimile perdurare della stessa, in considerazione dell’età dell’animale (11 anni) e la possibile aspettativa di vita del medesimo, secondo fatti notori.

Ciò posto, appare equo liquidare il danno in complessivi euro 4.000,00 (euro 2.000,00 per ciascun attore), comprensivi di rivalutazione monetaria e di interessi legali maturati dalla domanda (cfr. Cass. 2910/1995)” (Trib. Venezia 17 dicembre 2020 n. 1936 in un caso di risarcimento dei danni e del danno non patrimoniale da morte di un animale domestico e d’affezione quale cane, gatto, ecc. ucciso o investito).

Risarcimento danno morte animale domestico e d’affezione quale cane, gatto, ecc.: conclusioni.

Riteniamo che la sentenza Trib. Venezia 17 dicembre 2020 n. 1936 emessa in un caso di risarcimento dei danni e del danno non patrimoniale da morte di un animale domestico e d’affezione quale cane, gatto, ecc., sia rilevante proprio perché indicativa della nuova interpretazione giurisprudenziale.

Come ben indica la sentenza il nodo centrale può essere individuato nell'evoluzione della coscienza sociale italiana sul rapporto con gli animali d'affezione domestici: il diverso rapporto con tali animali domestici e d’affezione, giustifica il cambiamento di orientamento e il risarcimento del danno per la perdita di un proprio animale domestico o d’affezione la cui morte derivi da responsabilità di un terzo.

di Marco Ticozzi

File Allegati:
Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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