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Maternità surrogata e utero in affitto: significato, legge e reato

1 marzo 2026

Cosa significa maternità surrogata e come funziona in Italia? Il significato della maternità surrogata consiste nella gravidanza portata avanti da una donna per conto di altri, ma la maternità surrogata è vietata dalla legge italiana ed è oggi punita anche se realizzata all’estero. In questo articolo analizziamo definizione, differenze con utero in affitto, disciplina normativa, reato universale e problemi di trascrizione dell’atto di nascita.

Maternità surrogata e utero in affitto

Maternità surrogata: significato e funzionamento

Il significato della maternità surrogata consiste nell’accordo attraverso il quale una donna si impegna a portare a termine una gravidanza per conto di altri soggetti, con l’obiettivo di attribuire la genitorialità ai cosiddetti genitori intenzionali secondo la legge applicabile.

In termini pratici, la gestante assume l’impegno di condurre la gravidanza e, alla nascita, di non rivendicare lo status genitoriale, che viene attribuito ai committenti secondo le regole del Paese in cui la procedura è avvenuta. È importante chiarire subito un punto: in Italia la pratica è vietata, ed è prevista una sanzione penale per chi “realizza, organizza o pubblicizza” la surrogazione (art. 12, comma 6, legge n. 40/2004). Negli ultimi anni, inoltre, il legislatore ha esteso la punibilità anche a fatti commessi all’estero da cittadini italiani (legge n. 169/2024), tema su cui torneremo più avanti.

Sul piano medico, la surrogazione può avvenire con modalità diverse. Nella forma più discussa (e oggi più frequente nei Paesi che la ammettono), la gestante non ha un legame genetico con il bambino: l’embrione viene formato mediante fecondazione in vitro con i gameti di uno o entrambi i committenti oppure con gameti di donatori, e poi trasferito nell’utero della gestante. Esiste anche una modalità “tradizionale”, in cui la gestante fornisce anche l’ovocita: in tal caso, oltre a portare la gravidanza, ha un legame genetico con il nato, e questo può rendere più delicata la gestione dei conflitti e delle tutele, a seconda dell’ordinamento coinvolto. Nella comunicazione pubblica, la stessa realtà viene spesso nominata con espressioni diverse: “maternità surrogata”, “gestazione per altri (GPA)” o “utero in affitto”, che però non sono equivalenti per tono e implicazioni.

Le tecniche di procreazione assistita e il ruolo della gestante

Per capire i passaggi essenziali del percorso, è utile separare ciò che riguarda la medicina da ciò che riguarda il diritto. Sul piano sanitario, la gestante è la persona che affronta tutti gli aspetti della gravidanza: controlli, rischi ostetrici, eventuali terapie, scelte cliniche durante la gestazione e, naturalmente, il parto. Questo dato “materiale” non è secondario, perché è proprio sul peso fisico e psicologico della gravidanza che si concentrano molte delle obiezioni etiche e giuridiche: non si tratta solo di un “servizio”, ma di un’esperienza corporea complessa, con implicazioni che coinvolgono salute, autonomia, consenso e possibili pressioni economiche o familiari.

La procreazione medicalmente assistita, nei Paesi in cui la surrogazione è consentita, si innesta spesso in protocolli già usati per la fecondazione in vitro: stimolazione ovarica (se l’ovocita proviene dalla madre intenzionale o da donatrice), prelievo degli ovociti, fecondazione in laboratorio, coltura embrionale e trasferimento nell’utero. Il punto che crea più conseguenze legali è la combinazione tra elementi genetici e gestazionali: può esserci un genitore biologico (perché fornisce il gamete) e un genitore che non lo è, ma che ha voluto e organizzato il progetto genitoriale. Quando questa configurazione “mista” rientra in Italia, l’attenzione si sposta su un problema molto concreto: come viene riconosciuto il rapporto di filiazione nei registri dello stato civile? E quali strumenti rimangono per il genitore non biologico, soprattutto se l’atto straniero indica due genitori ma l’ordinamento italiano oppone limiti per ragioni di ordine pubblico?

È anche per questo che, in un articolo pensato per chi cerca informazioni giuridiche, conviene distinguere bene i livelli: la medicina descrive come si ottiene la gravidanza, ma è il diritto a stabilire chi, in concreto, è considerato genitore e con quali effetti (responsabilità genitoriale, cognome, cittadinanza, successione, permessi, ecc.). Questa distinzione evita equivoci frequenti: la “volontà” da sola non basta, e il legame genetico da solo non risolve tutti i nodi quando entrano in gioco atti formati all’estero.

Utero in affitto e differenze terminologiche nel dibattito pubblico

L’espressione “utero in affitto” è spesso usata come sinonimo di maternità surrogata, ma in realtà porta con sé un’impronta comunicativa diversa. È un termine che tende a mettere in primo piano la dimensione economica e contrattuale (“affitto”), e per questo viene percepito come più polemico o comunque più “valutativo”. “Maternità surrogata”, invece, è la formula più neutra e tecnica, adatta a descrivere l’istituto senza suggerire, già nel nome, un giudizio morale. “Gestazione per altri (GPA)” è un’ulteriore etichetta, spesso preferita in ambito giuridico e bioetico perché richiama l’elemento gestazionale senza evocare direttamente il tema del compenso.

Questa distinzione lessicale non è solo una questione di stile: incide su come l’utente imposta la domanda e su cosa si aspetta come risposta. Chi cerca “utero in affitto” spesso vuole capire se “si può fare” e perché in Italia sia così contestato; chi cerca “maternità surrogata” tende più frequentemente a voler capire che significa, come funziona e soprattutto quali sono le regole (divieto, sanzioni, riconoscimento dei bambini nati all’estero). In un sito di avvocati è utile tenere insieme entrambe le espressioni, ma con una cautela: usare il linguaggio tecnico per spiegare i profili legali, e affiancare la formula più colloquiale solo per intercettare la domanda dell’utente e chiarire le differenze.

C’è poi un’altra distinzione, spesso trascurata, che aiuta a “disinnescare” equivoci: non tutte le situazioni di surrogazione sono uguali, perché cambiano i legami genetici, cambiano le leggi del Paese estero, cambiano gli atti che attestano la genitorialità (certificati, provvedimenti giudiziari, registrazioni anagrafiche) e cambia, di conseguenza, la strada percorribile al rientro in Italia. È qui che il tema smette di essere astratto e diventa operativo: le scelte terminologiche possono influenzare il dibattito, ma sono i documenti e le norme applicabili a determinare cosa è riconoscibile e cosa no.

Il quadro normativo italiano e l’intervento dei tribunali

L’ordinamento italiano affronta il tema con una scelta netta: la surrogazione è vietata e penalmente sanzionata. Il riferimento è l’art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, che punisce chi realizza, organizza o pubblicizza tale pratica con la reclusione da tre mesi a due anni e con una multa particolarmente elevata. La previsione della sanzione penale è stata letta dalla giurisprudenza come indice del rilievo attribuito dal legislatore alla tutela di beni ritenuti primari, tra cui la dignità della donna gestante e la disciplina dell’adozione quale strumento tipico per creare legami genitoriali in assenza di vincoli biologici.

Negli anni, i tribunali sono stati chiamati a misurarsi soprattutto con i casi di bambini nati all’estero, in Paesi dove la pratica è ammessa o regolamentata. Qui il nodo non è “se” la surrogazione sia consentita in Italia – perché non lo è – ma quali effetti producano nel nostro ordinamento atti e provvedimenti stranieri che attestano la genitorialità. La Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (sentenza n. 12193/2019), ha affermato che il divieto integra un principio di ordine pubblico, con la conseguenza che non può essere automaticamente riconosciuto in Italia un provvedimento straniero che attribuisca lo status genitoriale al soggetto privo di legame biologico. Parallelamente, la Corte costituzionale (sentenza n. 272/2017) ha sottolineato il disvalore attribuito alla pratica, utilizzando espressioni molto incisive sul piano della tutela della dignità della donna.

Questo assetto ha prodotto un equilibrio non sempre lineare: da un lato, l’esigenza di non legittimare indirettamente una pratica vietata; dall’altro, la necessità di garantire al minore una tutela effettiva, evitando che resti privo di uno status certo. È proprio su questo crinale che si è sviluppata la giurisprudenza più recente, chiamata a bilanciare principi costituzionali e interessi concreti.

Maternità surrogata legge: cosa prevede l’ordinamento italiano

Parlare di maternità surrogata legge significa chiarire non solo il divieto interno, ma anche l’estensione della punibilità oltre i confini nazionali. Come detto, l’art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004 prevede sanzioni penali severe. Con la legge 4 novembre 2024, n. 169, il legislatore ha aggiunto un passaggio decisivo: se i fatti relativi alla surrogazione sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana. È ciò che nel dibattito pubblico viene definito “reato universale”.

Tecnicamente, si tratta di una forma di punibilità extraterritoriale legata alla cittadinanza: non rileva che la pratica sia lecita nel Paese straniero in cui è stata realizzata, perché il cittadino italiano resta soggetto alla disciplina penale interna. Questa scelta mira a evitare che il divieto possa essere aggirato attraverso il ricorso a ordinamenti più permissivi, fenomeno spesso indicato come “turismo procreativo”.

Sul piano pratico, la norma apre interrogativi rilevanti. Anzitutto, l’accertamento del fatto commesso all’estero richiede un’attività probatoria complessa. Inoltre, si pone il problema della posizione del minore nato da tale percorso: la sanzione penale nei confronti degli adulti non elimina la necessità di garantire al bambino un’identità giuridica e una stabilità affettiva. Il diritto penale e il diritto di famiglia, dunque, si intrecciano ma non coincidono: reprimere una condotta non equivale a risolvere automaticamente le questioni di stato civile e responsabilità genitoriale.

Le implicazioni etiche e sociali della pratica

Al di là del dato normativo, la discussione coinvolge profili etici e sociali che incidono anche sull’interpretazione delle norme. Una delle principali obiezioni riguarda il rischio di sfruttamento della donna gestante, soprattutto nei contesti economicamente fragili, dove la scelta di portare avanti una gravidanza per altri potrebbe essere condizionata da necessità finanziarie. Da qui l’attenzione, in molti ordinamenti, alla distinzione tra forme con compenso e forme con mero rimborso spese.

Un altro profilo riguarda la posizione del minore. C’è chi teme che l’accordo tra adulti possa trasformare la nascita in oggetto di una pianificazione contrattuale troppo spinta; altri, invece, sottolineano che ciò che conta è la qualità del progetto genitoriale e la capacità di assumere responsabilità stabile nel tempo. In Italia, il legislatore ha scelto una linea restrittiva, ritenendo prevalente l’esigenza di disincentivare la pratica, ma la giurisprudenza è stata costretta a confrontarsi con situazioni concrete in cui il bambino è già nato e vive con i genitori intenzionali.

Il dibattito non è destinato a esaurirsi rapidamente. Le differenze tra ordinamenti, la mobilità internazionale e l’evoluzione delle tecniche mediche mantengono alta la complessità del tema. Per chi si trova coinvolto direttamente, affidarsi a un’analisi giuridica preventiva è essenziale: le scelte compiute in un altro Paese possono avere conseguenze significative una volta rientrati in Italia, sia sul piano penale sia su quello dello stato di famiglia.

Reato universale e nuove prospettive sanzionatorie

L’espressione “reato universale” è entrata stabilmente nel dibattito pubblico dopo la riforma del 2024, ma merita una spiegazione precisa. Con la legge n. 169/2024 il legislatore ha stabilito che, se i fatti relativi alla surrogazione sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana. Non è quindi necessario che la condotta si realizzi nel territorio nazionale perché possa scattare la sanzione penale. È una scelta che rafforza il divieto già previsto dalla legge n. 40/2004 e che punta a evitare il ricorso a ordinamenti stranieri più permissivi.

Sul piano tecnico, si tratta di una forma di estensione della giurisdizione penale fondata sulla cittadinanza. Questo comporta questioni applicative non marginali: occorre accertare dove e come si sia svolto il percorso, quali atti siano stati sottoscritti, quale sia stato il ruolo dei soggetti coinvolti. Non ogni situazione internazionale è identica, e la qualificazione giuridica può dipendere da dettagli rilevanti. Inoltre, la scelta di colpire la condotta degli adulti non elimina la necessità di tutelare il minore, che resta titolare di diritti propri e non può subire conseguenze pregiudizievoli per decisioni altrui.

La riforma ha suscitato un confronto acceso tra chi la considera uno strumento coerente con la tutela della dignità della donna e chi solleva dubbi sulla compatibilità con principi di diritto internazionale e con la libertà di circolazione. Dal punto di vista pratico, chi valuta percorsi all’estero deve essere consapevole che l’eventuale liceità nel Paese straniero non mette al riparo da responsabilità in Italia. La valutazione preventiva con un professionista diventa quindi un passaggio indispensabile per comprendere rischi e conseguenze.

Il riconoscimento dello status del minore nato all’estero

Quando un bambino nasce fuori dall’Italia a seguito di un percorso di surrogazione, la questione centrale diventa il riconoscimento del suo status giuridico nel nostro ordinamento. Il problema non riguarda l’esistenza del minore, che è ovviamente indiscutibile, ma il modo in cui il rapporto di filiazione formato all’estero possa produrre effetti nei registri dello stato civile italiani.

La giurisprudenza ha progressivamente distinto le posizioni. In presenza di un legame genetico con uno dei genitori intenzionali, si è affermata una maggiore apertura al riconoscimento del rapporto, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’art. 8 CEDU e sul diritto all’identità personale del minore. Diverso è il caso del genitore d’intenzione privo di legame biologico: qui la Corte di Cassazione ha ritenuto che il riconoscimento automatico del provvedimento straniero possa contrastare con l’ordine pubblico interno, richiamando il divieto legislativo vigente.

Questo non significa che il rapporto affettivo e familiare resti privo di tutela. L’ordinamento prevede strumenti alternativi, tra cui l’adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44, lett. d), della legge n. 184/1983, che consente di consolidare giuridicamente un legame già esistente. Si tratta però di un percorso giudiziario che richiede tempi, valutazioni e un accertamento concreto dell’interesse del minore. Anche per questo motivo, la gestione della fase successiva alla nascita all’estero è delicata e va pianificata con attenzione.

Maternità surrogata trascrizione atto di nascita in Italia

Il tema della maternità surrogata trascrizione atto di nascita è uno dei più ricercati e, allo stesso tempo, più complessi. Trascrivere un atto di nascita formato all’estero significa chiederne l’inserimento nei registri dello stato civile italiano, così da renderlo pienamente efficace nel nostro ordinamento. Tuttavia, la presenza di un provvedimento o di un certificato straniero che indica due genitori non comporta automaticamente che entrambi vengano riconosciuti in Italia.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 12193/2019, hanno affermato che il divieto interno costituisce un principio di ordine pubblico e può impedire la trascrizione nella parte in cui attribuisce lo status genitoriale al soggetto non biologico. In tali casi, la soluzione indicata non è la cancellazione del rapporto affettivo, ma il ricorso agli strumenti previsti dall’ordinamento italiano, in particolare l’adozione in casi particolari. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 33/2021, ha inoltre sollecitato il legislatore a intervenire per assicurare una tutela più adeguata degli interessi del minore, evidenziando la necessità di un bilanciamento tra valori in gioco.

Per le famiglie coinvolte, la fase della trascrizione non è un passaggio meramente burocratico: da essa dipendono diritti essenziali come la responsabilità genitoriale, la cittadinanza, la successione e la stabilità dei rapporti familiari. Proprio per questo, prima di avviare qualsiasi iniziativa, è opportuno valutare con attenzione la documentazione straniera, la presenza di legami genetici e la strategia giuridica più adeguata alla luce dell’orientamento attuale dei tribunali italiani.

Le decisioni della Cassazione e della Corte Costituzionale

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha avuto un ruolo determinante nel definire i confini applicativi del divieto e nel chiarire come debbano essere tutelati i minori già nati. La Corte di Cassazione, in più pronunce, ha ribadito che il divieto previsto dalla legge n. 40/2004 esprime un principio di ordine pubblico, tale da incidere sul riconoscimento degli atti stranieri. La sentenza delle Sezioni Unite n. 12193/2019 rappresenta il punto di riferimento: pur riconoscendo la necessità di proteggere il minore, la Corte ha escluso la trascrizione automatica del provvedimento straniero nella parte in cui attribuisce lo status genitoriale al soggetto privo di legame biologico, indicando come via percorribile l’adozione in casi particolari.

La Corte costituzionale è intervenuta più volte. Con la sentenza n. 272/2017 ha sottolineato la contrarietà della pratica ai valori tutelati dall’ordinamento, mentre con la sentenza n. 33/2021 ha dichiarato inammissibili alcune questioni di legittimità costituzionale, invitando però il legislatore a intervenire per colmare l’attuale insufficienza di tutela del minore. Il messaggio è chiaro: il divieto resta fermo, ma non può essere ignorata la condizione concreta dei bambini già inseriti in un contesto familiare stabile.

Questo assetto, fondato su un equilibrio non sempre semplice, impone di leggere le decisioni non come chiusure assolute, ma come tentativi di coordinare principi diversi: dignità della donna, funzione dell’adozione, tutela dell’identità del minore e rispetto degli obblighi internazionali. Chi affronta un caso concreto deve quindi considerare non solo la norma penale, ma anche l’evoluzione interpretativa delle corti.

Pro e contro della surrogazione: aspetti giuridici e pratici

Quando si affronta il tema dei pro e contro della surrogazione, il confronto tende a polarizzarsi. Tra gli argomenti favorevoli viene richiamata la possibilità di realizzare un progetto genitoriale altrimenti impossibile, soprattutto in situazioni di infertilità o per coppie maschili. Si evidenzia inoltre che, nei Paesi dove la pratica è regolamentata, possono essere previste garanzie sanitarie e contrattuali volte a tutelare la gestante e il nascituro.

Sul versante opposto, le critiche si concentrano sul rischio di mercificazione del corpo femminile e sulla possibile pressione economica esercitata su donne in condizioni di vulnerabilità. Sul piano giuridico italiano, il legislatore ha ritenuto prevalente l’esigenza di disincentivare tali dinamiche, ricorrendo allo strumento penale. Anche la giurisprudenza ha richiamato la centralità dell’adozione come via tipica per creare legami familiari in assenza di rapporto biologico.

Dal punto di vista pratico, chi valuta un percorso all’estero deve considerare non solo i costi economici e organizzativi, ma soprattutto le conseguenze al rientro in Italia: responsabilità penale, difficoltà nella trascrizione degli atti, necessità di avviare procedimenti giudiziari per consolidare lo status del minore. La decisione non può essere affrontata in modo superficiale, perché incide su diritti fondamentali e su equilibri familiari destinati a durare nel tempo.

Quando è necessario rivolgersi a un avvocato esperto

Le questioni connesse alla surrogazione coinvolgono diritto penale, diritto di famiglia, diritto internazionale privato e profili amministrativi legati allo stato civile. È sufficiente un errore nella valutazione iniziale per trovarsi poi in una situazione complessa, con tempi lunghi e margini di incertezza. Rivolgersi a un avvocato esperto consente di analizzare preventivamente la normativa applicabile, la documentazione estera, l’eventuale presenza di un legame genetico e le strategie percorribili per la tutela del minore.

Un’assistenza qualificata è particolarmente importante nella fase della trascrizione dell’atto di nascita o dell’eventuale ricorso all’adozione in casi particolari. Ogni tribunale può avere prassi differenti e l’orientamento giurisprudenziale, pur avendo linee consolidate, continua a evolversi. Inoltre, con l’introduzione della punibilità per fatti commessi all’estero, occorre valutare anche il profilo penale, evitando di sottovalutare rischi che possono emergere a distanza di tempo.

In materie così sensibili, la consulenza preventiva è spesso la scelta più prudente. Agire dopo che il problema si è manifestato può essere più oneroso e meno efficace rispetto a una pianificazione attenta fin dall’inizio.

Conclusioni

La maternità surrogata rappresenta uno dei temi più complessi del diritto contemporaneo, perché intreccia tecnica medica, scelte etiche e regole giuridiche di forte impatto. In Italia il divieto è chiaro e rafforzato dalla recente estensione della punibilità anche ai fatti commessi all’estero da cittadini italiani. Allo stesso tempo, la giurisprudenza ha dovuto confrontarsi con la realtà dei minori già nati, cercando soluzioni che garantiscano identità e stabilità senza svuotare il significato del divieto legislativo.

Chi si trova coinvolto in situazioni di questo tipo deve muoversi con consapevolezza, valutando attentamente ogni passaggio e le possibili conseguenze sul piano penale e familiare.

Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.

Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.

FAQ su maternità surrogata

1. Maternità surrogata che significa esattamente?

Il significato della maternità surrogata consiste nell’accordo con cui una donna porta avanti una gravidanza per conto di altri soggetti che diventeranno genitori secondo la legge applicabile.

2. Qual è il significato giuridico della maternità surrogata in Italia?

In Italia la maternità surrogata è vietata dall’art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004 ed è penalmente sanzionata, anche se realizzata all’estero da cittadini italiani.

3. Maternità surrogata e utero in affitto sono la stessa cosa?

Sì. “Utero in affitto” è un’espressione giornalistica; maternità surrogata è il termine tecnico-giuridico corretto.

4. La maternità surrogata è un reato universale?

Dal 2024 la legge italiana punisce il cittadino italiano che ricorre alla maternità surrogata anche all’estero. Per questo si parla di reato universale.

5. Come funziona la trascrizione dell’atto di nascita in caso di maternità surrogata?

La trascrizione non è automatica. Il riconoscimento è più agevole per il genitore biologico, mentre per il genitore non biologico può essere necessario il ricorso all’adozione in casi particolari.

6. Quali sono i pro e contro della maternità surrogata?

I pro riguardano la possibilità di realizzare un progetto genitoriale; i contro attengono ai profili etici, al rischio di sfruttamento e alle conseguenze penali previste in Italia.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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