1 marzo 2026
Cos’è il patto di famiglia e come funziona nel passaggio generazionale dell’impresa? Si tratta del contratto disciplinato dagli artt. 768-bis e ss. del codice civile che consente di trasferire azienda o partecipazioni a uno o più discendenti, con il coinvolgimento dei legittimari e la loro liquidazione, riducendo il rischio di contestazioni in sede di successione. Eventuali immobili possono essere coinvolti solo se fanno parte del compendio aziendale trasferito oppure se vengono attribuiti in natura a titolo di liquidazione. Il patto di famiglia incide su legittima, collazione e azione di riduzione, presenta specifici pro e contro e richiede una corretta valutazione fiscale e civilistica per garantirne stabilità ed efficacia.
Patto di famiglia: cos’è e perché è una deroga al divieto dei patti successori
Nel diritto italiano, accordarsi oggi su come si dividerà domani un patrimonio è, di regola, vietato: il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.) serve a impedire che la successione venga “contrattata” mentre il futuro de cuius è ancora in vita. Il patto di famiglia è una delle poche eccezioni previste dal legislatore, costruita per un obiettivo molto concreto: consentire il passaggio generazionale dell’impresa senza che, alla morte dell’imprenditore, l’azienda si frantumi o resti bloccata da conflitti tra eredi.
La definizione è contenuta nell’art. 768-bis c.c.: è il contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote a uno o più discendenti. Non è un testamento anticipato: è un accordo tra vivi, con effetti reali, che richiede l’atto pubblico notarile. Però, a differenza di una donazione “semplice”, il patto opera dentro un disegno normativo più complesso, perché incide – in modo selettivo – su meccanismi tipici della tutela dei legittimari.
In particolare, il patto è pensato per superare alcuni “ostacoli” che, altrimenti, renderebbero fragile il trasferimento dell’azienda: il calcolo della legittima attraverso relictum e donatum (art. 556 c.c.), l’imputazione ex se (art. 564, co. 2 c.c.), il divieto di rinunciare preventivamente alla riduzione (art. 557, co. 2 c.c.) e l’obbligo di collazione (art. 737 c.c.). La legge non cancella questi principi in generale, ma crea una corsia dedicata: se il patto è costruito correttamente e coinvolge i soggetti richiesti, ciò che viene attribuito nell’ambito del patto non sarà poi assoggettato né a collazione né ad azione di riduzione (art. 768-quater, co. 4 c.c.). È questa “stabilizzazione” che rende lo strumento appetibile, ma anche tecnicamente esigente: basta un errore su partecipanti, valori o liquidazioni per riaprire il fronte delle contestazioni.
Il passaggio generazionale dell’impresa: rischi concreti senza una pianificazione
Chi gestisce un’azienda spesso pensa che il problema della continuità si risolva “naturalmente” con la successione. Nella pratica accade l’opposto: quando manca una pianificazione, l’impresa può ritrovarsi con eredi che hanno interessi diversi, disponibilità economiche differenti o, semplicemente, rapporti deteriorati. Anche senza arrivare subito in tribunale, la fase successoria può bloccare decisioni operative essenziali: investimenti, assunzioni, finanziamenti, rapporti con i fornitori.
Un rischio tipico è la frammentazione delle partecipazioni. Quote “spezzettate” tra più eredi producono minoranze di blocco, assemblee conflittuali e amministrazioni instabili. Se, poi, l’azienda coincide con beni complessi (immobili strumentali, contratti in corso, marchi, know-how), ogni scelta diventa più delicata: c’è chi vuole monetizzare e chi vuole continuare l’attività; chi punta a vendere e chi a mantenere. In certi casi, il conflitto tra eredi si riflette immediatamente sul personale e sulla clientela, con perdita di valore che nessuno riesce poi a recuperare.
È qui che strumenti come il patto di famiglia (o, alternativamente, una combinazione di donazioni, assetti societari, patti parasociali e governance) diventano decisivi: non per “favorire” qualcuno, ma per evitare che il valore creato in anni di lavoro si riduca per effetto di una gestione successoria disordinata. Quando il patrimonio è significativo o il contesto familiare è complesso, è prudente farsi affiancare da un avvocato con esperienza in diritto successorio e societario, prima di prendere impegni con effetti irreversibili.
Il patto nel codice civile: disciplina e articoli di riferimento
La disciplina del patto di famiglia è contenuta negli articoli 768-bis e seguenti del codice civile e non lascia molto spazio all’improvvisazione. Prima regola: la forma. Il contratto deve essere stipulato con atto pubblico notarile (art. 768-ter c.c.). È un passaggio sostanziale, non “burocratico”: serve a garantire che tutti comprendano l’operazione, che i valori siano correttamente individuati e che i consensi siano raccolti senza ambiguità.
Seconda regola: chi deve esserci. Oltre al disponente e all’assegnatario (o assegnatari), devono partecipare il coniuge e tutti i legittimari “attuali”, cioè coloro che avrebbero diritto alla quota di riserva se la successione si aprisse in quel momento. La legge, inoltre, tutela anche eventuali legittimari che non abbiano partecipato: al momento dell’apertura della successione possono pretendere dagli assegnatari la liquidazione dovuta, maggiorata degli interessi legali (art. 768-sexies c.c.).
Terza regola: impugnazioni e stabilità. Il patto può essere impugnato con azione di annullamento per vizi del consenso (errore, violenza, dolo) e il termine è breve (un anno), proprio per ridurre l’incertezza. Quanto allo scioglimento o alla modifica, la via ordinaria richiede l’accordo tra le medesime persone che hanno partecipato (o i loro sostituti), oppure un recesso se espressamente previsto. Se nasce una controversia e si vuole agire in giudizio, va considerata anche la mediazione obbligatoria: le liti in materia di patti di famiglia rientrano tra quelle per cui la mediazione è condizione di procedibilità.
Chi deve partecipare all’atto e quali sono i diritti dei legittimari
Il patto di famiglia deve essere stipulato con atto pubblico, a pena di nullità, e richiede la partecipazione di soggetti determinati dalla legge.
Oltre al disponente e al discendente assegnatario, l’art. 768-quater, comma 1, c.c. stabilisce che devono partecipare al contratto anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione del disponente. La norma utilizza una formulazione imperativa che non lascia margini di discrezionalità.
La partecipazione dei legittimari esistenti al momento della stipulazione costituisce elemento strutturale del contratto. Il patto di famiglia è infatti un negozio tipico a struttura necessariamente plurilaterale, finalizzato a stabilizzare anticipatamente l’assetto successorio dell’azienda e a neutralizzare future azioni di riduzione o collazione.
Secondo l’orientamento prevalente in dottrina e nella prassi notarile, la mancata partecipazione anche di uno solo dei legittimari esistenti integra causa di nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., per contrarietà a norma imperativa. Non si tratta di una mera irregolarità, ma di un vizio genetico che incide sulla validità dell’atto.
Diversa è la posizione dei legittimari sopravvenuti, ossia di coloro che acquistino tale qualità dopo la stipulazione del patto. In tal caso trova applicazione l’art. 768-sexies c.c., che attribuisce loro un diritto di credito nei confronti dei beneficiari, senza incidere sulla validità del contratto originariamente concluso.
Patto di famiglia e successione: effetti su legittima, collazione e azione di riduzione
Il collegamento tra patto di famiglia e successione non si esaurisce nello slogan “evita le liti”: il patto funziona perché anticipa, durante la vita del disponente, una parte degli effetti che normalmente si producono solo dopo la morte. In altre parole, produce un trasferimento (azienda o partecipazioni) e, insieme, una sistemazione delle posizioni dei legittimari coinvolti, attraverso la liquidazione. È il motivo per cui si parla spesso di funzione “dispositiva” e, in senso lato, anche “divisoria”: non divide tutto il patrimonio, ma regola in modo stabile una sua componente strategica, cioè il bene produttivo.
L’effetto più noto è quello previsto dall’art. 768-quater, comma 4, c.c.: quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione né a riduzione. Ciò significa che, nella successione reale, i partecipanti che hanno aderito al patto e sono stati correttamente liquidati non potranno poi pretendere di “rimettere in discussione” l’azienda trasferita, come accade con la riduzione di donazioni lesive della legittima o con la collazione tra coeredi. È una differenza netta rispetto alla donazione ordinaria: qui la stabilità è parte della funzione stessa del contratto.
Attenzione però a un punto tecnico che merita chiarezza: la non assoggettabilità a collazione e riduzione non equivale a dire che ciò che è stato attribuito nel patto sia “irrilevante” rispetto alle quote di riserva. L’art. 768-quater, comma 3, c.c. stabilisce che i beni assegnati ai partecipanti non assegnatari sono imputati alle quote di legittima loro spettanti, secondo il valore attribuito in contratto. In sostanza, il patto mira a un equilibrio: l’assegnatario ottiene il bene produttivo; gli altri legittimari ottengono un valore che – almeno in astratto – corrisponde a quanto avrebbero dovuto ricevere se, in quel momento, la successione si fosse aperta e il bene produttivo fosse stato attribuito integralmente all’assegnatario.
Diverso ancora è il tema dei legittimari sopravvenuti (o divenuti tali dopo la stipula, oppure ignoti in quel momento): per loro interviene l’art. 768-sexies c.c., che riconosce un diritto di credito alla liquidazione (somma dovuta ex art. 768-quater, co. 2, aumentata degli interessi legali) da far valere all’apertura della successione. Anche qui, il senso è coerente: si protegge il legittimario sopravvenuto senza rimettere in gioco l’azienda, preservando la continuità dell’impresa.
Trasferimento di azienda e partecipazioni sociali: limiti e condizioni operative
L’oggetto del patto di famiglia è delimitato in modo preciso: può riguardare l’azienda (o un suo ramo) oppure partecipazioni societarie. Nel trasferimento di azienda, la regola pratica è che il complesso ceduto debba essere idoneo a consentire la prosecuzione dell’attività: dentro possono rientrare beni mobili e immobili, contratti, crediti e debiti, marchi e altri elementi immateriali, purché il risultato sia un compendio funzionale e non un “contenitore vuoto”. Quando l’azienda comprende immobili strumentali per natura o per destinazione, tali beni seguono la sorte del compendio aziendale trasferito; resta fermo, però, che l’immobile non costituisce oggetto autonomo del patto, ma componente dell’azienda, con la conseguenza che l’operazione deve essere impostata in modo coerente anche sotto il profilo delle formalità e della fiscalità indiretta.
Sul versante societario, la prima verifica è di compatibilità con le regole del tipo sociale e con lo statuto. Nelle società di persone, il trasferimento delle partecipazioni può richiedere consensi specifici; nelle società di capitali, possono essere presenti clausole di gradimento o di prelazione che rendono necessario un passaggio preliminare. Inoltre, se l’obiettivo è la continuità gestionale, è opportuno che la partecipazione trasferita attribuisca un potere effettivo di indirizzo: nella pratica, ciò significa verificare se si trasferisce una partecipazione di controllo oppure una quota accompagnata da diritti particolari idonei a garantire la governance.
Patto “orizzontale” e “verticale” (profilo operativo). Lo schema tipico disegnato dalla legge è quello “orizzontale”: l’assegnatario riceve azienda o quote e, contestualmente, liquida i legittimari non assegnatari (art. 768-quater, co. 2 c.c.). In dottrina si discute anche della configurabilità di un patto “verticale”, in cui le attribuzioni compensative provengano direttamente dal disponente (o siano strutturate in modo diverso dall’obbligo posto in capo all’assegnatario). È un terreno tecnico che richiede cautela: può essere percorribile in alcuni assetti, ma impone una costruzione rigorosa sul piano civilistico e una valutazione preventiva delle ricadute fiscali.
Infine, se nell’impresa opera stabilmente la famiglia in forma di impresa familiare (art. 230-bis c.c.), è prudente verificare la posizione dei collaboratori familiari, perché l’operazione può incidere su aspettative economiche e su diritti di liquidazione maturati nel tempo. Anche quando non si arriva a un contenzioso immediato, trascurare questi profili può generare tensioni che emergono proprio nel momento in cui sarebbe essenziale preservare continuità e stabilità.
Scioglimento del contratto e recesso: quando l’accordo può essere modificato
Il patto di famiglia non è irrevocabile in senso assoluto, ma modificarlo o scioglierlo richiede attenzione. L’art. 768-septies c.c. stabilisce che lo scioglimento o la modifica devono avvenire con la partecipazione delle stesse persone che hanno concluso il contratto, oppure dei loro eredi o aventi causa. In pratica, non basta la volontà dell’imprenditore o dell’assegnatario: occorre un nuovo accordo formale, anch’esso da stipulare con atto pubblico.
Esiste anche la possibilità di prevedere nel contratto una clausola di recesso. In tal caso, il recesso deve risultare da dichiarazione ricevuta da un notaio e comunicata agli altri contraenti. È una scelta che va ponderata con cautela: inserire una facoltà di recesso può offrire flessibilità, ma riduce la stabilità dell’assetto creato.
Sul piano fiscale e patrimoniale, lo scioglimento comporta in genere un ritrasferimento dell’azienda o delle partecipazioni. Questo passaggio può avere conseguenze tributarie rilevanti, specie se interviene prima che siano decorsi cinque anni dal trasferimento e se erano state applicate agevolazioni fiscali. Inoltre, eventuali variazioni significative nel valore dell’impresa possono generare nuove tensioni tra le parti, soprattutto se l’attività ha avuto una crescita importante.
In caso di controversia, la materia rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Prima di avviare una causa, è necessario esperire il tentativo di mediazione, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale. Anche per questo, è preferibile affrontare eventuali modifiche con un’assistenza legale preventiva, piuttosto che intervenire quando il conflitto è già esploso.
Patto di famiglia e immobili: ambito oggettivo e limiti operativi
L’art. 768-bis c.c. individua in modo tassativo l’oggetto del patto di famiglia: l’azienda o le partecipazioni societarie. Non è consentito utilizzare tale strumento per trasferire beni immobili in quanto tali, se estranei al compendio aziendale.
Gli immobili possono essere coinvolti nel patto in due ipotesi distinte.
La prima riguarda gli immobili che costituiscono parte integrante dell’azienda, quali beni strumentali per natura o per destinazione, inseriti nell’organizzazione produttiva. In questo caso l’immobile non è oggetto autonomo del contratto, ma viene trasferito unitamente all’azienda quale elemento del complesso organizzato di beni.
La seconda ipotesi concerne l’attribuzione di immobili ai legittimari non assegnatari quale modalità di liquidazione in natura ai sensi dell’art. 768-quater, comma 2, c.c. Anche in questo caso l’immobile non costituisce oggetto principale del patto, ma rappresenta forma di adempimento dell’obbligo compensativo gravante sull’assegnatario.
Qualora il disponente intenda trasferire un immobile personale non inserito nell’organizzazione aziendale – ad esempio un bene meramente patrimoniale – tale attribuzione non può avvenire mediante patto di famiglia, ma richiede un autonomo atto dispositivo, tipicamente una donazione eventualmente collegata al patto.
La corretta qualificazione dell’immobile come bene aziendale o come bene estraneo all’impresa assume rilievo decisivo sia sul piano civilistico sia su quello tributario.
Profili fiscali del patto di famiglia: esenzione per il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni
Il patto di famiglia beneficia di un regime fiscale di favore disciplinato dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico successioni e donazioni), come modificato dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139.
La norma prevede che i trasferimenti di aziende, rami di azienda, quote sociali e azioni effettuati anche tramite patto di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge non siano soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni, al ricorrere delle condizioni previste.
Per le aziende o rami d’azienda è richiesto che gli aventi causa proseguano l’attività d’impresa per almeno cinque anni dalla data del trasferimento. Per le partecipazioni in società di capitali è necessario che il trasferimento comporti l’acquisizione o l’integrazione del controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., e che tale controllo sia mantenuto per almeno cinque anni. Per le altre partecipazioni è richiesto il mantenimento della titolarità del diritto per il medesimo periodo.
Gli aventi causa devono rendere nell’atto apposita dichiarazione di impegno alla prosecuzione dell’attività o al mantenimento del controllo. In caso di violazione delle condizioni previste, si verifica la decadenza dal beneficio con applicazione dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e degli interessi.
L’esenzione riguarda esclusivamente il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni dal disponente al discendente assegnatario e non si estende automaticamente ad altre attribuzioni patrimoniali connesse al patto.
Tassazione delle attribuzioni ai legittimari non assegnatari
L’art. 768-quater, comma 2, c.c. prevede che l’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni debba liquidare gli altri legittimari, salvo rinuncia, con una somma di denaro o con beni in natura corrispondenti al valore delle rispettive quote di legittima.
Sotto il profilo civilistico, l’obbligo di liquidazione grava sull’assegnatario e trova fonte direttamente nella legge. Si tratta di un elemento strutturale del patto di famiglia, volto a garantire l’equilibrio tra continuità dell’impresa e tutela dei legittimari.
Sul piano fiscale, tuttavia, la qualificazione è diversa. La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. trib., 24 dicembre 2020, n. 29506), interpretando l’art. 58 del D.Lgs. 346/1990, ha affermato che la liquidazione compensativa, pur essendo materialmente eseguita dall’assegnatario, deve essere considerata, ai soli fini tributari, come liberalità del disponente in favore del legittimario non assegnatario.
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 14 febbraio 2025 ha recepito tale orientamento, precisando che:
le attribuzioni compensative sono soggette a imposta di donazione;
l’aliquota e la franchigia si determinano con riferimento al rapporto tra disponente e legittimario non assegnatario;
l’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, TUS non si applica a tali liquidazioni, ma esclusivamente al trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni al discendente assegnatario.
Ne consegue che il patto di famiglia può comportare, sotto il profilo fiscale, una pluralità di effetti: un trasferimento esente (se ricorrono i presupposti di legge) e una o più attribuzioni imponibili nei confronti dei legittimari non assegnatari.
Patto di famiglia: pro e contro nella tutela del patrimonio
Tra i principali vantaggi del patto di famiglia vi è la stabilizzazione anticipata del passaggio generazionale. L’imprenditore individua il successore quando è ancora in vita e può accompagnarlo nella gestione, evitando fratture improvvise. L’azienda viene sottratta alle ordinarie dinamiche della successione e, se l’operazione è ben costruita, si riduce sensibilmente il rischio di azione di riduzione o di conflitti tra coeredi.
Un ulteriore punto di forza è la chiarezza. Tutti i legittimari sono coinvolti e liquidati immediatamente, evitando contenziosi che spesso nascono da aspettative non dichiarate. Inoltre, il regime fiscale agevolato può rendere l’operazione più efficiente rispetto a soluzioni alternative.
Vi sono però anche profili critici. In primo luogo, la rigidità: una volta stipulato, modificare l’accordo richiede il consenso di tutti i partecipanti. In secondo luogo, la necessità di liquidare i legittimari può comportare un esborso significativo per l’assegnatario, con possibili tensioni finanziarie. Non va poi sottovalutato il rischio di conflitti legati alla valutazione dell’azienda, specialmente quando sono coinvolti immobili di valore o partecipazioni societarie complesse.
Il patto di famiglia non è uno strumento “standard”. È adatto soprattutto quando vi è un’impresa strutturata, un discendente realmente interessato e una situazione familiare che consenta un confronto trasparente. In assenza di questi presupposti, altre soluzioni – come holding familiari o assetti societari differenziati – possono risultare più adeguate.
Casi pratici ed esempio operativo con immobili e quote societarie
Per comprendere il funzionamento concreto del patto di famiglia, può essere utile un esempio. Immaginiamo un imprenditore titolare di una società a responsabilità limitata che gestisce un’attività commerciale e possiede anche l’immobile in cui l’impresa opera. Ha due figli: uno lavora stabilmente in azienda, l’altro ha intrapreso una carriera diversa.
Con il patto di famiglia, il padre trasferisce al figlio coinvolto nell’attività l’intera partecipazione di controllo della società. Contestualmente, entrambi i figli e il coniuge partecipano all’atto notarile. Il valore della società – comprensivo dell’avviamento e dell’immobile strumentale – viene determinato tramite perizia. Tale stima non ha solo una funzione di trasparenza, ma serve a cristallizzare il valore del bene produttivo al momento della stipula, che costituisce il parametro per la determinazione delle quote di legittima ai sensi dell’art. 768-quater c.c. Le successive oscillazioni di mercato dell’impresa, in aumento o in diminuzione, restano irrilevanti nei rapporti tra i partecipanti al patto.
Il figlio assegnatario si obbliga a liquidare il fratello con una somma corrispondente alla quota di legittima spettantegli, eventualmente anche mediante attribuzione in natura – ad esempio un immobile personale del padre – quale modalità di liquidazione compensativa ai sensi dell’art. 768-quater, comma 2, c.c., da qualificare e gestire con attenzione anche sul piano fiscale.
In questo modo, al momento dell’apertura della successione, le quote societarie trasferite non saranno soggette a collazione né ad azione di riduzione da parte dei partecipanti al patto. La stabilità è massima nei confronti di chi ha sottoscritto l’accordo.
Diversa è la posizione di eventuali legittimari sopravvenuti, ossia di soggetti che acquistino tale qualità dopo la stipulazione del patto (ad esempio un figlio nato successivamente). Essi non possono mettere in discussione il trasferimento dell’azienda, ma hanno un autonomo diritto di credito nei confronti dei beneficiari, ai sensi dell’art. 768-sexies c.c., per una somma corrispondente alla quota loro spettante, maggiorata degli interessi legali. La stabilità del patto è quindi reale sul piano del bene produttivo, ma richiede che l’assegnatario sia in grado di far fronte anche a eventuali obblighi economici sopravvenuti.
Quando conviene rivolgersi a un avvocato esperto in diritto successorio e societario
Il patto di famiglia è uno strumento efficace per regolare il passaggio generazionale dell’impresa, ma richiede una valutazione approfondita del contesto familiare e patrimoniale. Non è sufficiente la volontà di “sistemare le cose” tra genitore e figlio: occorre considerare i diritti dei legittimari, la compatibilità con lo statuto societario, la presenza di immobili, l’impatto fiscale e le prospettive future dell’attività.
Una consulenza preventiva consente di verificare se il patto di famiglia sia la soluzione più adatta oppure se sia opportuno affiancarlo ad altri strumenti di pianificazione, come la costituzione di una holding, la riorganizzazione delle partecipazioni o la separazione tra immobili e attività operativa. È altrettanto importante affrontare con trasparenza il tema della valutazione dell’azienda, per evitare contestazioni successive.
La corretta impostazione dell’atto e delle clausole accessorie può prevenire conflitti che, in ambito familiare, assumono spesso un rilievo non solo economico ma anche personale.
Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.
Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.
FAQ sul patto di famiglia
Cos’è il patto di famiglia in parole semplici?
È un contratto notarile con cui un imprenditore trasferisce l’azienda o le partecipazioni a uno o più discendenti, coinvolgendo i legittimari e liquidandoli, per rendere stabile il passaggio generazionale.
Il patto di famiglia può essere impugnato?
Sì, può essere impugnato per vizi del consenso (errore, dolo, violenza) entro un anno. Non è invece soggetto a collazione o ad azione di riduzione da parte dei legittimari che hanno partecipato e sono stati liquidati.
Si possono trasferire immobili con il patto di famiglia?
Possono essere coinvolti solo se costituiscono parte integrante dell’azienda trasferita oppure se vengono attribuiti in natura a titolo di liquidazione ai legittimari. Non è invece possibile utilizzare il patto di famiglia per trasferire un immobile personale estraneo all’impresa: in quel caso serve un autonomo atto dispositivo, eventualmente collegato.
Quali sono i pro e contro del patto di famiglia?
Tra i vantaggi vi sono stabilità e prevenzione delle liti ereditarie; tra gli svantaggi, la rigidità dell’accordo e l’onere economico della liquidazione dei legittimari.
l patto di famiglia evita ogni problema successorio?
Riduce in modo significativo il rischio di conflitti sull’azienda o sulle quote trasferite, ma deve essere strutturato correttamente. Restano disciplinati dalle regole ordinarie gli altri beni che non ne fanno parte.
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